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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 875/2022 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 15 ottobre 2025, promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...] ( C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Porto Empedocle, via Roma n. 63 presso lo studio dell'avv. Gaetano Salemi che la rappresenta e difende, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore
APPELLATO NON COSTITUITO 2
CONCLUSIONI PER L' APPELLANTE: come in atti;
3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 14 dicembre 2021 il Tribunale di Agrigento, pronunciando nei procedimenti riuniti proposti da , anche in qualità di legale rapp.te della cessata ditta , Parte_1 Parte_1
nei confronti dell' , così disponeva: “RIGETTA le Controparte_1
opposizioni spiegate avverso le ordinanze ingiunzioni n.17/1102 prot. n.23494 e n.17/1103 prot.
n°23495 del 04.12.2017; AN parte opponente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 2500,00 euro per compensi, oltre accessori come per legge ”.
Esponeva il primo giudice che le due ordinanze ingiunzioni impugnate avevano quale atto presupposto il verbale unico di accertamento conclusosi in data 26.6.2015, con il quale si contestava alla , quale titolare dell'omonima ditta, la violazione della L 73/2002 di conversione del DL Pt_1
12/2002 e art, 4 bis comma 2 del dlgs 181/2000, per avere impiegato due lavoratori subordinati
( e ZZ ES) per la ristrutturazione dell'abitazione sita in Porto Persona_1
Empedocle, via Spinola 6, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.
Esponeva che le doglianze preliminari spiegate dall'opponente si rivelavano infondate in quanto: non si era maturata la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme, essendo erroneo il dies
a quo indicato dal ricorrente. Invero il verbale di accertamento del 26.6.2015 traeva origine da una richiesta di intervento di lavoratore giunta presso l' in data 19 febbraio 2013 a cui era CP_1
seguita attività istruttoria e richiesta di documentazione. Era evidente che solo a far data dal febbraio
2013 era sorto il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione in quanto solo da tale momento il diritto poteva essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Peraltro, dalla documentazione versata in giudizio dall' , si evinceva chiaramente che il verbale di accertamento e contestazione CP_1
delle infrazioni era stato notificato alla personalmente in data 15.7.2015 e costituiva atto idoneo Pt_1
a interrompere la prescrizione;
era poi seguita la notifica delle ordinanze ingiunzioni impugnate in data 14.11.2018, per cui, in epoca ben anteriore al quinquennio.
Ne derivava anche l'infondatezza del motivo sub 2) del ricorso stante la rituale notifica dell'atto presupposto per come evincibile dalla produzione documentale dell' . Quanto alla CP_1
doglianza di cui al punto sub 3) del ricorso risultavano rispettati i termini di cui all'art. 14 della L
689/81, ovvero il termine temporale entro il quale, a pena di estinzione dell'obbligazione di 4
pagamento, l'Amministrazione procedente doveva provvedere alla notifica della contestazione. Sul punto richiamava le date già menzionate sulla conclusione degli accertamenti del 26.6.2015 e la successiva notifica all'interessata del 14.7.2015. I limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente doveva provvedere alla notifica della contestazione - art. 14, commi 2 e 6 della legge n. 689 del 1981 – che dovevano ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento (così tra le altre Cass. Sez. I n. 12093/2007). Il termine infatti, decorreva dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, fino all'adozione del provvedimento finale. Venendo al merito si evinceva dalla documentazione in atti che l'accertamento sotteso alle ordinanze riguardava l'omessa comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro e conseguente impiego in nero di due lavoratori, e ZZ ES, in occasione Persona_1
di lavori edili e di ristrutturazione presso l'appartamento della , sito in Porto Empedocle, scaturita Pt_1
dalla richiesta di intervento effettuata in data 18.2.2013 dal lavoratore he lamentava il fatto Per_1
che il rapporto di lavoro subordinato con la era stata caratterizzato da un'alternanza di periodi Pt_1
di lavoro regolare con periodi in nero. In data 16.2.2015 veniva anche acquisita presso l' CP_1
la dichiarazione spontanea di ES ZZ che confermava l'esistenza del rapporto di lavoro del resso la per avere lavorato insieme a lui nello stesso periodo e con le stesse modalità. Per_1 Pt_1
Tali dichiarazioni spontanee rappresentavano un primo riscontro oggettivo dello svolgimento di rapporto di lavoro subordinato, stante la presenza delle principali elementi sintomatici dello stesso, ovvero eterodeterminazione, sottoposizione alle direttive del datore, mansioni specifiche, un orario prestabilito ogni giorno e il percepimento di una retribuzione fissa. La difesa della , sul punto, si Pt_1
incentrava sul fatto che, contrariamente da quanto dichiarato dai due lavoratori sopramenzionati, il era stato assunto solo per l'esecuzione delle opere murarie della sua abitazione con un Per_1
contratto con scadenza 30.6.2010 (specificamente, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, le opere murarie iniziarono nel novembre 2009 per concludersi nel giugno 2010); successivamente il non sarebbe stato più presente presso l'appartamento in corso di ristrutturazione. Aveva Per_1
invece negato qualsiasi rapporto lavorativo con ES ZZ evidenziando ad ogni modo che costui era stato costretto dal dichiarare fatti non veri presso la DTL di Agrigento. Per_1
Andava innanzitutto rilevato che il nella richiesta di intervento e nelle successive Per_1
dichiarazioni spontanee, aveva dichiarato di aver effettivamente lavorato alle dipendenze della Pt_2
[...] 5
[...]
dal novembre 2009 al giugno 2010 in forza di regolare assunzione (circostanza non contestata) precisando tuttavia di aver svolto anche lavoro a nero nel periodo antecedente al novembre 2009 e successivo al giugno 2010, fino al 31 marzo 2011, quale operaio specializzato di quarto livello.
Andava tenuto conto, altresì, del fatto che il medesimo lavoratore, escusso nel corso del giudizio, aveva sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese a suo tempo agli Ispettori relativamente alle circostanze di fatto ivi dedotte, con la conseguenza che tali dichiarazioni dovevano ritenersi assistite da piena efficacia probatoria (cfr. Cass. n. 17555/2002; n. 9962/2002; n. 6110/1998). Il Per_1
peraltro, sentito all'udienza del 6 ottobre 2020, oltre a confermare integralmente le dichiarazioni rese aveva narrato, con dovizia di particolari, le lavorazioni eseguite per un arco di tempo significativo
(circa 18 mesi, fino alla fine dei lavori) presso l'appartamento della , pari a circa 300 mq, sito al Pt_1
quinto piano di un edificio al centro di Porto Empedocle. La ristrutturazione, di una certa complessità
e importanza anche in ragione dell'ampia metratura dell'appartamento (v. in argomento anche le deposizioni del , AL e arredatore), aveva reso necessario il dispendio di Tes_1 Tes_2
notevoli energie lavorative , il tutto per un periodo certamente ben superiore a quello oggetto di regolare assunzione. In sostanza il volume dei lavori era tale (per come anche emerso dalle dichiarazioni del e del rispetto alla durata del rapporto di lavoro regolarizzato, Tes_1 Tes_2
da giustificare un impegno molto più lungo. Della durata della ristrutturazione, peraltro, aveva riferito anche il AL , che aveva affermato di aver eseguito diverse lavorazioni presso Tes_1
l'abitazione (che tuttavia aveva frequentato occasionalmente per prendere delle misure o fare montaggi per porte e armadiature), durate “tanti anni dal 2009, forse un paio d'anni”.
Quanto a ES ZZ andava dato atto che, nella dichiarazione spontanea resa in data 16.2.2015, aveva confermato gli orari di lavoro e la tempistica già indicati dal ovvero di aver lavorato Per_1
per 9 ore giornaliere complessive dal lunedi al sabato presso l'abitazione privata di , Persona_2
coniuge di , sua datrice di lavoro e ciò dal 3 novembre 2009 al 31 marzo 2011. Escusso Parte_1
all'udienza del 2 marzo 2021, il ZZ aveva confermato e riconosciuto la sua dichiarazione spontanea resa presso l' allegata al fascicolo di parte resistente e aveva Controparte_1
confermato di aver lavorato con il per la ristrutturazione dell'abitazione Per_1 Parte_3
dichiarando tuttavia di aver reso le dichiarazioni spontanee presso l'ispettorato perché costretto da quest'ultimo che lo aveva “sbattuto al muro”.
In ragione alle altre doglianze spiegate nel merito, quanto alla mancata valutazione da parte dell'amministrazione delle argomentazioni e dei documenti presentati dalla , andava Parte_4 6
evidenziato che la questione non aveva significativo rilievo se si considerava che il giudizio sull'ordinanza ingiunzione non aveva ad oggetto la legittimità dell'atto amministrativo bensì il rapporto sanzionatorio e, pertanto, la sussistenza di eventuali vizi motivazionali o formali non poteva determinare la nullità del provvedimento, dovendo il Giudice provvedere ad accertare nel corso del giudizio la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto alla base del medesimo.
Infine, quanto alla dedotta violazione dell'art. 11 L 689/91 per la mancata applicazione dei criteri per la determinazione della sanzione ingiunta, osservava che le ordinanze ingiunzioni impugnate erano motivate “per relationem” mediante il richiamo all'atto di accertamento più volte menzionato, ritualmente notificato alla , che conteneva i criteri di calcolo della sanzione comminata in Pt_1
relazione alle giornate di lavoro sommerso dichiarato dai due lavoratori di cui si era già riferito, dovendo evidenziarsi, peraltro, che le sanzioni erano state comminate nei minimi di legge.
Esponeva il primo giudice che , tenuto conto del materiale probatorio in atti, l'opposizione andava rigettata in quanto del tutto infondata. Il peso delle spese seguiva la soccombenza, tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c. per l'assistenza in giudizio dell'amministrazione resistente a mezzo di proprio funzionari.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che, tenuto conto del Parte_1
materiale probatorio in atti, non vi era dubbio sulla illegittimità dei provvedimenti della DTL di
Agrigento dalla stessa impugnati, con conseguente suo diritto al loro annullamento in quanto fondati su atti e dichiarazioni resi in conseguenze di fatti illeciti perché acquisiti dai dichiaranti in conseguenza di costrizioni, violenza e minacce. A ciò saggiungeva la fondatezza dei motivi e delle eccezioni sollevate in ordine alla violazione dei principi di cui all'art. 11 della L. 689/1981 .
Con ordinanza in data 16/11/2022 la Corte, osservato che parte appellante aveva notificato il gravame all' appellato personalmente, assegnava all'appellante il termine di 30 giorni per CP_1
provvedere a rinnovare ritualmente la notifica.
L'appellante produceva, quindi, con note in data 13 dicembre 2022, notifica in data 6 dicembre 2022 all' e per esso al suo funzionario delegato nel giudizio Controparte_1
di primo grado , mediante consegna di copia mani dell'impiegata addetta, nonché CP_2
notifica all' , mediante consegna di copia mani Controparte_1
dell'impiegata addetta.
All'odierna udienza del 15 ottobre 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura. 7
E' da rilevare preliminarmente che, con ordinanza in data 16/11/2022 la Corte, osservato che parte appellante aveva notificato il gravame all' appellato personalmente, assegnava CP_1
all'appellante il termine di 30 giorni per provvedere a rinnovare ritualmente la notifica.
L'appellante avrebbe dovuto quindi riprocedere alla notifica dell'appello all'Avvocatura Distrettuale dello Stato entro il termine perentorio concesso dalla Corte.
Invero la possibilità di notificare l'opposizione ed il decreto di fissazione dell'udienza all'autorità che ha emesso la sanzione e la conseguente facoltà di stare in giudizio personalmente riguarda solo il giudizio di primo grado dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione nella disciplina del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, secondo la previsione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, nel testo modificato dalla L. n. 260 del 1958, art. 1, con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di primo grado doveva essere effettuata, a pena di nullità, presso l'Avvocatura dello Stato (Cass. 15263/2018).
L'appellante ha invece proceduto alla nuova notifica dell'atto di appello nuovamente all'Autorità che ha emesso la sanzione non ottemperando, quindi all'ordine di rinotificare l'atto di appello presso l'Avvocatura dello Stato, con conseguente improcedibilità del gravame medesimo ( Cass. 20/05/2020,
n. 9307).
Nulla in ordine alle spese del giudizio in assenza della costituzione della parte vincitrice .
P.Q.M.
La Corte, dichiara improcedibile l'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
avverso la sentenza resa in data 14 dicembre 2021 dal Tribunale Controparte_1
di Agrigento.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Nulla in ordine alle spese di questo grado del giudizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 15 ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 875/2022 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 15 ottobre 2025, promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...] ( C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Porto Empedocle, via Roma n. 63 presso lo studio dell'avv. Gaetano Salemi che la rappresenta e difende, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore
APPELLATO NON COSTITUITO 2
CONCLUSIONI PER L' APPELLANTE: come in atti;
3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 14 dicembre 2021 il Tribunale di Agrigento, pronunciando nei procedimenti riuniti proposti da , anche in qualità di legale rapp.te della cessata ditta , Parte_1 Parte_1
nei confronti dell' , così disponeva: “RIGETTA le Controparte_1
opposizioni spiegate avverso le ordinanze ingiunzioni n.17/1102 prot. n.23494 e n.17/1103 prot.
n°23495 del 04.12.2017; AN parte opponente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 2500,00 euro per compensi, oltre accessori come per legge ”.
Esponeva il primo giudice che le due ordinanze ingiunzioni impugnate avevano quale atto presupposto il verbale unico di accertamento conclusosi in data 26.6.2015, con il quale si contestava alla , quale titolare dell'omonima ditta, la violazione della L 73/2002 di conversione del DL Pt_1
12/2002 e art, 4 bis comma 2 del dlgs 181/2000, per avere impiegato due lavoratori subordinati
( e ZZ ES) per la ristrutturazione dell'abitazione sita in Porto Persona_1
Empedocle, via Spinola 6, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.
Esponeva che le doglianze preliminari spiegate dall'opponente si rivelavano infondate in quanto: non si era maturata la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme, essendo erroneo il dies
a quo indicato dal ricorrente. Invero il verbale di accertamento del 26.6.2015 traeva origine da una richiesta di intervento di lavoratore giunta presso l' in data 19 febbraio 2013 a cui era CP_1
seguita attività istruttoria e richiesta di documentazione. Era evidente che solo a far data dal febbraio
2013 era sorto il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione in quanto solo da tale momento il diritto poteva essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Peraltro, dalla documentazione versata in giudizio dall' , si evinceva chiaramente che il verbale di accertamento e contestazione CP_1
delle infrazioni era stato notificato alla personalmente in data 15.7.2015 e costituiva atto idoneo Pt_1
a interrompere la prescrizione;
era poi seguita la notifica delle ordinanze ingiunzioni impugnate in data 14.11.2018, per cui, in epoca ben anteriore al quinquennio.
Ne derivava anche l'infondatezza del motivo sub 2) del ricorso stante la rituale notifica dell'atto presupposto per come evincibile dalla produzione documentale dell' . Quanto alla CP_1
doglianza di cui al punto sub 3) del ricorso risultavano rispettati i termini di cui all'art. 14 della L
689/81, ovvero il termine temporale entro il quale, a pena di estinzione dell'obbligazione di 4
pagamento, l'Amministrazione procedente doveva provvedere alla notifica della contestazione. Sul punto richiamava le date già menzionate sulla conclusione degli accertamenti del 26.6.2015 e la successiva notifica all'interessata del 14.7.2015. I limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente doveva provvedere alla notifica della contestazione - art. 14, commi 2 e 6 della legge n. 689 del 1981 – che dovevano ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento (così tra le altre Cass. Sez. I n. 12093/2007). Il termine infatti, decorreva dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, fino all'adozione del provvedimento finale. Venendo al merito si evinceva dalla documentazione in atti che l'accertamento sotteso alle ordinanze riguardava l'omessa comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro e conseguente impiego in nero di due lavoratori, e ZZ ES, in occasione Persona_1
di lavori edili e di ristrutturazione presso l'appartamento della , sito in Porto Empedocle, scaturita Pt_1
dalla richiesta di intervento effettuata in data 18.2.2013 dal lavoratore he lamentava il fatto Per_1
che il rapporto di lavoro subordinato con la era stata caratterizzato da un'alternanza di periodi Pt_1
di lavoro regolare con periodi in nero. In data 16.2.2015 veniva anche acquisita presso l' CP_1
la dichiarazione spontanea di ES ZZ che confermava l'esistenza del rapporto di lavoro del resso la per avere lavorato insieme a lui nello stesso periodo e con le stesse modalità. Per_1 Pt_1
Tali dichiarazioni spontanee rappresentavano un primo riscontro oggettivo dello svolgimento di rapporto di lavoro subordinato, stante la presenza delle principali elementi sintomatici dello stesso, ovvero eterodeterminazione, sottoposizione alle direttive del datore, mansioni specifiche, un orario prestabilito ogni giorno e il percepimento di una retribuzione fissa. La difesa della , sul punto, si Pt_1
incentrava sul fatto che, contrariamente da quanto dichiarato dai due lavoratori sopramenzionati, il era stato assunto solo per l'esecuzione delle opere murarie della sua abitazione con un Per_1
contratto con scadenza 30.6.2010 (specificamente, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, le opere murarie iniziarono nel novembre 2009 per concludersi nel giugno 2010); successivamente il non sarebbe stato più presente presso l'appartamento in corso di ristrutturazione. Aveva Per_1
invece negato qualsiasi rapporto lavorativo con ES ZZ evidenziando ad ogni modo che costui era stato costretto dal dichiarare fatti non veri presso la DTL di Agrigento. Per_1
Andava innanzitutto rilevato che il nella richiesta di intervento e nelle successive Per_1
dichiarazioni spontanee, aveva dichiarato di aver effettivamente lavorato alle dipendenze della Pt_2
[...] 5
[...]
dal novembre 2009 al giugno 2010 in forza di regolare assunzione (circostanza non contestata) precisando tuttavia di aver svolto anche lavoro a nero nel periodo antecedente al novembre 2009 e successivo al giugno 2010, fino al 31 marzo 2011, quale operaio specializzato di quarto livello.
Andava tenuto conto, altresì, del fatto che il medesimo lavoratore, escusso nel corso del giudizio, aveva sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese a suo tempo agli Ispettori relativamente alle circostanze di fatto ivi dedotte, con la conseguenza che tali dichiarazioni dovevano ritenersi assistite da piena efficacia probatoria (cfr. Cass. n. 17555/2002; n. 9962/2002; n. 6110/1998). Il Per_1
peraltro, sentito all'udienza del 6 ottobre 2020, oltre a confermare integralmente le dichiarazioni rese aveva narrato, con dovizia di particolari, le lavorazioni eseguite per un arco di tempo significativo
(circa 18 mesi, fino alla fine dei lavori) presso l'appartamento della , pari a circa 300 mq, sito al Pt_1
quinto piano di un edificio al centro di Porto Empedocle. La ristrutturazione, di una certa complessità
e importanza anche in ragione dell'ampia metratura dell'appartamento (v. in argomento anche le deposizioni del , AL e arredatore), aveva reso necessario il dispendio di Tes_1 Tes_2
notevoli energie lavorative , il tutto per un periodo certamente ben superiore a quello oggetto di regolare assunzione. In sostanza il volume dei lavori era tale (per come anche emerso dalle dichiarazioni del e del rispetto alla durata del rapporto di lavoro regolarizzato, Tes_1 Tes_2
da giustificare un impegno molto più lungo. Della durata della ristrutturazione, peraltro, aveva riferito anche il AL , che aveva affermato di aver eseguito diverse lavorazioni presso Tes_1
l'abitazione (che tuttavia aveva frequentato occasionalmente per prendere delle misure o fare montaggi per porte e armadiature), durate “tanti anni dal 2009, forse un paio d'anni”.
Quanto a ES ZZ andava dato atto che, nella dichiarazione spontanea resa in data 16.2.2015, aveva confermato gli orari di lavoro e la tempistica già indicati dal ovvero di aver lavorato Per_1
per 9 ore giornaliere complessive dal lunedi al sabato presso l'abitazione privata di , Persona_2
coniuge di , sua datrice di lavoro e ciò dal 3 novembre 2009 al 31 marzo 2011. Escusso Parte_1
all'udienza del 2 marzo 2021, il ZZ aveva confermato e riconosciuto la sua dichiarazione spontanea resa presso l' allegata al fascicolo di parte resistente e aveva Controparte_1
confermato di aver lavorato con il per la ristrutturazione dell'abitazione Per_1 Parte_3
dichiarando tuttavia di aver reso le dichiarazioni spontanee presso l'ispettorato perché costretto da quest'ultimo che lo aveva “sbattuto al muro”.
In ragione alle altre doglianze spiegate nel merito, quanto alla mancata valutazione da parte dell'amministrazione delle argomentazioni e dei documenti presentati dalla , andava Parte_4 6
evidenziato che la questione non aveva significativo rilievo se si considerava che il giudizio sull'ordinanza ingiunzione non aveva ad oggetto la legittimità dell'atto amministrativo bensì il rapporto sanzionatorio e, pertanto, la sussistenza di eventuali vizi motivazionali o formali non poteva determinare la nullità del provvedimento, dovendo il Giudice provvedere ad accertare nel corso del giudizio la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto alla base del medesimo.
Infine, quanto alla dedotta violazione dell'art. 11 L 689/91 per la mancata applicazione dei criteri per la determinazione della sanzione ingiunta, osservava che le ordinanze ingiunzioni impugnate erano motivate “per relationem” mediante il richiamo all'atto di accertamento più volte menzionato, ritualmente notificato alla , che conteneva i criteri di calcolo della sanzione comminata in Pt_1
relazione alle giornate di lavoro sommerso dichiarato dai due lavoratori di cui si era già riferito, dovendo evidenziarsi, peraltro, che le sanzioni erano state comminate nei minimi di legge.
Esponeva il primo giudice che , tenuto conto del materiale probatorio in atti, l'opposizione andava rigettata in quanto del tutto infondata. Il peso delle spese seguiva la soccombenza, tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c. per l'assistenza in giudizio dell'amministrazione resistente a mezzo di proprio funzionari.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che, tenuto conto del Parte_1
materiale probatorio in atti, non vi era dubbio sulla illegittimità dei provvedimenti della DTL di
Agrigento dalla stessa impugnati, con conseguente suo diritto al loro annullamento in quanto fondati su atti e dichiarazioni resi in conseguenze di fatti illeciti perché acquisiti dai dichiaranti in conseguenza di costrizioni, violenza e minacce. A ciò saggiungeva la fondatezza dei motivi e delle eccezioni sollevate in ordine alla violazione dei principi di cui all'art. 11 della L. 689/1981 .
Con ordinanza in data 16/11/2022 la Corte, osservato che parte appellante aveva notificato il gravame all' appellato personalmente, assegnava all'appellante il termine di 30 giorni per CP_1
provvedere a rinnovare ritualmente la notifica.
L'appellante produceva, quindi, con note in data 13 dicembre 2022, notifica in data 6 dicembre 2022 all' e per esso al suo funzionario delegato nel giudizio Controparte_1
di primo grado , mediante consegna di copia mani dell'impiegata addetta, nonché CP_2
notifica all' , mediante consegna di copia mani Controparte_1
dell'impiegata addetta.
All'odierna udienza del 15 ottobre 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura. 7
E' da rilevare preliminarmente che, con ordinanza in data 16/11/2022 la Corte, osservato che parte appellante aveva notificato il gravame all' appellato personalmente, assegnava CP_1
all'appellante il termine di 30 giorni per provvedere a rinnovare ritualmente la notifica.
L'appellante avrebbe dovuto quindi riprocedere alla notifica dell'appello all'Avvocatura Distrettuale dello Stato entro il termine perentorio concesso dalla Corte.
Invero la possibilità di notificare l'opposizione ed il decreto di fissazione dell'udienza all'autorità che ha emesso la sanzione e la conseguente facoltà di stare in giudizio personalmente riguarda solo il giudizio di primo grado dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione nella disciplina del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, secondo la previsione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, nel testo modificato dalla L. n. 260 del 1958, art. 1, con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di primo grado doveva essere effettuata, a pena di nullità, presso l'Avvocatura dello Stato (Cass. 15263/2018).
L'appellante ha invece proceduto alla nuova notifica dell'atto di appello nuovamente all'Autorità che ha emesso la sanzione non ottemperando, quindi all'ordine di rinotificare l'atto di appello presso l'Avvocatura dello Stato, con conseguente improcedibilità del gravame medesimo ( Cass. 20/05/2020,
n. 9307).
Nulla in ordine alle spese del giudizio in assenza della costituzione della parte vincitrice .
P.Q.M.
La Corte, dichiara improcedibile l'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
avverso la sentenza resa in data 14 dicembre 2021 dal Tribunale Controparte_1
di Agrigento.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Nulla in ordine alle spese di questo grado del giudizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 15 ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE