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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 06/05/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1406/2024
Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 1406/2024
TRA
C.F. ] Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
E
[C.F. ] Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
E
P. IV ] Controparte_2 P.IVA_3
PARTE CONVENUTA
Oggi 06/05/2025 innanzi al dott. Maria Rosaria Sciurpa, sono comparsi:
- per parte attrice l'avv. M. Bonanno in sostituzione dell'avv. CARUSO PAOLO;
Con
- per parte convenuta l'avv. Ilenia Anghinolfi in sostituzione dell'avv. BOCCHINO
ENRICO;
Il Giudice invita le parti alla discussione ed a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle assunte nei rispettivi atti introduttivi, insistendo entrambi per l'accoglimento delle domande e argomentazioni svolte in atti e che illustrano.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide come da sentenza (telematica) con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Rosaria Sciurpa - Allegata al verbale d'udienza del 04/05/2025 -
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
in composizione monocratica nella persona del dott. Maria Rosaria Sciurpa, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1406/2024, promossa con atto di citazione
DA
C.F. ], elettivamente domiciliata in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico presso lo studio dell' avv. CARUSO PAOLO. PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in VIALE ITALIA N. 136 LA SPEZIA, presso la sede della convenuta, rappresentata e difesa dall'avv. BOCCHINO ENRICO, unitamente all'avv. TESTANI SARA VIALE ITALIA 136 19121 LA SPEZIA;
C.F._1
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
P. IV ] - Contumace Controparte_2 P.IVA_3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione in data 06/05/2025 i procuratori delle parti costituite precisavano come da verbale d'udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
a adito questo Tribunale assumendo in fatto e diritto: Parte_1
di aver ricevuto ed impugnare l'avviso di accertamento esecutivo n. Parte_2
16080936 del 17.06.2024, notificatole a mezzo p.e.c. il 17.06.2024 dalla CP_1 per conto del , per il preteso pagamento per la somma di Controparte_2
€.1.175,00 del “canone unico annuale” per l'anno di competenza 2024; • di non essere soggetta al pagamento di alcun canone di occupazione, non essendo concessionaria di suolo pubblico nel territorio comunale, né titolare di una propria rete fissa, con conseguente applicazione dell'art. 5, comma 14-quinquies del D.L. n. 146/2021 (conv. con L. n. 215/2021) che ha interpretato l'art. 1, comma 831, della
Legge n. 160/2019 per precisare che il canone deve essere versato dal concessionario dell'infrastruttura (ossia TIM) anche per le utenze delle c.d. società di vendita (tra cui;
Pt_1
• che, pertanto, l'impugnato avviso deve ritenersi nullo per difetto dei presupposti impositivi, insussistenza di rapporti concessori con il e conseguente difetto CP_2 di legittimazione passiva di Pt_1
• infatti, il servizio pubblico di telefonia fissa è erogato da nel Comune di Pt_1
senza una propria rete e senza propri apparati collocati sul territorio, CP_2 ragione per cui non si realizza il presupposto della occupazione di suolo pubblico, che consentirebbe di applicare anche nei suoi confronti il canone patrimoniale unico;
• che, nel caso di specie non ricorrono neppure i presupposti impositivi della
“occupazione mediata” e dell'utilizzo materiale delle infrastrutture perché è assente una relazione materiale instaurata con la cosa, condizione necessaria e sufficiente perché possa parlarsi di occupazione di suolo pubblico, indipendentemente dall'esistenza e dalle caratteristiche di un titolo giuridico che giustifichi l'occupazione stessa;
infatti, deve ritenersi che la sussistenza di una relazione materiale richieda almeno la presenza stabile, sull'infrastruttura del concessionario, di oggetti materiali di cui l'occupante mediato abbia la disponibilità, ed ove tale presenza sia assente l'utilizzo è solamente virtuale. Tutto ciò premesso, ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: accertato che non è concessionario dell'infrastruttura sita su territorio comunale e che non Pt_1 ha l'utilizzo materiale della stessa, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 16080936 del 17.06.2024 (doc. 2), notificato a mezzo p.e.c. il 17.06.2024 dalla per conto del , CP_1 Controparte_2
e ogni altro atto o avviso ad esso consequenziale, in quanto illegittimi per difetto dei presupposti in fatto e in diritto. Conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla al per l'anno 2024 a titolo di canone unico annuale, Parte_1 CP_2 indennità e sanzioni;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori.
Si costituiva regolarmente he contestava Controparte_1 la fondatezza delle altrui deduzioni, eccependo, in sintesi:
• che il comma 831 dell'articolo 1, L. 160/2019, così come modificato dall'art. 1, comma 848, della Legge 178/2020, va inteso nel senso che ogni soggetto che fruisce,
a qualunque titolo, di dette infrastrutture, deve corrispondere direttamente al competente Ente Locale (o al concessionario del servizio) gli importi dovuti a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria calcolato sulla base del numero delle proprie utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente;
• che con il successivo il D.L. 146/2021, art.5, comma 14-quinquies, è stata introdotta una precisazione della norma originaria che, però, non è riferibile alla telefonia, per cui la stessa, così come interpretata autenticamente dal legislatore, ha modificato il criterio applicativo, introducendo, al posto del diritto di rivalsa, la cosiddetta soggettività passiva in via mediata la quale deve essere intesa nel senso che il canone
è dovuto da ogni soggetto che fruisce, a qualunque titolo, di dette infrastrutture;
pertanto la soggettività passiva al tributo opera anche nei riguardi di chi utilizza la rete altrui i quali sono parimenti tenuti a corrispondere il canone;
Ha quindi chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: In via principale, nel merito, accertare e dichiarare la spiegata opposizione infondata in fatto e in diritto e,- per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo n. 195 - ID Pratica 15015454 del 02.08.2023 per l'anno 2022. Con condanna dell'opponente alla refusione a favore della delle spese di lite e del compenso professionale dovuto al CP_3 difensore, come per legge.
Nonostante la regolarità della notifica, parte convenuta , non si Controparte_2 costituiva, e veniva conseguentemente dichiarata contumace.
Senza svolgere attività istruttoria, perché non richiesta dalle parti, operato il mutamento del rito da ordinario a semplificato, il Giudice, rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, ove, alla presenza delle parti, ha deciso dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
*******
1. E' dato pacifico fra le parti che non utilizza nel Comune di una Pt_1 CP_2 rete di telecomunicazione propria ma si avvale, per il servizio offerto ai propri clienti, della rete di TIM.
2. Pertanto, ai fini del decidere, è necessario analizzare la normativa in relazione al criterio della c.d. “occupazione mediata” al fine di individuare se, nel caso di specie, sussista o meno la soggettività passiva in capo alla Pt_1
3. L'art. 1 comma 831 della L. n. 160/2019, nella sua formulazione originaria prevedeva che Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso
e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria (omissis);
4. La formulazione oggi vigente, a seguito della modifica ad opera della L.n.178/2020, prevede che Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria ( omissis);
5. Con l'art. 5 comma 14 quinquies del D.L. 146/2021, il legislatore ha dettato una norma di interpretazione autentica stabilendo, per quanto qui rileva, che ..a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.
6. La norma che ha introdotto la c.d. soggettività passiva mediata, letta alla luce dell'intervento di interpretazione autentica, va intesa nel senso che l'esclusione dalla debenza del canone non è generalizzata ma esclusivamente dedicata a quei settori in cui
è prevista una separazione fra i titolari delle infrastrutture ed i titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, previsione riferibile a quei settori- come quelli del gas e dell'energia elettrica- in cui la normativa di riferimento impone una netta separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita, lasciando per il resto inalterata l'originaria previsione.
7. Diversamente argomentando, infatti, non si capirebbe la ragione per cui il legislatore abbia inteso mantenere in vigore la previsione introdotta dalla L.n.178/2020, di debenza del canone da parte sia del diretto intestatario dell'infrastruttura che di tutti coloro che anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione ne fanno utilizzazione, accanto a quella di interpretazione autentica che invece riserva la soggettività passiva del canone al solo concessionario dell'infrastruttura.
8. La ratio della norma di interpretazione autentica, dunque, va ricercata nella peculiare caratteristica del sistema che opera per le imprese di distribuzione del gas e dell'energia elettrica dove le società titolari dei contratti di vendita non utilizzano, neppure in via mediata, la rete di distribuzione della materia prima ai clienti finali limitandosi solamente alla commercializzazione del prodotto.
9. Per il servizio di telefonia, come quello in esame, l'operatore telefonico non si limita alla mera commercializzazione del servizio ma fa uso, seppur mediato, della rete infrastrutturale di TIM collegandovisi mediante i sistemi descritti nell'atto di citazione (cfr. pagg. 8,9 dove è descritto il tipo di connessione e le modalità di accesso alla rete come distribuzione e L'Operatore ( “affitta” l'intera CP_4 Pt_1 tratta che va dal PDI alle abitazioni dei clienti, indipendentemente dall'architettura posta “a valle” della centrale (FTTC).. sia nel caso di FTTC che di FTTH la fibra ottica trasporta il traffico di tutti gli operatori, separato tramite l'uso delle VLAN (Virtual LAN).)
10. Peraltro nel criterio di materialità dell'uso dell'infrastruttura altrui deve intendersi incluso anche quello con modalità virtuale considerata l'evoluzione tecnologica nel campo della telefonia.
11. Ne consegue, da tutto quanto precede, che non possa essere considerata al Pt_1 pari di una mera società di commercializzazione di prodotti telefonici ma, diversamente, vada ritenuta un operatore telefonico che si avvale, nel caso di specie, in via mediata di infrastrutture del concessionario TIM, si che la stessa rientra nella previsione di cui all'art. 1 comma 831 della L. n. 160/2019, così come modificato dalla L. n.178/2020, e deve essere ritenuto soggetto passivo ai fini del CUP.
12. Del resto, la mancata produzione del contratto intercorso fra e TIM, non Pt_1 consente di apprezzare se nel prezzo di concessione sia incluso anche il costo del CUP come pare adombrare parte attrice.
13. Le spese di giudizio, atteso il documentato contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione delle norme esaminate e l'assenza di specifici chiarimenti di legittimità, meritano integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) Respinge la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 16080936 del 17.06.2024, notificato a mezzo p.e.c. il 17.06.2024 dalla per CP_1 conto del a Controparte_2 Parte_1
2) Spese di giudizio interamente compensate fra le parti.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito telematico immediato per l'allegazione al verbale.
Piacenza, 06/05/2025. il Giudice
Dott. Maria Rosaria Sciurpa
Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 1406/2024
TRA
C.F. ] Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
E
[C.F. ] Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
E
P. IV ] Controparte_2 P.IVA_3
PARTE CONVENUTA
Oggi 06/05/2025 innanzi al dott. Maria Rosaria Sciurpa, sono comparsi:
- per parte attrice l'avv. M. Bonanno in sostituzione dell'avv. CARUSO PAOLO;
Con
- per parte convenuta l'avv. Ilenia Anghinolfi in sostituzione dell'avv. BOCCHINO
ENRICO;
Il Giudice invita le parti alla discussione ed a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle assunte nei rispettivi atti introduttivi, insistendo entrambi per l'accoglimento delle domande e argomentazioni svolte in atti e che illustrano.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide come da sentenza (telematica) con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Rosaria Sciurpa - Allegata al verbale d'udienza del 04/05/2025 -
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
in composizione monocratica nella persona del dott. Maria Rosaria Sciurpa, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1406/2024, promossa con atto di citazione
DA
C.F. ], elettivamente domiciliata in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico presso lo studio dell' avv. CARUSO PAOLO. PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in VIALE ITALIA N. 136 LA SPEZIA, presso la sede della convenuta, rappresentata e difesa dall'avv. BOCCHINO ENRICO, unitamente all'avv. TESTANI SARA VIALE ITALIA 136 19121 LA SPEZIA;
C.F._1
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
P. IV ] - Contumace Controparte_2 P.IVA_3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione in data 06/05/2025 i procuratori delle parti costituite precisavano come da verbale d'udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
a adito questo Tribunale assumendo in fatto e diritto: Parte_1
di aver ricevuto ed impugnare l'avviso di accertamento esecutivo n. Parte_2
16080936 del 17.06.2024, notificatole a mezzo p.e.c. il 17.06.2024 dalla CP_1 per conto del , per il preteso pagamento per la somma di Controparte_2
€.1.175,00 del “canone unico annuale” per l'anno di competenza 2024; • di non essere soggetta al pagamento di alcun canone di occupazione, non essendo concessionaria di suolo pubblico nel territorio comunale, né titolare di una propria rete fissa, con conseguente applicazione dell'art. 5, comma 14-quinquies del D.L. n. 146/2021 (conv. con L. n. 215/2021) che ha interpretato l'art. 1, comma 831, della
Legge n. 160/2019 per precisare che il canone deve essere versato dal concessionario dell'infrastruttura (ossia TIM) anche per le utenze delle c.d. società di vendita (tra cui;
Pt_1
• che, pertanto, l'impugnato avviso deve ritenersi nullo per difetto dei presupposti impositivi, insussistenza di rapporti concessori con il e conseguente difetto CP_2 di legittimazione passiva di Pt_1
• infatti, il servizio pubblico di telefonia fissa è erogato da nel Comune di Pt_1
senza una propria rete e senza propri apparati collocati sul territorio, CP_2 ragione per cui non si realizza il presupposto della occupazione di suolo pubblico, che consentirebbe di applicare anche nei suoi confronti il canone patrimoniale unico;
• che, nel caso di specie non ricorrono neppure i presupposti impositivi della
“occupazione mediata” e dell'utilizzo materiale delle infrastrutture perché è assente una relazione materiale instaurata con la cosa, condizione necessaria e sufficiente perché possa parlarsi di occupazione di suolo pubblico, indipendentemente dall'esistenza e dalle caratteristiche di un titolo giuridico che giustifichi l'occupazione stessa;
infatti, deve ritenersi che la sussistenza di una relazione materiale richieda almeno la presenza stabile, sull'infrastruttura del concessionario, di oggetti materiali di cui l'occupante mediato abbia la disponibilità, ed ove tale presenza sia assente l'utilizzo è solamente virtuale. Tutto ciò premesso, ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: accertato che non è concessionario dell'infrastruttura sita su territorio comunale e che non Pt_1 ha l'utilizzo materiale della stessa, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 16080936 del 17.06.2024 (doc. 2), notificato a mezzo p.e.c. il 17.06.2024 dalla per conto del , CP_1 Controparte_2
e ogni altro atto o avviso ad esso consequenziale, in quanto illegittimi per difetto dei presupposti in fatto e in diritto. Conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla al per l'anno 2024 a titolo di canone unico annuale, Parte_1 CP_2 indennità e sanzioni;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori.
Si costituiva regolarmente he contestava Controparte_1 la fondatezza delle altrui deduzioni, eccependo, in sintesi:
• che il comma 831 dell'articolo 1, L. 160/2019, così come modificato dall'art. 1, comma 848, della Legge 178/2020, va inteso nel senso che ogni soggetto che fruisce,
a qualunque titolo, di dette infrastrutture, deve corrispondere direttamente al competente Ente Locale (o al concessionario del servizio) gli importi dovuti a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria calcolato sulla base del numero delle proprie utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente;
• che con il successivo il D.L. 146/2021, art.5, comma 14-quinquies, è stata introdotta una precisazione della norma originaria che, però, non è riferibile alla telefonia, per cui la stessa, così come interpretata autenticamente dal legislatore, ha modificato il criterio applicativo, introducendo, al posto del diritto di rivalsa, la cosiddetta soggettività passiva in via mediata la quale deve essere intesa nel senso che il canone
è dovuto da ogni soggetto che fruisce, a qualunque titolo, di dette infrastrutture;
pertanto la soggettività passiva al tributo opera anche nei riguardi di chi utilizza la rete altrui i quali sono parimenti tenuti a corrispondere il canone;
Ha quindi chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: In via principale, nel merito, accertare e dichiarare la spiegata opposizione infondata in fatto e in diritto e,- per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo n. 195 - ID Pratica 15015454 del 02.08.2023 per l'anno 2022. Con condanna dell'opponente alla refusione a favore della delle spese di lite e del compenso professionale dovuto al CP_3 difensore, come per legge.
Nonostante la regolarità della notifica, parte convenuta , non si Controparte_2 costituiva, e veniva conseguentemente dichiarata contumace.
Senza svolgere attività istruttoria, perché non richiesta dalle parti, operato il mutamento del rito da ordinario a semplificato, il Giudice, rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, ove, alla presenza delle parti, ha deciso dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
*******
1. E' dato pacifico fra le parti che non utilizza nel Comune di una Pt_1 CP_2 rete di telecomunicazione propria ma si avvale, per il servizio offerto ai propri clienti, della rete di TIM.
2. Pertanto, ai fini del decidere, è necessario analizzare la normativa in relazione al criterio della c.d. “occupazione mediata” al fine di individuare se, nel caso di specie, sussista o meno la soggettività passiva in capo alla Pt_1
3. L'art. 1 comma 831 della L. n. 160/2019, nella sua formulazione originaria prevedeva che Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso
e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria (omissis);
4. La formulazione oggi vigente, a seguito della modifica ad opera della L.n.178/2020, prevede che Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria ( omissis);
5. Con l'art. 5 comma 14 quinquies del D.L. 146/2021, il legislatore ha dettato una norma di interpretazione autentica stabilendo, per quanto qui rileva, che ..a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.
6. La norma che ha introdotto la c.d. soggettività passiva mediata, letta alla luce dell'intervento di interpretazione autentica, va intesa nel senso che l'esclusione dalla debenza del canone non è generalizzata ma esclusivamente dedicata a quei settori in cui
è prevista una separazione fra i titolari delle infrastrutture ed i titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, previsione riferibile a quei settori- come quelli del gas e dell'energia elettrica- in cui la normativa di riferimento impone una netta separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita, lasciando per il resto inalterata l'originaria previsione.
7. Diversamente argomentando, infatti, non si capirebbe la ragione per cui il legislatore abbia inteso mantenere in vigore la previsione introdotta dalla L.n.178/2020, di debenza del canone da parte sia del diretto intestatario dell'infrastruttura che di tutti coloro che anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione ne fanno utilizzazione, accanto a quella di interpretazione autentica che invece riserva la soggettività passiva del canone al solo concessionario dell'infrastruttura.
8. La ratio della norma di interpretazione autentica, dunque, va ricercata nella peculiare caratteristica del sistema che opera per le imprese di distribuzione del gas e dell'energia elettrica dove le società titolari dei contratti di vendita non utilizzano, neppure in via mediata, la rete di distribuzione della materia prima ai clienti finali limitandosi solamente alla commercializzazione del prodotto.
9. Per il servizio di telefonia, come quello in esame, l'operatore telefonico non si limita alla mera commercializzazione del servizio ma fa uso, seppur mediato, della rete infrastrutturale di TIM collegandovisi mediante i sistemi descritti nell'atto di citazione (cfr. pagg. 8,9 dove è descritto il tipo di connessione e le modalità di accesso alla rete come distribuzione e L'Operatore ( “affitta” l'intera CP_4 Pt_1 tratta che va dal PDI alle abitazioni dei clienti, indipendentemente dall'architettura posta “a valle” della centrale (FTTC).. sia nel caso di FTTC che di FTTH la fibra ottica trasporta il traffico di tutti gli operatori, separato tramite l'uso delle VLAN (Virtual LAN).)
10. Peraltro nel criterio di materialità dell'uso dell'infrastruttura altrui deve intendersi incluso anche quello con modalità virtuale considerata l'evoluzione tecnologica nel campo della telefonia.
11. Ne consegue, da tutto quanto precede, che non possa essere considerata al Pt_1 pari di una mera società di commercializzazione di prodotti telefonici ma, diversamente, vada ritenuta un operatore telefonico che si avvale, nel caso di specie, in via mediata di infrastrutture del concessionario TIM, si che la stessa rientra nella previsione di cui all'art. 1 comma 831 della L. n. 160/2019, così come modificato dalla L. n.178/2020, e deve essere ritenuto soggetto passivo ai fini del CUP.
12. Del resto, la mancata produzione del contratto intercorso fra e TIM, non Pt_1 consente di apprezzare se nel prezzo di concessione sia incluso anche il costo del CUP come pare adombrare parte attrice.
13. Le spese di giudizio, atteso il documentato contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione delle norme esaminate e l'assenza di specifici chiarimenti di legittimità, meritano integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) Respinge la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 16080936 del 17.06.2024, notificato a mezzo p.e.c. il 17.06.2024 dalla per CP_1 conto del a Controparte_2 Parte_1
2) Spese di giudizio interamente compensate fra le parti.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito telematico immediato per l'allegazione al verbale.
Piacenza, 06/05/2025. il Giudice
Dott. Maria Rosaria Sciurpa