TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/09/2025, n. 2906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2906 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 3151/2023 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto assicurazione con- tro i danni e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to William Parte_1
Trerotola, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
in persona del legale rap- Controparte_1
presentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Biagio
D'Addeo, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATA –
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE -
1 Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 704/2022 del Giudice di Pace di Mercato San Severino depositata e pubblicata in data 19/12/2022.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appel- lante quale proprietario dell'autovettura Au- Parte_1
di Q3, conveniva in giudizio, quale Controparte_3
impresa assicuratrice della IA Y, condotta al momento del sinistro dal sig. nonché la sig.ra , Per_1 Controparte_2
quale proprietaria del veicolo, al fine di ottenere il risarcimen- to dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 9 aprile 2019 alle ore 16.55 circa in Mercato San Severi- no alla via Oliva. L'attore precisava che, nelle suindicate cir-
2 costanze di tempo e di luogo, nel mentre l'Audi era ferma in- colonnata nel traffico veicolare, veniva urtata violentemente da tergo dalla IA Y e spinta contro l'autovettura Renault che la precedeva. L'attore deduceva di avere riportato danni sia alla parte posteriore che anteriore del suddetto veicolo, quantificati complessivamente in euro 5.945,40.
Si costituiva in giudizio solo in per- Controparte_3
sona del legale rappresentante p.t., la quale impugnava la pro- posta domanda e ne chiedeva il rigetto per infondatezza in fat- to ed in diritto, mentre rimaneva contumace Controparte_2
La causa veniva istruita con prova testimoniale e con CTU tecnica e introitata a sentenza.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impu- gnata, con la quale il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo provato l'urto posteriore, ma non suffi- cientemente dimostrato l'urto anteriore, valorizzando a tal fi- ne la deposizione del teste , ritenuto estraneo al Testimone_1
sinistro, e riducendo di conseguenza la quantificazione del danno. Pur richiamando le risultanze della CTU espletata dall'ing. che aveva stimato il danno complessivo in Per_2
euro 3.012,40, il giudice rideterminava in via equitativa il ri- sarcimento dovuto in euro 900,00 oltre accessori, ponendo a carico delle parti le spese nella misura del 50%.
3 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Pt_2
la proponeva gravame avverso tale sentenza, dedu- Pt_1
cendo l'erroneità della ricostruzione dei fatti e l'ingiustificata riduzione del quantum. In particolare, censurava la valutazio- ne della prova testimoniale resa dal sig. , pro- Testimone_1
prietario di una Renault CE estranea al sinistro, ritenuta invece dal Giudice di Pace decisiva per escludere l'urto ante- riore, e lamentava la mancata adeguata considerazione della testimonianza del sig. , che aveva assi- Testimone_2
stito al sinistro, nonché delle risultanze della CTU, la quale aveva stimato il danno in euro 3.012,40. L'appellante conclu- deva quindi per la riforma integrale della sentenza con con- danna degli appellati al pagamento della somma stimata dal consulente, oltre spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, nel giudizio di appello, solo Controparte_3
la quale, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità
[...]
dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. mentre nel merito contestava la fondatezza delle doglianze, sostenendo la corret- tezza della decisione del Giudice di Pace e la carenza probato- ria della domanda.
rimaneva contumace. Controparte_2
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, il Giudice all'udienza del 11 luglio 2024 assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4 Preliminarmente va dichiarata la contumacia di _4
, la quale, pur se ritualmente evocata in giudizio, non si
[...]
costituiva.
L'appello è ammissibile, poiché contiene una chiara indivi- duazione dei capi della sentenza impugnata e delle ragioni di censura, nonché l'indicazione specifica degli errori in fatto e in diritto asseritamente commessi dal primo giudice. Non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., atteso che le questioni sollevate non appaiono manifestamente infondate.
Tanto premesso, nel merito l'appello è fondato
Dall'istruttoria svolta in primo grado è emerso con sufficiente chiarezza che l'Audi Q3 dell'attore, mentre si trovava ferma incolonnata, veniva tamponata da tergo dalla IA Y assicu- rata con e, per l'effetto, spinta contro la vettura che CP_3
la precedeva, una Renault Twingo. La testimonianza del sig.
, presente al fatto, è stata precisa, coe- Testimone_2
rente e riscontrata dalla documentazione fotografica, descri- vendo sia i danni posteriori sia quelli anteriori riportati dall'Audi Q3. Di contro, la deposizione del sig. , Testimone_1
proprietario di una Renault CE di diversa targa e colore, estranea al sinistro, non può essere considerata attendibile e rilevante, sicché il giudice di prime cure ha errato nel valoriz- zarla a fondamento della decisione.
5 Quanto alla consulenza tecnica, l'ing. ha rilevato dan- Per_2
ni sia posteriori sia anteriori sull'Audi Q3, coerenti con la di- namica descritta dall'attore, pur evidenziando i limiti derivan- ti dalla mancanza di ispezione diretta di tutti i veicoli. Ha sti- mato il danno in complessivi euro 2.354,42 per la riparazione, oltre euro 140,00 per fermo tecnico, per un totale di euro
2.494,42 al netto IVA, pari a euro 3.012,40 considerando l'imposta. Il Giudice di Pace, pur dichiarando di condividere le conclusioni del CTU, ha immotivatamente rideterminato il danno in soli euro 900,00, ritenendo negligente l'attore per non aver fatto ispezionare l'auto in sede stragiudiziale. Tale motivazione risulta illogica e contraddittoria, in quanto l'espletata CTU ha già fornito una quantificazione tecnica at- tendibile, e l'asserita mancanza di elementi probatori non giu- stifica una riduzione arbitraria del quantum. Secondo costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 30 aprile
2020, n. 8427), il giudice che intenda discostarsi dalle conclu- sioni del CTU deve fornire una motivazione rigorosa e non apparente, pena la nullità della sentenza per difetto di motiva- zione.
Neppure possono assumere rilievo decisivo i dati provenienti dal dispositivo satellitare prodotto dalla compagnia, giacché il
CTU ha correttamente osservato che non vi è certezza sul cor- retto posizionamento e funzionamento dello strumento, sicché
6 tali elementi non valgono a infirmare la ricostruzione del sini- stro fondata su prove testimoniali e peritali.
Deve quindi ritenersi provato che l'attore ha subito danni sia al posteriore che all'anteriore del proprio veicolo per effetto del sinistro in questione, e che il relativo ammontare, come stimato dal CTU, è pari a euro 3.012,40 oltre interessi e riva- lutazione.
La sentenza impugnata va pertanto riformata, con condanna solidale degli appellati al pagamento in favore dell'appellante della somma sopra indicata.
Inoltre, in accoglimento dell'ulteriore motivo, va altresì ri- formata la statuizione sulle spese, posto che, a fronte della soccombenza integrale della compagnia assicurativa, non sus- sistono i presupposti per la compensazione parziale disposta in primo grado.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccomben- za e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al pro- curatore antistatario. Nulle sulle spese nei confronti dell'appellata contumace.
7
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello pro- posto, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_3
e in solido, a pagare in favore di Controparte_2
la somma di euro 3.012,40 a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al soddisfo;
c) Condanna parte appellata Controparte_1
a rifondere all'appellante le spese di lite del
[...]
primo grado di giudizio, che liquida in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
d) Condanna parte appellata Controparte_1
a rifondere all'appellante le spese di lite del
[...]
secondo grado di giudizio, che liquida in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
e) Nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_2
8 Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 30/09/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 3151/2023 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto assicurazione con- tro i danni e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to William Parte_1
Trerotola, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
in persona del legale rap- Controparte_1
presentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Biagio
D'Addeo, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATA –
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE -
1 Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 704/2022 del Giudice di Pace di Mercato San Severino depositata e pubblicata in data 19/12/2022.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appel- lante quale proprietario dell'autovettura Au- Parte_1
di Q3, conveniva in giudizio, quale Controparte_3
impresa assicuratrice della IA Y, condotta al momento del sinistro dal sig. nonché la sig.ra , Per_1 Controparte_2
quale proprietaria del veicolo, al fine di ottenere il risarcimen- to dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 9 aprile 2019 alle ore 16.55 circa in Mercato San Severi- no alla via Oliva. L'attore precisava che, nelle suindicate cir-
2 costanze di tempo e di luogo, nel mentre l'Audi era ferma in- colonnata nel traffico veicolare, veniva urtata violentemente da tergo dalla IA Y e spinta contro l'autovettura Renault che la precedeva. L'attore deduceva di avere riportato danni sia alla parte posteriore che anteriore del suddetto veicolo, quantificati complessivamente in euro 5.945,40.
Si costituiva in giudizio solo in per- Controparte_3
sona del legale rappresentante p.t., la quale impugnava la pro- posta domanda e ne chiedeva il rigetto per infondatezza in fat- to ed in diritto, mentre rimaneva contumace Controparte_2
La causa veniva istruita con prova testimoniale e con CTU tecnica e introitata a sentenza.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impu- gnata, con la quale il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo provato l'urto posteriore, ma non suffi- cientemente dimostrato l'urto anteriore, valorizzando a tal fi- ne la deposizione del teste , ritenuto estraneo al Testimone_1
sinistro, e riducendo di conseguenza la quantificazione del danno. Pur richiamando le risultanze della CTU espletata dall'ing. che aveva stimato il danno complessivo in Per_2
euro 3.012,40, il giudice rideterminava in via equitativa il ri- sarcimento dovuto in euro 900,00 oltre accessori, ponendo a carico delle parti le spese nella misura del 50%.
3 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Pt_2
la proponeva gravame avverso tale sentenza, dedu- Pt_1
cendo l'erroneità della ricostruzione dei fatti e l'ingiustificata riduzione del quantum. In particolare, censurava la valutazio- ne della prova testimoniale resa dal sig. , pro- Testimone_1
prietario di una Renault CE estranea al sinistro, ritenuta invece dal Giudice di Pace decisiva per escludere l'urto ante- riore, e lamentava la mancata adeguata considerazione della testimonianza del sig. , che aveva assi- Testimone_2
stito al sinistro, nonché delle risultanze della CTU, la quale aveva stimato il danno in euro 3.012,40. L'appellante conclu- deva quindi per la riforma integrale della sentenza con con- danna degli appellati al pagamento della somma stimata dal consulente, oltre spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, nel giudizio di appello, solo Controparte_3
la quale, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità
[...]
dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. mentre nel merito contestava la fondatezza delle doglianze, sostenendo la corret- tezza della decisione del Giudice di Pace e la carenza probato- ria della domanda.
rimaneva contumace. Controparte_2
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, il Giudice all'udienza del 11 luglio 2024 assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4 Preliminarmente va dichiarata la contumacia di _4
, la quale, pur se ritualmente evocata in giudizio, non si
[...]
costituiva.
L'appello è ammissibile, poiché contiene una chiara indivi- duazione dei capi della sentenza impugnata e delle ragioni di censura, nonché l'indicazione specifica degli errori in fatto e in diritto asseritamente commessi dal primo giudice. Non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., atteso che le questioni sollevate non appaiono manifestamente infondate.
Tanto premesso, nel merito l'appello è fondato
Dall'istruttoria svolta in primo grado è emerso con sufficiente chiarezza che l'Audi Q3 dell'attore, mentre si trovava ferma incolonnata, veniva tamponata da tergo dalla IA Y assicu- rata con e, per l'effetto, spinta contro la vettura che CP_3
la precedeva, una Renault Twingo. La testimonianza del sig.
, presente al fatto, è stata precisa, coe- Testimone_2
rente e riscontrata dalla documentazione fotografica, descri- vendo sia i danni posteriori sia quelli anteriori riportati dall'Audi Q3. Di contro, la deposizione del sig. , Testimone_1
proprietario di una Renault CE di diversa targa e colore, estranea al sinistro, non può essere considerata attendibile e rilevante, sicché il giudice di prime cure ha errato nel valoriz- zarla a fondamento della decisione.
5 Quanto alla consulenza tecnica, l'ing. ha rilevato dan- Per_2
ni sia posteriori sia anteriori sull'Audi Q3, coerenti con la di- namica descritta dall'attore, pur evidenziando i limiti derivan- ti dalla mancanza di ispezione diretta di tutti i veicoli. Ha sti- mato il danno in complessivi euro 2.354,42 per la riparazione, oltre euro 140,00 per fermo tecnico, per un totale di euro
2.494,42 al netto IVA, pari a euro 3.012,40 considerando l'imposta. Il Giudice di Pace, pur dichiarando di condividere le conclusioni del CTU, ha immotivatamente rideterminato il danno in soli euro 900,00, ritenendo negligente l'attore per non aver fatto ispezionare l'auto in sede stragiudiziale. Tale motivazione risulta illogica e contraddittoria, in quanto l'espletata CTU ha già fornito una quantificazione tecnica at- tendibile, e l'asserita mancanza di elementi probatori non giu- stifica una riduzione arbitraria del quantum. Secondo costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 30 aprile
2020, n. 8427), il giudice che intenda discostarsi dalle conclu- sioni del CTU deve fornire una motivazione rigorosa e non apparente, pena la nullità della sentenza per difetto di motiva- zione.
Neppure possono assumere rilievo decisivo i dati provenienti dal dispositivo satellitare prodotto dalla compagnia, giacché il
CTU ha correttamente osservato che non vi è certezza sul cor- retto posizionamento e funzionamento dello strumento, sicché
6 tali elementi non valgono a infirmare la ricostruzione del sini- stro fondata su prove testimoniali e peritali.
Deve quindi ritenersi provato che l'attore ha subito danni sia al posteriore che all'anteriore del proprio veicolo per effetto del sinistro in questione, e che il relativo ammontare, come stimato dal CTU, è pari a euro 3.012,40 oltre interessi e riva- lutazione.
La sentenza impugnata va pertanto riformata, con condanna solidale degli appellati al pagamento in favore dell'appellante della somma sopra indicata.
Inoltre, in accoglimento dell'ulteriore motivo, va altresì ri- formata la statuizione sulle spese, posto che, a fronte della soccombenza integrale della compagnia assicurativa, non sus- sistono i presupposti per la compensazione parziale disposta in primo grado.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccomben- za e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al pro- curatore antistatario. Nulle sulle spese nei confronti dell'appellata contumace.
7
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello pro- posto, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_3
e in solido, a pagare in favore di Controparte_2
la somma di euro 3.012,40 a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al soddisfo;
c) Condanna parte appellata Controparte_1
a rifondere all'appellante le spese di lite del
[...]
primo grado di giudizio, che liquida in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
d) Condanna parte appellata Controparte_1
a rifondere all'appellante le spese di lite del
[...]
secondo grado di giudizio, che liquida in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
e) Nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_2
8 Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 30/09/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
9