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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18802 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Maria Teresa Moretti Giudice
Filomena Albano Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36832/2023, vertente
TRA
(NAPOLI (NA), 01/02/1979), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1
LORENZO ALBERICA e dell'Avv. DE LORENZO FABRIZIO;
-ricorrente-
E
(NAPOLI (NA), 13/01/1982), con il patrocinio dell'avv. REBAUDO CP_1
FRANCESCO MARIA e dell'Avv. CIRILLO ALFREDO;
-resistente -
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con , rappresentando che in data 22.02.2016 era CP_1 stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
, costituitasi, ha dichiarato di essere addivenuta ad un accordo con il CP_1 ricorrente sulle condizioni del divorzio.
Le parti, pertanto, all'udienza del 09.07.2024, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
1. Le Parti continueranno a vivere con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. Le Parti si danno reciproco assenso alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto, previa emissione della relativa sentenza, anche ai fini delle idonee annotazioni presso l'Ufficio dello Stato Civile competente.
3. Le Parti concordano nell'integrale conferma delle condizioni di separazione attualmente vigenti, ovvero: il figlio resta affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente Per_1 la potestà genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
in difetto di diversi accordi il minore vivrà presso la madre con diritto per il padre di averlo e tenerlo con sé liberamente previo accordo con la madre e, in ogni caso: dal lunedì all'uscita di scuola al martedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola;
dal mercoledì all'uscita di scuola al giovedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola, dal venerdì all'uscita di scuola al martedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola;
la settimana successiva, poi, che non sta con il figlio il weekend, dal mercoledì all'uscita di scuola al giovedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola;
ad anni alterni per le vacanze pasquali iniziando dagli anni pari presso il padre;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze estive scolastiche per trenta giorni anche non consecutivi e, in difetto di diverso accordo, a luglio negli anni pari e ad agosto negli anni dispari.
4. Per quanto invece attiene la misura del contributo al mantenimento a favore del figlio - Per_1 tenuto conto del collocamento paritetico presso i genitori - le parti pattuiscono concordemente l'importo mensile di € 200,00 non soggetto alla rivalutazione e per le modalità di pagamento dello stesso viene stabilito che, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo, il pagamento avverrà ogni 5 del mese direttamente da parte del SI. mediante Pt_1 bonifico bancario programmato dal proprio conto corrente al conto corrente n. 001 CP_2
2359580-0 (Iban IT79 O030 6234 2100 0000 2359 580) intestato alla SI.ra , senza CP_1 storno diretto da parte dell'Arma dei Carabinieri.
5. I genitori provvederanno per il 50% ciascuno alle spese straordinarie mediche (cure dentarie, interventi chirurgici, visite specialistiche), di istruzione (rette scolastiche, libri ad inizio anno, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) e sportive necessarie per il figlio, da concordarsi preventivamente e da documentarsi.
6. Le Parti si impegnano a depositare il presente accordo nell'ambito del procedimento giudiziale indicato in epigrafe con contestuale richiesta di integrale accoglimento di tutte le condizioni ivi pattuite e di compensazione delle relative spese legali.”
Il GD come da separata ordinanza ha rimesso la decisione al Collegio.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 11/12/2006, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, tenuto conto anche dell'interesse della prole minore, il Tribunale dispone in conformità.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36832/2023 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in NAPOLI in data 11/12/2006 tra
(NAPOLI, 01/02/1979) e (NAPOLI, Parte_1 CP_1 13/01/1982), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NAPOLI atto n. 44, Parte 1 , s. sez. B, Anno 2006, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 20/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Maria Teresa Moretti Giudice
Filomena Albano Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36832/2023, vertente
TRA
(NAPOLI (NA), 01/02/1979), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1
LORENZO ALBERICA e dell'Avv. DE LORENZO FABRIZIO;
-ricorrente-
E
(NAPOLI (NA), 13/01/1982), con il patrocinio dell'avv. REBAUDO CP_1
FRANCESCO MARIA e dell'Avv. CIRILLO ALFREDO;
-resistente -
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con , rappresentando che in data 22.02.2016 era CP_1 stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
, costituitasi, ha dichiarato di essere addivenuta ad un accordo con il CP_1 ricorrente sulle condizioni del divorzio.
Le parti, pertanto, all'udienza del 09.07.2024, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
1. Le Parti continueranno a vivere con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. Le Parti si danno reciproco assenso alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto, previa emissione della relativa sentenza, anche ai fini delle idonee annotazioni presso l'Ufficio dello Stato Civile competente.
3. Le Parti concordano nell'integrale conferma delle condizioni di separazione attualmente vigenti, ovvero: il figlio resta affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente Per_1 la potestà genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
in difetto di diversi accordi il minore vivrà presso la madre con diritto per il padre di averlo e tenerlo con sé liberamente previo accordo con la madre e, in ogni caso: dal lunedì all'uscita di scuola al martedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola;
dal mercoledì all'uscita di scuola al giovedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola, dal venerdì all'uscita di scuola al martedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola;
la settimana successiva, poi, che non sta con il figlio il weekend, dal mercoledì all'uscita di scuola al giovedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola;
ad anni alterni per le vacanze pasquali iniziando dagli anni pari presso il padre;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze estive scolastiche per trenta giorni anche non consecutivi e, in difetto di diverso accordo, a luglio negli anni pari e ad agosto negli anni dispari.
4. Per quanto invece attiene la misura del contributo al mantenimento a favore del figlio - Per_1 tenuto conto del collocamento paritetico presso i genitori - le parti pattuiscono concordemente l'importo mensile di € 200,00 non soggetto alla rivalutazione e per le modalità di pagamento dello stesso viene stabilito che, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo, il pagamento avverrà ogni 5 del mese direttamente da parte del SI. mediante Pt_1 bonifico bancario programmato dal proprio conto corrente al conto corrente n. 001 CP_2
2359580-0 (Iban IT79 O030 6234 2100 0000 2359 580) intestato alla SI.ra , senza CP_1 storno diretto da parte dell'Arma dei Carabinieri.
5. I genitori provvederanno per il 50% ciascuno alle spese straordinarie mediche (cure dentarie, interventi chirurgici, visite specialistiche), di istruzione (rette scolastiche, libri ad inizio anno, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) e sportive necessarie per il figlio, da concordarsi preventivamente e da documentarsi.
6. Le Parti si impegnano a depositare il presente accordo nell'ambito del procedimento giudiziale indicato in epigrafe con contestuale richiesta di integrale accoglimento di tutte le condizioni ivi pattuite e di compensazione delle relative spese legali.”
Il GD come da separata ordinanza ha rimesso la decisione al Collegio.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 11/12/2006, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, tenuto conto anche dell'interesse della prole minore, il Tribunale dispone in conformità.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36832/2023 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in NAPOLI in data 11/12/2006 tra
(NAPOLI, 01/02/1979) e (NAPOLI, Parte_1 CP_1 13/01/1982), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NAPOLI atto n. 44, Parte 1 , s. sez. B, Anno 2006, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 20/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi