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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/12/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 129/2025 R.G.,
Promossa da
già in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 Parte_2
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Concetta P.IVA_1
La Delfa;
APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Testa;
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 23 settembre 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3159, pubblicata il 25 giugno 2024, il giudice unico del Tribunale di
Catania, sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2980/2014 emesso il 6.6.2014 su ricorso di (col quale veniva Parte_2 ingiunto ad esso opponente il pagamento della somma di € 55.143,00, oltre interessi e spese di procedura monitoria), revocava il decreto opposto, condannava parte opponente al pagamento, in favore di della somma di € 8.813,03, oltre interessi legali, Controparte_1 compensando per la metà le spese di lite e ponendo a carico dell'opposta la restante metà.
A sostegno di tale pronuncia, per quanto in questa sede di interesse, rilevava il primo giudice che “l'opponente eccepisce l'inesatto adempimento da parte della
[...]
per difetto di produttività dell'impianto. A corredo della eccezione, è stata Parte_2 allegata CTP, ed il G.I. ha ritenuto necessario disporre CTU al fine di verificare la fondatezza dell'assunto. Parte opposta, d'altra parte, anche in sede di conclusioni, insiste sulla decadenza e prescrizione del diritto. Preliminarmente va, dunque, analizzata l'eccezione di decadenza/prescrizione ex art. 2226 c.c. sollevata con comparsa di costituzione. Il richiamo all'art. 2226 c.c. non è pertinente al caso di specie, non trattandosi di prestazione di opera professionale ma, più correttamente, il contratto tra le parti, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico, può inquadrarsi nello schema dell'appalto .....
Parte opponente, in sede di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., evidenzia che solo nel medio termine è stato possibile rendersi conto del difetto di produttività dell'impianto, che ha quindi eccepito in sede di opposizione a D.I.: la circostanza è stata poi confermata, nel giudizio, dalla perizia di parte dell'8.4.2015 allegata alle memorie ex art. 183 c.p.c. della società
. Ne consegue che l'eccezione di decadenza e prescrizione non può essere CP_1 accolta e la domanda va analizzata nel merito. Ritiene questo giudice pienamente condivisibili le conclusioni della CTU, nonostante i rilievi formulati da parte opposta con la comparsa conclusionale dell'1.12.2021. Invero, parte opposta fa riferimento ad un errore di calcolo del CTU, mai prima evidenziato, sicché non è possibile evincere la correttezza del calcolo effettuato dalla società opposta, indicato unicamente in sede di comparsa conclusionale. Il CTU ing. ha calcolato che l'impianto fotovoltaico Persona_1 realizzato dalla ha una produttività inferiore del 15/20 % rispetto a quella Parte_2 individuata come da progetto, il che si traduce, secondo la perizia depositata il 27.4.2017, in una differenza di valore di quanto realizzato. Al riguardo, va sottolineato che se è vero che il livello di produttività dell'impianto non formava oggetto del contratto tra le parti, in termini pratici “è come se la ditta installatrice avesse installato “realmente” un impianto di minor potenza pari a 44,08 kWp, il cui costo complessivo sarebbe dovuto essere del 18% in meno rispetto a quello pagato dal committente” (pag. 22 della CTU). Ne consegue
l'accoglimento della domanda posta in via subordinata da parte convenuta e la riduzione del corrispettivo del 18%, così come quantificato dall'ing. Il costo complessivo Persona_1 dell'impianto è di € 146.323,00 per cui allo stesso va sottratto il 18%, che è pari ad €
23.338,14. Il credito residuo dell'opposta è così quantificato in € 32.157,17 – 23.338,14 = €
8.813,03”.
Avverso tale decisione già ha interposto Parte_1 Parte_2 appello con atto di citazione notificato in data 24 gennaio 2025, sulla base di due ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 23 settembre 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'impugnazione, la società appellante si duole del rigetto dell'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione in relazione alla domanda di riduzione del prezzo per inesatto adempimento da parte della per Parte_2 difetto di produttività dell'impianto.
Sostiene che non ha dato prova, disattendendo al suo preciso onere Controparte_1 probatorio previsto per legge della data da cui fare partire il computo per termini della decadenza e prescrizione;
che i vizi lamentati erano certamente conosciuti da CP_1
[... o, comunque, conoscibili al momento della consegna ed accettazione dell'opera avvenuta senza riserve;
che il perito incaricato dall'ufficio non ha trovato nessun vizio tecnico dell'impianto che, invero, è stato verificato come perfettamente funzionante in ottimo stato e realizzato a regola d'arte; che il tecnico dell'ufficio, nella sua perizia, rinviene unicamente l'errore di calcolo nella relazione tecnica generale dell'impianto, relazione che, redatta esclusivamente per essere depositata nella pratica presso la società GSE, era nel possesso del committente da prima della consegna dell'opera; che era a conoscenza Controparte_1 che sull'impianto fotovoltaico vi sarebbe stata una “ombreggiatura” e quindi era perfettamente consapevole che il parametro, riportato nella relazione con valore 0.00%, non poteva che essere oggettivamente una mera svista nella relazione tecnica generale;
che la
è, comunque, decaduta dall'azione anche se si volesse considerare la svista di CP_1 calcolo nella relazione tecnica generale, un “vizio occulto” e la “scoperta” degli effetti, cioè la perdita di rendimento, successiva alla consegna dell'opera, atteso che produttività dell'impianto fotovoltaico è un dato di cui la , senza necessità di consulenza CP_1 tecniche o approfonditi controlli sull'impianto, ha sempre avuto nella sua disponibilità sin dal momento della attivazione. Il motivo è fondato.
Rilevato anzitutto che correttamente il primo giudice ha sussunto la fattispecie negoziale in esame nell'alveo del contratto di appalto, ritiene la Corte che Controparte_1 sia incorsa nella decadenza e prescrizione dell'azione di riduzione del prezzo, dovendosi predicare la tardività della denuncia dei vizi, siccome effettuata solo con la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, avvenuta in data 8 luglio 2014, ben oltre il termine di giorni 60 dalla scoperta.
Invero, con atto di opposizione a decreto ingiuntivo ha rilevato che “al Controparte_1 momento della proposizione dell'affare ....... l'opposta rendeva l'investimento ancor maggiormente appetibile per l'opponente affermando una produzione di energia mai effettivamente raggiunta dall'impianto nella realtà. Nel caso di specie accadeva che nella relazione generale del 20/12/2011, presentata dalla alla GSE S.p.a. Parte_2
(Gestore Servizi Elettrici) veniva presentato il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 53,76 kWp per conto della veniva calcolato che, su base Parte_3 annua, tale impianto avrebbe prodotto energia reale per 67.258,20 kWh. Tale quantitativo energetico, tuttavia, come si dimostrerà in corso di causa, non è mai stato prodotto dall'impianto fotovoltaico istallato ..... Al contrario, detto impianto, nell'anno 2012 ha prodotto
57.037,72 kWh e solo 50.388,25 per l'anno 2013. Dunque rispetto al preventivo ed al progetto presentato dalla alla GSE S.p.a. (67.258,20), nella realtà Parte_4
l'impianto acquistato dalla produce, mediamente, 13.000.00 kWh in meno su CP_1 base annua ....... Tale produttività inferiore rispetto a quanto dedotto nella relazione tecnica presentata alla GSA da parte della trova la sua unica ragione nella Parte_4 erronea determinazione della percentuale di ombreggiamento che, alla pagina 11 del progetto (cfr. doc. all.to] viene per ogni mese di cui si compone l'anno solare, determinata nella percentuale dello 0%. Il che è un errore grossolano, perché anche un profano è possibile comprendere come sia impossibile che, su base annua, gli specchi di un impianto fotovoltaico non trovino mai ombra. Tale errore è direttamente riconducibile alla responsabilità della (vedasi il progetto presentato alla GSE S.p.a.) Parte_4
....... Orbene: il progetto predisposto dalla e presentato al GSE S.p.a. Parte_2 contiene dati errati e, di conseguenza, l'impianto realizzato produce un ricavo di gran lunga inferiore a quello per la quale la aveva conferito l'appalto dei lavori alla CP_1 Parte_2
.
[...]
Osserva la Corte che dal tenore dei sopra trascritti rilievi emerge chiaramente la piena comprensione da parte di dei difetti denunciati e la chiara individuazione ed Controparte_1 imputazione delle loro cause, riconducibili, come poi confermato dalle risultanze peritali, “... alla erronea determinazione della percentuale di ombreggiamento”.
Quanto al dies a quo, ai fini della decorrenza del termine di decadenza e prescrizione dell'azione, va anzitutto rilevato che allorchè l'appaltatore eccepisce la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (Cass. Sentenza n. 10579 del 25/06/2012).
Orbene, osserva la Corte che devesi ritenere non assolto l'onere in capo a di provare la tempestività della denunzia dei vizi, mancando ogni riferimento Controparte_1 alla data della relativa scoperta. Non giova a Portofranco la produzione in sede di memoria istruttoria ex art 183 cpc della perizia di parte datata 8 aprile 2015, poiché il perito di parte individua la causa della minore produttività dell'impianto fotovoltaico nella erronea determinazione della percentuale di ombreggiamento, esattamente come dedotto dalla nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 8 luglio 2014, Controparte_1 ben prima, quindi, della redazione della perizia di parte in questione.
Devesi, peraltro, rilevare che ha acquisito conoscenza della minore CP_1 produttività dell'impianto già a partire dall'anno 2012, lamentando con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, come detto, notificato in data 8 luglio 2014, che “.... detto impianto, nell'anno 2012 ha prodotto 57.037,72 kWh e solo 50.388,25 per l'anno 2013”, sicchè deve ritenersi che sia decaduta dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. e che l'azione CP_1 sia prescritta.
Va conseguentemente riformata la sentenza laddove il primo giudice ha decurtato dal credito azionato da in accoglimento della domanda di riduzione del Parte_2 prezzo, l'importo di € 23.338,14, pari al 18% del corrispettivo dell'impianto fotovoltaico fornito a Controparte_1
L'accoglimento del motivo testè trattato comporta l'assorbimento del secondo motivo, mercè il quale l'appellante si duole dell'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo per minore redditività dell'impianto.
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, ritiene quo la Corte compensare per la metà le spese del giudizio, ponendo a carico di la residua metà. Controparte_1
Tali spese si liquidano per entrambi i gradi del giudizio, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 3159, pubblicata il 25 giugno 2024, del giudice unico del Tribunale di Catania, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, così provvede: condanna al pagamento in favore di della somma di € 32.157,17, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi di mora dalla domanda al soddisfo;
compensa per la metà le spese del giudizio e condanna rifondere, in favore Controparte_1 di la restante metà, che liquida: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi Parte_5
€ 2650,00 (ivi compresi €. 500,00 per la fase di studio, €. 400,00 per la fase introduttiva, €
850,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 900,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto al presente grado, in complessivi € 3050,00 (ivi compresi €. 600,00 per la fase di studio, €. 500,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1000,00 per la fase decisoria), oltre € 402,00 per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Conferma, per il resto, la sentenza gravata.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte,
l'11 novembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena