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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa EV CA - Giudice rel.-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13162 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ARINO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ARINO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/06/2025 e Parte_1 Controparte_1 proponevano ricorso congiunto cumulativo con cui chiedevano pronunziarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in San Giorgio a
Cremano (Na) il 6/7/2012. Aggiungevano che dalla loro unione erano nati due figli: Per_1 nata in [...]8.2013 in San Giorgio a Cremano e nato il [...] in
[...] Persona_2
1 Napoli. Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c.
Con decreto di fissazione udienza del 14/7/2025, il Giudice relatore onerava le parti di precisare l'importo dell'Assegno Unico per i figli e se lo stesso fosse percepito integralmente dal genitore collocatario, indicando la necessità di rivalutare l'importo del mantenimento previsto per i due figli minori, stabilito in euro 300,00 complessivi, ritenuto eccessivamente esiguo ed inferiore al minimo che il Tribunale ritiene adeguato.
All'udienza cartolare del 25/9/2025 il Giudice relatore, preso atto del rituale deposito delle note di trattazione scritta in data 18/9/2025 con le quali le parti integravano gli accordi di cui al ricorso, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. in data 13.10.2025 concludeva per l'accoglimento della domanda alla luce delle modifiche/integrazioni apportate dalle parti con le note di trattazione scritta di cui al ricorso originario.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna in Per_1 Per_2
Napoli alla Via Villa Bisignano n. 11/B; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo il seguente calendario di visite: a) il padre potrà tenere con sé i figli e durante la Per_1 Per_2 settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00. Qualora per esigenze lavorative, previamente concorde con la madre, trascorrerà con i minori il giorno seguente, recuperando i giorni necessari all'attività lavorativa. b) il padre trascorrerà con i figli minori il fine settimana a settimane alterne, prelevando i bambini alle ore 18.00 del venerdì e riaccompagnandola presso l'abitazione materna entro le ore 20,00 della domenica;
Qualora i
2 minori manifestassero il rifiuto della permanenza presso il padre, quest'ultimo tempestivamente li riaccompagnerà dalla madre. c) relativamente alle feste natalizie, il padre trascorrerà con i figli minore l'intera giornata del 24.25.26 dicembre;
mentre la madre trascorrerà l'intera giornata del
31 dicembre, 1^ gennaio e dell'epifania, applicando il principio dell'alternanza. d) il padre avrà diritto a trascorrere le feste pasquali con i bambini;
specificamente potrà tenerli con sé l'intera giornata della Pasqua o del Lunedì in Albis, ad anni alterni;
e) relativamente alle vacanze estive, il padre e i figli e hanno il reciproco diritto di trascorrerle insieme. Ciò potrà Per_1 Per_2 avvenire nei 15 giorni anche non consecutivi di agosto, con l'obbligo per il IG. CP_1 di comunicare il periodo ed il luogo prescelto entro il 30 maggio;
lo stesso obbligo di
[...] comunicazione graverà sulla IG.ra ; f) il padre, alle condizioni tutte già Parte_1 indicate, ha il diritto di tenere con sé i figli minori anche l'intera giornata del 19 marzo di ogni anno, il giorno del proprio onomastico e quello del proprio compleanno. Così come la madre trascorrerà con gli stessi le analoghe ricorrenze che la riguardano (Festa della Mamma, compleanno ed onomastico). Per ciò che riguarda le ricorrenze che riguardano i bambini, ovvero compleanno e onomastico, i genitori concorderanno come trascorrerle;
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, Controparte_1 Parte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli e Per_1
pari ad € 400,00 (€. 200,00 cadauno), attese le precarie attuali condizione economiche, Per_2 assegno annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Fermo restando che l'assegno unico dei minori pari ad 400,00, (€. 200,00 cadauno) sarà interamente percepito dalla madre.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli minori sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo come da vigente protocollo dell'adito Tribunale;
6. La sig.ra rinuncia al proprio assegno di mantenimento, atteso le precarie Parte_1 condizioni economiche del sig. . Controparte_1
7. I coniugi danno atto che tutte le questioni patrimoniali tra essi, sono state esaurientemente regolate;
pertanto, gli stessi rinunciano ad ulteriori ed eventuali reciproche pretese economiche;
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli minori ai fini della validità per l'espatrio.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e appaiono rispondenti agli
3 interessi dei minori, in particolare quanto all'importo del mantenimento a carico del genitore non collocatario stabilito in complessivi euro 400,00, rilevandosi che il padre dei minori è stato Part assunto solo di recente dalla Met. S.r.l., percepisce una retribuzione mensile di euro 1.007,00 ed ha rinunciato al 50% dell'Assegno Unico (di euro 400,00 mensili per due figli) in favore della madre convivente con gli stessi, la quale pertanto lo percepirà integralmente, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Le parti hanno proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del
Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.42, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2012); CP_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
f) spese al definitivo;
così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa EV CA dott. Raffaele Sdino
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