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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente e Relatore
DE LUCA TOBIA, Giudice
MELA ANTONIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 538/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AL - Via Cairoli 73044 AL LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 043301/2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 043301/2024 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 043301/2024 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1impugna l'avviso di accertamento in epigrafe con cui il Comune di AL richiede il pagamento dell'Imu anni 2019-2020 e 2021 oltre sanzioni ed interessi, lamentandone l'illegittimità per nullità della notifica – avvenuta nelle mani di persona non riconducibile alla cooperativa – non tassabilità di alcuni cespiti perché di proprietà del Comune di AL, assenza di sequenza procedimentale, carenza di prova , omessa applicazione delle esenzioni dovute in qualità di immobili riconducibili all'esercizio di attività agricola ed esenzione per abitazione di residenza;
chiede annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di AL contrastando il ricorso chiedendo il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata l'eccezione di nullità della notifica dell'atto in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo della notifica – di cui all'art156 cpc – ed alla luce del pieno esercizio del diritto di difesa.
Nel merito la questione relativa al mancato riconoscimento delle esenzioni connesse allo svolgimento dell'attività agricola può risolversi i base alla giurisprudenza della Corte di cassazione che – per fattispecie analoga nei principi orientativi - ha avuto modo di affermare che “ …il carattere di ruralità del fabbricato è attestato con apposita annotazione sul certificato catastale cosicché, a prescindere dal dato oggettivo dell'accatastamento a categoria diversa da A6 o D10, il fabbricato era da considerarsi esente unicamente sulla scorta dell'annotazione di ruralità.
1.13. L'indagine dei giudici di merito avrebbe dovuto essere, pertanto, esclusivamente rivolta alla verifica circa la presenza dell'attestazione di ruralità nella relativa certificazione…” ( Cass.Ord 32300/2024) . Ed è esattamente questo l'elemento discretivo per giungere ad una conclusione in ordine alla questione dedotta nel presente giudizio: le certificazioni catastali depositate da parte ricorrente – all. 3 – sono prive della indicata annotazione. Ne discende l'assenza del diritto al riconoscimento dell'invocata esenzione. Del pari non provato risulta il requisito dell'utilizzo degli immobili quali luoghi di residenza abituale.
Inconferenti risultano anche le censure circa la proprietà degli immobili indicati ai nn. 10,11 e 12 dell'atto impugnato, in relazione ai quali non risulta applicata la tassazione contestata.
Ne deriva il rigetto del ricorso. Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese nei confronti della controparte costituita che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre IVA e cp.se dovuti.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente e Relatore
DE LUCA TOBIA, Giudice
MELA ANTONIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 538/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AL - Via Cairoli 73044 AL LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 043301/2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 043301/2024 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 043301/2024 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1impugna l'avviso di accertamento in epigrafe con cui il Comune di AL richiede il pagamento dell'Imu anni 2019-2020 e 2021 oltre sanzioni ed interessi, lamentandone l'illegittimità per nullità della notifica – avvenuta nelle mani di persona non riconducibile alla cooperativa – non tassabilità di alcuni cespiti perché di proprietà del Comune di AL, assenza di sequenza procedimentale, carenza di prova , omessa applicazione delle esenzioni dovute in qualità di immobili riconducibili all'esercizio di attività agricola ed esenzione per abitazione di residenza;
chiede annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di AL contrastando il ricorso chiedendo il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata l'eccezione di nullità della notifica dell'atto in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo della notifica – di cui all'art156 cpc – ed alla luce del pieno esercizio del diritto di difesa.
Nel merito la questione relativa al mancato riconoscimento delle esenzioni connesse allo svolgimento dell'attività agricola può risolversi i base alla giurisprudenza della Corte di cassazione che – per fattispecie analoga nei principi orientativi - ha avuto modo di affermare che “ …il carattere di ruralità del fabbricato è attestato con apposita annotazione sul certificato catastale cosicché, a prescindere dal dato oggettivo dell'accatastamento a categoria diversa da A6 o D10, il fabbricato era da considerarsi esente unicamente sulla scorta dell'annotazione di ruralità.
1.13. L'indagine dei giudici di merito avrebbe dovuto essere, pertanto, esclusivamente rivolta alla verifica circa la presenza dell'attestazione di ruralità nella relativa certificazione…” ( Cass.Ord 32300/2024) . Ed è esattamente questo l'elemento discretivo per giungere ad una conclusione in ordine alla questione dedotta nel presente giudizio: le certificazioni catastali depositate da parte ricorrente – all. 3 – sono prive della indicata annotazione. Ne discende l'assenza del diritto al riconoscimento dell'invocata esenzione. Del pari non provato risulta il requisito dell'utilizzo degli immobili quali luoghi di residenza abituale.
Inconferenti risultano anche le censure circa la proprietà degli immobili indicati ai nn. 10,11 e 12 dell'atto impugnato, in relazione ai quali non risulta applicata la tassazione contestata.
Ne deriva il rigetto del ricorso. Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese nei confronti della controparte costituita che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre IVA e cp.se dovuti.