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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/10/2025, n. 5593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5593 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, composta dai magistrati
Alberto Tilocca Presidente
Chiara Giammarco Consigliere rel.
Anna Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 7077/2021, riservata in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza dell'8.5.2025, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Marzia Sbragaglia e Parte_1
presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Civitavecchia, via Castronovo n. 11, per procura allegata al ricorso appellante e
, rappresentata e difesa dall'avv. Ludovica De Falco e presso CP_1
quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 44, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata
e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: ricorso avverso la sentenza n. 16368/2021 del Tribunale di Roma del
19.10.2021
Conclusioni:
1 Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento delle doglianze suesposte, in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sez. I Civile, rel. Dott. , del Per_1
04.10.2021, n. 16368, depositata in data 19.10.2021 limitatamente alla parte appellata di cui al punto 3) del dispositivo;
nel merito, previo accertamento tecnico, riformare le modalità di affidamento e frequentazione di cui al punto 3) dell'impugnata sentenza e per l'effetto, sempre nel rispetto delle primarie esigenze della minore, i) in via principale, prevedere l'affidamento esclusivo della minore al padre, con Persona_2
collazione presso il medesimo, e disporre un regime di frequentazione più definito che preveda la possibilità per la madre di frequentare la minore due pomeriggi alla settimana
(dall'uscita da scuola e per le successive 5 ore) e a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
ii) in via subordinata, prevedere l'affidamento congiunto della minore a entrambi i genitori, con collazione presso il padre, e comunque Persona_2
disporre un regime di frequentazione più definito che preveda la possibilità per la madre di frequentare la minore due pomeriggi alla settimana (dall'uscita da scuola e per le successive 5 ore) e a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
iii) in ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte voglia confermare il regime di frequentazione ordinaria previsto nell'impugnata sentenza in cui si contempla l'eventuale pernotto infrasettimanale: a) disporre che la frequentazione della minore con la madre avvenga – soprattutto durante i pernotti – solo con l'ausilio di una persona terza, attualmente individuabile nella puericultrice (persona già nota alla minore e di cui ha guadagnato affetto e fiducia), almeno fino al raggiungimento da parte della minore di un'età tale da poter assolvere in maniera autonoma a tutte le esigenze primarie, soprattutto nelle ore notturne;
b) disporre che la madre possa trascorrere con la figlia, ad anni alterni, una settimana durante le vacanze Natalizie (orientativamente tra il 23.12 e il 06.01) e due settimane, anche non consecutive tra loro, durante le vacanze estive (orientativamente tra il 01.07 e il 31.08); iv) in via istruttoria, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., disporre accertamento tecnico – come già richiesto in primo grado sia dall'odierno appellante sia dal servizio sociale – sulle effettive condizioni di salute della sig.ra , sulle capacità CP_1
genitoriali della stessa, sulle dinamiche ambientali con particolare attenzione all'interazione
2 e alle condizioni di salute dei nonni materni sulla funzione genitoriale e alle loro condizioni di salute, ed eventualmente anche sulle condizioni della minore. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giustizia oltre il contributo forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge.”
Parte appellata: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, per i motivi tutti esposti in narrativa, rigettare l'appello e ogni istanza istruttoria (in particolare richiesta CTU) proposto dal Sig. in quanto inammissibile ed infondato ed in via Parte_1
incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, fermo l'affidamento condiviso tra i genitori della figlia minore disporre: - in via principale: la collocazione Persona_2
della minore presso la madre prevedendo tempi di frequentazione con il padre come specificato nel caso di collocazione della figlia presso il padre di cui alla domanda meramente subordinata;
- in via subordinata: tempi di frequentazione paritaria tra PE
ed i genitori, prevedendo una permanenza della stessa presso la casa dei genitori a settimane alternate;
- in via meramente subordinata: un ampliamento della frequentazione tra madre e figlia prevedendo che la Sig.ra possa tenere con sé la figlia: a) a fine CP_1
settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola, nonché per due pomeriggi infrasettimanali ed un pernotto ogni settimana;
b) durante le festività natalizie ciascun genitore trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, il giorno della Vigilia ed il Giorno di Natale e poi, sempre ad anni alterni un periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
c) durante il periodo estivo disporre una divisione paritaria dei tempi di frequentazione tra i genitori da intendersi dalla fine dell'anno scolastico sino al 31 agosto;
d) durante le vacanze pasquali, coincidenti con quelle scolastiche, disporre una divisione paritaria dei tempi di frequentazione tra i genitori;
e) disporre che ciascun genitore trascorra il giorno del proprio compleanno con la figlia e così anche la Festa della Mamma e del Papà; f) disporre che trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore. - In ogni PE
caso, condannare il Sig. alle sanzioni di cui all'art. 709 ter c.p.c. poiché persevera PE
nel formulare, in assenza di alcuna valida ragione, la richiesta di affidamento esclusivo in
3 suo favore della figlia minore ed a voler limitare la frequentazione madre/figlia. Con condanna al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.”
Premesso che con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, provvedendo nel giudizio di separazione tra le parti, ha così definito le domande connesse: “2) rigetta la domanda della di ottenere l'assegno di mantenimento;
3) affida la figlia ad entrambi CP_1 Persona_2
i genitori, pur vivendo con il padre, la madre potrà vederla e tenerla con sé almeno due pomeriggi la settimana con un eventuale pernotto ed nei week and alternati dal sabato alla domenica sera, fatte salve le esigenze della minore, trascorrerà con la medesima ad anni alterni una settimana durante le festività di Natale e capodanno ed almeno 15 giorni durante le ferie estive, fatti salvi accordi diversi tra i coniugi, lo farà fronte in via PE
esclusiva alle necessità quotidiane della figlia e si farà carico del 60% delle spese straordinarie mediche (visite specialistiche, interventi chirurgici, cure dentarie e ortodontiche), di studio (rette scolastiche libri e viaggi di studio) e sportive preventivamente concordate tra i genitori ad eccezione di quelle mediche urgenti che potranno prescindere dall'accordo come sancito dal protocollo redatto in accordo con il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati, il residuo 40% rimane a carico della madre;
4) il servizio sociale già intervenuto continuerà a farsi carico del nucleo familiare, anche mediante l'intervento del ed in particolare alla puntuale vigilanza delle modalità di CP_2
frequentazione tra la madre e la figlia, intervenendo ove si manifestino condotte o comportamenti contrari alle esigenze della medesima, suggerendo modalità diverse a cui le parti dovranno adeguarsi, e segnalandoli prontamente alla Procura presso il Tribunale dei minorenni, ove la manifestasse condotte obbiettivamente inadeguate o persino CP_1
pericolose nei confronti della figlia è facoltà del servizio sociale, in collaborazione con lo adottare ogni più opportuna determinazione: 5) manda la cancelleria di PE
provvedere per le conseguenti annotazioni presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di Roma con riferimento all'atto di matrimonio n. 793 dell'anno 2015, parte 2, serie A03;
6) spese compensate.”.
4 Con ricorso depositato il 2.12.2021 ha appellato il predetto Parte_1
provvedimento chiedendone, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva e, in via principale, l'affidamento in via esclusiva a sé della bambina, con la modifica delle modalità di frequentazione con la madre, eliminando il pernotto infrasettimanale e, in ogni caso, prevedendo che, durante i pernotti, fosse garantita la presenza di una persona di fiducia;
in via istruttoria, ha chiesto che venisse disposta una consulenza tecnica per l'accertamento delle capacità genitoriali della . Il ricorrente ha censurato la CP_1
decisione del primo Giudice ritenendo che la causa non fosse stata istruita, affermando che la sig. era affetta da un disturbo della personalità bipolare e che, per tale CP_1
condizione, non era in grado di esercitare le proprie funzioni genitoriali, concentrandosi sui bisogni della minore. La , era, infatti, una persona fragile, facilmente CP_1
influenzabile dalla presenza dei suoi genitori che invadevano di continuo la sfera dei rapporti madre-figlia, prendendo il sopravvento nelle decisioni che riguardavano la minore. Pertanto, chiedeva che venissero limitati gli incontri con la bambina dei nonni materni.
Con comparsa di risposta depositata il 9.9.2022 si è costituita in giudizio , CP_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., e contestando il fondamento del ricorso nel merito, ne ha chiesto il rigetto;
ha proposto appello in via incidentale chiedendo il collocamento della figlia presso di sé o, in via subordinata, il collocamento paritetico e, in via di ulteriore subordine, un ampliamento dei tempi di frequentazione madre-figlia.
Le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico-patrimoniali ed autorizzate al deposito di successive note e repliche difensive ed è stato chiesto ai Servizi Sociali territorialmente competenti di far pervenire una relazione aggiornata sulla condizione della minore.
Con le note depositate in data 12.3.2025 lo ha chiesto che venissero limitati gli PE
incontri tra la minore e i nonni materni, sia in presenza che da remoto, a causa della loro eccessiva ingerenza nella gestione della minore nei periodi in cui era con la madre e che venisse presa in carico dal TSMREE competente. Persona_2
5 Il servizio Sociale ha fatto pervenire la relazione aggiornata sulle condizioni della minore in data 9.11.2023.
Con ordinanza dell'8.7.2024 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo consulenza tecnica d'ufficio, affidando l'incarico alla dott.ssa alla quale ha formulato i Persona_3
seguenti quesiti: “formuli il CTU osservazioni e valutazioni in merito alla personalità e capacità genitoriale dei genitori e alla qualità dei loro rapporti con la figlia, evidenziandone le problematiche, nonché in merito all'attuale condizione psicologica della minore e allo stato della relazione con ciascun genitore e con le altre figure parentali con le quali essa ha significativi rapporti, sia in ambito paterno che materno. All'esito formuli il CTU le opportune osservazioni e valutazioni in ordine ai provvedimenti da adottarsi, funzionali al benessere della minore, in merito al suo affidamento e collocamento nonché alle modalità di frequentazione con il genitore non convivente, se del caso evidenziando i motivi che, nell'interesse della medesima minore giustifichino una modifica rispetto al regime attuale.”
La dott.ssa ha depositato la relazione di consulenza tecnica in data 20.2.2025. Per_3
L'udienza dell'8.5.2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte. Nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati ai propri scritti difensivi e la causa è stata decisa nella camera di consiglio di seguito indicata
Motivazione
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata è infondata.
Infatti, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U.
Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
6 L'impugnazione ha pienamente rispettato il principio di diritto dinanzi richiamato, risultando chiaramente individuati i punti della motivazione impugnata e le ragioni delle censure formulate.
Il nucleo familiare composto da , dalla moglie, Parte_1 CP_1
e dalla figlia, nata il [...], è stato seguito dai Servizi
[...] Persona_2
Sociali sin da quando la bambina era molto piccola, atteso che, nel corso del giudizio di separazione, già con l'ordinanza presidenziale del 18.9.2019, che collocava la bambina presso il padre (con il quale di fatto già viveva, essendosi il padre PE
allontanato da casa con la bimba prima dell'udienza presidenziale ) era stato disposto il monitoraggio dei Servizi sociali, che avevano attivato un servizio durante i CP_2
periodi che la bambina trascorreva presso la madre. Nella relazione depositata il
9.11.2023 i Servizi avevano dato atto di un atteggiamento decisamente collaborativo da parte della con gli operatori e di un suo progressivo miglioramento nella CP_1
gestione del tempo trascorso con la bambina, mentre avevano registrato alcune difficoltà di quest'ultima riferite al tempo trascorso con la madre. Quanto alla coppia genitoriale, la relazione del Servizio dava atto del perdurare di “opinioni e vissuti personali divergenti dei genitori relativi agli stili di vita ed alle scelte educative rispetto a tematiche quali l'autonomia della bambina.”
Nella c.t.u. redatta su incarico di questa Corte depositata dalla dott.ssa nel Persona_3
febbraio 2025, pienamente condivisibile in quanto immune da vizi logici e scientifici, si legge che il padre ha evidenziato una personalità dotata di discrete Parte_1
risorse sul fronte adattivo, che tuttavia non sono risultate sufficienti nel permettergli di gestire alcune situazioni di stress, rispetto alle quali anche i test hanno evidenziato come possa andare incontro ad una disorganizzazione ed ad agiti impulsivi (tendendo ad utilizzare la strategia dell'evitamento, in modo più evidente con la GN , dalla quale in passato CP_1
si sarebbe più volte allontanato per poi tornare, confondendola, come segnalato anche nelle relazioni del Servizio Sociale): tali comportamenti necessitano di venir monitorati. I test hanno inoltre evidenziato come il padre funzioni meglio in contesti più strutturati, avendo difficoltà a considerare i bisogni dell'altro, risultando poco tollerante verso i compromessi e molto autocentrato. Rispetto al funzionamento intrapsichico appena descritto, il sig. PE
7 non ha mostrato di avere una consapevolezza strutturata, convinto di aver sempre effettuato scelte volte a tutelare il rapporto della figlia con la madre, mentre in realtà alcuni agiti operati sono risultati condizionati da strategie difensive di stampo giuridico (come dimostra il fatto che il padre sia ricorso in appello chiedendo l'affidamento esclusivo della bambina,
o la denuncia per calunnia e maltrattamenti rivolta alla madre, o il presentare e/o utilizzare il referto di Pronto soccorso della figlia per attacchi di panico). Il padre, in particolare, andrebbe aiutato ad appianare le disfunzioni o mancanze della madre, che da sempre è affetta da un disturbo bipolare, al fine da risultare effettivamente di supporto, ma non nella maniera controllante e giudicante che fino ad oggi ha perseguito, ma in un modo maggiormente orientato alla comprensione ed alla normalizzazione.
Rispetto alla qualità del rapporto con la figlia, il padre è risultato da sempre molto attento ai bisogni pratici della bambina, essendosene preso fattivamente cura fin da quando era piccola, aiutato anche dai propri genitori: il padre accompagna sempre la bambina a scuola la mattina, tranne nel giorno in cui la figlia ha dormito con la madre, è sollecito nel farle frequentare i coetanei, è propositivo nel permetterle la pratica di attività sportive per le quali la figlia ha mostrato una preferenza. Tuttavia, a fronte di quanto sostenuto dal padre, la pressione che la bambina avvertirebbe sul versante materno, non è risultata trovare sempre una rassicurazione in ambito paterno, con il rischio al contrario di ricevere la figlia rinforzi ed impliciti inviti a schierarsi. Tale ultima notazione la si ritrova anche nelle relazioni dei
Servizi Sociali, che hanno più volte prolungato i loro interventi, evidenziando anche uno scoramento rispetto al mancato beneficio dei supporti offerti, dove a fronte di un miglioramento registrato in ambito materno, immediatamente a seguire il padre segnalava una nuova disfunzione.
La madre: sig.ra CP_1
ha dimostrato di avere un legame altamente dipendente dalla propria famiglia di origine, che, con l'intento di essere supportiva, in realtà non le ha permesso uno svincolo, caricandola di tensioni ulteriori. In proposito è stata descritta una familiarità importante per disturbi psichiatrici nel ramo paterno (la nonna paterna era affetta da disturbo bipolare, ed anche alcuni cugini), ed anche la propria madre- nonna materna di (affetta da una patologia PE
tiroidea che può spiegare gli sbalzi di umore) è risultata una donna molto sofferente, spesso in preda a crisi di aggressività significative (come si è avuto modo di appurare durante il
8 colloquio peritale): i Servizi Sociali e l'educativa domiciliare hanno nel tempo ripetutamente segnalato come la nonna materna sovra-stimoli la nipotina, ed ingaggiando discussioni violente con la figlia, contribuisca a creare nel contesto materno un clima pesante, che sottopone a dura prova l'equilibrio psichico della minore. La GN è infatti una CP_1
donna fragile, che ha avuto un esordio molto precoce, all'età di 13 anni, seguito a 15 anni da un ricovero nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'osp. per una Persona_4
sintomatologia caratterizzata da eccitamento maniacale (parlava molto, pensava di essere speciale, aveva ideazioni mistiche).
Da tale epoca la sig.ra è sempre stata seguita in ambito psichiatrico con farmaci CP_1
stabilizzanti dell'umore, quale il Litio, che tuttora assume regolarmente (Theralite 400 mg, 2 cp e mezzo al giorno), effettuando controlli settimanali con il dr psichiatra. Per_5
L'aderenza alla terapia ha consentito alla madre di godere di una maggiore stabilizzazione, tanto da laurearsi in scienze politiche, acquisire una specializzazione in relazioni internazionali, e progressivamente raggiungere una certa autonomia, al momento limitata dal rapporto eccessivamente invischiato con i propri genitori “datori di lavoro, ed in particolare con la propria madre. La personalità evidenziata nella sig.ra è quella CP_1
tipica di chi è affetto da un disturbo bipolare, che per quanto possa essere controllato dai farmaci, mantiene sempre dei segni distintivi come: l'eloquio a tratti accelerato, una tendenza ad iniziare più attività contemporaneamente (l'affaccendamento su cui l'educativa domiciliare ha molto lavorato in passato), una labilità emotiva con difficoltà nella modulazione degli affetti, una bizzarria e contraddittorietà del pensiero, un infantilismo nei comportamenti con continue ricerche di attenzioni;
questi ultimi aspetti la inducono a volte
a non considerare i bisogni della figlia , ed ad avere esternazioni ed agiti inappropriati, PE se non aggressivi (che in passato sono stati caratterizzati da lancio di oggetti, a cui la bambina ha assistito). Tale condizione della madre determina delle ripercussioni sulla bambina, facilitando una sua attivazione nonché sofferenza, soprattutto quando la madre è a sua volta sollecitata dai propri genitori;
al contrario la sig.ra è risultata più CP_1
funzionale quando contenuta da regole e limiti chiari, che il Servizio sociale ha a lungo posto.
Quanto ad , che all'epoca frequentava la IV classe elementare, il c.t.u. ne Persona_2
registra un buon rendimento ed un'ottima integrazione con il gruppo dei pari e con le insegnanti. Si legge nella c.t.u. che la bambina, che pratica anche danza moderna e pattinaggio sul ghiaccio, durante l'indagine è risultata molto sofferente, tanto che anche in 9 passato il Servizio sociale aveva colto tale disagio cercando di farle fare una valutazione presso il TSMREE, mai eseguita. In modo specifico nel corso dell'incontro peritale PE ha presentato una marcata agitazione, accompagnata da smorfie e manierismi, che uniti ad alcuni aspetti ossessivi (con le visite domiciliari si è appurato come la bambina sia estremamente ordinata, esponendo evidenziatori e rossetti-burro di cacao secondo una gradazione di colori sulla sua scrivania), necessitano di essere monitorati, perché potrebbero evolvere in compulsioni legate al controllo.
La bambina, come si legge nelle relazioni dei Servizi, è stata sollecitata a sviluppare tale controllo, venendo in passato stimolata da entrambi i genitori nel riferire quanto avveniva nel contesto dell'altro, tanto da non riuscire oggi a dormire bene (“i ladri mi portano via”).
inoltre ha segnalato come stia strutturando “un falso sé”, dicendosi costretta ad essere PE diversa da come sente di essere, soprattutto nel contesto materno, dove riceverebbe eccessive stimolazioni e richieste attivanti ( in proposito:“io fingo, non sono me stessa”). In PE
sintesi ha chiesto di essere maggiormente tranquilla e meno sollecitata quando è dalla PE madre, anche se il pollice alzato rivolto al padre effettuato al termine del colloquio peritale, ha evidenziato quanto la minore percepisca pressioni da ambo i genitori, sentendosi al centro di un conflitto non ancora risolto tra le parti.
Quanto esposto impone l'avvio urgente di un percorso psicoterapeutico per la minore, preferibilmente presso il TSMREE, richiesta che dovrebbe venir esplicitata nel decreto, per prevenire possibili evoluzioni che tale disagio potrebbe determinare, anche a fronte della sussistenza di una familiarità importante per disturbi psichiatrici, da scongiurarsi.
La relazione tra la minore ed il padre è risultata serena: percepisce il padre come il PE genitore prevalente (tanto che lo disegna subito dopo la stessa ed il gattino), che l'aiuta ad integrarsi nel gruppo dei pari, ma non sempre adeguatamente la sostiene nella relazione con
l'altro genitore, sebbene venga rappresentato come protettivo in altre situazioni (“mi aiuta nel fare i compiti, se sbaglio me la dice così non faccio più l'errore, mi consola e mi aiuta…..”). Anche la relazione con i nonni paterni è apparsa molto supportiva, essendo risultati questi consapevoli di quanto la bambina necessiti di essere aiutata nel contenere questa sua iperattività, di essere rasserenata, e di avere dei canali di decompressione.
Anche il padre a volte si muove in questa direzione quando fa ricorso alla sua ironia, meno quando ricorre al giudizio ed alla norma giuridica.
10
Il rapporto tra la minore e la madre è risultato, anche dalla lettura delle relazioni precedenti dei Servizi, necessitare della prosecuzione del monitoraggio, fatto che si sta attuando grazie al nuovo avvio nel contesto materno dell'educativa domiciliare CP_2
sicuramente è molto legata alla madre, tuttavia a volte ne percepisce in modo marcato PE la sofferenza, soprattutto quando la madre subisce gli attacchi della nonna materna, che effettivamente è risultata una persona affetta da una marcata disforia ed instabilità emotiva, connotata da possibili agiti aggressivi (come osservato a studio quando ha sbattuto fortemente la porta, creando una crepa), non indifferenti.
La bambina ha riportato come si senta pressata dalla madre, e condizionata nel dire e fare “cose” che non sente, tanto da dover “recitare”: nel proseguo dell'indagine si è compreso come tali pressioni la madre le esterni, perché a sua volta condizionata dai propri genitori (come per esempio nel far effettuare videochiamate tra la figlia ed i nonni materni).
In particolare la bambina ha descritto sussistere un conflitto tra i nonni materni ed il padre
(“ho paura che se dico che sto bene con PA davanti a loro- i nonni- mi sgridano”), indicativo della mancata accettazione del padre da parte dei nonni materni, che questi ultimi hanno attribuito agli agiti del sig. , essendo convinti della sussistenza di una PE condizione di “gelosia” attivata dal padre nei loro confronti. La stessa GN è CP_1 risultata molto preoccupata delle conseguenze di un ipotetico contrasto tra la stessa ed i propri genitori”
Alla luce di tali considerazioni, ritiene il collegio che non sussistano i presupposti per modificare il regime attuale di collocamento della minore né quello del suo affidamento ad entrambi i genitori. Infatti, il quadro complessivo emerso dall'approfondimento psico diagnostico su ciascun genitore e sulla bambina, valutato anche alla luce delle interferenze relazionali dei nonni materni (in particolare, della nonna) sulla condizione di stabilità psichica di , e, conseguentemente, sui rapporti di questa con figlia, sconsigliano -finchè CP_1 la non avrà completato, un percorso di piena autonomizzazione dalle figure parentali CP_1
- l'incremento dei tempi di frequentazione con la figlia e, soprattutto, rendono indispensabile che tali tempi siano posti al riparo da indebite interferenze esterne. Ne consegue la necessità che, come suggerito dalla c.t.u., i nonni non siano presenti durante i tempi di permanenza della bambina presso la madre, ritenendo il collegio, in adesione alla proposta della c.t.u., che gli incontri tra i nonni ed si svolgano in uno spazio neutro. Persona_2
11 Infine, non si ravvisano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo della bambina al padre. Non emerge, infatti, un quadro di inidoneità genitoriale della madre, dovendosi dare atto che la GN , che non ha mai trascurato di curarsi e di farsi monitorare CP_1 settimanalmente in un percorso di cura, sia psicoterapeutico che psichiatrico, grazie al quale ha raggiunto, ormai da anni, una buona stabilizzazione dei suoi sintomi, si mostra pienamente collaborativa con i servizi e desiderosa di portare avanti un percorso di crescita sia individuale che genitoriale. D'altra parte, ritiene la Corte che, allo stato, non sussistano neanche i presupposti per l'affidamento della minore ai Servizi sociali. Se è vero, infatti, come sottolineato dalla c.t.u., che tale forma di affidamento garantirebbe ai Servizi una maggiore facilità di intervento, soprattutto in relazione all'esclusione della possibilità per i nonni di frequentare la nipote quando questa si trovi presso la figlia, va d'altra parte rilevato che entrambi i genitori sono contrari a tale provvedimento e che gli eventuali benefici che esso comporterebbe sarebbero bilanciati in negativo da un eccessivo irrigidimento delle loro modalità di relazione. Tale soluzione comporterebbe, infatti, il rischio di deresponsabilizzare i genitori rispetto alla necessità di trovare una strategia relazionale di dialogo ed una via di mediazione per la soluzione delle loro controversie, con la conseguenza di aumentare piuttosto che diminuire, l'esposizione a conflitto della bambina. A tal proposito deve essere sottolineata la necessità che un percorso di sostegno alla genitorialità sia predisposto in favore di entrambe le parti, essendo emerso con chiarezza come la bambina si senta “pressata” dalle opposte aspettative del padre e della madre, fino al punto di avere ammesso di essere costretta a fingere e di non poter essere sè stessa. Tale condizione di sofferenza psichica, unitamente alla sintomatologia mostrata dalla bambina e descritta in c.t.u. ne impone l'invio al T.s.m.r.e.e. per la sua urgente presa in carico.
I Servizi sociali competenti continueranno a vigilare e a monitorare sul nucleo familiare, predisponendo il Servizio Sismif presso l'abitazione della nel massimo delle ore CP_1
disponibili, vigilando sul rispetto delle modalità di frequentazione madre-figlia disposte con il presente provvedimento. Provvederanno, inoltre, ad organizzare incontri protetti della bambina con i nonni materni, con la frequenza che riterranno più opportuna.
.In considerazione delle ragioni della decisione, compensa interamente tra le parti le spese di lite, mentre pone le spese della c.t.u. al 50% a carico di ciascuna delle parti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per la condanna di al pagamento del CP_1 doppio della somma corrisposta a titolo di contributo unificato. 12
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, istanza disattese:
- in accoglimento parziale dell'appello principale proposto da Parte_1
avverso la sentenza del tribunale di Roma, n. 1638 del 19.10.2021, fermo il resto, dispone che i nonni materni della minore non possano essere presenti durante il tempo in cui la minore si trova con la madre.
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
-dispone che il Servizio sociale competente per territorio - al quale sono affidati la vigilanza ed il monitoraggio del nucleo familiare, avuto riguardo, in particolare, all'osservazione delle modalità di frequentazione madre - figlia - provveda alla predisposizione di incontri protetti della minore con i nonni materni nonché alla predisposizione del Servizio Sismif presso l'abitazione di in coincidenza con la presenza della bambina. CP_1
Manda al T.s.r.m.e.e. competente per territorio per l'urgente presa in carico della minore,
. Persona_2
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pone al 50% a carico di ciascuna parte le spese di c.t.u.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per la condanna di al pagamento del CP_1
doppio della somma corrisposta a titolo di contributo unificato.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Chiara Giammarco Alberto Tilocca
13
La Corte, composta dai magistrati
Alberto Tilocca Presidente
Chiara Giammarco Consigliere rel.
Anna Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 7077/2021, riservata in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza dell'8.5.2025, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Marzia Sbragaglia e Parte_1
presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Civitavecchia, via Castronovo n. 11, per procura allegata al ricorso appellante e
, rappresentata e difesa dall'avv. Ludovica De Falco e presso CP_1
quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 44, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata
e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: ricorso avverso la sentenza n. 16368/2021 del Tribunale di Roma del
19.10.2021
Conclusioni:
1 Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento delle doglianze suesposte, in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sez. I Civile, rel. Dott. , del Per_1
04.10.2021, n. 16368, depositata in data 19.10.2021 limitatamente alla parte appellata di cui al punto 3) del dispositivo;
nel merito, previo accertamento tecnico, riformare le modalità di affidamento e frequentazione di cui al punto 3) dell'impugnata sentenza e per l'effetto, sempre nel rispetto delle primarie esigenze della minore, i) in via principale, prevedere l'affidamento esclusivo della minore al padre, con Persona_2
collazione presso il medesimo, e disporre un regime di frequentazione più definito che preveda la possibilità per la madre di frequentare la minore due pomeriggi alla settimana
(dall'uscita da scuola e per le successive 5 ore) e a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
ii) in via subordinata, prevedere l'affidamento congiunto della minore a entrambi i genitori, con collazione presso il padre, e comunque Persona_2
disporre un regime di frequentazione più definito che preveda la possibilità per la madre di frequentare la minore due pomeriggi alla settimana (dall'uscita da scuola e per le successive 5 ore) e a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
iii) in ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte voglia confermare il regime di frequentazione ordinaria previsto nell'impugnata sentenza in cui si contempla l'eventuale pernotto infrasettimanale: a) disporre che la frequentazione della minore con la madre avvenga – soprattutto durante i pernotti – solo con l'ausilio di una persona terza, attualmente individuabile nella puericultrice (persona già nota alla minore e di cui ha guadagnato affetto e fiducia), almeno fino al raggiungimento da parte della minore di un'età tale da poter assolvere in maniera autonoma a tutte le esigenze primarie, soprattutto nelle ore notturne;
b) disporre che la madre possa trascorrere con la figlia, ad anni alterni, una settimana durante le vacanze Natalizie (orientativamente tra il 23.12 e il 06.01) e due settimane, anche non consecutive tra loro, durante le vacanze estive (orientativamente tra il 01.07 e il 31.08); iv) in via istruttoria, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., disporre accertamento tecnico – come già richiesto in primo grado sia dall'odierno appellante sia dal servizio sociale – sulle effettive condizioni di salute della sig.ra , sulle capacità CP_1
genitoriali della stessa, sulle dinamiche ambientali con particolare attenzione all'interazione
2 e alle condizioni di salute dei nonni materni sulla funzione genitoriale e alle loro condizioni di salute, ed eventualmente anche sulle condizioni della minore. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giustizia oltre il contributo forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge.”
Parte appellata: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, per i motivi tutti esposti in narrativa, rigettare l'appello e ogni istanza istruttoria (in particolare richiesta CTU) proposto dal Sig. in quanto inammissibile ed infondato ed in via Parte_1
incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, fermo l'affidamento condiviso tra i genitori della figlia minore disporre: - in via principale: la collocazione Persona_2
della minore presso la madre prevedendo tempi di frequentazione con il padre come specificato nel caso di collocazione della figlia presso il padre di cui alla domanda meramente subordinata;
- in via subordinata: tempi di frequentazione paritaria tra PE
ed i genitori, prevedendo una permanenza della stessa presso la casa dei genitori a settimane alternate;
- in via meramente subordinata: un ampliamento della frequentazione tra madre e figlia prevedendo che la Sig.ra possa tenere con sé la figlia: a) a fine CP_1
settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola, nonché per due pomeriggi infrasettimanali ed un pernotto ogni settimana;
b) durante le festività natalizie ciascun genitore trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, il giorno della Vigilia ed il Giorno di Natale e poi, sempre ad anni alterni un periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
c) durante il periodo estivo disporre una divisione paritaria dei tempi di frequentazione tra i genitori da intendersi dalla fine dell'anno scolastico sino al 31 agosto;
d) durante le vacanze pasquali, coincidenti con quelle scolastiche, disporre una divisione paritaria dei tempi di frequentazione tra i genitori;
e) disporre che ciascun genitore trascorra il giorno del proprio compleanno con la figlia e così anche la Festa della Mamma e del Papà; f) disporre che trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore. - In ogni PE
caso, condannare il Sig. alle sanzioni di cui all'art. 709 ter c.p.c. poiché persevera PE
nel formulare, in assenza di alcuna valida ragione, la richiesta di affidamento esclusivo in
3 suo favore della figlia minore ed a voler limitare la frequentazione madre/figlia. Con condanna al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.”
Premesso che con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, provvedendo nel giudizio di separazione tra le parti, ha così definito le domande connesse: “2) rigetta la domanda della di ottenere l'assegno di mantenimento;
3) affida la figlia ad entrambi CP_1 Persona_2
i genitori, pur vivendo con il padre, la madre potrà vederla e tenerla con sé almeno due pomeriggi la settimana con un eventuale pernotto ed nei week and alternati dal sabato alla domenica sera, fatte salve le esigenze della minore, trascorrerà con la medesima ad anni alterni una settimana durante le festività di Natale e capodanno ed almeno 15 giorni durante le ferie estive, fatti salvi accordi diversi tra i coniugi, lo farà fronte in via PE
esclusiva alle necessità quotidiane della figlia e si farà carico del 60% delle spese straordinarie mediche (visite specialistiche, interventi chirurgici, cure dentarie e ortodontiche), di studio (rette scolastiche libri e viaggi di studio) e sportive preventivamente concordate tra i genitori ad eccezione di quelle mediche urgenti che potranno prescindere dall'accordo come sancito dal protocollo redatto in accordo con il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati, il residuo 40% rimane a carico della madre;
4) il servizio sociale già intervenuto continuerà a farsi carico del nucleo familiare, anche mediante l'intervento del ed in particolare alla puntuale vigilanza delle modalità di CP_2
frequentazione tra la madre e la figlia, intervenendo ove si manifestino condotte o comportamenti contrari alle esigenze della medesima, suggerendo modalità diverse a cui le parti dovranno adeguarsi, e segnalandoli prontamente alla Procura presso il Tribunale dei minorenni, ove la manifestasse condotte obbiettivamente inadeguate o persino CP_1
pericolose nei confronti della figlia è facoltà del servizio sociale, in collaborazione con lo adottare ogni più opportuna determinazione: 5) manda la cancelleria di PE
provvedere per le conseguenti annotazioni presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di Roma con riferimento all'atto di matrimonio n. 793 dell'anno 2015, parte 2, serie A03;
6) spese compensate.”.
4 Con ricorso depositato il 2.12.2021 ha appellato il predetto Parte_1
provvedimento chiedendone, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva e, in via principale, l'affidamento in via esclusiva a sé della bambina, con la modifica delle modalità di frequentazione con la madre, eliminando il pernotto infrasettimanale e, in ogni caso, prevedendo che, durante i pernotti, fosse garantita la presenza di una persona di fiducia;
in via istruttoria, ha chiesto che venisse disposta una consulenza tecnica per l'accertamento delle capacità genitoriali della . Il ricorrente ha censurato la CP_1
decisione del primo Giudice ritenendo che la causa non fosse stata istruita, affermando che la sig. era affetta da un disturbo della personalità bipolare e che, per tale CP_1
condizione, non era in grado di esercitare le proprie funzioni genitoriali, concentrandosi sui bisogni della minore. La , era, infatti, una persona fragile, facilmente CP_1
influenzabile dalla presenza dei suoi genitori che invadevano di continuo la sfera dei rapporti madre-figlia, prendendo il sopravvento nelle decisioni che riguardavano la minore. Pertanto, chiedeva che venissero limitati gli incontri con la bambina dei nonni materni.
Con comparsa di risposta depositata il 9.9.2022 si è costituita in giudizio , CP_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., e contestando il fondamento del ricorso nel merito, ne ha chiesto il rigetto;
ha proposto appello in via incidentale chiedendo il collocamento della figlia presso di sé o, in via subordinata, il collocamento paritetico e, in via di ulteriore subordine, un ampliamento dei tempi di frequentazione madre-figlia.
Le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico-patrimoniali ed autorizzate al deposito di successive note e repliche difensive ed è stato chiesto ai Servizi Sociali territorialmente competenti di far pervenire una relazione aggiornata sulla condizione della minore.
Con le note depositate in data 12.3.2025 lo ha chiesto che venissero limitati gli PE
incontri tra la minore e i nonni materni, sia in presenza che da remoto, a causa della loro eccessiva ingerenza nella gestione della minore nei periodi in cui era con la madre e che venisse presa in carico dal TSMREE competente. Persona_2
5 Il servizio Sociale ha fatto pervenire la relazione aggiornata sulle condizioni della minore in data 9.11.2023.
Con ordinanza dell'8.7.2024 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo consulenza tecnica d'ufficio, affidando l'incarico alla dott.ssa alla quale ha formulato i Persona_3
seguenti quesiti: “formuli il CTU osservazioni e valutazioni in merito alla personalità e capacità genitoriale dei genitori e alla qualità dei loro rapporti con la figlia, evidenziandone le problematiche, nonché in merito all'attuale condizione psicologica della minore e allo stato della relazione con ciascun genitore e con le altre figure parentali con le quali essa ha significativi rapporti, sia in ambito paterno che materno. All'esito formuli il CTU le opportune osservazioni e valutazioni in ordine ai provvedimenti da adottarsi, funzionali al benessere della minore, in merito al suo affidamento e collocamento nonché alle modalità di frequentazione con il genitore non convivente, se del caso evidenziando i motivi che, nell'interesse della medesima minore giustifichino una modifica rispetto al regime attuale.”
La dott.ssa ha depositato la relazione di consulenza tecnica in data 20.2.2025. Per_3
L'udienza dell'8.5.2025 è stata sostituita con il deposito di note scritte. Nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati ai propri scritti difensivi e la causa è stata decisa nella camera di consiglio di seguito indicata
Motivazione
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata è infondata.
Infatti, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U.
Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
6 L'impugnazione ha pienamente rispettato il principio di diritto dinanzi richiamato, risultando chiaramente individuati i punti della motivazione impugnata e le ragioni delle censure formulate.
Il nucleo familiare composto da , dalla moglie, Parte_1 CP_1
e dalla figlia, nata il [...], è stato seguito dai Servizi
[...] Persona_2
Sociali sin da quando la bambina era molto piccola, atteso che, nel corso del giudizio di separazione, già con l'ordinanza presidenziale del 18.9.2019, che collocava la bambina presso il padre (con il quale di fatto già viveva, essendosi il padre PE
allontanato da casa con la bimba prima dell'udienza presidenziale ) era stato disposto il monitoraggio dei Servizi sociali, che avevano attivato un servizio durante i CP_2
periodi che la bambina trascorreva presso la madre. Nella relazione depositata il
9.11.2023 i Servizi avevano dato atto di un atteggiamento decisamente collaborativo da parte della con gli operatori e di un suo progressivo miglioramento nella CP_1
gestione del tempo trascorso con la bambina, mentre avevano registrato alcune difficoltà di quest'ultima riferite al tempo trascorso con la madre. Quanto alla coppia genitoriale, la relazione del Servizio dava atto del perdurare di “opinioni e vissuti personali divergenti dei genitori relativi agli stili di vita ed alle scelte educative rispetto a tematiche quali l'autonomia della bambina.”
Nella c.t.u. redatta su incarico di questa Corte depositata dalla dott.ssa nel Persona_3
febbraio 2025, pienamente condivisibile in quanto immune da vizi logici e scientifici, si legge che il padre ha evidenziato una personalità dotata di discrete Parte_1
risorse sul fronte adattivo, che tuttavia non sono risultate sufficienti nel permettergli di gestire alcune situazioni di stress, rispetto alle quali anche i test hanno evidenziato come possa andare incontro ad una disorganizzazione ed ad agiti impulsivi (tendendo ad utilizzare la strategia dell'evitamento, in modo più evidente con la GN , dalla quale in passato CP_1
si sarebbe più volte allontanato per poi tornare, confondendola, come segnalato anche nelle relazioni del Servizio Sociale): tali comportamenti necessitano di venir monitorati. I test hanno inoltre evidenziato come il padre funzioni meglio in contesti più strutturati, avendo difficoltà a considerare i bisogni dell'altro, risultando poco tollerante verso i compromessi e molto autocentrato. Rispetto al funzionamento intrapsichico appena descritto, il sig. PE
7 non ha mostrato di avere una consapevolezza strutturata, convinto di aver sempre effettuato scelte volte a tutelare il rapporto della figlia con la madre, mentre in realtà alcuni agiti operati sono risultati condizionati da strategie difensive di stampo giuridico (come dimostra il fatto che il padre sia ricorso in appello chiedendo l'affidamento esclusivo della bambina,
o la denuncia per calunnia e maltrattamenti rivolta alla madre, o il presentare e/o utilizzare il referto di Pronto soccorso della figlia per attacchi di panico). Il padre, in particolare, andrebbe aiutato ad appianare le disfunzioni o mancanze della madre, che da sempre è affetta da un disturbo bipolare, al fine da risultare effettivamente di supporto, ma non nella maniera controllante e giudicante che fino ad oggi ha perseguito, ma in un modo maggiormente orientato alla comprensione ed alla normalizzazione.
Rispetto alla qualità del rapporto con la figlia, il padre è risultato da sempre molto attento ai bisogni pratici della bambina, essendosene preso fattivamente cura fin da quando era piccola, aiutato anche dai propri genitori: il padre accompagna sempre la bambina a scuola la mattina, tranne nel giorno in cui la figlia ha dormito con la madre, è sollecito nel farle frequentare i coetanei, è propositivo nel permetterle la pratica di attività sportive per le quali la figlia ha mostrato una preferenza. Tuttavia, a fronte di quanto sostenuto dal padre, la pressione che la bambina avvertirebbe sul versante materno, non è risultata trovare sempre una rassicurazione in ambito paterno, con il rischio al contrario di ricevere la figlia rinforzi ed impliciti inviti a schierarsi. Tale ultima notazione la si ritrova anche nelle relazioni dei
Servizi Sociali, che hanno più volte prolungato i loro interventi, evidenziando anche uno scoramento rispetto al mancato beneficio dei supporti offerti, dove a fronte di un miglioramento registrato in ambito materno, immediatamente a seguire il padre segnalava una nuova disfunzione.
La madre: sig.ra CP_1
ha dimostrato di avere un legame altamente dipendente dalla propria famiglia di origine, che, con l'intento di essere supportiva, in realtà non le ha permesso uno svincolo, caricandola di tensioni ulteriori. In proposito è stata descritta una familiarità importante per disturbi psichiatrici nel ramo paterno (la nonna paterna era affetta da disturbo bipolare, ed anche alcuni cugini), ed anche la propria madre- nonna materna di (affetta da una patologia PE
tiroidea che può spiegare gli sbalzi di umore) è risultata una donna molto sofferente, spesso in preda a crisi di aggressività significative (come si è avuto modo di appurare durante il
8 colloquio peritale): i Servizi Sociali e l'educativa domiciliare hanno nel tempo ripetutamente segnalato come la nonna materna sovra-stimoli la nipotina, ed ingaggiando discussioni violente con la figlia, contribuisca a creare nel contesto materno un clima pesante, che sottopone a dura prova l'equilibrio psichico della minore. La GN è infatti una CP_1
donna fragile, che ha avuto un esordio molto precoce, all'età di 13 anni, seguito a 15 anni da un ricovero nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'osp. per una Persona_4
sintomatologia caratterizzata da eccitamento maniacale (parlava molto, pensava di essere speciale, aveva ideazioni mistiche).
Da tale epoca la sig.ra è sempre stata seguita in ambito psichiatrico con farmaci CP_1
stabilizzanti dell'umore, quale il Litio, che tuttora assume regolarmente (Theralite 400 mg, 2 cp e mezzo al giorno), effettuando controlli settimanali con il dr psichiatra. Per_5
L'aderenza alla terapia ha consentito alla madre di godere di una maggiore stabilizzazione, tanto da laurearsi in scienze politiche, acquisire una specializzazione in relazioni internazionali, e progressivamente raggiungere una certa autonomia, al momento limitata dal rapporto eccessivamente invischiato con i propri genitori “datori di lavoro, ed in particolare con la propria madre. La personalità evidenziata nella sig.ra è quella CP_1
tipica di chi è affetto da un disturbo bipolare, che per quanto possa essere controllato dai farmaci, mantiene sempre dei segni distintivi come: l'eloquio a tratti accelerato, una tendenza ad iniziare più attività contemporaneamente (l'affaccendamento su cui l'educativa domiciliare ha molto lavorato in passato), una labilità emotiva con difficoltà nella modulazione degli affetti, una bizzarria e contraddittorietà del pensiero, un infantilismo nei comportamenti con continue ricerche di attenzioni;
questi ultimi aspetti la inducono a volte
a non considerare i bisogni della figlia , ed ad avere esternazioni ed agiti inappropriati, PE se non aggressivi (che in passato sono stati caratterizzati da lancio di oggetti, a cui la bambina ha assistito). Tale condizione della madre determina delle ripercussioni sulla bambina, facilitando una sua attivazione nonché sofferenza, soprattutto quando la madre è a sua volta sollecitata dai propri genitori;
al contrario la sig.ra è risultata più CP_1
funzionale quando contenuta da regole e limiti chiari, che il Servizio sociale ha a lungo posto.
Quanto ad , che all'epoca frequentava la IV classe elementare, il c.t.u. ne Persona_2
registra un buon rendimento ed un'ottima integrazione con il gruppo dei pari e con le insegnanti. Si legge nella c.t.u. che la bambina, che pratica anche danza moderna e pattinaggio sul ghiaccio, durante l'indagine è risultata molto sofferente, tanto che anche in 9 passato il Servizio sociale aveva colto tale disagio cercando di farle fare una valutazione presso il TSMREE, mai eseguita. In modo specifico nel corso dell'incontro peritale PE ha presentato una marcata agitazione, accompagnata da smorfie e manierismi, che uniti ad alcuni aspetti ossessivi (con le visite domiciliari si è appurato come la bambina sia estremamente ordinata, esponendo evidenziatori e rossetti-burro di cacao secondo una gradazione di colori sulla sua scrivania), necessitano di essere monitorati, perché potrebbero evolvere in compulsioni legate al controllo.
La bambina, come si legge nelle relazioni dei Servizi, è stata sollecitata a sviluppare tale controllo, venendo in passato stimolata da entrambi i genitori nel riferire quanto avveniva nel contesto dell'altro, tanto da non riuscire oggi a dormire bene (“i ladri mi portano via”).
inoltre ha segnalato come stia strutturando “un falso sé”, dicendosi costretta ad essere PE diversa da come sente di essere, soprattutto nel contesto materno, dove riceverebbe eccessive stimolazioni e richieste attivanti ( in proposito:“io fingo, non sono me stessa”). In PE
sintesi ha chiesto di essere maggiormente tranquilla e meno sollecitata quando è dalla PE madre, anche se il pollice alzato rivolto al padre effettuato al termine del colloquio peritale, ha evidenziato quanto la minore percepisca pressioni da ambo i genitori, sentendosi al centro di un conflitto non ancora risolto tra le parti.
Quanto esposto impone l'avvio urgente di un percorso psicoterapeutico per la minore, preferibilmente presso il TSMREE, richiesta che dovrebbe venir esplicitata nel decreto, per prevenire possibili evoluzioni che tale disagio potrebbe determinare, anche a fronte della sussistenza di una familiarità importante per disturbi psichiatrici, da scongiurarsi.
La relazione tra la minore ed il padre è risultata serena: percepisce il padre come il PE genitore prevalente (tanto che lo disegna subito dopo la stessa ed il gattino), che l'aiuta ad integrarsi nel gruppo dei pari, ma non sempre adeguatamente la sostiene nella relazione con
l'altro genitore, sebbene venga rappresentato come protettivo in altre situazioni (“mi aiuta nel fare i compiti, se sbaglio me la dice così non faccio più l'errore, mi consola e mi aiuta…..”). Anche la relazione con i nonni paterni è apparsa molto supportiva, essendo risultati questi consapevoli di quanto la bambina necessiti di essere aiutata nel contenere questa sua iperattività, di essere rasserenata, e di avere dei canali di decompressione.
Anche il padre a volte si muove in questa direzione quando fa ricorso alla sua ironia, meno quando ricorre al giudizio ed alla norma giuridica.
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Il rapporto tra la minore e la madre è risultato, anche dalla lettura delle relazioni precedenti dei Servizi, necessitare della prosecuzione del monitoraggio, fatto che si sta attuando grazie al nuovo avvio nel contesto materno dell'educativa domiciliare CP_2
sicuramente è molto legata alla madre, tuttavia a volte ne percepisce in modo marcato PE la sofferenza, soprattutto quando la madre subisce gli attacchi della nonna materna, che effettivamente è risultata una persona affetta da una marcata disforia ed instabilità emotiva, connotata da possibili agiti aggressivi (come osservato a studio quando ha sbattuto fortemente la porta, creando una crepa), non indifferenti.
La bambina ha riportato come si senta pressata dalla madre, e condizionata nel dire e fare “cose” che non sente, tanto da dover “recitare”: nel proseguo dell'indagine si è compreso come tali pressioni la madre le esterni, perché a sua volta condizionata dai propri genitori (come per esempio nel far effettuare videochiamate tra la figlia ed i nonni materni).
In particolare la bambina ha descritto sussistere un conflitto tra i nonni materni ed il padre
(“ho paura che se dico che sto bene con PA davanti a loro- i nonni- mi sgridano”), indicativo della mancata accettazione del padre da parte dei nonni materni, che questi ultimi hanno attribuito agli agiti del sig. , essendo convinti della sussistenza di una PE condizione di “gelosia” attivata dal padre nei loro confronti. La stessa GN è CP_1 risultata molto preoccupata delle conseguenze di un ipotetico contrasto tra la stessa ed i propri genitori”
Alla luce di tali considerazioni, ritiene il collegio che non sussistano i presupposti per modificare il regime attuale di collocamento della minore né quello del suo affidamento ad entrambi i genitori. Infatti, il quadro complessivo emerso dall'approfondimento psico diagnostico su ciascun genitore e sulla bambina, valutato anche alla luce delle interferenze relazionali dei nonni materni (in particolare, della nonna) sulla condizione di stabilità psichica di , e, conseguentemente, sui rapporti di questa con figlia, sconsigliano -finchè CP_1 la non avrà completato, un percorso di piena autonomizzazione dalle figure parentali CP_1
- l'incremento dei tempi di frequentazione con la figlia e, soprattutto, rendono indispensabile che tali tempi siano posti al riparo da indebite interferenze esterne. Ne consegue la necessità che, come suggerito dalla c.t.u., i nonni non siano presenti durante i tempi di permanenza della bambina presso la madre, ritenendo il collegio, in adesione alla proposta della c.t.u., che gli incontri tra i nonni ed si svolgano in uno spazio neutro. Persona_2
11 Infine, non si ravvisano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo della bambina al padre. Non emerge, infatti, un quadro di inidoneità genitoriale della madre, dovendosi dare atto che la GN , che non ha mai trascurato di curarsi e di farsi monitorare CP_1 settimanalmente in un percorso di cura, sia psicoterapeutico che psichiatrico, grazie al quale ha raggiunto, ormai da anni, una buona stabilizzazione dei suoi sintomi, si mostra pienamente collaborativa con i servizi e desiderosa di portare avanti un percorso di crescita sia individuale che genitoriale. D'altra parte, ritiene la Corte che, allo stato, non sussistano neanche i presupposti per l'affidamento della minore ai Servizi sociali. Se è vero, infatti, come sottolineato dalla c.t.u., che tale forma di affidamento garantirebbe ai Servizi una maggiore facilità di intervento, soprattutto in relazione all'esclusione della possibilità per i nonni di frequentare la nipote quando questa si trovi presso la figlia, va d'altra parte rilevato che entrambi i genitori sono contrari a tale provvedimento e che gli eventuali benefici che esso comporterebbe sarebbero bilanciati in negativo da un eccessivo irrigidimento delle loro modalità di relazione. Tale soluzione comporterebbe, infatti, il rischio di deresponsabilizzare i genitori rispetto alla necessità di trovare una strategia relazionale di dialogo ed una via di mediazione per la soluzione delle loro controversie, con la conseguenza di aumentare piuttosto che diminuire, l'esposizione a conflitto della bambina. A tal proposito deve essere sottolineata la necessità che un percorso di sostegno alla genitorialità sia predisposto in favore di entrambe le parti, essendo emerso con chiarezza come la bambina si senta “pressata” dalle opposte aspettative del padre e della madre, fino al punto di avere ammesso di essere costretta a fingere e di non poter essere sè stessa. Tale condizione di sofferenza psichica, unitamente alla sintomatologia mostrata dalla bambina e descritta in c.t.u. ne impone l'invio al T.s.m.r.e.e. per la sua urgente presa in carico.
I Servizi sociali competenti continueranno a vigilare e a monitorare sul nucleo familiare, predisponendo il Servizio Sismif presso l'abitazione della nel massimo delle ore CP_1
disponibili, vigilando sul rispetto delle modalità di frequentazione madre-figlia disposte con il presente provvedimento. Provvederanno, inoltre, ad organizzare incontri protetti della bambina con i nonni materni, con la frequenza che riterranno più opportuna.
.In considerazione delle ragioni della decisione, compensa interamente tra le parti le spese di lite, mentre pone le spese della c.t.u. al 50% a carico di ciascuna delle parti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per la condanna di al pagamento del CP_1 doppio della somma corrisposta a titolo di contributo unificato. 12
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, istanza disattese:
- in accoglimento parziale dell'appello principale proposto da Parte_1
avverso la sentenza del tribunale di Roma, n. 1638 del 19.10.2021, fermo il resto, dispone che i nonni materni della minore non possano essere presenti durante il tempo in cui la minore si trova con la madre.
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
-dispone che il Servizio sociale competente per territorio - al quale sono affidati la vigilanza ed il monitoraggio del nucleo familiare, avuto riguardo, in particolare, all'osservazione delle modalità di frequentazione madre - figlia - provveda alla predisposizione di incontri protetti della minore con i nonni materni nonché alla predisposizione del Servizio Sismif presso l'abitazione di in coincidenza con la presenza della bambina. CP_1
Manda al T.s.r.m.e.e. competente per territorio per l'urgente presa in carico della minore,
. Persona_2
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pone al 50% a carico di ciascuna parte le spese di c.t.u.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per la condanna di al pagamento del CP_1
doppio della somma corrisposta a titolo di contributo unificato.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Chiara Giammarco Alberto Tilocca
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