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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/07/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1510 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Patria, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco Alberto Certo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 09.05.2023 i Sig.ri e Parte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare Controparte_1
1 l'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli (25.11.2013) e Per_1 Per_2
(26.05.2019) riconosciuti da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse primario dei figli.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con decreto del 29.05.2023 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, lette le note del 22.04.25 con cui i procuratori delle parti hanno richiesto la fissazione di udienza in presenza per sopravvenute nuove difficoltà tra le parti, accoglieva l'istanza e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del
02.02.2024.
All'udienza del 02.02.2024 comparivano le parti ed i loro difensori, i quali rappresentavano che le parti non avevano trovato un accordo e richiedevano un rinvio a sei mesi per modificare l'accordo e il Giudice rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 27.09.2024.
All'udienza del 27.09.2024 compariva la personalmente e i Parte_1 procuratori delle parti, ed il difensore della ricorrente rappresentava che il resistente continuava a non rispettare l'accordo congiunto, mentre il difensore del CP_1 rappresentava che il proprio assistito non aveva potuto presenziare all'udienza per motivi lavorativi e che intendeva proseguire il giudizio e il Giudice richiedeva al resistente di depositare l'impedimento a comparire per motivi lavorativi e rinviava all'udienza cartolare del 06.12.2024 per deposito di note di udienza e conclusioni congiunte sottoscritte dalle parti o per la rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione sottoscritte dalle parti.
Con decreto del 30.12.2024 il Giudice, lette le note cartolari con cui i difensori hanno richiesto un ulteriore rinvio per la comparizione delle parti, rinviava la causa all'udienza del 11.06.2025 disponendo la comparizione personale delle parti.
In data 11.06.2025 parte ricorrente depositava note di udienza per la rinuncia agli atti del giudizio rappresentando che il non aveva adempiuto a nessuno CP_1 degli accordi di cui al ricorso.
All'udienza dell'11.06.2025 compariva il solo resistente con il proprio difensore
2 il quale rappresentava che non vi erano i presupposti per la prosecuzione del ricorso congiunto e il Giudice, ritenuto di non potere ratificare il ricorso congiunto rimetteva la causa in decisione al Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
1510/2023 R.G.A.C., depositata da e , preso Controparte_1 Parte_1 atto che i difensori delle parti hanno dichiarato che non è stato possibile confermare l'accordo sottoscritto e che dunque laddove ritengano potranno depositare un ricorso contenzioso, per l'effetto dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 24 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1510 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Patria, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco Alberto Certo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 09.05.2023 i Sig.ri e Parte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare Controparte_1
1 l'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli (25.11.2013) e Per_1 Per_2
(26.05.2019) riconosciuti da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse primario dei figli.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con decreto del 29.05.2023 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, lette le note del 22.04.25 con cui i procuratori delle parti hanno richiesto la fissazione di udienza in presenza per sopravvenute nuove difficoltà tra le parti, accoglieva l'istanza e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del
02.02.2024.
All'udienza del 02.02.2024 comparivano le parti ed i loro difensori, i quali rappresentavano che le parti non avevano trovato un accordo e richiedevano un rinvio a sei mesi per modificare l'accordo e il Giudice rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 27.09.2024.
All'udienza del 27.09.2024 compariva la personalmente e i Parte_1 procuratori delle parti, ed il difensore della ricorrente rappresentava che il resistente continuava a non rispettare l'accordo congiunto, mentre il difensore del CP_1 rappresentava che il proprio assistito non aveva potuto presenziare all'udienza per motivi lavorativi e che intendeva proseguire il giudizio e il Giudice richiedeva al resistente di depositare l'impedimento a comparire per motivi lavorativi e rinviava all'udienza cartolare del 06.12.2024 per deposito di note di udienza e conclusioni congiunte sottoscritte dalle parti o per la rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione sottoscritte dalle parti.
Con decreto del 30.12.2024 il Giudice, lette le note cartolari con cui i difensori hanno richiesto un ulteriore rinvio per la comparizione delle parti, rinviava la causa all'udienza del 11.06.2025 disponendo la comparizione personale delle parti.
In data 11.06.2025 parte ricorrente depositava note di udienza per la rinuncia agli atti del giudizio rappresentando che il non aveva adempiuto a nessuno CP_1 degli accordi di cui al ricorso.
All'udienza dell'11.06.2025 compariva il solo resistente con il proprio difensore
2 il quale rappresentava che non vi erano i presupposti per la prosecuzione del ricorso congiunto e il Giudice, ritenuto di non potere ratificare il ricorso congiunto rimetteva la causa in decisione al Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
1510/2023 R.G.A.C., depositata da e , preso Controparte_1 Parte_1 atto che i difensori delle parti hanno dichiarato che non è stato possibile confermare l'accordo sottoscritto e che dunque laddove ritengano potranno depositare un ricorso contenzioso, per l'effetto dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 24 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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