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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/12/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 588/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.SCHIATTI GIORGIO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv.BERNASCONI MAURIZIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente col ricorso in esame ha impugnato il licenziamento del 30.9.2024 e chiesto dichiararsi la nullità del verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale in data 8/10/24 con conseguente relativo risarcimento del danno.
Le considerazioni esposte in ricorso in ordine alla asserita illegittimità del licenziamento debbono ritenersi assorbite dalla intervenuta sottoscrizione del verbale di conciliazione avvenuta in data 8 ottobre 2024 avanti la Commissione Paritetica Provinciale.
La suddetta commissione è istituita nell'ambito dell'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario, si tratta di un organismo espressione congiunta delle associazioni dei datori di lavoro e sindacali con l'obbiettivo di gestire e risolvere questioni relative al rapporto di lavoro insorte a livello provinciale, è un organismo riconosciuto a livello di sistema del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali..
La composizione della commissione è naturalmente deputata all'assistenza di entrambe le parti del rapporto di lavoro.
Una volta concluso, l'accordo viene depositato per la verifica di congruità e di correttezza proprio presso il Co medesimo . Cosa che è avvenuta anche nel caso di specie.
Destituita in radice di ogni fondamento è pertanto la doglianza circa la mancata “assistenza” del lavoratore in sede di sottoscrizione del verbale di conciliazione. Con la sottoscrizione del verbale di conciliazione il sig rinunciava ad impugnare il licenziamento a Pt_1 fronte di un riconoscimento economico da parte della società datrice di lavoro che è stato regolarmente corrisposto.
Non emergono vizi della procedura e del verbale di conciliazione che possono condurre a una declaratoria di nullità dei medesimi.
Si rammenta come la "res litigiosa" nella conciliazione lavoro si riferisce all'esistenza di una controversia concreta e incerta (una lite già nata o potenziale) tra datore e lavoratore, che nel caso in esame consiste nel licenziamento per asserita giusta causa suscettibile di impugnazione.
Anche la richiesta di risarcimento formulata dal ricorrente è del tutto infondata poiché, in ragione dell'avvenuta conciliazione, il ricorrente ha espressamente dichiarato di nulla più avere a pretendere da rinunciando a qualsivoglia pretesa, diritto ed azione. CP_1
Il riconoscimento di debito di cui al doc.9 allegato al ricorso non evidenzia alcun collegamento con la conciliazione ed essendo sottoscritto dal sig potrà, semmai, ricorrendone tutti i presupposti di diritto, Pt_2 essere dal ricorrente valorizzato in altra sede.
Per le ragioni sopra esposte le domande di parte ricorrente vanno respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente, , al pagamento in favore della resistente, , in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
2.000 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in data 10/12/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 588/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.SCHIATTI GIORGIO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv.BERNASCONI MAURIZIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente col ricorso in esame ha impugnato il licenziamento del 30.9.2024 e chiesto dichiararsi la nullità del verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale in data 8/10/24 con conseguente relativo risarcimento del danno.
Le considerazioni esposte in ricorso in ordine alla asserita illegittimità del licenziamento debbono ritenersi assorbite dalla intervenuta sottoscrizione del verbale di conciliazione avvenuta in data 8 ottobre 2024 avanti la Commissione Paritetica Provinciale.
La suddetta commissione è istituita nell'ambito dell'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario, si tratta di un organismo espressione congiunta delle associazioni dei datori di lavoro e sindacali con l'obbiettivo di gestire e risolvere questioni relative al rapporto di lavoro insorte a livello provinciale, è un organismo riconosciuto a livello di sistema del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali..
La composizione della commissione è naturalmente deputata all'assistenza di entrambe le parti del rapporto di lavoro.
Una volta concluso, l'accordo viene depositato per la verifica di congruità e di correttezza proprio presso il Co medesimo . Cosa che è avvenuta anche nel caso di specie.
Destituita in radice di ogni fondamento è pertanto la doglianza circa la mancata “assistenza” del lavoratore in sede di sottoscrizione del verbale di conciliazione. Con la sottoscrizione del verbale di conciliazione il sig rinunciava ad impugnare il licenziamento a Pt_1 fronte di un riconoscimento economico da parte della società datrice di lavoro che è stato regolarmente corrisposto.
Non emergono vizi della procedura e del verbale di conciliazione che possono condurre a una declaratoria di nullità dei medesimi.
Si rammenta come la "res litigiosa" nella conciliazione lavoro si riferisce all'esistenza di una controversia concreta e incerta (una lite già nata o potenziale) tra datore e lavoratore, che nel caso in esame consiste nel licenziamento per asserita giusta causa suscettibile di impugnazione.
Anche la richiesta di risarcimento formulata dal ricorrente è del tutto infondata poiché, in ragione dell'avvenuta conciliazione, il ricorrente ha espressamente dichiarato di nulla più avere a pretendere da rinunciando a qualsivoglia pretesa, diritto ed azione. CP_1
Il riconoscimento di debito di cui al doc.9 allegato al ricorso non evidenzia alcun collegamento con la conciliazione ed essendo sottoscritto dal sig potrà, semmai, ricorrendone tutti i presupposti di diritto, Pt_2 essere dal ricorrente valorizzato in altra sede.
Per le ragioni sopra esposte le domande di parte ricorrente vanno respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente, , al pagamento in favore della resistente, , in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
2.000 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in data 10/12/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari