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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 03/07/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 156/2025 promossa
DA
, C.F. , nata il [...] in [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Bargoni Alessandro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio di Roma CP_1 Per_1 del 22/03/2024, repertorio n. 37875 e raccolta n. 7313, dall'avv. Salvati Valeria ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 3 luglio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20 marzo 2025 premettendo che in sede giudiziale le era stato Parte_1 riconosciuto il diritto di beneficiare dell'indennità di accompagnamento e di percepire i relativi ratei dal mese di ottobre del 2023 giusta sentenza n. 2/2025 del Tribunale di Fermo divenuta irrevocabile, lamentava che l' pur avendo riconosciuto gli arretrati pari ad € 8.519,48, aveva operato, a suo CP_1 dire, un'illegittima compensazione di € 4.050,53 derivante da indebito sulla pensione n. e Numer_1 di ulteriori € 4.468,05.
Rilevava l'insussistenza dei presupposti per la compensazione con il credito dell' che non CP_1 contestava, per l'ammontare di € 4.050,53 e domandava la liquidazione dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento di € 8.519,48 e, in subordine, formalizzava azione di accertamento negativo limitatamente al credito dell' di € 4.468,05. CP_1
Con memoria difensiva depositata il9 maggio 2025 si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem quanto all'accertamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento e precisando che l'indebito derivava da ricalcolo della maggiorazione sociale a seguito dell'accertamento dei redditi del coniuge, non comunicati dalla ricorrente.
Rilevava che la ricorrente era percettrice di pensione d'inabilità ed indennità di accompagnamento e che sussistevano i presupposti per la compensazione impropria.
Concludeva, dunque, per l'inammissibilità della domanda nella parte coincidente con il giudicato e per il rigetto nella restante parte.
La causa, istruita con le produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'udienza del 3 luglio 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
risulta beneficiaria da ottobre del 2023 dell'indennità di accompagnamento, Parte_1 riconosciuta in sede giudiziale, e l' ha riconosciuto un credito di € 8.519,48 sino a febbraio CP_1
2025, non provvedendo al pagamento per ritenuta sussistenza, nel periodo 01/01/2022-30/11/2022 di un pagamento non dovuto sulla pensione, cat. INVCIV n. 07016457, per un importo complessivo di
€ 4.050,53 per maggiorazione non dovuta alla luce del dato reddituale, e di un ulteriore importo per il periodo pregresso.
Va premesso che risulta inammissibile per violazione del ne bis in idem la domanda volta all'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e di beneficiare dei correlati ratei, trattandosi di domanda coincidente con quella fatta valere nel giudizio definito con sentenza n. 2/2025 del Tribunale di Fermo.
Nel merito nel caso in esame trattasi di compensazione non impropria, poiché l'indebito su cui viene operata la compensazione ha ad oggetto somme derivanti dalla pensione d'inabilità, mentre il credito deriva dal diverso ed autonomo rapporto di natura assistenziale dell'indennità di accompagnamento e sussiste la causa di esclusione della compensazione, ai sensi dell'art. 1246 n. 3
c.c., posto che l'indennità di accompagnamento, quale erogazione di sostentamento a persona bisognosa, è impignorabile.
Sicché non sussistono i presupposti per la compensazione, a nulla rilevando l'omessa informativa sui redditi ai fini della maggiorazione sociale che avrebbe rilevanza solo ai fini dell'indebito pensionistico previdenziale, sicché la ricorrente ha diritto di percepire i ratei dell'indennità di accompagnamento integralmente, senza patire alcuna trattenuta per compensazione da indebito sulla pensione d'inabilità, che va recuperato autonomamente.
I ratei andranno maggiorati di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sul pregresso, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 24 comma 36 della l. n. 724/1994
Quanto alle spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo il d.m. n. 55/2014 in base al valore della controversia ed alla natura assistenziale, va seguito il criterio di soccombenza, con conseguente condanna dell' alla rifusione alla ricorrente, operandone la richiesta distrazione CP_1 al difensore antistatario avv.to A. Bargoni.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso quanto alla domanda volta all'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e di beneficiare dei correlati ratei;
- dichiara l'illegittimità della compensazione operata dall' tra l'indebito sulla pensione CP_1
d'inabilità INVCIV cat n. in godimento della ricorrente ed i ratei a lei dovuti a titolo Numer_2 di indennità di accompagnamento a decorrere da ottobre del 2023 ed accerta il diritto della ricorrente a percepire integralmente quest'ultimi, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e ad interessi legali sul pregresso, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 24 comma 36 della l. n. 724/1994, dalla data di riconoscimento del diritto al saldo;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna l' alla rifusione a delle spese di lite, CP_1 Parte_1 liquidate in complessivi € 2.450,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., all'avv. A. Bargoni dichiaratosi antistatario.
Fermo, 03/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan