Articolo 6 della Legge 31 ottobre 1958, n. 971
Articolo 5Articolo 7
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15 novembre 1958
Art. 6.

Per l'esercizio finanziario 1958-59 - a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1957, n. 1 - la forza organica dei sottufficiali, graduati e militari di truppa di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica vincolati a ferme o rafferme e' fissata come appresso:

sottufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 7.014 graduati e militari di truppa . . . . . . . . . . . . . " 12.418

Entrata in vigore il 15 novembre 1958