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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/12/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1681/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
LO AN presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata giusta procura speciale rilasciata su supporto cartaceo e scansionata su separato file, da intendersi in calce al presente all'atto di citazione
-ATTRICE CREDITRICE PROCEDENTE -
CONTRO
, nato ad [...] il [...] e ivi residente nella Via della Controparte_1
Concordia, 25;
-CONVENUTO ESECUTATO CONTUMACE-
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 P.IVA_1
sede legale ad Acate (RG), S.P. 1 Acate - Dirillo, Km 1.300,
- CONVENUTA TERZO PIGNORATO CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attrice ha introdotto il presente giudizio ai fini della trattazione nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione del 13.12.2022, per chiedere, in riforma della stessa, l'assegnazione ad essa creditrice a parziale soddisfazione del credito precettato, la somma di € 1.113,26 pignorata al debitore presso la Controparte_1
Società terza pignorata, oggi convenuta, contestualmente condannando detto CP_2 terzo pignorato al pagamento in favore dell'Erario delle spese di CTU contabile relative alla fase di accertamento degli obblighi del terzo, previa riliquidazione di tali spese disponendosi e precisandosi il totale comprensivo dell'acconto con anticipazione a carico dell'Erario e conseguente prenotazione a debito o, in ogni modo, condannare il terzo pignorato CP_2
al pagamento delle spese della fase di accertamento degli obblighi del terzo ex art. 91 cpc,
[...] comprese le spese di CTU, con vittoria di spese, oneri ed accessori di legge.
L'attrice ha spiegato opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. del
Tribunale di Agrigento in data 13.12.2022, nel procedimento esecutivo n. 489/2020, con la quale le veniva assegnata la somma di € 1.113,26 pignorata presso la datore Controparte_2 di lavoro del debitore , lamentando che con la stessa le spese di CTU sono Controparte_1
state poste in prededuzione sulle somme assegnate, riducendo così la soddisfazione della creditrice, omettendo peraltro di considerare l'acconto di € 300,00 già liquidato al consulente con anticipazione a carico dell'erario, stante l'ammissione della sig.ra al patrocinio a Pt_1
spese dello Stato. Inoltre, ha eccepito l'erronea imputazione delle spese della fase di accertamento ex art. 549 c.p.c. che, ha allegato dovevano gravare sulla parte che ha dato causa al procedimento, ossia la secondo il principio della soccombenza ex art. 91 Controparte_3
c.p.c.-
Orbene, l'opposizione, istruita documentalmente è fondata e pertanto va accolta per quanto di seguito osservato.
Emerge dall'ordinanza di assegnazione del 13.12.2022 emessa dal G.E. nell'ambito del procedimento di espropriazione presso terzi n. 489/2020 che con la CTU contabile disposta nella procedura ex art. 549 c.p.c., è stata accertata la detenzione da parte del terzo pignorato della somma del debitore esecutato di € 1.113,46 a titolo di TFR, per cui il G.E. “ Considerato che pertanto le operazioni peritali hanno stabilito l'importo di pertinenza del debitore esecutato e detenuto dal terzo pignorato ” ha reso l'ordinanza con la quale ha CP_2 disposto l'assegnazione “al creditore procedente della somma di complessive Parte_1
Euro 1.113,26 detenuto dal e di pertinenza del debitore esecutato e CP_4 precisamente: 1) a parziale soddisfo degli ammontari di cui in atto di precetto di pagamento
( pari a Euro 8.054,18….” nonché liquidato in favore del CTU per la propria attività in prededuzione alla somma liquidata in favore del creditore procedente di €. 600,00 oltre Iva e
Cpa.”
Orbene, atteso che l'istruttoria per l'accertamento degli obblighi del terzo in sede di esecuzione ha trovato causa nella documentata condotta reticente della per Controparte_2
non avere reso una dichiarazione completa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., né ottemperato all'ordine del Giudice di integrare i dati sul reddito del debitore, tanto che solo all'esito della consulenza tecnica è stato possibile determinare le somme dovute, consegue che la predetta deve essere condannata alle spese per avere dato causa ingiustificatamente alla CP_2
procedura."... Nel subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, le spese di lite sono regolate, in via analogica, dal principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. ( CORTE
DI CASSAZIONE , Sentenza n. 23123/2022 del 25-07-2022)
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- in riforma dell'ordinanza impugnata emessa il 13.12.2022 dal Giudice dell'esecuzione nel procedimento di espropriazione presso terzi n. 489/2020, dispone: a) l'assegnazione alla creditrice pignorante, , della somma di Euro 1.113,26, pignorata al Parte_1 debitore presso la Società terza pignorata b) liquida in Controparte_1 CP_2
favore del CTU Dott. l'importo complessivo di € 600,00 oltre accessori Persona_1 come per legge, se dovuti, dal quale portare a deconto il disposto acconto di € 300,00 se già riscosso, disponendone il pagamento a carico dell'erario attesa l'avvenuta ammissione della creditrice procedente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
C) Ordina al suddetto terzo creditore pignorato, di pagare alla creditrice assegnataria Controparte_2
l'importo di €1.113,26, per il quali la stessa dovrà rilasciare relativa quietanza;
- Condanna la convenuta- terzo pignorato, soccombente, alla refusione delle Controparte_2
spese di lite del presente giudizio che liquida in € 500,00 oltre accessori come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'erario attesa l'avvenuta ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello stato.
Agrigento, 30 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1681/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
LO AN presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata giusta procura speciale rilasciata su supporto cartaceo e scansionata su separato file, da intendersi in calce al presente all'atto di citazione
-ATTRICE CREDITRICE PROCEDENTE -
CONTRO
, nato ad [...] il [...] e ivi residente nella Via della Controparte_1
Concordia, 25;
-CONVENUTO ESECUTATO CONTUMACE-
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 P.IVA_1
sede legale ad Acate (RG), S.P. 1 Acate - Dirillo, Km 1.300,
- CONVENUTA TERZO PIGNORATO CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attrice ha introdotto il presente giudizio ai fini della trattazione nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione del 13.12.2022, per chiedere, in riforma della stessa, l'assegnazione ad essa creditrice a parziale soddisfazione del credito precettato, la somma di € 1.113,26 pignorata al debitore presso la Controparte_1
Società terza pignorata, oggi convenuta, contestualmente condannando detto CP_2 terzo pignorato al pagamento in favore dell'Erario delle spese di CTU contabile relative alla fase di accertamento degli obblighi del terzo, previa riliquidazione di tali spese disponendosi e precisandosi il totale comprensivo dell'acconto con anticipazione a carico dell'Erario e conseguente prenotazione a debito o, in ogni modo, condannare il terzo pignorato CP_2
al pagamento delle spese della fase di accertamento degli obblighi del terzo ex art. 91 cpc,
[...] comprese le spese di CTU, con vittoria di spese, oneri ed accessori di legge.
L'attrice ha spiegato opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. del
Tribunale di Agrigento in data 13.12.2022, nel procedimento esecutivo n. 489/2020, con la quale le veniva assegnata la somma di € 1.113,26 pignorata presso la datore Controparte_2 di lavoro del debitore , lamentando che con la stessa le spese di CTU sono Controparte_1
state poste in prededuzione sulle somme assegnate, riducendo così la soddisfazione della creditrice, omettendo peraltro di considerare l'acconto di € 300,00 già liquidato al consulente con anticipazione a carico dell'erario, stante l'ammissione della sig.ra al patrocinio a Pt_1
spese dello Stato. Inoltre, ha eccepito l'erronea imputazione delle spese della fase di accertamento ex art. 549 c.p.c. che, ha allegato dovevano gravare sulla parte che ha dato causa al procedimento, ossia la secondo il principio della soccombenza ex art. 91 Controparte_3
c.p.c.-
Orbene, l'opposizione, istruita documentalmente è fondata e pertanto va accolta per quanto di seguito osservato.
Emerge dall'ordinanza di assegnazione del 13.12.2022 emessa dal G.E. nell'ambito del procedimento di espropriazione presso terzi n. 489/2020 che con la CTU contabile disposta nella procedura ex art. 549 c.p.c., è stata accertata la detenzione da parte del terzo pignorato della somma del debitore esecutato di € 1.113,46 a titolo di TFR, per cui il G.E. “ Considerato che pertanto le operazioni peritali hanno stabilito l'importo di pertinenza del debitore esecutato e detenuto dal terzo pignorato ” ha reso l'ordinanza con la quale ha CP_2 disposto l'assegnazione “al creditore procedente della somma di complessive Parte_1
Euro 1.113,26 detenuto dal e di pertinenza del debitore esecutato e CP_4 precisamente: 1) a parziale soddisfo degli ammontari di cui in atto di precetto di pagamento
( pari a Euro 8.054,18….” nonché liquidato in favore del CTU per la propria attività in prededuzione alla somma liquidata in favore del creditore procedente di €. 600,00 oltre Iva e
Cpa.”
Orbene, atteso che l'istruttoria per l'accertamento degli obblighi del terzo in sede di esecuzione ha trovato causa nella documentata condotta reticente della per Controparte_2
non avere reso una dichiarazione completa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., né ottemperato all'ordine del Giudice di integrare i dati sul reddito del debitore, tanto che solo all'esito della consulenza tecnica è stato possibile determinare le somme dovute, consegue che la predetta deve essere condannata alle spese per avere dato causa ingiustificatamente alla CP_2
procedura."... Nel subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, le spese di lite sono regolate, in via analogica, dal principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. ( CORTE
DI CASSAZIONE , Sentenza n. 23123/2022 del 25-07-2022)
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- in riforma dell'ordinanza impugnata emessa il 13.12.2022 dal Giudice dell'esecuzione nel procedimento di espropriazione presso terzi n. 489/2020, dispone: a) l'assegnazione alla creditrice pignorante, , della somma di Euro 1.113,26, pignorata al Parte_1 debitore presso la Società terza pignorata b) liquida in Controparte_1 CP_2
favore del CTU Dott. l'importo complessivo di € 600,00 oltre accessori Persona_1 come per legge, se dovuti, dal quale portare a deconto il disposto acconto di € 300,00 se già riscosso, disponendone il pagamento a carico dell'erario attesa l'avvenuta ammissione della creditrice procedente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
C) Ordina al suddetto terzo creditore pignorato, di pagare alla creditrice assegnataria Controparte_2
l'importo di €1.113,26, per il quali la stessa dovrà rilasciare relativa quietanza;
- Condanna la convenuta- terzo pignorato, soccombente, alla refusione delle Controparte_2
spese di lite del presente giudizio che liquida in € 500,00 oltre accessori come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'erario attesa l'avvenuta ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello stato.
Agrigento, 30 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò