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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/10/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N.V.G. 2927/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr. LU IN Presidente dr.ssa AU Di AR Giudice rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto instaurato da
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], cittadina italiana e
(c.f.: , nato RE (Tn) il 15/12/1993, residente a Parte_2 C.F._2 Lavis, Maso Rover, 20, cittadino italiano entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso, dall'avv. Beatrice Tomasoni (c.f.:
– fax 0461/264999) e dove sono C.F._3 Email_1 altresì elettivamente domiciliati in RE, via G. Grazioli 5
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 24 giugno 2025, così come successivamente confermate all'udienza dell'8 ottobre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24.06.2025. All'udienza dell'8.10.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate. Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “
1. il figlio minore , affidato ad entrambi i genitori, continua a vivere nella casa Per_1 familiare insieme alla madre;
il padre terrà il figlio il giovedì sera ed il sabato Parte_1 mattina e le domeniche alternate, oltre alla vacanza fino a due settimane continuative;
2. la casa familiare sita a RE in via Salita della Caola resta 3. verserà Parte_1 Parte_2 a , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 400.00 Parte_1 (quattrocento,00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al gennaio 2024 (prima rivalutazione gennaio 2025).
4. l'assegno unico universale, l'assegno unico provinciale e ogni altra provvidenza di cui dovesse godere il nucleo famigliare sarà riconosciuta nella misura del 100% a favore di Parte_1 ai fini fiscali il minore è da considerarsi interamente a carico della madre;
5. ciascuno terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative al figlio secondo le “Linee Guida” approvate dal Consiglio nazionale forense, da aversi qui come richiamate (doc. 6)”.
Si dà atto, inoltre, che le parti hanno anche chiesto, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
A riguardo si rileva l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio alla luce della pronuncia della Corte suprema di Cassazione, numero registro generale 11906/2023, pubblicata in data 16.10.2023.
Ragione per cui si ritiene di dovere provvedere ad omologare la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole né al buon costume o all'ordine pubblico, e, al contempo, di dovere rimettere, con separata ordinanza, la causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 24 giugno 2025, riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 28 luglio 2022 in RE, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di RE al N. 2 P. 1, anno 2022); Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna. Così deciso in RE, nella Camera di Consiglio del giorno 08 ottobre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
LU IN
AU Di AR