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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/10/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 02.10.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1108/2022 R.g. Lavoro avente ad oggetto: differenze retributive
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carbone ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 28.02.2022, la parte ricorrente ha chiesto di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta per il periodo dal 01.10.2015 al 02.11.2021, data in cui ha reso le proprie dimissioni, nonché lo svolgimento di mansioni superiori rientranti nel livello IV del CCNL Turismo confcommercio, pubblici esercizi, con condanna al pagamento della somma di € 161.738,75 a titolo di differenze retributive, come da conteggi di cui al ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ha chiesto, altresì, la condanna del datore di lavoro al rimborso dell'importo di € 4.758,00 ricevuto dall'INPS a titolo di cassa integrazione ed indebitamente versato al datore di lavoro sotto la minaccia del licenziamento. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione al
Pag. 1 di 9 procuratore anticipatorio.
A fondamento della domanda ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_2
senza soluzione di continuità dal 01.10.2015 al 02.11.2021; di aver svolto un
[...] tirocinio formativo e di orientamento dal 07.10.2016 al 03.10.2017; che il rapporto di lavoro è stato formalizzato solo a decorrere dal 16.01.2019, con la stipula di un contratto a tempo indeterminato part- time ed inquadramento nel livello V del CCNL di categoria;
di aver prestato attività lavorativa secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 15.00 e dalle ore 18,00 alle ore 01.00, il sabato dalle ore 10.30 alle ore 03,00 con due ore di riposo e la domenica dalle ore 18,00 alle ore 01,00, con unico giorno di riposo settimanale nella giornata del martedì; di aver percepito per il periodo dal
01.10.2015 al 16.01.2019 una retribuzione settimanale di € 180,00, mentre a decorrere dal 17.01.2019 la retribuzione mensile risultante in busta paga;
di aver di fatto svolto mansioni rientranti nel superiore livello IV occupandosi della preparazione dei pezzi da friggere, di tutti i contorni e della carne;
di aver svolto anche mansioni di fornaio nei periodi in cui l'addetto era assente e spesso mansioni di cassiere;
di avere le chiavi del locale e di ricevere i fornitori;
ha dedotto altresì di occuparsi del controllo della merce e di firmare le bolle di consegna;
di essere sempre stato sottoposto al potere direttivo della sig.ra e del coniuge sig. di non aver percepito la tredicesima e Controparte_1 Controparte_3 quattordicesima mensilità, ferie non godute, permessi, straordinari e trattamento di fine rapporto.
Nonostante la regolarità della notifica telematica la non si è costituita e ne Controparte_1
è stata dichiarata la contumacia (cfr. verbale del 10.10.2024).
Letti gli atti, sottoposta la parte ricorrente a libero interrogatorio, ammessa dallo scrivente magistrato la prova testimoniale richiesta dalle parti, svolta l'attività istruttoria, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito della sentenza con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto nel fascicolo telematico.
In punto di fatto, l'istante ha dedotto lo svolgimento di attività lavorativa senza soluzione di continuità dal 01.10.2015 al 02.11.2021, con formalizzazione del rapporto lavorativo solo a decorrere dal 16.01.2019.
È documentata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 16.01.2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time 25 ore settimanali ed inquadramento nel V livello del CCNL del settore di categoria (cfr. estratto contributivo, buste paga, contratto di lavoro).
Ciò che è contestato è l'orario di lavoro osservato dalla parte ricorrente alle dipendenze della convenuta, avendo la stessa dedotto lo svolgimento di un orario lavorativo superiore a quello di inquadramento part-time, nonché la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato senza soluzione di continuità a decorrere dal 01.10.2015.
Pag. 2 di 9 Parte ricorrente, inoltre, ha dedotto lo svolgimento di mansioni superiori rientranti nel livello IV del CCNL di categoria, avendo svolto compiti di cuoco, occupandosi della preparazione dei pezzi da friggere, di tutti i contorni e della carne, mansioni da fornaio, nei periodi in cui l'addetto era assente, e spesso anche mansioni di cassiere.
In punto di diritto, occorre premettere sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro ed il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Quanto alla domanda avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato deve inoltre evidenziarsi che, come è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore.
Inoltre, quanto alla domanda avente ad oggetto lo svolgimento di mansioni superiori, appare opportuno premettere che l'art. 2103 c.c., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970 e nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa, attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo (sei mesi continuativi) dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto, non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Dal punto di vista processuale, secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge e, in primo luogo, il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (cfr. Cass. n. 5203/2000).
La verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui alla
Pag. 3 di 9 disposizione citata richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva e la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (ex plurimis cfr. Cass. nn. 8589/2015, 28284/2009, 26233/2008, 17896/2007, 3069/2005, 12744/2003,
6560/2001 e 2174/1999).
Solo detta analisi preliminare può consentire infatti al giudice di valutare, all'esito dell'espletamento della prova, se le mansioni svolte in fatto con continuità e prevalenza ricadano nell'una o nell'altra declaratoria.
E' questa, infatti, l'unica via attraverso la quale può accertarsi in capo alla parte istante il diritto alla superiore qualifica, per svolgimento in fatto di mansioni superiori con conseguente condanna della parte datoriale al pagamento delle differenze retributive qui pretese.
Dunque, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore, il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico – giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore,
l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che il lavoratore abbia assunto la relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata.
Nell'atto introduttivo, la parte ricorrente ha indicato le mansioni che di fatto avrebbe svolto con l'individuazione della declaratoria rivendicata. In atti è inoltre depositato il CCNL di settore.
Appartengono al livello V CCNL di settore, in cui è formalmente inquadrato il ricorrente, “I lavoratori che sono in possesso di qualificate conoscenze e capacità teorico pratiche e svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”.”. (cfr. c.c.n.l. prod. ric.).
Appartengono, invece, al livello IV, rivendicato dalla parte ricorrente, “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”. A titolo esemplificativo, rientra nel suddetto livello: “cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
gastronomo; pizzaiolo”.
Come emerge dalla lettura delle declaratorie sopra riportate l'elemento distintivo tra i due livelli in questione risiede nel possesso di “conoscenze specialistiche”, da parte dei lavoratori del livello IV, requisito invece non richiesto nell'inferiore livello V.
Orbene, nel caso di specie, essendo stato prospettato a) un rapporto non formalizzato, b)
Pag. 4 di 9 l'osservanza di un maggiore orario e c) lo svolgimento di mansioni superiori, la prova risiede nelle risultanze dell'istruttoria orale espletata.
Il primo teste di parte ricorrente indicato nell'atto introduttivo, , ha Testimone_1 dichiarato: «Conosco il ricorrente perché è mio genero e lo conosco da più di dieci anni anzi preciso che lo conosco da bambino perché è il figlio di una mia amica. Conosco la sig.ra perché è la proprietaria del locale “Tom Controparte_1
e Genny” e si occupano di ristorazione e nello specifico di “panuozzi”. Io ho una zia che abita vicino al locale, a 5 minuti di distanza. mi accompagnava a casa di mia zia con la macchina ed io quando era finita la visita a mia Pt_1 zia andavo da che era nel locale e lo raggiungevo con il pullman. Non mi accompagnava tutti i giorni a casa di Pt_1 mia zia ma mi accompagnava spesso, di sicuro un paio di volte a settimana perché io mi occupo di assistenza agli anziani
e mi occupavo di mia zia. Quando mi fermavo nel locale davo una mano al ricorrente nel senso che lui è rosticciere ma gli facevano fare un po' di tutto. Io lo chiamavo il jolly, lo aiutavo ad esempio a pelare le patate. Restavo nel locale circa 2 ore e mezza e poi andavo via. Quando c'ero io il ricorrente era da solo e si occupava della preparazione della rosticceria, si occupava anche di scaricare la merce. Era il ricorrente ad aprire il locale e mi accompagnava da mia zia prima di aprire il locale. Il locale lo apriva intorno alle 10.30 per occuparsi della preparazione del cibo che terminava alle 15, poi ritornava al locale intorno alle 17-18. Io quando rientravo da casa di mia zia ed andavo al locale dal ricorrente, poi rientravo con lui a casa alle 15 e non ritornavo più al locale. Il ricorrente lavorava fino all'01 di notte e lo so perché abitiamo insieme nello stesso appartamento. Questi erano gli orari dal lunedì al venerdì e il sabato lavorava invece tutta la giornata dalle 10.30 fino all'01/1.30 e comunque dipendeva dai clienti, non so se avesse la pausa. Invece la domenica lavorava dalle 18.00 alle ore 3- 4 del mattino. Ricordo che aveva un giorno di riposo a settimana ma non ricordo quale fosse. Siamo andati però qualche volta di sera a mangiare lì e c'era il ricorrente che ci veniva a salutare. Andavo a mangiare il panuozzo intorno alle 21/21.30. La sig.ra era sempre presente insieme al marito Controparte_1 quando sono andata a mangiare il panuozzo, ma quando andavo nel locale al rientro da casa di mia zia, la sig.ra non c'era. Penso di essere andata a mangiare il panuozzo una volta al mese. Alla cassa c'era il sig. CP_1 CP_3 marito della sig.ra . Non so quanto percepisse il ricorrente. E' anche capitato che la mattina io mi sia Controparte_1 fermata con l ricorrente ad aprire il locale alle 10.30 e poi da sola andavo da mia zia. Non mi fermavo per un tempo fisso poteva essere un ora come di più come di meno, e comunque mi recavo a fare commissioni tipo la spesa. Apriva lui il locale perché aveva le chiavi. Il ricorrente si occupava anche di fare ordini ed infatti chiamava i diversi fornitori. Ha lavorato alle dipendenze della resistente dal 2015 al 2021 e durante quest'arco temporale mi sono recata da mia zia
“abbastanza volte”. Il locale si trova tra MI e Era il marito della sig.ra ad impartire gli CP_4 CP_1 ordini al ricorrente.» (cfr. verbale di udienza del 13.03.2025).
Il secondo teste di parte ricorrente, , escusso all'udienza del 13.03.2025, ha Tes_2 dichiarato: «Conosco il ricorrente perché è il genero di una mia amica, Io abito a Ponticelli mentre Persona_1
abita a Portici. Conosco la sig.ra di vista, perché è titolare di un locale “Tommy e Gerry” che Per_1 Controparte_1 si trova se non sbaglio a Sono andata in questo locale tre o quattro volte a mangiare un panino, forse anche CP_4
Pag. 5 di 9 qualche volta in più, credo due o tre anni fa. Quando andavo a mangiare nel locale c'era il ricorrente perché lavorava lì. Il ricorrente si occupava della cucina e io lo vedevo perché c'era un vetro e vedevo che cosa facesse. Non ricordo se nel locale ci fosse la sig.ra Nel locale c'era anche il sig. che presumo essere il marito della sig.ra . Lo CP_1 CP_3 CP_1 presumo perché quando il ricorrente ci veniva a salutare al tavolo mi diceva che questo sig. era il suo titolare. A CP_3 volte è capitato che sono andata con la mia amica nel pomeriggio, entravamo nel locale ma non ricordo l'ora. Noi Per_1 andava a casa della zia di pomeriggio. Non ricordo quante volte mi sono fermata con la mia amica al locale. Quando andavo a mangiare la pizza e poi andavo via, restava ancora lì e terminava di lavorare intorno tra l'1 e le 3 di Pt_1 notte e comunque faceva tardi. Non so a che ora cominciasse a lavorare la mattina. Di solito pagavamo al titolare, ma qualche volta ricordo di aver pagato ad Non so quando è iniziato il rapporto lavorativo e non so quanto Pt_1 percepisse» (cfr. verbale di udienza del 13.03.2025).
Le dichiarazioni testimoniali non consentono di ritenere sufficientemente provata la tesi dell'istante relativa alla sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente per l'intero periodo dedotto e con le modalità indicate in ricorso. È evidente, infatti, che i testi escussi non hanno avuto una conoscenza diretta dei fatti, in quanto si tratta di soggetti conoscitori di causa perché parenti e/o amici del ricorrente.
Quanto al periodo di lavoro, il teste suocera del ricorrente, ha dichiarato genericamente: Tes_1
“Ha lavorato alle dipendenze della resistente dal 2015 al 2021 e durante quest'arco temporale mi sono recata da mia zia
“abbastanza volte”. Senza dubbio tale dichiarazione è inidonea a fornire la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato atteso che il teste ha avuto una conoscenza dei fatti limitatamente alle volte in cui si recava presso l'abitazione della zia. Con riferimento agli orari di lavoro osservati da parte ricorrente, la suddetta testimonianza non può rivestire alcun valore probatorio atteso che il teste ha riferito: “Io quando rientravo da casa di mia zia ed andavo al locale dal ricorrente, poi rientravo con lui a casa alle 15 e non ritornavo più al locale…Non mi fermavo per un tempo fisso poteva essere un ora come di più come di meno, e comunque mi recavo a fare commissioni tipo la spesa”.
Infine, circa le mansioni svolte, ha genericamente dichiarato: “lui è rosticciere ma gli facevano fare un po' di tutto …si occupava della preparazione della rosticceria, si occupava anche di scaricare la merce.” Non ha riferito, dunque, né dello svolgimento di attività di pizzaiolo, né dello svolgimento di mansioni cuoco di cucina
(come richiesto dalla rivendicata declaratoria).
Tale dichiarazione risulta, inoltre, essere vaga in quanto è limitata “alle volte” – per di più neanche specificate e circostanziate – in cui il teste entrava nel locale e, dunque, inidonea a dare prova della continuità e della prevalenza nello svolgimento delle asserite mansioni superiori.
Il secondo teste di parte ricorrente , circa il periodo di lavoro non formalizzato nulla ha Tes_2 dichiarato al riguardo. Inoltre, non può dirsi provato lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo gli orari e i giorni indicati in ricorso, atteso che il teste ha riferito di recarsi presso il negozio “tre o quattro
Pag. 6 di 9 volte a mangiare un panino, forse anche qualche volta in più, credo due o tre anni fa”.
Quanto al dedotto svolgimento di mansioni superiori, il teste ha dichiarato: «Il ricorrente si occupava della cucina e io lo vedevo perché c'era un vetro e vedevo che cosa facesse». È evidente che la suddetta testimonianza non può fornire la prova dello svolgimento di mansioni superiori, atteso che dalla stessa non emerge il requisito della continuità e della prevalenza delle mansioni superiori rivendicate da parte ricorrente, così come costantemente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento delle medesime.
Dal punto di vista documentale l'istante non ha fornito alcun elemento a conforto delle deduzioni contenute in ricorso.
Queste essendo le risultanze istruttorie, deve ritenersi che la parte ricorrente non abbia assolto agli oneri probatori sugli stessi incombenti ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Grava, del resto, sulla parte ricorrente il rischio della mancata prova dei fatti costitutivi dei diritti azionati.
Per le suesposte considerazioni, in mancanza di una prova certa in ordine all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato come dedotto nell'atto introduttivo, la domanda non può che essere rigettata.
Non spettano alla parte ricorrente neanche le differenze retributive per mancato godimento di ferie rilevato che nulla è emerso dalla prova testimoniale.
Quanto al periodo di tirocinio formativo e di orientamento svolto presso la convenuta, è opportuno evidenziare che il tirocinio (o stage), seppur strumentale all'acquisizione di competenze e all'orientamento professionale, non costituisce di per sé un rapporto di lavoro subordinato, mancando nel tirocinio l'elemento essenziale dell'eterodirezione che connota il rapporto di lavoro. A ben vedere, si tratta di due istituiti giuridici distinti caratterizzati da una diversa finalità: nel tirocinio c'è uno scopo educativo e di apprendimento, mentre nel lavoro subordinato si presta una determinata attività per un'azienda in cambio di una retribuzione. Dall'espletata prova non è emersa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2904 c.c., tali da far ritenere che lo svolgimento del tirocinio si sia in fatto svolto secondo gli elementi della subordinazione.
Quanto alla cessazione del rapporto lavorativo, parte ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa fino al 02.11.2021, ma tale circostanza non trova riscontro in alcuna documentazione allegata. Ne consegue che la data di cessazione deve essere individuata in quella risultante dai documenti in atti, e precisamente dalla busta paga del mese di settembre 2021 depositata dalla parte ricorrente. Né dall'espletata istruttoria è emerso che la stessa abbia terminato lo svolgimento dell'attività lavorativa nel mese di novembre 2021, avendo il teste riferito genericamente che Tes_1 il rapporto è cessato nel 2021.
Tanto precisato, con riferimento al periodo di regolare inquadramento, la parte ricorrente ha
Pag. 7 di 9 dedotto di non aver percepito la tredicesima e quattordicesima mensilità ed il TFR.
Al riguardo, deve rammentarsi che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente (creditore) l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle suindicate voci retributive, incombe sul convenuto (asserito debitore) la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Ma tale prova nella specie non è stata fornita dalla parte resistente, avendo scelto di restare contumace.
Spetta dunque al ricorrente il pagamento dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e del
TFR.
In ordine al quantum debeatur, non possono utilizzarsi i conteggi di parte ricorrente in quanto effettuati sul maggior orario. Pertanto, tali voci retributive possono essere calcolate tenuto conto del percepito risultante dalle buste paga in atti e, per le mensilità per le quali non risulta depositato il relativo prospetto paga, della retribuzione mensile spettante al ricorrente come risultante dalla lettera di assunzione pari a € 857,85.
In definitiva, la va condannata al pagamento della somma di € 3.812,66 a Controparte_1 titolo di differenze retributive, di cui € 2.096,96 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
Infine, va rigettata la domanda avente ad oggetto la restituzione della somma di € 4758,99 in relazione alla quale la parte ricorrente ha dedotto di aver corrisposto al datore di lavoro, sotto minaccia di licenziamento, quanto ricevuto dall'INPS a titolo di cassa integrazione per i periodi dal 09.03.2020 al
15.06.2020, dal 15.11.2020 al 23.12.2020 e dal 21.02.2021 al 18.03.2021. Invero, i bonifici depostati in atti non recano alcuna causale e, dunque, la mera produzione delle ricevute non fornisce la prova di alcun collegamento con il credito azionato dalla parte ricorrente.
Spese compensate attesa la reciproca soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare al ricorrente la somma di € 3.812,66 a titolo di differenze retributive, di cui 2.096,96 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo saldo;
2) compensa le spese del giudizio.
SI COMUNICHI.
Nola, 02.10.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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