Art. 3.
All'onere di lire 350 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 250 milioni lo specifico accantonamento e per lire 100 milioni parte dell'accantonamento predisposto per "Partecipazione italiana al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM)".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 350 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 250 milioni lo specifico accantonamento e per lire 100 milioni parte dell'accantonamento predisposto per "Partecipazione italiana al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM)".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.