Trib. Piacenza, sentenza 06/05/2025, n. 207
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Sentenza 6 maggio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Piacenza nella persona del Giudice Unico Dott. Maria Rosaria Sciurpa, riguarda una controversia tra una parte attrice e due parti convenute in merito all'impugnazione di un avviso di accertamento esecutivo relativo al pagamento di un canone unico annuale. La parte attrice ha sostenuto di non essere soggetta al pagamento del canone, in quanto non concessionaria di suolo pubblico e non titolare di una rete fissa, invocando l'applicazione di specifiche disposizioni normative. D'altro canto, le parti convenute hanno eccepito che, secondo la normativa vigente, ogni soggetto che utilizza le infrastrutture deve corrispondere il canone, sostenendo quindi la legittimità dell'avviso impugnato.

Il Giudice, dopo aver esaminato le argomentazioni delle parti e la normativa applicabile, ha respinto la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento, ritenendo che la parte attrice, pur non essendo titolare di una rete, utilizzi in modo mediato le infrastrutture di un altro operatore, rientrando pertanto nella soggettività passiva del canone. Il Giudice ha argomentato che la normativa in materia di occupazione di suolo pubblico prevede che anche chi utilizza in modo mediato le infrastrutture sia tenuto al pagamento del canone, evidenziando la necessità di una relazione materiale con le infrastrutture stesse. Infine, ha disposto la compensazione delle spese di giudizio, riconoscendo la complessità della questione giuridica trattata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Piacenza, sentenza 06/05/2025, n. 207
    Giurisdizione : Trib. Piacenza
    Numero : 207
    Data del deposito : 6 maggio 2025

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