TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3900 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30519 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto:
TRA
(C.F. e P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Alberto Donnini (C.F. ), in virtù di procura speciale su foglio C.F._1
separato ex art. 83 c.p.c., che elegge quale domicilio digitale l'indirizzo pec
Email_1
ATTORE
E
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (codice fiscale P.IVA_3
domiciliata alla Via Diaz n. 11, Napoli.
CONVENUTO
CONCLUSIONI Il procuratore dell'attore chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento della somma di €
10.097,18 oltre interessi ex D.Lgs 231/02; in subordine condannarsi la convenuta ex artt.
2043 o 2041 cc, con vittoria di spese.
Il procuratore del convenuto chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.12.22 conveniva in giudizio Parte_1
l . Controparte_1
L'attore, premesso che:
ha agito in sede monitoria al fine di ottenere, in qualità di cessionaria, il pagamento della fattura n. 102635 del 24.5.2019 dell'importo di € 10.097,18, emessa dalla società cedente
AN S.c.p.a. in forza di contratto di appalto CIG ZF026A6953 relativo ai servizi di pulizia da questa prestati nel mese di maggio 2019 presso l'Istituto Scolastico convenuto;
ha, dunque, ottenuto il D.I. n. 5068/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Parte_1
Nord (RG 10155/2021) in data 10.12.2021, successivamente opposto dall' Parte_2
con giudizio rubricato RG 1329/2022;
[...]
con sentenza n. 3420/2022 il Giudice ha dichiarato l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Napoli Nord in favore del Tribunale di Napoli;
con il presente atto intende riassumere il giudizio;
deduceva che:
nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ex Legge n. 130/1999, ha sottoscritto un contratto quadro di cessione del 29/30.5.2019 (doc. 2), pubblicato nella G.U. n. 69 del
13.06.2019 attraverso il quale AN S.c.p.a. ha ceduto in blocco e pro soluto taluni crediti derivanti dai servizi di pulizie vantati nei confronti di una pluralità di Istituti Scolastici;
con successivo contratto integrativo di cessione del 7.06.2019 sono stati ceduti ulteriori crediti, inclusi quelli vantati nei confronti dell' , di cui Controparte_1
alla fattura n. 102635 del 24.5.2019, oggetto del presente giudizio;
dell'avvenuta cessione l'attrice ha dato anche specifica notifica al debitore ceduto giusta pec del 26.06.2019;
l'Istituto, in sede di opposizione, ha dichiarato di aver adempiuto alla propria obbligazione e di aver effettuato il pagamento della fattura n. 102635 del 24.5.2019 dell'importo di €
10.097,18 in favore di AN con effetto liberatorio per l'Istituto scolastico;
dalle coordinate bancarie del beneficiario indicate sul mandato di pagamento n. 166 emerge,
però, come il pagamento non sia stato effettuato in favore di AN ma, piuttosto, in favore di un soggetto terzo, tale “Banca Farmafactoring”;
chiedeva quindi condannarsi la convenuta al pagamento della somma di € 10.097,18 oltre interessi ex D.Lgs 231/02; in subordine condannarsi la convenuta ex artt. 2043 o 2041 cc,
con vittoria di spese.
Si costituiva il convenuto e contestava la domanda dell'attore, deducendo che:
l'Istituto scolastico opponente ha provveduto al pagamento della fattura ex adverso azionata con mandato di pagamento n. 166 del 31 maggio 2019 e dunque anteriormente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione avvenuta, come riferito dalla stessa soc.
in data 13 giugno 2019; Parte_1
il pagamento effettuato è quindi liberatorio;
le domande ulteriori sono inammissibili in quanto proposte per la prima volta con l'atto di riassunzione del precedente giudizio;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 23.1.25. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
L'attore ha provato di aver acquistato il credito in questione dall'originario creditore
AN sulla base di un'operazione di cartolarizzazione ex lege n. 130/1999 mediante il contratto quadro di cessione del 29/30.5.2019.
Tale contratto è stato debitamente pubblicato nella G.U. n. 69 del 13.06.2019 e, ad
abundantiam, il cessionario ha anche comunicato la cessione al debitore ceduto con pec del
26.06.2019.
Risultano, pertanto, soddisfatti gli obblighi di comunicazione di legge.
Il convenuto, tuttavia, ha eccepito di aver pagato il dovuto al debitore originario in data
31.5.19, data successiva alla cessione del credito ma anteriore alla sua comunicazione mediante pubblicazione nella G.U. n. 69 del 13.06.2019.
All'uopo produce il mandato di pagamento n. 166 del 31 maggio 2019.
Il pagamento, quindi, sarebbe liberatorio essendo stato effettuato in buona fede nelle mani del creditore apparente.
Tale eccezione era stata proposta già nell'originario giudizio di opposizione a d.i..
Al riguardo l'attore, in citazione, ha contestato che il pagamento non è stato effettuato in favore di AN ma di un soggetto terzo indicato nel mandato come “Banca
Farmafactoring”; il pagamento, pertanto, non sarebbe liberatorio poiché non avvenuto in favore del debitore ceduto.
Nella fattura n. 102635 del 24.5.2019, azionata nel presente giudizio, Parte_3
però, viene indicata dal debitore quale “beneficiario del pagamento”: ne consegue che il
[...]
pagamento è avvenuto in favore di su delegazione del debitore e, Parte_3
quindi, è liberatorio. E' opportuno precisare che contestare soltanto che il pagamento sia stato effettuato nelle mani di un soggetto non legittimato a riceverlo significa non contestare che il pagamento sia avvenuto.
E' provato, quindi, che il credito era stato già pagato al delegato del debitore all'atto della comunicazione della cessione.
Solo nella seconda memoria ex art. 183 cpc l'attore eccepisce il mancato pagamento del debito affermando che l'emissione del mandato di pagamento non prova, di per sé,
l'avvenuto pagamento del credito.
Tale osservazione sarebbe anche corretta ma è oramai tardiva poiché nella seconda memoria
ex art. 183, comma 6°, cpc, nella sua vecchia formulazione, si può solo replicare alle
domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte e proporre le eccezioni che sono
conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime laddove l'eccezione proposta ha carattere di novità.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo ai minimi stante la natura seriale della causa.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' con atto di citazione Parte_1 Controparte_1
notificato il 28.12.22, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.540 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 17.4.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)