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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/09/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2318 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato ALTOMARE Parte_1
HERMAN
ATTORE
E
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1
P.R.A. – PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILITICO DI COSENZA
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni – perdita di possesso autoveicolo
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società premesso avere venduto in Parte_1 data 23 aprile 2008 l'autoveicolo per uso speciale FIAT 693 targato CS 130515 alla società
[...]
, con sede in Rende alla c.da e di avere contestualmente Controparte_1 Persona_1 consegnato all'acquirente il libretto di circolazione con l'intesa che quest'ultimo provvedesse alle operazioni di trascrizione presso il PRA competente, ha rappresentato che la convenuta aveva omesso di svolgere tali operazioni, nonostante i molteplici inviti e solleciti ad essa in tal senso rivolti, e che dunque il veicolo di che trattasi risulta ad essa ancora erroneamente di sua proprietà. L'attrice, evidenziato il grave pregiudizio derivante da tale situazione essendo state ad essa notificate cartelle esattoriali relative a tasse automobilistiche non pagate per annualità successive alla data di vendita, dato atto del suo interesse ad ottenere una pronuncia che dichiari l'avvenuta perdita di possesso dell'autoveicolo a far data dal 23 aprile 2008, ha chiesto al Tribunale di “accertare e dichiarare
l'avvenuta perdita di possesso in capo alla del veicolo tipo FIAT 693 targato CS Parte_1
130515 a far data dal 23.04.2008, data dell'effettiva perdita della disponibilità dell'auto, per averla alienata, ed immediatamente consegnata alla con ogni consequenziale Controparte_1 provvedimento di legge;
ordinare al competente Conservatore del PRA di procedere alle opportune annotazioni e trascrizioni, esonerando gli odierni istanti da ogni responsabilità. Con ogni altra eventuale ulteriore e conseguenziale statuizione e con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
I convenuti, ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti.
Ne è stata, quindi, dichiarata la contumacia.
Sentito il teste ammesso, quindi, la causa, sulle conclusioni cartolari della parte costituita, è stata rimessa in decisione ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies, u.c. e 189 c.p.c.
La domanda è fondata.
L'attore ha, infatti, fornito dimostrazione dei suoi assunti.
Ha, infatti, depositato fattura di vendita dell'autoveicolo per uso speciale FIAT 693 targato CS 130515 alla società , datata 23 aprile 2008, e la relativa annotazione nei registri Controparte_1 contabili sociali.
Il teste all'epoca dei fatti agente di commercio della società attrice, ha Testimone_1 confermato la cessione del veicolo a cui ha dichiarato di avere personalmente assistito ed ha inoltre riferito che, alla sua presenza, era stato consegnato all'acquirente anche il libretto di circolazione.
Ha, sul punto, pure spiegato che “normalmente infatti accadeva che, acquisito un veicolo, la società provveda al passaggio” aggiungendo che l'omessa si era trattato “evidentemente di una svista” da parte della F.LI Sganga.
Alla luce delle emergenze istruttorie, non contrastate ex adverso essendo rimasti i convenuti contumaci, deve ritenersi che effettivamente abbia ceduto alla società convenuta il Parte_1 mezzo oggetto di causa, consegnando contestualmente anche il libretto di circolazione affinchè l'acquirente formalizzasse il passaggio di proprietà, e che non abbia a tanto Parte_2 provveduto, pur essendo obbligata ex lege a curare l'adempimento.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 94, comma 1 del Codice della strada “in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, (...) il competente Ufficio del PRA, sulla richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati (...)”.
Ne deriva che la società , in qualità di acquirente, avrebbe dovuto, nei 60 giorni dalla Parte_2 consegna del veicolo (avvenuta il 23 aprile 2008), provvedere all'adempimento di cui al summenzionato articolo.
Come noto, la trascrizione dell'atto di trasferimento dell'autoveicolo nel PRA non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento medesimo, configurando soltanto un mezzo di pubblicità intesa a dirimere gli eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore (Cass. Civ.
865/81).
Infatti, la costituzione, l'estinzione ed il trasferimento dei diritti reali su beni mobili registrati non è soggetta a particolari oneri formali, in ossequio al principio della libertà delle forme vigenti per i beni mobili (ex art.1350 c.c.); il trasferimento di proprietà di un autoveicolo si realizza per effetto del mero consenso delle parti legittimamente manifestato.
Pertanto, nei casi in cui l'acquirente ometta di provvedere alla trascrizione del trasferimento, ai sensi dell'art. 94 del Codice della strada il venditore può richiedere una sentenza che accerti l'intervenuto trasferimento della proprietà del bene e la conseguente perdita di possesso e chiederne la trascrizione ai sensi dell'art. 2686 c.c. e ciò al fine di evitare di essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo.
Nella specie, peraltro, l'attore ha dedotto di essere già stato destinatario di cartelle esattoriali per il mancato pagamento della tassa automobilistica annuale relativa al mezzo ceduto alla convenuta.
La domanda attorea va, per i motivi esposti, accolta.
Deve essere, in conseguenza, ordinato al Conservatore del registro automobilistico di Cosenza, territorialmente competente, di trascrivere la sentenza odierna, attestante la perdita di possesso del mezzo in capo all'attrice e il trasferimento della relativa proprietà alla società convenuta, nel pubblico registro automobilistico.
L'art. 2686 c.c. prescrive, infatti, che “devono essere trascritte, agli effetti dell'articolo 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 in forza di un titolo non trascritto” - tra cui vi è il trasferimento del diritto di proprietà dei beni mobili registrati. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) ed a tariffa minima in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio: euro 460,00, fase introduttiva: euro 389,00, fase di trattazione: euro 840,00, fase decisoria: euro 851,00).
Spese compensate nei confronti del P.R.A. la cui inattività è conseguente all'inerzia dell'acquirente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'avvenuto trasferimento della proprietà dell'autovettura per uso speciale FIAT 693 targato CS 130515 alla società Controparte_1
in data 23 aprile 2008;
[...]
- ordina al Conservatore del PRA di procedere alla trascrizione della presente sentenza nel registro automobilistico;
- condanna la società al pagamento delle spese legali sostenute da parte attrice Controparte_2 che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 2,540,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- spese compensate tra l'attore ed il P.R.A. di Cosenza.
Cosenza, 26/09/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo