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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7376 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Dott. PINTO Diego Presidente ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4894/2024 posta in deliberazione il giorno 5.12.2025
TRA
AVV. PICCONI IL
Avv. PICCONI IL
E
( ) Controparte_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO
Opposizione avverso il provvedimento emesso nell'ambito del p.p. n. 12192/13 RG APP, n. SIAMM 3687/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. PICCONI IL ha proposto opposizione avverso il provvedimento emesso nell'ambito del p.p. n. 12192/13 RG APP, n. SIAMM 3687/25 della Corte d'Appello di Roma Sezione I penale emesso in data 25.07.2025, depositato in Cancelleria in pari data e notificato via pec alla ricorrente in data 29.07.2025 con cui era stata rigettata l' istanza di liquidazione dei compensi come difensore d'ufficio nel grado di legittimità dell'imputato CP_2
Il è rimasto contumace . Controparte_1
All'odierna udienza, dopo la discussione la causa è stata decisa.
Il ricorso è inammissibile . Preliminarmente deve ritenersi l'ammissibilità del ricorso, proposto per la terza volta, alla luce del principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 15740/2008 che ha affermato:” In tema di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, il provvedimento reiettivo (nella specie: in difetto del previo esperimento delle procedure esecutive in danno della parte assistita) non è suscettibile di acquisire valore di giudicato, trattandosi di provvedimento emesso "allo stato degli atti"; ne consegue che la relativa istanza, in presenza di utili sopravvenienze (nella specie, a seguito di esito infruttuoso delle suddette procedure esecutive), è riproponibile.”
Nella fattispecie in esame il primo ricorso era stato dichiarato inammissibile con provvedimento collegiale della Corte di appello sez. I penale del 22.12.2020 pubblicato il 9.2.2021, ma in sede di opposizione ex art 170 T.U. 115/2002, la Corte di appello con provvedimento in data 11.7.2021, da un lato aveva riconosciuto l'ammissibilità in astratto della pretesa in quanto fondata sulla base di un presupposto giuridico errato, vale a dire l'inammissibilità della liquidazione nell'ipotesi di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile ( Cass. 14085/22, 23977/2024), ma aveva respinto l'opposizione per altra causa, l'insufficienza di prova della insolvibilità dell'assistito.
La terza istanza, oggetto della presente opposizione è stata respinta per insufficienza della prova.
In considerazione della motivazione del rigetto della prima opposizione fondata sulla insolvibilità dell'assistito non si è formato il giudicato sulla pretesa creditoria.
Nel merito l'opposizione è fondata.
Erronea è la declaratoria di inammissibilità della liquidazione contenuta nel provvedimento impugnato sul presupposto che il ricorso per cassazione era stata dichiarata inammissibile, come invece affermato dalla Corte di Cassazione che non ha ritenuto applicabile al difensore d'ufficio tale preclusione ( Cass. 14085/22, 23977/2024)
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che l'avv. Picconi ha svolto tutte le attività necessarie per accertare l'insolvibilità del suo assistito;
Esaminata quindi l'istanza di liquidazione ed i relativi allegati depositati dall'Avv. SILVIA
PICCIONI in data 22.4.2025 quale difensore di ufficio di nel giudizio 12192/2013 CP_2
RG CDA 10007/20, visti il D.P.R. 115/02, il D.M. 55/2014 e il D.M. 37/2018, considerata l'adesione al Protocollo di liquidazione degli onorari della Corte di Appello di Roma datato 26.06.2018,
rilevato che l'attività per la quale si chiede il compenso è stata effettivamente svolta e corrisponde a quanto indicato nel file Excel prodotto dal difensore unitamente all'istanza , quest'ultima va accolta .
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.
PQM
LIQUIDA all'Avv. PICCONI IL € 2.200,00 oltre rimborso spese gen.iva e cpa e condanna il
MINSTERO DELLA Giustizia alla rifusione delle spese del grado in favore della stessa che liquida in € 950,00 per onorari, oltre rimborso spese gen.
Roma, 5.12.2025
IL PRESIDENTE
Dott. PINTO Diego Presidente ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4894/2024 posta in deliberazione il giorno 5.12.2025
TRA
AVV. PICCONI IL
Avv. PICCONI IL
E
( ) Controparte_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO
Opposizione avverso il provvedimento emesso nell'ambito del p.p. n. 12192/13 RG APP, n. SIAMM 3687/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. PICCONI IL ha proposto opposizione avverso il provvedimento emesso nell'ambito del p.p. n. 12192/13 RG APP, n. SIAMM 3687/25 della Corte d'Appello di Roma Sezione I penale emesso in data 25.07.2025, depositato in Cancelleria in pari data e notificato via pec alla ricorrente in data 29.07.2025 con cui era stata rigettata l' istanza di liquidazione dei compensi come difensore d'ufficio nel grado di legittimità dell'imputato CP_2
Il è rimasto contumace . Controparte_1
All'odierna udienza, dopo la discussione la causa è stata decisa.
Il ricorso è inammissibile . Preliminarmente deve ritenersi l'ammissibilità del ricorso, proposto per la terza volta, alla luce del principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 15740/2008 che ha affermato:” In tema di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, il provvedimento reiettivo (nella specie: in difetto del previo esperimento delle procedure esecutive in danno della parte assistita) non è suscettibile di acquisire valore di giudicato, trattandosi di provvedimento emesso "allo stato degli atti"; ne consegue che la relativa istanza, in presenza di utili sopravvenienze (nella specie, a seguito di esito infruttuoso delle suddette procedure esecutive), è riproponibile.”
Nella fattispecie in esame il primo ricorso era stato dichiarato inammissibile con provvedimento collegiale della Corte di appello sez. I penale del 22.12.2020 pubblicato il 9.2.2021, ma in sede di opposizione ex art 170 T.U. 115/2002, la Corte di appello con provvedimento in data 11.7.2021, da un lato aveva riconosciuto l'ammissibilità in astratto della pretesa in quanto fondata sulla base di un presupposto giuridico errato, vale a dire l'inammissibilità della liquidazione nell'ipotesi di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile ( Cass. 14085/22, 23977/2024), ma aveva respinto l'opposizione per altra causa, l'insufficienza di prova della insolvibilità dell'assistito.
La terza istanza, oggetto della presente opposizione è stata respinta per insufficienza della prova.
In considerazione della motivazione del rigetto della prima opposizione fondata sulla insolvibilità dell'assistito non si è formato il giudicato sulla pretesa creditoria.
Nel merito l'opposizione è fondata.
Erronea è la declaratoria di inammissibilità della liquidazione contenuta nel provvedimento impugnato sul presupposto che il ricorso per cassazione era stata dichiarata inammissibile, come invece affermato dalla Corte di Cassazione che non ha ritenuto applicabile al difensore d'ufficio tale preclusione ( Cass. 14085/22, 23977/2024)
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che l'avv. Picconi ha svolto tutte le attività necessarie per accertare l'insolvibilità del suo assistito;
Esaminata quindi l'istanza di liquidazione ed i relativi allegati depositati dall'Avv. SILVIA
PICCIONI in data 22.4.2025 quale difensore di ufficio di nel giudizio 12192/2013 CP_2
RG CDA 10007/20, visti il D.P.R. 115/02, il D.M. 55/2014 e il D.M. 37/2018, considerata l'adesione al Protocollo di liquidazione degli onorari della Corte di Appello di Roma datato 26.06.2018,
rilevato che l'attività per la quale si chiede il compenso è stata effettivamente svolta e corrisponde a quanto indicato nel file Excel prodotto dal difensore unitamente all'istanza , quest'ultima va accolta .
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.
PQM
LIQUIDA all'Avv. PICCONI IL € 2.200,00 oltre rimborso spese gen.iva e cpa e condanna il
MINSTERO DELLA Giustizia alla rifusione delle spese del grado in favore della stessa che liquida in € 950,00 per onorari, oltre rimborso spese gen.
Roma, 5.12.2025
IL PRESIDENTE