Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 23/06/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1973/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 9 settembre
2022
da
(C.F. ), C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) e (C.F. ) CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi, per mandato in calce al predetto atto di citazione, dagli avv.
Gabriele Sansonetti e Paolo Sansonetti e presso il loro studio in Maniago via Umberto I n.
113 elettivamente domiciliati
- attori -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce Controparte_1 P.IVA_1 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Sandra Frassinetti e presso il suo studio in Ferrara via San Romano n. 41 elettivamente domiciliata
- convenuta -
Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc).
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CONCLUSIONI
Per gli attori: come da foglio depositato telematicamente il 6 febbraio 2025:
“contrariis rejectis e con riserva di agire in separata sede per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna dei documenti de quibus e le somme e i prodotti finanziari depositati presso la convenuta, nonché per ogni altra azione e domanda diversa da quelle svolte con quest'atto,
NEL MERITO:
⎯ condannarsi la convenuta a consegnare agli attori Controparte_1 Parte_2
, e relativamente al dossier titoli n.
[...] Parte_1 Parte_3
02499/00017208695 nonché ad ogni altro rapporto intercorso tra la convenuta, da un lato,
e il succitato e/o ciascuno de gli attori dall'altro, copia del contratto Controparte_2 costitutivo, dell'elenco dei movimenti e della documentazione inerente di tutte le singole operazioni poste in essere nei dieci anni antecedenti l'invio della lettera di posta elettronica certificata del 17.5.2021, nonché ogni altra relativa ai rapporti medesimi, e/o di esibire la succitata documentazione e di fornirne copia;
⎯ condannarsi altresì la convenuta a corrispondere ex art. 614 bis Controparte_1
c.c.” [rectius: c.p.c.] “agli attori in solido tra loro la somma di € 10.000,00, ovvero quella superiore o inferiore ritenuta di giustizia, per ogni mese di ritardo nel consegnare la documentazione di cui al punto che precede;
⎯ spese integralmente rifuse anche quelle del procedimento che per quello cautelare avente N.R.G. 24/2022 del Tribunale di Pordenone”.
Per la convenuta: non avendo la convenuta depositato il foglio di precisazione delle conclusioni, si riportano le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta:
“Per tutto quanto sopra esposto, la come sopra rappresentata e difesa CP_1
Pagina 2 di 8 CHIEDE
il rigetto della domanda di consegna documenti per carenza di legittimazione passiva di
in quanto succeduta a a sua volta incorporante CP_1 CP_3 CP_4
mera collocatrice dei fondi de quibus non tenuta alla conservazione dei documenti richiesti dagli attori
il conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno infondata sia nell'an che nel quantum.
Con vittoria di spese”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori Parte_2
e hanno evocato avanti al Tribunale di Pordenone Parte_1 Parte_3
la convenuta al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, Controparte_1
domande:
“contrariis rejectis e con riserva di agire in separata sede per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna dei documenti de quibus e le somme e i prodotti finanziari depositati presso la convenuta, nonché per ogni altra azione e domanda diversa da quelle svolte con quest'atto,
NEL MERITO:
⎯ condannarsi la convenuta a consegnare agli attori Controparte_1 Parte_2
, e relativamente al dossier titoli n.
[...] Parte_1 Parte_3
02499/00017208695 nonché ad ogni altro rapporto intercorso tra la convenuta, da un lato,
e il succitato e/o ciascuno degli attori dall'altro, copia del contratto Controparte_2 costitutivo, dell'elenco dei movimenti e della documentazione inerente di tutte le singole operazioni poste in essere nei dieci anni antecedenti l'invio della lettera di posta elettronica certificata del 17.5.2021, nonché ogni altra relativa ai rapporti medesimi, e/o di esibire la succitata documentazione e di fornirne copia;
⎯ condannarsi altresì la convenuta a corrispondere ex art. 614 bis Controparte_1
c.c.” [rectius: c.p.c.] “agli attori in solido tra loro la somma di € 10.000,00, ovvero quella
Pagina 3 di 8 superiore o inferiore ritenuta di giustizia, per ogni mese di ritardo nel consegnare la documentazione di cui al punto che precede;
⎯ spese integralmente rifuse anche quelle del procedimento che per quello cautelare avente N.R.G. 24/2022 del Tribunale di Pordenone”.
1.2 La convenuta si è costituita, rilevando l'infondatezza delle Controparte_1
domande e formulando le seguenti, testuali, conclusioni:
“Per tutto quanto sopra esposto, la come sopra rappresentata e difesa CP_1
CHIEDE
il rigetto della domanda di consegna documenti per carenza di legittimazione passiva di
in quanto succeduta a a sua volta incorporante CP_1 CP_3 CP_4
mera collocatrice dei fondi de quibus non tenuta alla conservazione dei documenti richiesti dagli attori
il conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno infondata sia nell'an che nel quantum.
Con vittoria di spese”.
1.3 Autorizzato, su richiesta delle parti, il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 7 febbraio 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti rilevanti oggetto del contendere, le domande attoree vanno accolte.
Appare, anzitutto, utile premettere:
- che e con ricorso Parte_2 Parte_1 Parte_3
depositato il 5 gennaio 2022 avevano convenuto avanti al Tribunale di Pordenone
[...]
riferendo che, sette anni dopo la morte di , di cui essi CP_1 Controparte_2
sono unici eredi (la signora in quanto moglie ed i signori in quanto figli), Pt_2 CP_2
Pagina 4 di 8 erano venuti a conoscenza dell'esistenza, presso il predetto Istituto di credito, di un dossier titoli, formalmente intestato al de cuius ed alla di lui coniuge, ma di fatto gestito solo dal primo, e lamentando di aver invano richiesto la trasmissione, con spese a proprio carico, della documentazione dell'ultimo decennio, concernente siffatto deposito titoli nonché relativa ad ogni altro rapporto eventualmente intestato sia al defunto che ai suoi eredi;
per l'effetto, essi avevano chiesto, in principalità, il sequestro giudiziario ex art. 670
n. 2 c.p.c. dei summenzionati documenti ed, in subordine, ne avevano sollecitato la consegna ex art. 700 c.p.c.;
- che in tale giudizio si era costituita producendo “estratto conto Controparte_1 dossier 010019441557” intestato al defunto signor ed alla di lui moglie (nonché CP_2
“contratto ed e/c del conto 2499/3333356” intestato agli attori) ed insistendo per il rigetto della domanda cautelare per cessata materia del contendere ovvero perché infondata;
- che con ordinanza pronunciata il 10 luglio 2022 il Giudice designato ha accolto la domanda principale avanzata dai signori e , disponendo il sequestro Pt_2 CP_2
giudiziario dei documenti in detta ordinanza meglio specificati (contratti relativi a tutti i rapporti intrattenuti dal defunto e/o dai signori Controparte_2 Parte_2
e con e/o con sue danti causa, Parte_1 Parte_3 Controparte_1
nonché estratti conto e relative contabili inerenti le singole operazioni poste in essere nell'ultimo decennio, a ritroso dalla domanda, inoltrata per la prima volta a mezzo PEC ricevuta il 17 maggio 2021), nominando custode la signora ed ordinando alla stessa Pt_2
di consegnare immediatamente alla suddetta custode siffatta Controparte_1
documentazione;
- che nel termine assegnato i signori e hanno introdotto la presente causa Pt_2 CP_2 di merito, lamentando che l'esecuzione del concesso sequestro aveva dato esito negativo, poiché la convenuta aveva dichiarato che la documentazione era stata smarrita, e ribadendo di essere titolari di un diritto all'esibizione dei richiesti documenti ex art. 119
TUB;
- che, ricostituitosi il contraddittorio, ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1
di consegna, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che ogni documento, ulteriore rispetto a quelli da essa già prodotti nel corso del procedimento
Pagina 5 di 8 cautelare, avrebbe dovuto essere eventualmente richiesto dagli attori alle Società di
Gestione del Risparmio (SGR) e , e rilevando l'infondatezza della CP_5 CP_6
domanda risarcitoria ex adverso azionata, giacché sfornita di qualsivoglia elemento probatorio sia con riferimento all'an che al quantum debeatur.
Operate dette premesse, due sole sono le domande che gli attori hanno proposto nel presente giudizio: la prima di condanna della convenuta alla consegna della tanto contestata documentazione bancaria e la seconda di condanna della medesima convenuta al pagamento di una somma di danaro per ogni mese di ritardo ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. (così dovendosi, con ogni evidenza, correttamente intendere l'erroneo riferimento a disposizione non contemplata dal codice civile e, dunque, inesattamente richiamata dagli stessi attori).
Soffermandosi, allora, per mera comodità espositiva, sul secondo rilievo formulato da se ne ha che non coglie nel segno la pretesa di sentir affermata Controparte_1
l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni, per la semplice ragione che i signori e non hanno svolto in questo giudizio alcuna domanda risarcitoria, Pt_2 CP_2
ma si sono unicamente riservati di agire, allo scopo, in separata sede.
Venendo, quindi, al primo motivo di opposizione formulato dalla convenuta, che investe direttamente la prima domanda proposta dagli attori, la stessa convenuta, come si
è sopra accennato, chiede a questo Giudice di rigettare la richiesta di consegna dei documenti di che trattasi, eccependo di non essere passivamente legittimata rispetto a tale domanda e sostenendo di non aver potuto, in sede di esecuzione del sequestro giudiziario ottenuto dai medesimi attori, consegnare quanto ex adverso preteso, a causa dello smarrimento della indicata documentazione, come da denuncia formalizzata e già depositata in sede di reclamo.
Orbene, entrambe le doglianze sono infondate.
Il fatto che di fondi comuni di investimento gestiti dalle SGR Amundi e e/o CP_6 di fondi si tratti non ha alcun rilievo ai fini dell'odierno decidere, poiché i signori Pt_4
e chiedono a unicamente la consegna, in relazione al Pt_2 CP_2 Controparte_1
deposito amministrato di titoli n. 02499/00017208695 in essere con la medesima
[...]
e/o ad eventuali altri rapporti ugualmente intercorsi con CP_1 Controparte_1
Pagina 6 di 8 del contratto costitutivo, dell'elenco dei movimenti e della documentazione inerente tutte le operazioni poste in essere nell'ultimo decennio a ritroso dalla richiesta inviata con PEC del
17 maggio 2021, così come è, del resto, normativamente previsto dall'art. 119 TUB.
Ed a smentire, poi, l'assunto della convenuta, a detta della quale gli strumenti finanziari in esame non producono veri e propri estratti conto soccorre definitivamente la circostanza, tranciante, rinvenibile nella denuncia di smarrimento che la medesima convenuta ha sporto il 25 luglio 2022.
In disparte che non è stata fornita alcuna allegazione in ordine all'incolpevolezza della perdita in tesi subita, non è, invero, chi non veda che il responsabile della filiale di Bologna, dichiarando alla locale Stazione dei Carabinieri di aver Controparte_1
smarrito la documentazione richiesta dai signori e , ha di fatto ammesso Pt_2 CP_2
che la convenuta è, al contrario, tenuta a predisporre tale documentazione e che, dunque, prima della sparizione asseritamente patita, ne era anche pacificamente in possesso, così da sconfessare apertamente la contraria tesi, sostenuta in giudizio dall'avv. Sandra
Frassinetti.
Per l'effetto, la domanda di consegna va, quindi, accolta.
2.2 Al fine di rendere effettivo l'ordine giudiziale, andrà anche accolta la domanda degli attori di condanna della convenuta al pagamento di somma che, tenuto conto delle circostanze di fatto ricavabili dagli atti di causa (valore indeterminabile della controversia, natura decisamente elementare della prestazione richiesta e danno prevedibile quale conseguenza del rischio di definitiva dispersione della documentazione di interesse), appare equo determinare in € 100,00 per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal termine di giorni 30 successivi alla notificazione della presente sentenza.
2.3 Le spese del presente giudizio di merito e del procedimento cautelare ante causam seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai parametri forensi tempo per tempo vigenti (scaglione indeterminabile, complessità bassa).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
Pagina 7 di 8 1) condanna la convenuta a consegnare gli attori, in relazione al deposito amministrato di titoli n. 02499/00017208695 in essere con la medesima convenuta e/o ad eventuali altri rapporti ugualmente intercorsi con il contratto costitutivo, l'elenco dei Controparte_1 movimenti e la documentazione inerente tutte le operazioni poste in essere nell'ultimo decennio a ritroso dalla richiesta inviata con PEC del 17 maggio 2021;
2) condanna, ex art. 614 bis c.p.c., la convenuta a corrispondere agli attori, in solido tra loro, decorsi giorni 30 dalla notifica della presente sentenza, la somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione di cui al punto 1) che precede;
3) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli attori, che liquida, quanto a quelle del procedimento cautelare ante causam, in € 5.535,00 per compenso ed € 145,50 per anticipazioni, e, quanto a quelle del presente giudizio di merito, in € 7.616,00 per compenso ed € 545,00 per anticipazioni, il tutto oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 23 giugno 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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