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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/01/2024, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 189/2020, avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
introdotta
DA Contro A. COS. (c.f.: CP_2 Parte_1
, in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in P.IVA_1 atti, dall'avv. Vitaliano Staglianò, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c. f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_3 P.IVA_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura periferica;
RESISTENTE nonché CONTRO
in persona del l. r. p. t.. Controparte_4
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'avviso d'addebito n. 31220190002825415000 nonché il verbale dell' n. 2017020718/T01 del 5.12.2017; con vittoria Controparte_5 delle spese di lite;
PER IL RESISTENTE rigettare il ricorso e, per l'effetto, confermare il credito CP_3 portato nell'avviso d'addebito; in subordine, accertare il diritto ad ottenere gli importi
1 che risultano dovuti a titolo di contributi previdenziali;
con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.1.2020, Parte_2 proponeva opposizione avverso l'avviso d'addebito n. 31220190002825415000, notificato a mezzo P.E.C. in data 1.1.2020, con il quale l' aveva richiesto il CP_3 pagamento della somma di € 159.886,00 a titolo di contributi e somme aggiuntive.
Precisava che il suddetto avviso d'addebito aveva fatto seguito a verbale ispettivo dell' di n. 2017020718/T01 del 5.12.2017, in cui veniva contestata la CP_5 CP_5 dichiarazione di imponibili inferiori a quelli previsti dal C.C.N.L. di categoria e dagli accordi integrativi in riferimento ai lavoratori , , CP_6 Persona_1 Per_2
, , , , ,
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Parte_3
, , e . Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
Aggiungeva che gli ispettori avevano altresì contestato: l'erogazione ai lavoratori dipendenti di retribuzioni inferiori a quelle dovute;
l'accertamento di un rapporto di lavoro tra la società e il sig. nel periodo antecedente alla Persona_3 assunzione;
la dichiarazione di ore di lavoro inferiori rispetto a quelle effettuate per il lavoratore e;
l'omessa registrazione in L.U.L. ed Parte_3 Persona_6 omessa denuncia all' delle retribuzioni per il periodo dal 1.9.2016 all'11.9.2016 CP_3 in ordine al rapporto di lavoro intercorso con il sig. . Persona_5
Rappresentava che, a seguito dell'accertamento ispettivo, veniva quantificato l'imponibile contributivo riferito al rapporto di lavoro di per il periodo Persona_5 dall'1.9.2016 all'11.9.2016 con la maggiorazione del 20% ex art. 22 co. 1 D. Lgs.
81/2015, nonché veniva quantificato l'imponibile contributivo relativamente alla posizione di per il periodo 15.4.2013-31.12.2013. Persona_3
Lamentava, quale ulteriore conseguenza dell'accertamento, la revoca del beneficio contributivo fruito dalla società ex L. 407/1990 relativamente ai sig.ri Persona_3
e ed il beneficio contribuito fruito in relazione ai lavoratori
[...] Persona_1 [...]
, , , , , Persona_2 Persona_3 CP_6 Persona_1 Persona_4
, e il tutto per un totale di € Persona_5 Persona_6 Parte_4
93.613,53 a titolo di contributi, € 41.760,79 a titolo di sanzioni ed € 1.874,95 a titolo di interessi, per complessivi € 137.249,27.
Precisava di aver proposto ricorso in opposizione avverso il provvedimento dell' CP_5 senza riscontro.
Eccepiva la decadenza dalla facoltà di iscrizione a ruolo ex art. 25 D. Lgs. 46/1999,
2 rilevando che il credito portato nell'avviso di addebito si riferiva ad un verbale di accertamento notificato in data 19.12.2017, mentre l'avviso di addebito risultava formato in data 24.12.2019, a distanza di oltre due anni.
Evidenziava, quanto al rapporto di lavoro instaurato con i sig.ri , Persona_2
, e , per i quali l' aveva ritenuto Persona_3 CP_6 Persona_1 CP_5 che dovessero essere inquadrati nell'Area 1- Livello III specializzato B di cui al C.C.N.L., in luogo dell'inquadramento in area III-Livello C1, l'insussistenza dei presupposti per poter il preteso superiore inquadramento.
Eccepiva l'infondatezza dell'accertamento ispettivo anche in merito alle contestazioni in ordini ai lavoratori , , , Persona_4 Persona_5 Persona_6 _7
, e .
[...] Persona_8 Persona_9
Quanto alla registrazione impropria di assenze ingiustificate, evidenziava che, nel periodo oggetto di accertamento, la società aveva fruito dell'esenzione contributiva ai sensi della L. 407/1990, difettando qualunque interesse all'adozione del meccanismo delle false assenze ingiustificate allo scopo di ottenere un risparmio indebito.
Eccepiva che il sig. , nel periodo antecedente al 2014, aveva lavorato alle Persona_3 dipendenze della diversa società Controparte_7
Esponeva, in ordine ai lavoratori e , che, a causa di Parte_3 Persona_6 un mancato aggiornamento del software paghe, erano state corrisposte le retribuzioni del livello degli O.T.I. e che, per compensare la differenza, era stata riconosciuta l'indennità C.O.P.P., non prevista per gli O.T.D.
Deduceva che le ore registrate nel L.U.L. rispecchiavano fedelmente le prestazioni rese dal sig. Parte_3
Rappresentava che, nel periodo dal 1.9.2016 all'11.9.2016, il sig. non Persona_5 aveva reso di fatto alcuna prestazione lavorativa.
Contestava la sussistenza dei presupposti per il recupero del beneficio contributivo fruito ex L. 407/1990.
Precisava che, per il lavoratore , era stata corrisposta l'indennità Persona_2
C.O.P.P. per n. 26 giornate lavorative nel mese di aprile 2013, nonostante questi fosse stato assunto in data 15.4.2013.
Evidenziava altresì, in ordine all'eccepita omessa registrazione a L.U.L. di somme che non risultavano assoggettate a contribuzione per il lavoratore , di aver Persona_2 chiesto la regolarizzazione della posizione debitoria ed il conseguente ricalcolo dei contributi dovuti per il primo trimestre e secondo trimestre 2017.
3 Deduceva, infine, l'infondatezza di tutte le altre contestazioni riportate nel verbale.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_3 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio, Controparte_4 benché regolarmente intimata.
L' si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso. Controparte_8
Evidenziava, in ordine alla decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999, che, in caso di ritenuta violazione, il giudice era tenuto ad esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento.
Esponeva che l'importo richiesto nell'avviso d'addebito era risultato dal verbale unico di accertamento e notificazione prefato, di cui reiterava il contenuto.
Sottolineava il carattere documentale delle inadempienze di carattere contributivo.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di non costituitasi in Controparte_4 giudizio ad onta di rituale notificazione degli atti introduttivi, come si evince dalla copia notificata del ricorso agli atti.
Nel contempo, va rilevato il difetto di legittimazione passiva della stessa Controparte_4
È di palmare evidenza che il preteso debito contributivo risale ad un periodo certamente successivo a quello individuato dall'art. 13 L. 448/1998, che limita cronologicamente la cessione dei crediti alla società di cartolarizzazione, CP_3 disponendo che siano ceduti i crediti “già maturati e quelli che matureranno sino al
31 dicembre 2008”.
Dunque, il credito in controversia è da ritenersi escluso dall'alveo applicativo della norma detta e dalla cessione ad di cui va dichiarato il difetto di Controparte_4 legittimazione passiva.
2. In ordine all'eccepita decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999, occorre rilevare che trattasi di decadenza non avente natura sostanziale, nel senso che il suo avveramento preclude l'iscrizione a ruolo e non già la riscossione dei crediti previdenziali attraverso le comuni tutele creditorie, cioè l'azione giudiziale, sicché il giudice investito dell'impugnativa di un avviso di addebito per contributi di previdenza, che riscontri il
4 vano decorso del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo, deve comunque pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, secondo lo schema dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ed anche in assenza di domanda riconvenzionale dell'ente di previdenza (Cassazione civile, sez. lav., 23/02/2016, n. 3486: “La decadenza fissata dall'art. 25 d.lg. n. 46 del 1999 è processuale e non sostanziale. Ne deriva che un eventuale vizio della cartella esattoriale o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”).
In siffatta ipotesi, l'avviso di addebito va annullato ed occorre pronunciare sul merito dell'obbligo contributivo ivi dedotto.
Tuttavia, nella fattispecie, si osserva che i verbali di accertamento ispettivo vengono trasmessi all' che provvede alle relative incombenze, e segnatamente CP_3 all'iscrizione a ruolo esecutivo con contestuale emissione di avviso di addebito, una volta spirati i termini per la definizione bonaria, i quali, come emerge dal verbale in atti, sono così quantificati:
L'art. 25 succitato prevede che l'iscrizione a ruolo debba avvenire, per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento, che, nel caso di specie, è avvenuta addì 19.12.2017.
Risulta, perciò, necessario coordinare l'applicazione di tale disposizione con il decorso dei termini di definizione bonaria, la cui pendenza preclude l'iscrizione a ruolo esecutivo, allorquando la data di notifica e la scadenza di detti termini si ponga a cavallo tra due anni, ossia, nella fattispecie, tra il 2017 ed il 2018.
Ebbene, reputa il giudicante che, in siffatta ipotesi, non si possa trascurare la preclusione per l'iscrizione a ruolo nelle more del termine per regolarizzare, il che necessariamente determina il differimento del dies a quo di decorrenza del termine ex art. 25 citato al momento in cui il termine per la sanatoria bonaria risulti spirato.
Pertanto, essendo tale momento certamente cadente nell'anno 2018, il termine per
5 l'iscrizione a ruolo cade addì 31.12.2019, ed esso deve intendersi rispettato giacché
l'avviso di addebito risulta formato in data 24.12.2019.
Si ravvisa, perciò, l'infondatezza della sollevata eccezione di decadenza.
3. Giova poi operare una precisazione in punto di interesse ex art. 100 c.p.c..
Ogni pretesa contributiva caduta in controversia è confluita nel titolo esecutivo opposto, con conseguente assenza di interesse della società istante ad ottenere una statuizione specificamente diretta ad annullare il verbale stesso (Cassazione civile, sez. lav., 10/03/2020, n. 6753: “La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo, perché l' art. 24, comma
5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo”).
Per la medesima ragione, il datore di lavoro, che riceva la notificazione di un verbale ispettivo in cui si rileva un'infrazione per cui è prevista una sanzione amministrativa, non ha un interesse ad agire attuale e concreto ad impugnarlo, nei termini richiesti dall'art. 100 c.p.c., non essendo state ancora applicate eventuali sanzioni (Cassazione civile, sez. lav., 19/12/2018, n. 32886: “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria”).
Nella diversa ipotesi in cui il verbale ispettivo contenga il rilievo di omissioni contributive o altre violazioni di obblighi assicurativi del datore di lavoro, esso è autonomamente impugnabile ex art. 24 co. 3 D. Lgs. 46/1999 (Cassazione civile, sez. lav., 04/10/2013, n. 22724), ma solo fino al momento in cui avvenga l'iscrizione a ruolo, cioè, in sostanza, fino alla formazione ed alla notificazione dell'avviso di addebito dell' ovvero della cartella esattoriale dell' CP_3 CP_9
Di conseguenza, non vi è luogo ad alcuna statuizione giudiziale in ordine alla validità o alla fondatezza intrinseca del verbale di accertamento ispettivo, come detto interamente assorbito dall'avviso di addebito opposto e, quanto alla domanda diretta
6 ad impugnarlo, dall'intervenuta opposizione ex art. 24 succitato.
4. Riscontrata la tempestività del ricorso, nel merito, ed ai fini del corretto inquadramento giuridico delle pretese contributive, si ritiene necessario riportare il contenuto del verbale ispettivo su cui poggia l'avviso opposto, verbale con cui l' contestava alla società ricorrente una serie di irregolarità ed Controparte_10 infrazioni, relative al periodo compreso tra l'aprile 2013 ed il giugno 2017.
In particolare, nel verbale si legge quanto segue: “[…] Il quadro probatorio emerso dai rilievi e dagli accertamenti effettuati, dalle dichiarazioni rese nonché da tutto quanto personalmente constatato dagli scriventi, ha evidenziato i seguenti elementi. Relativamente ai rapporti di lavoro intercorsi con i Sigg. Pt_5 Part
, e , tutti sono stati dichiarati imponibili
[...] Persona_3 CP_6 Persona_1 retributivi inferiori a quelli previsti dal C.C.N.L. di categoria e dagli accordi integrativi, dal momento che agli stessi viene applicato il trattamento economico previsto per gli operai comuni livello C1 anziché quello contemplato al vigente CCNL e contratti integrativi per la differente qualifica Area I livello III specializzato B, in cui gli stessi vanno correttamente inquadrati alla luce delle modalità effettive di svolgimento della prestazione lavorativa resa, quali vivaisti – potatori e conduttori di macchine e mezzi agricoli. Relativamente a tutti i dipendenti, e sempre per l'intero periodo oggetto di accertamento (04/2013-06/2017) la parte datoriale ha registrato sul LUL ore indicate come “assenza ingiustificata”, per le quali non sono state erogate le relative retribuzioni né le stesse risultano assoggettate a contribuzione previdenziale. Relativamente al lavoratore
[...]
non soni stati corrisposti gli emolumenti dovuti a titolo di C.O.P.P. OTI sulla quattordicesima Persona_2 mensilità da corrispondersi al 30 Aprile 2013; inoltre, sono state operate trattenute non giustificate e operate sulla quattordicesima mensilità spettante per il mese di Aprile 2015. Dalle registrazioni del LUL, infine, risultano operate dalla parte datoriale trattenute sulla tredicesima mensilità da corrispondere in occasione dei mesi di
Dicembre 2013, Dicembre 2014 e Dicembre 2016. Sempre con riferimento al rapporto di lavoro intercorso con il
Sig. la parte datoriale ha effettuato registrazioni sul LUL di somme che non risultano poi Persona_2 assoggettate a contribuzione. In particolare, risultano registrate e non computate nell'imponibile contributivo: ferie godute (per complessive 16 ore) nel mese di Febbraio 2017; quattordicesima mensilità e C.O.P.P. su quattordicesima mensilità nel mese di Maggio 2017); differenze di imponibile per un ammontare pari € 31,42 sempre relative al mese di Maggio 2017. Relativamente al lavoratore , non sono stati corrisposti qli Persona_1 emolumenti dovuti a titolo di C.O.P.P. OTI sulla quattordicesima mensilità da corrispondersi al 30 Aprile 2015; inoltre, sono state operate trattenute, non giustificate, sulla quattordicesima mensilità spettante per il mese di
Aprile 2015 e per il mese di Aprile 2016. Infine, sono state operate trattenute non giustificate sulla tredicesima mensilità erogata in occasione dei mesi e Dicembre 2013, Dicembre 2014 e Dicembre 2015. Sempre con riferimento al rapporto di lavoro intercorso con il Sig. , la parte datoriale ha effettuato registrazioni sul LUL di Persona_1 somme non assoggettate a contribuzione. In particolare risultano registrate e non computate nell'imponibile contributivo: ferie godute (per complessive 24 ore) nel mese di Febbraio 2017; quattordicesima mensilità e
C.O.P.P. su quattordicesima mensilità nel mese di Maggio 2017; differenze di imponibile per un ammontare pari
a € 3,42 sempre relative al mese di Maggio 2017. Relativamente al lavoratore sono state CP_6 registrate trattenute, non giustificate, sulla tredicesima mensilità da corrispondersi in occasione della mensilità di Dicembre 2013. Inoltre, non risultano registrate sul LUL le somme spettanti al mentovato lavoratore a titolo Part di C.O.P.P. OTI per quattordicesima mensilità nel mese di Aprile 2013; ed a titolo di C.O.P.P. ulla tredicesima
e quattordicesima mensilità da corrispondersi in occasione della retribuzione del mese di Novembre 2014 (tra gli emolumenti dovuti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro). In ordine al lavoratore Persona_3
formalmente in forza alla Società ispezionata a far data dal 01.01.2014 lo stesso ha di fatto prestato
[...]
7 attività lavorativa alle dipendenze della Società ispezionata a partire dal 15.04.2013, ovvero fin dall'inizio dell'attività con dipendenti denunciati dalla società agricola avendo effettivamente svolto la Parte_2 propria attività lavorativa di giardinaggio e manutenzione del verde, unitamente alla forza lavoro adibita a tale attività dalla , senza soluzioni di continuità e sempre con le medesime modalità (ho sempre Parte_2 lavorato per il Sig. ininterrottamente e con le stesse modalità, sempre a tempo pieno e sempre Parte_1 occupandomi sia della manutenzione del verde, che è l'attività mia prevalente, che del vivaio”). Il predetto lavoratore risulta assunto dalla data del 08.04.2013 e fino al 31.12.2013 dalla Società con Controparte_7
c.f.: e sede legale in AVELLINO, SS 7 bis Contrada S. ORONZO n°12, e ceduto alla Società P.IVA_3 ispezionata in forza di cessione di contratto concluso dalle due società indicate e sottoscritto per accettazione dal lavoratore ceduto. La posizione del Sig. , per il periodo in cui lo stesso è risultato formalmente Persona_3 in forza alla Società ovvero dal 08.04.2013 al 31.12.2013 - è stata oggetto di separato verbale Controparte_7 ispettivo. Relativamente al medesimo lavoratore, Sig. la parte datoriale ha omesso di Persona_3 CP_ registrare sul Libro Unico del Lavoro e di denunciare, attraverso il flusso DMAG da inviare all' le retribuzioni spettanti al mentovato lavoratore per il periodo dal 15.04.2013 al 01.01.2014. Ancora in ordine al lavoratore allo stesso non è stato mai riconosciuto lo scatto di anzianità biennale Persona_3 maturato alla data del 01.05.2015, in violazioni delle previsioni di cui all'art. 53 del vigente CCNL (del 22.10.2014, valido fino al 31.12.2017). Secondo la detta previsione, invero, tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di cinque e maturano dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio. Sempre con riferimento al rapporto di lavoro intercorso con il Sig. per il Persona_3 periodo di lavoro denunciato dalla Società ispezionata con flusso sono stati dichiarati imponibili Org_1 retributivi inferiori a quelli previsti dal C.C.N.L. di categoria e dai contratti integrativi, non essendo stati denunciati gli importi relativi all'indennità C.O.P.P OTI spettante al lavoratore de quo per le mensilità da Gennaio
2014 a Novembre 2014, nonché relativamente alla mensilità di Gennaio 2015 e in occasione della corresponsione della quattordicesima mensilità relativa al mese di Aprile 2015. Inoltre, sono state operate trattenute, non giustificate, sulla quattordicesima mensilità da corrispondersi con la mensilità di Aprile 2015 e di Aprile 2016.
Infine, sono state operate trattenute, ugualmente non giustificate, sulla tredicesima mensilità erogata in occasione dei mesi di Dicembre 2014 e Dicembre 2015. Infine, ancora con riferimento al rapporto di lavoro intercorso con il Sig. la parte datoriale ha effettuato registrazioni sul LUL di somme Persona_3 che non risultano poi - assoggettate a contribuzione. In particolare risultano registrate e non computate nell'imponibile contributivo: quattordicesima mensilità e C.O.P.P. su quattordicesima mensilità da corrispondere in occasione della retribuzione del mese di Aprile 2017; permessi (per complessive 8 ore) nel mese di Giugno 2017.
In ordine al lavoratore in forza dal 15.04.2013 al 19.04.2013 con contratto a tempo Persona_4 indeterminato, sono stati dichiarati imponibili retributivi inferiori a quelli previsti dal C.C.N.L. di categoria e dagli accordi integrativi, dal momento che al suddetto lavoratore viene applicato il trattamento economico previsto per gli "operai agricoli comuni” Livello C1, anziché quello contemplato dalla vigente contrattazione per la differente qualifica Area 2 Livello II qualificato, in cui il predetto lavoratore va correttamente inquadrato alla luce della modalità effettiva di svolgimento della prestazione lavorativa resa, quali operaio in grado di provvedere alla ordinaria manutenzione con gli attrezzi messi a disposizione dell'azienda, anche se per un limitato periodo di tempo:" In questi cinque giorni di lavoro ho fatto un paio di mezze giornate in giardini di ville private, ho lavorato per la manutenzione dei marciapiedi e strade in Avellino, nella zona del rione San Tommaso, anche per manutenzione di verde in piazza e giardini pubblici sempre in Avellino. Ancora in ordine allo stesso lavoratore, non risultano denunciati gli importi relativi all'indennità C.O.P.P OTI spettante al lavoratore de quo per la mensilità di Aprile 2013. Relativamente ai lavoratori e entrambi Persona_5 Persona_6
OTD, sono stati dichiarati imponibili retributivi inferiori a quelli previsti dal C.C.N.L. di categoria e dagli accordi integrativi, dal momento che ai suddetti lavoratori viene applicato il trattamento economico previsto per gli
8 operai agricoli comuni Livello C2 anziché quello contemplato al vigente CCNL e Contratti integrativi per la differente qualifica Area 2 Livello Il qualificato, in cui i suddetti lavoratori vanno correttamente inquadrati alla luce della modalità effettiva di svolgimento della prestazione lavorativa resa, quali operai in grado di provvedere alla ordinaria manutenzione con gli attrezzi messi a disposizione dell'azienda. Con riferimento al rapporto di lavoro intercorso con il lavoratore la Società datoriale ha registrato sul LUL imponibili Parte_3 retributivi inferiori a quelli previsti e spettanti dalla vigente Contrattazione, avendo applicato al detto lavoratore, assunto quale operaio a tempo determinato (dal 03.04.2017 al 30.06.2017), il trattamento retributivo previsto per la manodopera a tempo indeterminato, anziché applicare correttamente le retribuzioni contemplate dalla vigente normativa per gli operai comuni agricoli a tempo determinato, Area 3 Livello I. Ancora in relazione al medesimo lavoratore, risultano registrate sul LUL del mese di Giugno 2017 ore inferiori a quelle effettivamente svolte dallo stesso Sig. dalla cui libera dichiarazione è emerso un orario complessivo articolato su sette Parte_3 ore tutti i giorni, per cinque giorni a settimana, anziché alle sei/sette ore giornaliere indicate sul LUL.
Relativamente al lavoratore sono stati dichiarati imponibili retributivi inferiori a quelli Persona_6 previsti dal C.C.N.L. di categoria e dagli accordi integrativi, dal momento che al suddetto lavoratore, in forza alla
Società datoriale dal 24.05.2017 al 31.07.2017, viene applicato il trattamento economico previsto per gli operai comuni a tempo indeterminato, anziché il differente trattamento previsto per gli operai a tempo determinato. In ordine al Sig. nel mese di Giugno 2017 sono state denunciate e registrate sul LUL ore in Persona_6 numero complessivamente inferiore rispetto a quelle di lavoro effettivamente prestate dal dipendente de quo, pari
a quarantotto ore per il mese di Giugno 2017. Con riferimento al lavoratore Sig. , la parte Persona_5 datoriale ha denunciato due distinti rapporti di lavoro, entrambi a tempo pieno e determinato: uno dal
28/04/2016 al 31.08.2016 (con comunicazione trasmessa in data 27.04.2016); un secondo, denunciato Org_2 per il periodo dal 12.09.2016 al 31.10.2016 (con comunicazione trasmessa in data 09.09.2016). Org_2
Relativamente al medesimo lavoratore, nel corso dell'accertamento è emerso che lo stesso ha reso di fatto la propria prestazione lavorativa alle dipendenze della Società ispezionata "ininterrottamente e tutti i giorni per
l'intero periodo da fine aprile a ottobre 2016". La Ditta ispezionata ha omesso di registrare sul Libro Unico del CP_ Lavoro e di denunciare, attraverso il flusso DMAG da inviare all' le retribuzioni spettanti al lavoratore Sig.
per il periodo dal 01/09/2016 al 11/09/2016. Relativamente ai rapporti di lavoro intercorsi Persona_5 con i lavoratori , e , sono stati dichiarati imponibili Persona_7 Persona_8 Persona_9 retributivi inferiori a quelli previsti dal C.C.N.L. di categoria e dagli accordi integrativi, dal momento che al suddetto lavoratore viene applicato il trattamento economico previsto per gli "operai agricoli comuni" Livello II, anziché quello contemplato dalla vigente contrattazione per la differente qualifica Area 3 Livello I, in cui i predetti lavoratori vanno correttamente inquadrati alla luce della modalità effettiva di svolgimento della prestazione lavorativa resa rispettivamente, quale coadiuvante nell'attività di manutenzione del verde, per , Persona_7
e addetto alla vendita ed al garden, per e […]. Alla luce di tutto quanto Persona_9 Persona_8 esposto, di tutto quanto esaminato ed accertato, i sottoscritti verbalizzanti, con il presente verbale provvedono CP_ a:A) Quantificare i contributi dovuti all' in relazione agli imponibili contributivi calcolati tenendo conto del disposto dell'art. 1 della legge n.389 del 07.12.1989, autenticamente interpretato dall'art.2, comma 25, della legge
n.549/1995; art.2 il quale prevede che la retribuzione da prendere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti o contratti collettivi, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione. In particolare, relativamente al periodo ispezionato, ovvero da Aprile 2013 a Giugno 2017 (II Trimestre 2107), si è provveduto ad adeguare la retribuzione imponibili alle previsioni di cui al vigente CCNL di categoria, parametrando gli imponibili contributivi alla concreta durata e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa effettivamente resa dai
9 dipendenti de quibus nonché alle effettive mansioni dagli stessi svolti. Il tutto come analiticamente riportato nei
Prospetti riepilogativi allegati che formano parte integrante del presente verbale. B) Quantificare l'imponibile contributivo relativamente al lavoratore per il periodo dal 01/09/2016 al 11/09/2016, con la Persona_5 maggiorazione del 20% prevista dall'art. 22 comma 1 del D. Lgs. 15.06.2015 n°81, a norma del quale "se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Tanto, sempre applicando il CCNL di comparto e quello provinciale previsto per il settore agricoltura, operai florovivaisti, nell'Area 2 Livello II qualificato. C) Quantificare l'imponibile contributivo relativamente al lavoratore per il periodo dal 15.04.2013 al 31.12.2013. D) Recuperare Persona_3 la contribuzione omessa relativamente agli imponibili non denunciati per tutti i dipendenti interessati dal presente procedimento. E) Recuperare il beneficio contributivo ex L.407/1990 di cui la Società de qua ha beneficiato relativamente ai lavoratori e Tanto, in ossequio del principio Persona_3 Persona_1 fissato dall'art. 1 comma 1175 della L. 296/2006, a norma del quale:" A decorrere dar e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". Con la precisazione che, in ogni caso, la Società a beneficiato della predetta agevolazione per entrambi i lavoratori ben oltre Parte_2 il limite temporale del triennio agevolato previsto dalla vigente normativa e, precisamente, per il periodo da
Maggio 2016 a Dicembre 2016. F) Recuperare i benefici normativi e contributivi di cui la Società Parte_2 ha beneficiato relativamente ai lavoratori:
[...] Persona_2 Persona_3 CP_6
, e Si Persona_1 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Parte_4 rammenta, sul punto, che secondo le disposizioni impartite dall' e da questo Controparte_11
, "le violazioni rilevate in sede ispettiva - anche quando abbiano effetti sull'imponibile previdenziale - CP_8 rappresentano un mancato rispetto degli "altri obblighi di legge" (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006) e comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, pur a fronte di successive regolarizzazioni. Il versamento della contribuzione rilascio del […]”. Org_3
5. Dal tenore del riportato verbale, è evidente che trattasi di accertamento induttivo, non basato sull'osservazione diretta dei fatti da parte degli ispettori.
Proprio la natura di siffatto accertamento, che poggia su una ricostruzione a posteriori delle vicende lavorative, a sua volta fondata su elementi utilizzati in maniera inferenziale, impone di escludere che il verbale di accertamento rivesta natura di elemento probatorio privilegiato ex art. 2700 c.c., essendo chiaro che quanto opinato dagli ispettori consegue ad una valutazione delle dichiarazioni dei lavoratori che essi hanno raccolto, nonché della documentazione attinente ai singoli rapporti, e non già all'osservazione diretta delle circostanze di rilievo.
In termini generali, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il verbale di accertamento ispettivo, pur non assurgendo a prova legale, ha un valore probatorio intrinseco, che è però superabile ove vengano forniti elementi di segno contrario, nel
10 senso che una complessiva valutazione del compendio probatorio giudiziale può consentire di ritenere infondate le risultanze dell'accertamento, anche quando esse si basino su dichiarazioni rese da terzi nell'immediatezza (Cassazione civile, sez. lav.,
22/07/2020, n. 15638: “I verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di detti accertamenti non è , per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive finalizzate all'accertamento della sussistenza e tipologia di rapporti di lavoro, in relazione agli obblighi previdenziali, costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente”;
Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2008, n. 15073: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”; CP_ Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2000, n. 2275: “I verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”).
Ebbene, non solo è ammessa la prova contraria rispetto alle risultanze dell'accertamento, ma è anche possibile che lo stesso, in base a quanto emerga per tabulas, si riveli intrinsecamente infondato.
A ciò si aggiunga che l'azione proposta dalla ricorrente società, nel suo complesso,
s'identifica in una domanda di accertamento negativo del credito, per cui le posizioni processuali delle parti risultano specularmente invertite rispetto a quelle sostanziali, nel senso che l' convenuto sul piano formale, è attore in senso sostanziale, in CP_3 quanto preteso creditore (Cassazione civile, sez. lav., 04/05/2020, n. 8445).
Di norma, a ciò consegue l'applicazione del riparto probatorio ex art. 2697 c.c., con onere a carico del resistente previdenziale quanto alla prova dei fatti costitutivi CP_8 del credito (Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2009, n. 23600: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989 n. 389, dà
11 luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito”; Cassazione civile, sez. lav.,
10/11/2010, n. 22862: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la CP_ conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”; Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2020, n. 3279: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro”).
Nella fattispecie in controversia, il riparto probatorio opera in tal senso, sicché
l' è gravato dell'onere di dimostrare i fatti costitutivi del preteso obbligo CP_3 contributivo, ma ciò con esclusione delle sole questioni attinenti alla regolarità contributiva.
La sussistenza di una condizione di regolarità contributiva o la sua irrilevanza, ai fini della permanenza del diritto agli esoneri di legge, è, infatti, elemento costitutivo del diritto stesso, sicché esso va dimostrato da colui che ha inteso beneficiarne e che si opponga alla loro revoca (Cassazione civile, sez. lav., 01/02/2023, n. 2988; Cassazione civile, sez. lav., 19/01/2023, n. 1583; Cassazione civile, sez. VI, 15/04/2021, n. 9913;
Cassazione civile, sez. lav., 22/07/2020, n. 15639: “In materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata”).
6. Così ricostruito il regime di riparto probatorio, occorre segnalare che, agli atti, non risultano presenti le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, e segnatamente non sono stati prodotti i relativi verbali, muniti della sottoscrizione dei lavoratori stessi.
Se è vero che gli ispettori hanno riportato per estratto, nella narrativa del verbale ispettivo, i punti salienti di siffatte dichiarazioni, tali riferimenti non possono assurgere a prova dei fatti, giacché reputa questo giudice che sia sempre necessario l'esame della
12 dichiarazione attraverso una lettura globale e complessiva di quanto riferito dal lavoratore.
Di contro, l'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio evidenzia la fondatezza della domanda di accertamento negativo inerente alla posizione dei lavoratori, vieppiù essendo precluso, alla luce del vuoto documentale sopra segnalato, qualunque raffronto rispetto a quanto dichiarato agli ispettori.
Il teste sig. ha riferito: “sono un lavoratore dipendente di Persona_3 Parte_2 ho iniziato a lavorare circa dieci anni fa, svolgo mansioni di pulizia dei giardini e di sfalcio d'erba, tra
l'altro. La mia giornata lavorativa inizia alle ore 8,30, allorquando mi presento presso la sede di
il mio titolare, sig. , mi dà le disposizioni lavorative, nel senso che mi Parte_2 Parte_1 dice dove recarmi per svolgere il lavoro. La presso la propria sede ha anche un vivaio, Parte_2 in parte aperto, in parte coperto da una piccola serra. Preciso che, quando ho iniziato a lavorare, ero stato assunto dalla sig.ra , sorella di e titolare di una sua società, di cui non Persona_10 Pt_1 ricordo il nome, deputata alla gestione del punto vendita e del vivaio. Quindi, inizialmente, io ero impiegato presso il punto vendita e mi sono occupato anche del vivaio. Tuttavia, non mi sono mai occupato di innesti o potature, ma ho sempre e soltanto eseguito attività di pulizie. Tra l'altro, mi occupavo anche di altre attività di tipo manuale e di natura semplice, tra cui caricare la macchina dei clienti con gli acquisti fatti. All'incirca nell'anno 2014 sono, poi, passato alle dipendenze della società di , e venivo inviato all'esterno per svolgere servizi di pulizia dei giardini. Non ho mai Parte_1 eseguito semine o preparazioni di fondi o innesti. Al più, mi è capitato di fare attività di potatura, ad esempio di rose, ma sempre di natura semplice. Delle attività più complesse, si occupava direttamente
e personalmente il titolare . Abbiamo sempre lavorato nella zona di Avellino. In Parte_1 passato, per un periodo, abbiamo lavorato anche nel pubblico, ad esempio pulendo aiuole pubbliche.
La squadra che si occupava dei servizi esterni era formata da almeno due operai. Quando, oltre alle pulizie, vi erano attività particolari, il sig. se ne occupava personalmente. Anche in Parte_1 questo caso la squadra era formata da due o tre persone. Per quanto riguarda indicativamente il periodo dal 2014 al 2017, ricordo che eravamo in quattro operai. Oltre a me, ricordo il sg. Per_2
, il sig. e il sig. . Il sig. mi ha sempre dato le buste paga. Non
[...] CP_6 Persona_1 Pt_1 so dire, però, in che livello sono inquadrato, so solo dire che la mia qualifica è quella di operaio. Sono in possesso della licenza media, perché non ho completato gli studi della scuola superiore. La ditta aveva due furgoni, che usavamo per spostarci. Per le pulizie, come macchinari, usavamo decespugliatori e soffiatori. Le ferie le fruivamo regolarmente, a turno. ci dava una Pt_1 settimana di ferie all'anno, oltre le giornate che, di volta in volta, chiedevamo. Posso ricordare che, quando ho chiesto le ferie perché avevo necessità di curare un mio fondo, le singole giornate di volta in volta richieste mi sono state accordate. Mi ricordo dei sig.ri e , che Persona_5 Persona_6 hanno lavorato insieme a me per qualche mese e hanno svolto le mie stesse mansioni di pulizia. Non ricordo nulla, invece, del sig. . Anzi, questo nome non mi dice nulla. Ricordo il sig. Persona_4
, il quale era addetto al punto vendita alle dipendenze di e Parte_3 Persona_10 svolgeva le stesse mansioni che io avevo svolto all'inizio. Non so precisare l'anno, né il periodo.
Ricordo, poi, il sig. , il quale ha lavorato con me nel servizio di pulizia esterno, ma solo Persona_7
13 per pochi giorni. Ricordo, altresì i sig. e i quali, però lavoravano nel punto vendita Persona_8 Per_9
e nel vivaio, non ricordo il periodo. Attualmente, di tutti i lavoratori menzionati, insieme a me è rimasto a lavorare solo . Oggi siamo sei o sette operai. Per quanto riguarda i prodotti Persona_2 diserbanti, nonché i concimi e i prodotti antiparassitari, essi vengono maneggiati ed applicati sulle piante esclusivamente dal sig. , e mai da noi operai. In particolare, credo che il sig. Pt_1 Pt_1 abbia un diploma specifico a tal fine, cosa che noi operai non abbiamo. Ricordo che mi è capitato di non poter andare a lavorare a causa di urgenze, anche se non sono in grado di dire quante volte sia successo. Posso riferire, tuttavia, che in questi casi avvertivo telefonicamente il sig. Pt_1 dell'assenza. Lui mi faceva scalare la giornata dalla busta paga, oppure, se possibile, me la faceva recuperare di sabato. Ribadisco che, quando l'attività consiste nella sola pulizia dei giardini, il sig.
ci indica dove recarci e cosa fare. Quando, invece, si tratta di compiere lavori più Parte_1 complessi, tra cui la sagomatura di siepi, se ne occupa il sig. , il quale viene con noi sul Pt_1 giardino oggetto di lavorazione. Nel periodo invernale, quando a causa del mal tempo non si può lavorare, veniamo messi in cassa integrazione. Non sono in grado di quantificare, neppure in media, quanti giorni di cassa integrazione abbiamo fatto ogni anno. Ciò in quanto dipende dalla variabilità delle intemperie climatiche. Posso, però, dire che quando la pioggia va e viene, ci rechiamo lo stesso sul giardino da lavorare e solo se insiste facciamo la cassa integrazione”.
Il teste sig. ha dichiarato: “Sono un operaio della società a circa Persona_2 Parte_2 una decina d'anni. Mi occupo del taglio dell'erba, della potatura, zappatura e pulizia aiuole. Mi reco dove mi viene indicato dal datore di lavoro, ad esempio presso giardini, per eseguire la pulizia del verde, nella zona della provincia di Avellino. Attualmente siamo in 7 a lavorare per ed Parte_2 abbiamo più o meno tutti le stesse mansioni. Non ho titolo di studio, ho fatto solo le scuole dell'obbligo, fino alla scuola secondaria di primo grado. Prima di lavorare da lavoravo nel settore Parte_2 edile come operaio comune, senza alcuna qualifica in particolare. Sono stato sempre regolarmente pagato dalla società ricorrente. Sia all'attualità che nel passato, ci ha sempre comandato Parte_1
, che è il titolare della società, e questo anche per i lavori all'esterno. Non vi è mai stato alcun
[...] collega che avesse il ruolo di caposquadra. Io mi occupo delle attività più semplici, per lo più di pulizia, tra cui la sfalciatura. Uso come attrezzi la cesoia ed il decespugliatore. Si tratta di attività semplici, anche quando effettuo una potatura. Non ho mai fatto innesti né concimatura. Ricordo il collega
[...]
, il quale ha lavorato con me fino a 3 o 4 anni fa. Anche lui aveva le mie stesse mansioni, per Per_1 lo più di pulizia. Ricordo anche , il quale, se non erro, ha lavorato con me fino a 5 o 6 CP_6 anni fa, anche lui con mansioni di operaio semplice, per lo più di pulizia. Preciso che le attività di potatura riguardavano siepi o piante di rose, non abbiamo mai potato viti. Il sig. Parte_7
è, ad oggi, un mio collega alla . Lui ha iniziato a lavorare prima di me, e prima ancora Parte_2 lavorava per un'altra azienda, in titolarità alla sorella di . Anche , come Parte_1 Parte_7 gli altri lavoratori, si è sempre occupato della pulizia, con ciò intendo piccole potature, sfalciatura e raccolta del fogliame. Si tratta delle attività che tutti noi operai della effettuiamo Parte_2 ordinariamente. Quando lavorava per la sorella di , non era operaio, ma svolgeva Parte_7 Pt_1 le mansioni di commesso del negozio, tra cui il carico e scarico della merce. Preciso che la ditta della sorella del è una s.r.l., che ha come attività la conduzione di una rivendita di materiale per Pt_1 giardinaggio. Il negozio in questione si trova a Contrada Sant'Oronzo, nei pressi del carcere di Bellizzi.
14 , non so dire precisamente quando, è poi passato a lavorare insieme a me. Prima non aveva Parte_7 alcun tipo di rapporto né con noi né con la ditta di . Ricordo anche , Parte_1 Persona_4 il quale tempo addietro ha lavorato con noi, ma non più di una settimana, poi è andato via di sua volontà. Non so essere più preciso circa il periodo. non effettuava tagli ma si limitava a Per_4 raccogliere le foglie. Altresì ricordo e i quali in passato sono stati Persona_5 Persona_6 miei colleghi. Ciò è avvenuto diversi anni fa, ma non so essere più preciso. Anche loro avevano le mie stesse mansioni, cioè si occupavano sostanzialmente di pulizie. Quanto a , anche lui Parte_3
è stato un lavoratore della diverso tempo fa, non ricordo esattamente quando. Parte_2
Diversamente da me, lui era occupato presso il vivaio della faceva, per lo più, carico e Parte_2 scarico delle merci, ossia delle piante. Inoltre, faceva l'annaffiatura ed aiutava i clienti a caricare le piante. Come anche e , di cui mi ricordo, lavoravano Parte_3 Persona_8 Persona_9 al vivaio. Oggi non lavorano più per Avevano le stesse mansioni di Ricordo Parte_2 Parte_3 altresì , anche lui mio collega diverso tempo fa, ed impegnato nelle mie medesime Persona_7 mansioni, cioè la pulizia del verde. in passato, ha svolto attività di manutenzione del verde Parte_2 anche pubblico, ad esempio per il . Non ricordo e nulla so dire circa l'intervento Controparte_12 ispettivo per cui è causa. Forse non c'ero. Tuttavia, ricordo che venni convocato con i miei colleghi all' dove mi vennero chieste informazioni sul tipo di mansioni da me svolte. Posso dire che, CP_3 avendo ormai un rapporto di confidenza da lungo tempo con , quando mi capita di Parte_1 avere delle esigenze personali che non mi permettono di andare a lavorare, mi basta chiamarlo e lui mi autorizza in tal senso, cioè ad assentarmi. La giornata viene indicata come assenza in busta paga
e non mi viene retribuita. Facciamo in tal modo sia io sia i miei colleghi. Difatti, può capitare che alcuni miei colleghi, che hanno appezzamenti di terreno, debbano assentarsi dal lavoro per le connesse esigenze. Il mio datore di lavoro è esclusivamente , è lui che si occupa di tutti gli aspetti Parte_1 del rapporto, incluse le ferie ed i permessi. Oltre a lui, non vi sono altri lavoratori a me sovraordinati
o di livello superiore. Non mi ricordo la mia categoria d'inquadramento. Quando è brutto tempo e non si può lavorare, usufruiamo della cassa integrazione. Ciò è avvenuto anche negli anni 2013 e seguenti.
svolge anch'egli attività lavorativa in azienda. In particolare, si occupa delle attività Parte_1 più complesse, come la potatura e la realizzazione di siepi sagomate, nonché della cura degli alberi da frutto. È sempre ad occuparsi della scelta dei prodotti da applicare per la cura delle piante, Pt_1 anche in caso di malattie. si occupa anche della progettazione dei giardini, ed è a lui a Pt_1 scegliere dove devono essere collocate le piante, anche a seconda del tipo di pianta, se cioè si tratti di pianta che necessita o meno di una maggiore esposizione al sole o, invece, di stare all'ombra. Una volta scelta la posizione, noi operai ci occupiamo solamente di scavare la buca per la pianta in questione.
Come strumenti di lavoro, tra l'altro, usiamo il tosaerba, il soffiatore ed il decespugliatore”.
Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetti attendibili, nonostante si tratti di lavoratori interessati dall'accertamento ispettivo, quanto ai rispettivi rapporti di lavoro con la società istante.
Difatti, essi, nonostante abbiano reso dichiarazioni che, nel complesso, confermano le tesi esposte dalla società, avrebbero un interesse di fatto addirittura opposto, poiché, ove mai la società fosse tenuta a pagare i maggiori contributi richiesti, i due lavoratori
15 ne trarrebbero beneficio sul piano dell'incremento del montante contributivo.
Di conseguenza, le testimonianze raccolte risultano credibili e idonee a fondare il convincimento del giudicante, dovendo ritenersi sussistente una piena attendibilità dei testi escussi, i quali non sono risultati influenzati da quanto segnalato.
Né il riscontrato interesse di fatto può condurre ad una situazione d'incompatibilità ex art. 246 c.p.c., che sussiste solo allorquando il teste sia titolare di un interesse che ne legittimi la partecipazione al giudizio, il che non è dato ravvisare nella fattispecie, essendo finanche noto che titolare esclusivo del credito contributivo è l' e CP_3 giammai il lavoratore.
Anche nel caso in cui questi agisca nei confronti del datore per la regolarizzazione della posizione contributiva, può ottenere la sola declaratoria di accertamento dell'obbligo contributivo, mentre, ove insista per la condanna al relativo pagamento, egli sarà tenuto all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' giacché la CP_3 pronuncia di condanna non potrà che avvenire in favore del solo Istituto, destinatario naturale ed esclusivo dei versamenti contributivi.
7. Passando all'esame delle singole contestazioni, in ordine a quella afferente alla dichiarazione di imponibili retributivi inferiori ai minimali stabiliti dal C.C.N.L. di categoria e dagli accordi integrativi, gli ispettori hanno rilevato che l'attività d'impresa della società ricorrente comprende la conduzione di un vivaio, a cui risultano addetti gli operai stagionali a tempo determinato, nonché la manutenzione del verde, sia pubblico che privato, a cui risultano addetti gli operai a tempo indeterminato.
Gli ispettori hanno ritenuto, per quanto concerne i lavoratori a tempo indeterminato
( , , e ), formalmente Persona_2 Persona_3 CP_6 Persona_1 inquadrati dal datore nell'area 3 livello C1 C.C.N.L. in atti, che essi avrebbero dovuto essere inquadrati, come squadra di lavoro, nell'area 1 livello I specializzato B, trattandosi non già di operai semplici, bensì di lavoratori qualificati, in quanto capaci di svolgere, in autonomia e con conoscenza specifica, l'attività di manutenzione del verde, compreso il taglio e la potatura, di gestione del vivaio e dei lavori ad esso inerenti (irrigazione, aerazione e coltivazione), oltre che di conduzione delle macchine e dei mezzi aziendali.
La ricorrente ha dedotto che l'accertamento compiuto dagli ispettori del lavoro non rispecchia l'attività effettivamente svolta dai prefati lavoratori.
Sul punto, è opportuno richiamare la distinzione tra i due diversi livelli di inquadramento, come delineabile sulla scorta della contrattazione collettiva in atti.
16 L'art. 31 C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti, in atti, dispone quanto segue:
“A) Operai agricoli Gli operai agricoli sono classificati sulla base di "aree professionali' per ognuna delle quali il c.c.n.l. definisce la relativa declaratoria. L'individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il loro inquadramento all'interno di ciascuna area e l'attribuzione dei relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale per le tipologie aziendali di cui all'art. 1 del presente contratto, anche con riferimento ai lavoratori per i quali sono venuti a scadenza gli accordi di cui all'art. 88 del c.c.n.l. 10 luglio 1998. Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita: Area 1° Declaratoria Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione. Area 2° Declaratoria Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali- acquisite per pratica o per titolo- ancorché necessitanti di un periodo di pratica. Area 3°Declaratoria professionali. Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti. B) Operai florovivaisti
Gli operai florovivaisti sono inquadrati in "aree professionali", comprendenti, ciascuna, diversi profili professionali. Per ognuna delle aree il c.c.n.l. definisce le caratteristiche generali ed essenziali, nonché
i corrispondenti profili professionali. Conseguentemente la classificazione degli operai florovivaisti è così stabilita: Area 1° Declaratoria Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione […]Livello "b" - ex specializzati : Vivaisti, Potatore, Innestatori e ibridatori, Preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari, Selezionatori di piante innestate, Conduttori patentati di autotreni - automezzi – trattori, Conduttori di caldaia con patente diversa dal 1° e 2° grado […]”.
La differenziazione tra area 1 ed area 3 risiede, dunque, nelle particolari abilità professionali degli operai di livello superiore, tali da consentire l'espletamento di attività specialistiche e qualificate.
Di contro, l'operaio di area 3 è un comune operaio generico, privo di specifiche competenze ed a cui non è richiesto lo svolgimento di lavoro specializzato.
Sulla scorta delle riportate declaratorie ed alla luce delle risultanze probatorie, occorre, dunque, verificare se, in concreto, l'attività posta in essere dai lavoratori sia effettivamente riconducibile all'area 1.
Il teste ha riferito di non aver mai eseguito semine o preparazioni Persona_3 di fondi o innesti, limitandosi ad effettuare attività di potatura, ad esempio di piante di rosa, sempre di natura semplice.
Ha, altresì, precisato che, delle attività più complesse, si occupava direttamente il titolare della società, sig. . Parte_1
Ha dichiarato, poi, che, nel periodo dal 2014 al 2017, i dipendenti erano quattro, ossia,
17 oltre a lui, il sig. , il sig. ed il sig. . Persona_2 CP_6 Persona_1
Infine, ha riferito di essere in possesso della licenza media.
Il teste ha affermato di essere un operaio della società da Persona_2 Parte_2 circa una decina d'anni e di occuparsi del taglio dell'erba, nonché delle attività di potatura, zappatura e pulizia delle aiuole.
Ha riferito di non avere titolo di studio.
Ha precisato di occuparsi delle attività più semplici e di non aver mai effettuato innesti né concimatura.
Ha riferito che i colleghi e avevano le sue stesse mansioni. Persona_1 CP_6
Inoltre, ha dichiarato che anche il sig. si era sempre occupato della pulizia, Parte_7 ossia di potature e della raccolta del fogliame.
Tali dichiarazioni sconfessano la tesi dello svolgimento delle mansioni di cui all'area 1 da parte dei lavoratori interessati da tale segmento dell'accertamento ispettivo.
Anzitutto, per l'inquadramento nell'area 1 è richiesto il possesso di un titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali, che consentano la preparazione necessaria all'espletamento di lavori complessi.
I testi hanno dichiarato di non essere in possesso di titoli di studio, né di aver svolto attività che richiedono competenze specifiche.
Inoltre, dall'istruttoria svolta, è emerso che il sig. si occupa delle Parte_1 attività più complesse, come la realizzazione di siepi sagomate, la cura degli alberi da frutta, la scelta dei prodotti da applicare per la cura delle piante, anche in caso di malattie, oltre che la progettazione dei giardini.
L' non ha, poi, fornito altri elementi di prova rispetto all'accertamento CP_3 ispettivo, il quale deve ritenersi sul punto smentito dalla prova contraria offerta dalla società ricorrente.
Alla luce di tutto quanto sinora osservato, non può, pertanto, ritenersi conseguita la dimostrazione, neppure attraverso il ricorso a presunzioni semplici, dell'effettivo espletamento di mansioni rientranti nell'area 1 C.C.N.L. sopra richiamato da parte dei lavoratori , , e , sicché Persona_2 Persona_3 CP_6 Persona_1 deve ritenersi infondata la contestazione in ordine alla dichiarazione di imponibili inferiori a quelli previsti dal C.C.N.L..
8. Quanto alle contestazioni relative al lavoratore , gli ispettori Persona_4 hanno ritenuto che lo stesso, alle dipendenze della società dal 15.4.2013 al 19.4.2013, doveva essere inquadrato nell'area 2 livello II qualificato, essendo un operaio in grado
18 di provvedere alla ordinaria manutenzione con gli attrezzi messi a disposizione dell'azienda.
Queste le dichiarazioni del sig. riportate nel verbale: “in questi cinque Persona_4 giorni di lavoro ho fatto un paio di mezze giornate in giardini di ville private, ho lavorato per la manutenzione dei marciapiedi e strade di Avellino, […] anche per manutenzione di verde in piazza e giardini pubblici sempre in Avellino…”.
Sul punto, il teste ha riferito che il sig. aveva lavorato Persona_2 Persona_4 non più di una settimana e che lo stesso non effettuava tagli, ma si limitava a raccogliere le foglie.
Ebbene, anche per tale segmento delle contestazioni, l'accertamento non fornisce una prova convincente della sua fondatezza, mentre ha fornito prova Parte_2 contraria, dimostrando che il sig. nel pur breve periodo lavorativo, non ha Per_4 svolto attività di lavoro qualificato, che ne imponga un inquadramento superiore rispetto a quello dichiarato dal datore di lavoro stesso.
Pertanto, le prove raccolte rivelano l'insufficienza di elementi atti a dimostrare lo svolgimento di mansioni riconducibili all'area 2 livello II qualificato.
9. Lo stesso dicasi per i lavoratori , assunto dal 28.4.2016 al Persona_5
31.8.2016 e dal 12.9.2016 al 31.10.2016, e , assunto dal 24.5.2017 al Persona_6
30.6.2017 e prorogato sino al 31.7.2017, in ordine ai quali gli ispettori hanno ritenuto che dovessero essere inquadrati nell'area 2 livello II qualificato, in luogo dell'inquadramento formale nell'area 3.
Ciò in quanto, secondo gli ispettori, detti operai, assunti a tempo determinato, erano in grado di provvedere all'ordinaria manutenzione con attrezzi messi a disposizione dell'azienda.
Anche tale parte dell'accertamento, però, non ha trovato riscontro nel compendio istruttorio giudiziale, che, di contro, ha lasciato emergere, anche in tal caso, una prova contraria che conferma la correttezza dell'inquadramento datoriale.
I testi e hanno riferito che i sig.ri Persona_3 Persona_2 Persona_5
e avevano lavorato con loro per qualche mese ed avevano svolto le Persona_6 loro stesse mansioni di pulizia, sicché è diretta conseguenza l'attribuzione di un identico inquadramento professionale nell'area 3.
Dunque, anche in tal caso risulta infondata la contestazione in ordine alla dichiarazione di imponibili inferiori a quelli previsti dal C.C.N.L..
10. Inoltre, gli ispettori hanno ritenuto che anche in ordine ai lavoratori _7
19 , e la società aveva dichiarato Per_4 Persona_8 Persona_9 imponibili retributivi inferiori a quelli previsti dal C.C.N.L. di categoria e dagli accordi integrativi, dal momento che ai suddetti lavoratori era stato applicato il trattamento economico previsto per gli “operai agricoli comuni” di livello II, anziché quello contemplato dalla contrattazione per la differente qualifica di area 3 Livello I, in cui i predetti lavoratori, secondo gli ispettori, dovevano essere inquadrati.
Gli ispettori hanno argomentato tale deduzione alla luce della modalità effettiva di svolgimento della prestazione lavorativa resa.
Il IG , secondo gli ispettori, sarebbe stato un coadiuvante Persona_7 nell'attività di manutenzione del verde, mentre e Persona_9 Persona_8 addetti alla vendita ed al “garden”.
[...]
Invece, per , gli ispettori hanno evidenziato l'erronea applicazione Parte_3 della retribuzione minimale per O.T.I., in luogo di quella superiore prevista per O.T.D. di area 3 livello I, operando, perciò, una contestazione sostanzialmente similare.
Anche tale segmento dell'accertamento poggia su una interpretazione di circostanze di fatto a cui gli ispettori non hanno assistito personalmente e che risulta superata dalle prove raccolte in istruttoria.
Dalle dichiarazioni testimoniali, è infatti emerso che il sig. era occupato Parte_3 presso il vivaio di e si occupava del carico e scarico delle piante e Parte_2 dell'annaffiatura.
È emerso, altresì, che anche e lavoravano al Persona_8 Persona_9 vivaio ed avevano le stesse mansioni di Parte_3
Il sig. , invece, si occupava della pulizia del verde. Persona_7
Richiamando quanto sopra già osservato in ordine al patrimonio mansionale effettivo degli altri lavoratori, anche per quelli in esame si riscontra che essi hanno svolto mansioni semplici, che non richiedono specifiche competenze o particolari qualifiche.
Né vi è prova del possesso di uno specifico titolo di studio da parte dei predetti lavoratori, necessario al fine di consentire l'inquadramento superiore.
Ne consegue il riscontro d'infondatezza della contestazione anche nella parte relativa ai predetti lavoratori.
11. A monte di tutto quanto sinora osservato, preme rappresentare che l' CP_3 neppure ha soddisfatto il preliminare onere di allegazione che grava sulla parte la quale sostenga la spettanza di un superiore livello d'inquadramento.
Risulta finanche noto che, al fine di contestare il livello d'inquadramento attribuito dal
20 datore di lavoro e risultante per tabulas, nonché rivendicare un diverso livello d'inquadramento sulla scorta dell'espletamento di mansioni superiori, il lavoratore è gravato dell'onere di indicare correttamente e compiutamente il livello di inquadramento contrattuale (o meglio, il livello per cui è stata corrisposta la retribuzione), le mansioni effettivamente svolte e le declaratorie contenute nel
C.C.N.L., operando i necessari raffronti, argomenti che non si rinvengono affatto nelle difese del resistente (Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2020, n. 26593: “Il lavoratore che agisca per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore deve indicare i tratti distintivi di tale qualifica nonché provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono”; Cassazione civile, sez. lav., 21/05/2003, n. 8025: “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”;
Cass. n. 12092/2004: “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento”).
La relativa domanda di pagamento andrebbe, perciò, disattesa in nuce, come si verifica allorquando l'istante si limiti a reclamare l'inquadramento superiore e le relative spettanze, senza in alcun modo delineare l'iter logico trifasico ritenuto necessario dalla giurisprudenza al fine di accertare e riconoscere lo svolgimento di mansioni diverse da quelle contrattualmente stabilite (Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2020, n. 12039).
Siffatto onere di allegazione probatoria deve parimenti ritenersi gravante sull' CP_3 allorquando pretenda dal datore di lavoro il pagamento di maggiori contributi ai sensi dell'art. 1 D. L. 338/1989, conv. con mod. da L. 389/1989, ossia in applicazione di un minimale contributivo superiore poiché rapportato ad una altrettanto superiore retribuzione minimale, corrispondente ad un più elevato livello in cui uno o più lavoratori subordinati sarebbero inquadrabili.
In parole povere, l' , oltre a riportare i livelli formalmente assegnati ai lavoratori CP_8 della società ricorrente e quelli superiori in cui essi sarebbero da inquadrare, avrebbe dovuto raffrontare, con la necessaria esaustività, le attività effettivamente svolte dai lavoratori stessi nonché i due livelli di inquadramento coinvolti, così come descritti nelle declaratorie di C.C.N.L., evidenziando le ragioni della sussumibilità delle
21 mansioni nell'uno anziché nell'altro.
Di tale attività logico-giuridica non v'è sufficiente esposizione, soprattutto per quanto concerne il raffronto delle declaratorie contrattuali, né nella memoria di costituzione dell' né nel verbale di accertamento ispettivo ivi riportato. CP_3
In ogni caso, la questione risulta comunque assorbita dal riscontro d'infondatezza di ogni deduzione di tal fatta, alla luce delle prove giudiziali e delle risultanze del loro esame, sopra rassegnate.
12. Quanto alla contestazione relativa alla erogazione ai lavoratori dipendenti di retribuzioni inferiori a quelle dovute, sul presupposto che la società resistente avrebbe registrato sul L.U.L. assenze ingiustificate, parte ricorrente ne sostiene l'infondatezza, evidenziando di aver fruito, nel periodo in questione, di esonero dall'obbligazione contributiva ai sensi della L. 407/1990, argomento dal quale si ricaverebbe l'assenza di qualunque interesse a simulare condizioni di fatto idonee ad abbattere la retribuzione imponibile.
Sul punto, a prescindere dall'utilità o meno dell'artificio ipotizzato dagli ispettori, si osserva che incombe sull'Istituto di previdenza l'onere di fornire la prova del fatto dissimulato, consistente, nel caso di specie, nell'effettivo svolgimento di ogni giornata lavorativa che sarebbe stata invece registrata come assenza, e nella conseguente falsa attestazione di assenza ingiustificata dal lavoro, al fine di eludere l'onere contributivo spettante al datore di lavoro.
Ebbene, i testi escussi hanno concordemente riferito che, in caso di assenza, il datore di lavoro provvedeva ad indicare l'evento in busta paga.
In specie, il teste ha riferito che, nelle occasioni in cui non poteva Persona_3 recarsi al lavoro, comunicava l'assenza al datore di lavoro, il quale provvedeva a decurtare la giornata lavorativa dalla busta paga e, in alcuni casi, ne autorizzava il recupero nella giornata del sabato.
Di uguale tenore è la dichiarazione resa dal teste , il quale ha, altresì, Persona_2 riferito che, in occasioni di esigenze personali, l'assenza dal lavoro veniva comunicata telefonicamente ed indicata regolarmente in busta paga e non retribuita.
È evidente che, trattandosi di una società di piccole dimensioni, i rapporti di lavoro non erano improntati a rigorose procedure di gestione del personale, così come si rileva dalla disponibilità del datore di lavoro a consentire al lavoratore di assentarsi anche in caso di esigenze del lavoratore stesso connesse alla coltivazione dei propri fondi.
Pertanto, è evidente che, in tali casi, la prestazione di lavoro non venisse espletata e la
22 retribuzione non fosse erogata, il che può verosimilmente spiegare l'indicazione della corrispondente giornata nel prospetto paga come assenza ingiustificata.
Inoltre, secondo la comune esperienza, utilizzabile da questo giudicante ex art. 115 co.
2 c.p.c. ai fini del decidere, è circostanza notoria quella per cui, nelle giornate piovose o particolarmente fredde, gli operai, che lavorano per lo più all'aperto, come quelli che, nel caso di specie, si occupano di pulizia del verde, si vedono costretti a sospendere o a non espletare affatto l'attività lavorativa, il che ordinariamente si verifica anche in caso d'assenza o di flessione dell'attività lavorativa commissionata al datore, così come è norma riscontrare, nel lavoro agricolo o similare, la ricorrenza di stagionalità che vedono, a seconda del clima, una maggiore o minore entità di giornate lavorative.
Il tutto è confermato anche dai testi, che hanno dichiarato che nel periodo invernale, quando a causa di condizioni metereologiche avverse non potevano lavorare, erano posti in cassa integrazione guadagni.
Ciò conferma, a latere, che, come di norma avviene nel lavoro agricolo, non fosse sempre ed assolutamente necessaria la costante e quotidiana presenza sul luogo di lavoro, il che ha potuto ragionevolmente indurre il datore a tollerare assenze volontarie dei lavoratori, indicandole nei prospetti paga come assenze ingiustificate.
In ogni caso, nelle date in questione, non vi è prova che i lavoratori fossero effettivamente intenti a prestare l'attività, poiché gli ispettori non hanno riportato di aver osservato direttamente un siffatto accadimento, né l' ha fornito elementi CP_3 in tal senso.
Per tutto quanto sinora argomentato, si ravvisa l'infondatezza anche di tale contestazione.
13. Quanto all'addebito afferente alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società ed il sig. nel periodo precedente alla Persona_3 sua formale assunzione, va osservato quanto segue.
Gli ispettori hanno sostenuto che il sig. , assunto a far data dal 1.1.2014, Persona_3 abbia di fatto espletato la propria attività lavorativa dal 15.4.2013 al 31.12.2013, periodo per il quale la società avrebbe omesso di registrare nel L.U.L. le retribuzioni e di inviare le denunce trimestrali.
In sostanza, gli ispettori hanno addebitato la ricorrenza di un rapporto di lavoro non formalizzato né regolarizzato per detto periodo.
Sul punto, non è emersa la prova dell'espletamento dell'attività lavorativa alle dipendenze della società ricorrente nel periodo in questione.
23 Il sig. ha dichiarato di aver iniziato a lavorare circa dieci anni fa presso una Persona_3
Part società terza, di cui era titolare la sig.ra , sorella di , Persona_10 Parte_1 società deputata alla gestione del punto vendita e del vivaio, e di essere poi passato alle dipendenze di nell'anno 2014. Parte_2
È verosimile che egli si riferisse all'altra società summenzionata, ossia CP_7
anche perché, come rilevato dagli stessi ispettori, egli risulta formalmente
[...] assunto da tale società fino al 31.12.2013.
In ogni caso, l'ipotesi ricostruttiva formulata dagli ispettori è infondata, non solo perché basata su fatti che non sono stati da essi direttamente accertati, ma soprattutto in quanto la circostanza per cui avrebbe lavorato per la società ricorrente Persona_3 già nel 2013 non ha trovato riscontro nelle risultanze dell'istruttoria giudiziale, risultando anzi sconfessata.
L' non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro CP_3 subordinato nel periodo antecedente all'assunzione formale del sig. . Persona_3
Il tutto evidenziando che l' pur ammesso a provare per testi i fatti nel presente CP_3 giudizio, è decaduto dalla prova, come da statuito in corso di causa.
Per di più, neppure sarebbe stato sufficiente provare la sola esistenza di un rapporto di lavoro con già nel 2013, dovendone l' altresì provare la Parte_2 CP_8 caratteristica della subordinazione ex art. 2094 c.c., la quale, secondo lo stato dell'arte giurisprudenziale, si ravvisa solo in presenza di un concreto assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro e, dunque, sulla sussistenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui sia possibile evincere l'etero-direzione e l'etero-organizzazione della forza lavoro da parte del datore stesso, il tutto alla luce di specifici elementi, anch'essi rilevanti, tra cui la specificità dell'incarico conferito al lavoratore, il modo della sua attuazione, le caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (Cass., sez. lav., 12871/2020;
11207/2009; 3614/2010), nonché lo stabile inserimento del lavoratore nell'apparato aziendale datoriale (Cass., sez. lav., 18943/2021; 29646/2018; 18757/2005), quali fattori di discrimine effettivo tra il rapporto subordinato e la collaborazione autonoma, prevalenti rispetto ai cd. “indici della subordinazione” (tra cui la collaborazione,
l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma e la fissità della retribuzione, l'osservanza di un orario predeterminato, il potere di controllo, ecc.), elementi che, in passato, assumevano rilievo determinante, ma che oggi sono ritenuti meramente sussidiari ed indiziari, non rivelatori di per sé della
24 natura subordinata del rapporto, ma utilizzabili dal giudice solo in caso di dubbio o difficoltà interpretativa, e solo tramite una valutazione globale e congiunta, giammai singolare (Cass., sez. lav., 11424/2021; 21194/2020; 6758/2020; 15631/2018;
9900/2003; 6570/2000).
Ebbene, la prova dell'esistenza del rapporto predetto, nel periodo in questione, non è emersa affatto, e men che meno con la necessaria dimostrazione dell'elemento della concreta etero-direzione della prestazione da parte della società ricorrente e non già dell'altra società.
Ne consegue, altresì, l'infondatezza della contestazione inerente all'omessa applicazione dello scatto di anzianità biennale.
14. Ad identica conclusione si perviene in merito alla contestazione riferita al lavoratore . Persona_5
Secondo gli ispettori, il sig. avrebbe di fatto reso la propria prestazione Per_5 lavorativa alle dipendenze della società in maniera ininterrotta, ossia da fine aprile
2016 ad ottobre 2016, contrariamente a quanto dichiarato dalla società datrice, che, invece, ha denunciato due diversi rapporti, il primo dal 28.4.2016 al 31.8.2016 ed il secondo dal 12.9.2016 al 31.10.2016.
Nel verbale, viene perciò ipotizzato che la società avrebbe omesso di registrare nel
L.U.L. e di denunciare le retribuzioni spettanti al lavoratore dall'1.9.2016 all'11.9.2016.
A riguardo, va ribadito quanto sopra già osservato, poiché non è emerso alcun elemento di prova idoneo a dimostrare l'effettivo espletamento dell'attività lavorativa nel predetto periodo da parte del sig. di certo non potendo a ciò supplire Per_5 quanto riportato nel verbale ispettivo, al quale, almeno nella copia prodotta in atti nel presente giudizio ed in quella incorporata nella memoria difensiva dell' non CP_3 risultano allegate le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e sottoscritte dal lavoratore.
Ne consegue l'infondatezza dell'addebito contributivo sul punto.
15. In ordine alla posizione dei lavoratori e , è Persona_3 Persona_1 stato previsto il recupero del beneficio contributivo ex L. 407/90, per averne la società beneficiato oltre il limite temporale del triennio e, precisamente, per il periodo da maggio 2016 a dicembre 2016.
A riguardo, la società ha prodotto copie del L.U.L. da cui emerge che, invece, lo sgravio
è stato rispettivamente fruito fino a maggio 2016 e ad aprile 2016.
In ossequio al principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova, sarebbe stato onere dell' provvedere alla specifica contestazione di tale circostanza e fornire CP_3
25 prova contraria, il che non è avvenuto.
Di conseguenza, anche tale addebito va disatteso.
16. Quanto, poi, alla revoca totale dell'esonero ex L. 407/1990, con applicazione retroattiva, per i lavoratori , , , Persona_2 Persona_3 CP_6 [...]
, di , , e Per_1 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Parte_4 quale effetto della situazione d'irregolarità contributiva ravvisata dagli ispettori, vanno richiamate le disposizioni di cui all'art. 1 co. 1175 e 1176 L. 296/2006, sulla scorta delle quali si osserva che, in effetti, la continuità della situazione di regolarità contributiva, attestata dal D.U.R.C., è condizione necessaria per la fruizione degli sgravi contributivi, trattandosi di elemento costitutivo del corrispondente diritto, in assenza di cui quest'ultimo non può ritenersi perfezionato, e del quale deve reputarsi necessaria la permanenza, a pena di revoca degli sgravi già goduti.
Nella fattispecie, non è venuta in contesa la sussistenza del D.U.R.C., il che, però, è irrilevante in quanto è certo che vi sia stata la verifica di regolarità contributiva, con esito asseritamente negativo e conseguente revoca degli sgravi.
Infatti, è sufficiente la sola condizione d'irregolarità a determinare la decadenza, con effetti retroattivi, da ogni esonero contributivo, totale o parziale e fruito o da fruire, ai sensi del citato art. 1 co. 1175 L. 296/2006, laddove il contribuente non provveda alla regolarizzazione nei termini assegnati.
Tuttavia, nella fattispecie, alla luce dell'assenza di fondatezza di ogni addebito mosso nei confronti della società istante, non è affatto possibile ravvisare qualsiasi irregolarità contributiva che imponga o giustifichi la revoca degli sgravi.
Esclusa la sussistenza degli obblighi contributivi in controversia, non può dirsi che la società abbia omesso uno o più versamenti contributivi, in modo tale da pregiudicare la condizione di regolarità e da perdere il diritto alla fruizione dell'esonero in questione.
Né a tal risultato può giungersi alla luce di ogni altra contestazione mossa nel verbale di accertamento, nella parte in cui non si determina un'omissione contributiva a tal uopo rilevante, bensì condotte punite con sanzione amministrativa, le quali esulano dalla cognizione del giudice del lavoro, in forza delle previsioni di ripartizione tabellare adottate dall'intestato Tribunale (che attribuiscono la relativa competenza al giudice civile), e che, pertanto, non sono idonee a compromettere la continuità della regolarità contributiva e la permanenza dello sgravio.
Tanto meno può riscontrarsi l'irregolarità contributiva a fronte degli errori contenuti in vari DM10 inviati dalla società, errori che la società stessa ha riconosciuto e che ha
26 chiesto di poter rettificare, come si vedrà meglio appresso, ben prima che le fosse notificato il verbale ispettivo.
17. Ad identica valutazione d'infondatezza si perviene in relazione ad ogni altra risultanza ispettiva.
In ordine alla mancata corresponsione dell'indennità C.O.P.P. per il lavoratore Per_2
nel mese di aprile 2013, va rilevato che tale indennità risulta liquidata, come si
[...] evince dal prospetto paga affoliato in atti, mentre non sono stati forniti elementi, tra cui la dichiarazione del lavoratore, da cui possa trarsene l'omesso pagamento.
Per lo stesso lavoratore, viene altresì contestata l'applicazione di trattenute ingiustificate su diverse mensilità aggiuntive, nonché l'omesso versamento di quote contributive su retribuzioni regolarmente denunciate.
Sotto il primo profilo, la società ha dedotto che le trattenute operate si giustificano in ragione di un conguaglio derivante dall'applicazione della C.I.G. nelle annualità interessate, indicando, a supporto documentale, i dati registrati nel L.U.L..
Siffatto argomento deve ritenersi provato poiché l' nulla ha osservato circa tale CP_8 controdeduzione, sicché la circostanza va considerata priva di specifica contestazione.
Quanto al secondo profilo, come sopra anticipato, la società ha documentato di aver chiesto, già in data 26.9.2017, e quindi ben prima della conclusione dell'accertamento ispettivo, di poter regolarizzare i versamenti, essendo incorsa in un mero errore materiale nella compilazione delle denunce trimestrali.
Ciò esclude la stessa sussistenza di una omissione contributiva, essendo in potere dell'Istituto provvedere ad ogni necessario incombente a prescindere dall'accertamento ispettivo ed in virtù di un autonomo titolo, costituito dal riconoscimento spontaneo dell'obbligo da parte del datore di lavoro.
Identiche osservazioni vanno ribadite in ordine alle analoghe contestazioni inerenti ai lavoratori , , e , che, Persona_1 CP_6 Persona_3 Persona_4 alla luce della documentazione offerta dalla società (cfr. prospetti paga in atti), si rivelano infondate anche in ordine all'indennità C.O.P.P..
Quanto alla contestazione relativa all'applicazione del trattamento retributivo per la manodopera a tempo indeterminato in luogo di quella dovuta agli O.T.D., in riferimento al lavoratore , occorre rilevare che, come documentato Persona_6 dalla società ricorrente, per compensare le differenze è stata corrisposta l'indennità
C.O.P.P., non prevista per gli O.T.I., sicché l'addebito si rivela infondato, avendo la società garantito un sostanziale allineamento retributivo al lavoratore.
27 Né l' ha controeccepito, con la necessaria specificità, in quale misura la dedotta CP_3 compensazione abbia inciso sulla contribuzione effettivamente dovuta dalla società.
Non vi è prova, poi, dell'osservanza, da parte di , di un monte orario Persona_6 superiore a quello registrato nel L.U.L. per il mese di giugno 2017, non essendo stata prodotta in giudizio la dichiarazione del lavoratore raccolta dagli ispettori, il che si osserva parimenti in ordine all'analoga contestazione relativa a . Parte_3
In conclusione, disattesa in toto la fondatezza dell'accertamento ispettivo, deve ritenersi insussistente in ogni sua parte l'obbligo contributivo indicato nell'avviso di addebito opposto, in uno alle sanzioni civili in esso applicate, avviso che, in accoglimento del ricorso, va annullato.
Di contro, come anticipato, esulano dalla competenza funzionale di questo giudicante le ulteriori contestazioni foriere di sanzioni amministrative, che, perciò, devono ritenersi estranee al thema decidendum e che, peraltro, non risultano portate in apposito provvedimento applicato (ossia l'ordinanza ingiunzione), il che comunque escluderebbe, come osservato innanzi, l'interesse ad agire della società.
Assorbito ogni altro profilo.
18. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, e l'incertezza interpretativa in ordine alla regolamentazione della fattispecie concreta, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la compensazione in misura integrale, in quanto circostanze analoghe a quelle previste dall'art. 92 co.2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
2) in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso d'addebito n. 31220190002825415000;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, lì 18.1.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione delle dott.sse e Persona_11 [...]
funzionarie F1 del , addette all'Ufficio per il Processo. Per_12 Organizzazione_4
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 189/2020, avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
introdotta
DA Contro A. COS. (c.f.: CP_2 Parte_1
, in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in P.IVA_1 atti, dall'avv. Vitaliano Staglianò, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c. f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_3 P.IVA_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura periferica;
RESISTENTE nonché CONTRO
in persona del l. r. p. t.. Controparte_4
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'avviso d'addebito n. 31220190002825415000 nonché il verbale dell' n. 2017020718/T01 del 5.12.2017; con vittoria Controparte_5 delle spese di lite;
PER IL RESISTENTE rigettare il ricorso e, per l'effetto, confermare il credito CP_3 portato nell'avviso d'addebito; in subordine, accertare il diritto ad ottenere gli importi
1 che risultano dovuti a titolo di contributi previdenziali;
con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.1.2020, Parte_2 proponeva opposizione avverso l'avviso d'addebito n. 31220190002825415000, notificato a mezzo P.E.C. in data 1.1.2020, con il quale l' aveva richiesto il CP_3 pagamento della somma di € 159.886,00 a titolo di contributi e somme aggiuntive.
Precisava che il suddetto avviso d'addebito aveva fatto seguito a verbale ispettivo dell' di n. 2017020718/T01 del 5.12.2017, in cui veniva contestata la CP_5 CP_5 dichiarazione di imponibili inferiori a quelli previsti dal C.C.N.L. di categoria e dagli accordi integrativi in riferimento ai lavoratori , , CP_6 Persona_1 Per_2
, , , , ,
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Parte_3
, , e . Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
Aggiungeva che gli ispettori avevano altresì contestato: l'erogazione ai lavoratori dipendenti di retribuzioni inferiori a quelle dovute;
l'accertamento di un rapporto di lavoro tra la società e il sig. nel periodo antecedente alla Persona_3 assunzione;
la dichiarazione di ore di lavoro inferiori rispetto a quelle effettuate per il lavoratore e;
l'omessa registrazione in L.U.L. ed Parte_3 Persona_6 omessa denuncia all' delle retribuzioni per il periodo dal 1.9.2016 all'11.9.2016 CP_3 in ordine al rapporto di lavoro intercorso con il sig. . Persona_5
Rappresentava che, a seguito dell'accertamento ispettivo, veniva quantificato l'imponibile contributivo riferito al rapporto di lavoro di per il periodo Persona_5 dall'1.9.2016 all'11.9.2016 con la maggiorazione del 20% ex art. 22 co. 1 D. Lgs.
81/2015, nonché veniva quantificato l'imponibile contributivo relativamente alla posizione di per il periodo 15.4.2013-31.12.2013. Persona_3
Lamentava, quale ulteriore conseguenza dell'accertamento, la revoca del beneficio contributivo fruito dalla società ex L. 407/1990 relativamente ai sig.ri Persona_3
e ed il beneficio contribuito fruito in relazione ai lavoratori
[...] Persona_1 [...]
, , , , , Persona_2 Persona_3 CP_6 Persona_1 Persona_4
, e il tutto per un totale di € Persona_5 Persona_6 Parte_4
93.613,53 a titolo di contributi, € 41.760,79 a titolo di sanzioni ed € 1.874,95 a titolo di interessi, per complessivi € 137.249,27.
Precisava di aver proposto ricorso in opposizione avverso il provvedimento dell' CP_5 senza riscontro.
Eccepiva la decadenza dalla facoltà di iscrizione a ruolo ex art. 25 D. Lgs. 46/1999,
2 rilevando che il credito portato nell'avviso di addebito si riferiva ad un verbale di accertamento notificato in data 19.12.2017, mentre l'avviso di addebito risultava formato in data 24.12.2019, a distanza di oltre due anni.
Evidenziava, quanto al rapporto di lavoro instaurato con i sig.ri , Persona_2
, e , per i quali l' aveva ritenuto Persona_3 CP_6 Persona_1 CP_5 che dovessero essere inquadrati nell'Area 1- Livello III specializzato B di cui al C.C.N.L., in luogo dell'inquadramento in area III-Livello C1, l'insussistenza dei presupposti per poter il preteso superiore inquadramento.
Eccepiva l'infondatezza dell'accertamento ispettivo anche in merito alle contestazioni in ordini ai lavoratori , , , Persona_4 Persona_5 Persona_6 _7
, e .
[...] Persona_8 Persona_9
Quanto alla registrazione impropria di assenze ingiustificate, evidenziava che, nel periodo oggetto di accertamento, la società aveva fruito dell'esenzione contributiva ai sensi della L. 407/1990, difettando qualunque interesse all'adozione del meccanismo delle false assenze ingiustificate allo scopo di ottenere un risparmio indebito.
Eccepiva che il sig. , nel periodo antecedente al 2014, aveva lavorato alle Persona_3 dipendenze della diversa società Controparte_7
Esponeva, in ordine ai lavoratori e , che, a causa di Parte_3 Persona_6 un mancato aggiornamento del software paghe, erano state corrisposte le retribuzioni del livello degli O.T.I. e che, per compensare la differenza, era stata riconosciuta l'indennità C.O.P.P., non prevista per gli O.T.D.
Deduceva che le ore registrate nel L.U.L. rispecchiavano fedelmente le prestazioni rese dal sig. Parte_3
Rappresentava che, nel periodo dal 1.9.2016 all'11.9.2016, il sig. non Persona_5 aveva reso di fatto alcuna prestazione lavorativa.
Contestava la sussistenza dei presupposti per il recupero del beneficio contributivo fruito ex L. 407/1990.
Precisava che, per il lavoratore , era stata corrisposta l'indennità Persona_2
C.O.P.P. per n. 26 giornate lavorative nel mese di aprile 2013, nonostante questi fosse stato assunto in data 15.4.2013.
Evidenziava altresì, in ordine all'eccepita omessa registrazione a L.U.L. di somme che non risultavano assoggettate a contribuzione per il lavoratore , di aver Persona_2 chiesto la regolarizzazione della posizione debitoria ed il conseguente ricalcolo dei contributi dovuti per il primo trimestre e secondo trimestre 2017.
3 Deduceva, infine, l'infondatezza di tutte le altre contestazioni riportate nel verbale.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_3 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio, Controparte_4 benché regolarmente intimata.
L' si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso. Controparte_8
Evidenziava, in ordine alla decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999, che, in caso di ritenuta violazione, il giudice era tenuto ad esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento.
Esponeva che l'importo richiesto nell'avviso d'addebito era risultato dal verbale unico di accertamento e notificazione prefato, di cui reiterava il contenuto.
Sottolineava il carattere documentale delle inadempienze di carattere contributivo.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di non costituitasi in Controparte_4 giudizio ad onta di rituale notificazione degli atti introduttivi, come si evince dalla copia notificata del ricorso agli atti.
Nel contempo, va rilevato il difetto di legittimazione passiva della stessa Controparte_4
È di palmare evidenza che il preteso debito contributivo risale ad un periodo certamente successivo a quello individuato dall'art. 13 L. 448/1998, che limita cronologicamente la cessione dei crediti alla società di cartolarizzazione, CP_3 disponendo che siano ceduti i crediti “già maturati e quelli che matureranno sino al
31 dicembre 2008”.
Dunque, il credito in controversia è da ritenersi escluso dall'alveo applicativo della norma detta e dalla cessione ad di cui va dichiarato il difetto di Controparte_4 legittimazione passiva.
2. In ordine all'eccepita decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999, occorre rilevare che trattasi di decadenza non avente natura sostanziale, nel senso che il suo avveramento preclude l'iscrizione a ruolo e non già la riscossione dei crediti previdenziali attraverso le comuni tutele creditorie, cioè l'azione giudiziale, sicché il giudice investito dell'impugnativa di un avviso di addebito per contributi di previdenza, che riscontri il
4 vano decorso del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo, deve comunque pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, secondo lo schema dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ed anche in assenza di domanda riconvenzionale dell'ente di previdenza (Cassazione civile, sez. lav., 23/02/2016, n. 3486: “La decadenza fissata dall'art. 25 d.lg. n. 46 del 1999 è processuale e non sostanziale. Ne deriva che un eventuale vizio della cartella esattoriale o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”).
In siffatta ipotesi, l'avviso di addebito va annullato ed occorre pronunciare sul merito dell'obbligo contributivo ivi dedotto.
Tuttavia, nella fattispecie, si osserva che i verbali di accertamento ispettivo vengono trasmessi all' che provvede alle relative incombenze, e segnatamente CP_3 all'iscrizione a ruolo esecutivo con contestuale emissione di avviso di addebito, una volta spirati i termini per la definizione bonaria, i quali, come emerge dal verbale in atti, sono così quantificati:
L'art. 25 succitato prevede che l'iscrizione a ruolo debba avvenire, per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento, che, nel caso di specie, è avvenuta addì 19.12.2017.
Risulta, perciò, necessario coordinare l'applicazione di tale disposizione con il decorso dei termini di definizione bonaria, la cui pendenza preclude l'iscrizione a ruolo esecutivo, allorquando la data di notifica e la scadenza di detti termini si ponga a cavallo tra due anni, ossia, nella fattispecie, tra il 2017 ed il 2018.
Ebbene, reputa il giudicante che, in siffatta ipotesi, non si possa trascurare la preclusione per l'iscrizione a ruolo nelle more del termine per regolarizzare, il che necessariamente determina il differimento del dies a quo di decorrenza del termine ex art. 25 citato al momento in cui il termine per la sanatoria bonaria risulti spirato.
Pertanto, essendo tale momento certamente cadente nell'anno 2018, il termine per
5 l'iscrizione a ruolo cade addì 31.12.2019, ed esso deve intendersi rispettato giacché
l'avviso di addebito risulta formato in data 24.12.2019.
Si ravvisa, perciò, l'infondatezza della sollevata eccezione di decadenza.
3. Giova poi operare una precisazione in punto di interesse ex art. 100 c.p.c..
Ogni pretesa contributiva caduta in controversia è confluita nel titolo esecutivo opposto, con conseguente assenza di interesse della società istante ad ottenere una statuizione specificamente diretta ad annullare il verbale stesso (Cassazione civile, sez. lav., 10/03/2020, n. 6753: “La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo, perché l' art. 24, comma
5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo”).
Per la medesima ragione, il datore di lavoro, che riceva la notificazione di un verbale ispettivo in cui si rileva un'infrazione per cui è prevista una sanzione amministrativa, non ha un interesse ad agire attuale e concreto ad impugnarlo, nei termini richiesti dall'art. 100 c.p.c., non essendo state ancora applicate eventuali sanzioni (Cassazione civile, sez. lav., 19/12/2018, n. 32886: “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria”).
Nella diversa ipotesi in cui il verbale ispettivo contenga il rilievo di omissioni contributive o altre violazioni di obblighi assicurativi del datore di lavoro, esso è autonomamente impugnabile ex art. 24 co. 3 D. Lgs. 46/1999 (Cassazione civile, sez. lav., 04/10/2013, n. 22724), ma solo fino al momento in cui avvenga l'iscrizione a ruolo, cioè, in sostanza, fino alla formazione ed alla notificazione dell'avviso di addebito dell' ovvero della cartella esattoriale dell' CP_3 CP_9
Di conseguenza, non vi è luogo ad alcuna statuizione giudiziale in ordine alla validità o alla fondatezza intrinseca del verbale di accertamento ispettivo, come detto interamente assorbito dall'avviso di addebito opposto e, quanto alla domanda diretta
6 ad impugnarlo, dall'intervenuta opposizione ex art. 24 succitato.
4. Riscontrata la tempestività del ricorso, nel merito, ed ai fini del corretto inquadramento giuridico delle pretese contributive, si ritiene necessario riportare il contenuto del verbale ispettivo su cui poggia l'avviso opposto, verbale con cui l' contestava alla società ricorrente una serie di irregolarità ed Controparte_10 infrazioni, relative al periodo compreso tra l'aprile 2013 ed il giugno 2017.
In particolare, nel verbale si legge quanto segue: “[…] Il quadro probatorio emerso dai rilievi e dagli accertamenti effettuati, dalle dichiarazioni rese nonché da tutto quanto personalmente constatato dagli scriventi, ha evidenziato i seguenti elementi. Relativamente ai rapporti di lavoro intercorsi con i Sigg. Pt_5 Part
, e , tutti sono stati dichiarati imponibili
[...] Persona_3 CP_6 Persona_1 retributivi inferiori a quelli previsti dal C.C.N.L. di categoria e dagli accordi integrativi, dal momento che agli stessi viene applicato il trattamento economico previsto per gli operai comuni livello C1 anziché quello contemplato al vigente CCNL e contratti integrativi per la differente qualifica Area I livello III specializzato B, in cui gli stessi vanno correttamente inquadrati alla luce delle modalità effettive di svolgimento della prestazione lavorativa resa, quali vivaisti – potatori e conduttori di macchine e mezzi agricoli. Relativamente a tutti i dipendenti, e sempre per l'intero periodo oggetto di accertamento (04/2013-06/2017) la parte datoriale ha registrato sul LUL ore indicate come “assenza ingiustificata”, per le quali non sono state erogate le relative retribuzioni né le stesse risultano assoggettate a contribuzione previdenziale. Relativamente al lavoratore
[...]
non soni stati corrisposti gli emolumenti dovuti a titolo di C.O.P.P. OTI sulla quattordicesima Persona_2 mensilità da corrispondersi al 30 Aprile 2013; inoltre, sono state operate trattenute non giustificate e operate sulla quattordicesima mensilità spettante per il mese di Aprile 2015. Dalle registrazioni del LUL, infine, risultano operate dalla parte datoriale trattenute sulla tredicesima mensilità da corrispondere in occasione dei mesi di
Dicembre 2013, Dicembre 2014 e Dicembre 2016. Sempre con riferimento al rapporto di lavoro intercorso con il
Sig. la parte datoriale ha effettuato registrazioni sul LUL di somme che non risultano poi Persona_2 assoggettate a contribuzione. In particolare, risultano registrate e non computate nell'imponibile contributivo: ferie godute (per complessive 16 ore) nel mese di Febbraio 2017; quattordicesima mensilità e C.O.P.P. su quattordicesima mensilità nel mese di Maggio 2017); differenze di imponibile per un ammontare pari € 31,42 sempre relative al mese di Maggio 2017. Relativamente al lavoratore , non sono stati corrisposti qli Persona_1 emolumenti dovuti a titolo di C.O.P.P. OTI sulla quattordicesima mensilità da corrispondersi al 30 Aprile 2015; inoltre, sono state operate trattenute, non giustificate, sulla quattordicesima mensilità spettante per il mese di
Aprile 2015 e per il mese di Aprile 2016. Infine, sono state operate trattenute non giustificate sulla tredicesima mensilità erogata in occasione dei mesi e Dicembre 2013, Dicembre 2014 e Dicembre 2015. Sempre con riferimento al rapporto di lavoro intercorso con il Sig. , la parte datoriale ha effettuato registrazioni sul LUL di Persona_1 somme non assoggettate a contribuzione. In particolare risultano registrate e non computate nell'imponibile contributivo: ferie godute (per complessive 24 ore) nel mese di Febbraio 2017; quattordicesima mensilità e
C.O.P.P. su quattordicesima mensilità nel mese di Maggio 2017; differenze di imponibile per un ammontare pari
a € 3,42 sempre relative al mese di Maggio 2017. Relativamente al lavoratore sono state CP_6 registrate trattenute, non giustificate, sulla tredicesima mensilità da corrispondersi in occasione della mensilità di Dicembre 2013. Inoltre, non risultano registrate sul LUL le somme spettanti al mentovato lavoratore a titolo Part di C.O.P.P. OTI per quattordicesima mensilità nel mese di Aprile 2013; ed a titolo di C.O.P.P. ulla tredicesima
e quattordicesima mensilità da corrispondersi in occasione della retribuzione del mese di Novembre 2014 (tra gli emolumenti dovuti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro). In ordine al lavoratore Persona_3
formalmente in forza alla Società ispezionata a far data dal 01.01.2014 lo stesso ha di fatto prestato
[...]
7 attività lavorativa alle dipendenze della Società ispezionata a partire dal 15.04.2013, ovvero fin dall'inizio dell'attività con dipendenti denunciati dalla società agricola avendo effettivamente svolto la Parte_2 propria attività lavorativa di giardinaggio e manutenzione del verde, unitamente alla forza lavoro adibita a tale attività dalla , senza soluzioni di continuità e sempre con le medesime modalità (ho sempre Parte_2 lavorato per il Sig. ininterrottamente e con le stesse modalità, sempre a tempo pieno e sempre Parte_1 occupandomi sia della manutenzione del verde, che è l'attività mia prevalente, che del vivaio”). Il predetto lavoratore risulta assunto dalla data del 08.04.2013 e fino al 31.12.2013 dalla Società con Controparte_7
c.f.: e sede legale in AVELLINO, SS 7 bis Contrada S. ORONZO n°12, e ceduto alla Società P.IVA_3 ispezionata in forza di cessione di contratto concluso dalle due società indicate e sottoscritto per accettazione dal lavoratore ceduto. La posizione del Sig. , per il periodo in cui lo stesso è risultato formalmente Persona_3 in forza alla Società ovvero dal 08.04.2013 al 31.12.2013 - è stata oggetto di separato verbale Controparte_7 ispettivo. Relativamente al medesimo lavoratore, Sig. la parte datoriale ha omesso di Persona_3 CP_ registrare sul Libro Unico del Lavoro e di denunciare, attraverso il flusso DMAG da inviare all' le retribuzioni spettanti al mentovato lavoratore per il periodo dal 15.04.2013 al 01.01.2014. Ancora in ordine al lavoratore allo stesso non è stato mai riconosciuto lo scatto di anzianità biennale Persona_3 maturato alla data del 01.05.2015, in violazioni delle previsioni di cui all'art. 53 del vigente CCNL (del 22.10.2014, valido fino al 31.12.2017). Secondo la detta previsione, invero, tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di cinque e maturano dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio. Sempre con riferimento al rapporto di lavoro intercorso con il Sig. per il Persona_3 periodo di lavoro denunciato dalla Società ispezionata con flusso sono stati dichiarati imponibili Org_1 retributivi inferiori a quelli previsti dal C.C.N.L. di categoria e dai contratti integrativi, non essendo stati denunciati gli importi relativi all'indennità C.O.P.P OTI spettante al lavoratore de quo per le mensilità da Gennaio
2014 a Novembre 2014, nonché relativamente alla mensilità di Gennaio 2015 e in occasione della corresponsione della quattordicesima mensilità relativa al mese di Aprile 2015. Inoltre, sono state operate trattenute, non giustificate, sulla quattordicesima mensilità da corrispondersi con la mensilità di Aprile 2015 e di Aprile 2016.
Infine, sono state operate trattenute, ugualmente non giustificate, sulla tredicesima mensilità erogata in occasione dei mesi di Dicembre 2014 e Dicembre 2015. Infine, ancora con riferimento al rapporto di lavoro intercorso con il Sig. la parte datoriale ha effettuato registrazioni sul LUL di somme Persona_3 che non risultano poi - assoggettate a contribuzione. In particolare risultano registrate e non computate nell'imponibile contributivo: quattordicesima mensilità e C.O.P.P. su quattordicesima mensilità da corrispondere in occasione della retribuzione del mese di Aprile 2017; permessi (per complessive 8 ore) nel mese di Giugno 2017.
In ordine al lavoratore in forza dal 15.04.2013 al 19.04.2013 con contratto a tempo Persona_4 indeterminato, sono stati dichiarati imponibili retributivi inferiori a quelli previsti dal C.C.N.L. di categoria e dagli accordi integrativi, dal momento che al suddetto lavoratore viene applicato il trattamento economico previsto per gli "operai agricoli comuni” Livello C1, anziché quello contemplato dalla vigente contrattazione per la differente qualifica Area 2 Livello II qualificato, in cui il predetto lavoratore va correttamente inquadrato alla luce della modalità effettiva di svolgimento della prestazione lavorativa resa, quali operaio in grado di provvedere alla ordinaria manutenzione con gli attrezzi messi a disposizione dell'azienda, anche se per un limitato periodo di tempo:" In questi cinque giorni di lavoro ho fatto un paio di mezze giornate in giardini di ville private, ho lavorato per la manutenzione dei marciapiedi e strade in Avellino, nella zona del rione San Tommaso, anche per manutenzione di verde in piazza e giardini pubblici sempre in Avellino. Ancora in ordine allo stesso lavoratore, non risultano denunciati gli importi relativi all'indennità C.O.P.P OTI spettante al lavoratore de quo per la mensilità di Aprile 2013. Relativamente ai lavoratori e entrambi Persona_5 Persona_6
OTD, sono stati dichiarati imponibili retributivi inferiori a quelli previsti dal C.C.N.L. di categoria e dagli accordi integrativi, dal momento che ai suddetti lavoratori viene applicato il trattamento economico previsto per gli
8 operai agricoli comuni Livello C2 anziché quello contemplato al vigente CCNL e Contratti integrativi per la differente qualifica Area 2 Livello Il qualificato, in cui i suddetti lavoratori vanno correttamente inquadrati alla luce della modalità effettiva di svolgimento della prestazione lavorativa resa, quali operai in grado di provvedere alla ordinaria manutenzione con gli attrezzi messi a disposizione dell'azienda. Con riferimento al rapporto di lavoro intercorso con il lavoratore la Società datoriale ha registrato sul LUL imponibili Parte_3 retributivi inferiori a quelli previsti e spettanti dalla vigente Contrattazione, avendo applicato al detto lavoratore, assunto quale operaio a tempo determinato (dal 03.04.2017 al 30.06.2017), il trattamento retributivo previsto per la manodopera a tempo indeterminato, anziché applicare correttamente le retribuzioni contemplate dalla vigente normativa per gli operai comuni agricoli a tempo determinato, Area 3 Livello I. Ancora in relazione al medesimo lavoratore, risultano registrate sul LUL del mese di Giugno 2017 ore inferiori a quelle effettivamente svolte dallo stesso Sig. dalla cui libera dichiarazione è emerso un orario complessivo articolato su sette Parte_3 ore tutti i giorni, per cinque giorni a settimana, anziché alle sei/sette ore giornaliere indicate sul LUL.
Relativamente al lavoratore sono stati dichiarati imponibili retributivi inferiori a quelli Persona_6 previsti dal C.C.N.L. di categoria e dagli accordi integrativi, dal momento che al suddetto lavoratore, in forza alla
Società datoriale dal 24.05.2017 al 31.07.2017, viene applicato il trattamento economico previsto per gli operai comuni a tempo indeterminato, anziché il differente trattamento previsto per gli operai a tempo determinato. In ordine al Sig. nel mese di Giugno 2017 sono state denunciate e registrate sul LUL ore in Persona_6 numero complessivamente inferiore rispetto a quelle di lavoro effettivamente prestate dal dipendente de quo, pari
a quarantotto ore per il mese di Giugno 2017. Con riferimento al lavoratore Sig. , la parte Persona_5 datoriale ha denunciato due distinti rapporti di lavoro, entrambi a tempo pieno e determinato: uno dal
28/04/2016 al 31.08.2016 (con comunicazione trasmessa in data 27.04.2016); un secondo, denunciato Org_2 per il periodo dal 12.09.2016 al 31.10.2016 (con comunicazione trasmessa in data 09.09.2016). Org_2
Relativamente al medesimo lavoratore, nel corso dell'accertamento è emerso che lo stesso ha reso di fatto la propria prestazione lavorativa alle dipendenze della Società ispezionata "ininterrottamente e tutti i giorni per
l'intero periodo da fine aprile a ottobre 2016". La Ditta ispezionata ha omesso di registrare sul Libro Unico del CP_ Lavoro e di denunciare, attraverso il flusso DMAG da inviare all' le retribuzioni spettanti al lavoratore Sig.
per il periodo dal 01/09/2016 al 11/09/2016. Relativamente ai rapporti di lavoro intercorsi Persona_5 con i lavoratori , e , sono stati dichiarati imponibili Persona_7 Persona_8 Persona_9 retributivi inferiori a quelli previsti dal C.C.N.L. di categoria e dagli accordi integrativi, dal momento che al suddetto lavoratore viene applicato il trattamento economico previsto per gli "operai agricoli comuni" Livello II, anziché quello contemplato dalla vigente contrattazione per la differente qualifica Area 3 Livello I, in cui i predetti lavoratori vanno correttamente inquadrati alla luce della modalità effettiva di svolgimento della prestazione lavorativa resa rispettivamente, quale coadiuvante nell'attività di manutenzione del verde, per , Persona_7
e addetto alla vendita ed al garden, per e […]. Alla luce di tutto quanto Persona_9 Persona_8 esposto, di tutto quanto esaminato ed accertato, i sottoscritti verbalizzanti, con il presente verbale provvedono CP_ a:A) Quantificare i contributi dovuti all' in relazione agli imponibili contributivi calcolati tenendo conto del disposto dell'art. 1 della legge n.389 del 07.12.1989, autenticamente interpretato dall'art.2, comma 25, della legge
n.549/1995; art.2 il quale prevede che la retribuzione da prendere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti o contratti collettivi, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione. In particolare, relativamente al periodo ispezionato, ovvero da Aprile 2013 a Giugno 2017 (II Trimestre 2107), si è provveduto ad adeguare la retribuzione imponibili alle previsioni di cui al vigente CCNL di categoria, parametrando gli imponibili contributivi alla concreta durata e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa effettivamente resa dai
9 dipendenti de quibus nonché alle effettive mansioni dagli stessi svolti. Il tutto come analiticamente riportato nei
Prospetti riepilogativi allegati che formano parte integrante del presente verbale. B) Quantificare l'imponibile contributivo relativamente al lavoratore per il periodo dal 01/09/2016 al 11/09/2016, con la Persona_5 maggiorazione del 20% prevista dall'art. 22 comma 1 del D. Lgs. 15.06.2015 n°81, a norma del quale "se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Tanto, sempre applicando il CCNL di comparto e quello provinciale previsto per il settore agricoltura, operai florovivaisti, nell'Area 2 Livello II qualificato. C) Quantificare l'imponibile contributivo relativamente al lavoratore per il periodo dal 15.04.2013 al 31.12.2013. D) Recuperare Persona_3 la contribuzione omessa relativamente agli imponibili non denunciati per tutti i dipendenti interessati dal presente procedimento. E) Recuperare il beneficio contributivo ex L.407/1990 di cui la Società de qua ha beneficiato relativamente ai lavoratori e Tanto, in ossequio del principio Persona_3 Persona_1 fissato dall'art. 1 comma 1175 della L. 296/2006, a norma del quale:" A decorrere dar e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". Con la precisazione che, in ogni caso, la Società a beneficiato della predetta agevolazione per entrambi i lavoratori ben oltre Parte_2 il limite temporale del triennio agevolato previsto dalla vigente normativa e, precisamente, per il periodo da
Maggio 2016 a Dicembre 2016. F) Recuperare i benefici normativi e contributivi di cui la Società Parte_2 ha beneficiato relativamente ai lavoratori:
[...] Persona_2 Persona_3 CP_6
, e Si Persona_1 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Parte_4 rammenta, sul punto, che secondo le disposizioni impartite dall' e da questo Controparte_11
, "le violazioni rilevate in sede ispettiva - anche quando abbiano effetti sull'imponibile previdenziale - CP_8 rappresentano un mancato rispetto degli "altri obblighi di legge" (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006) e comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, pur a fronte di successive regolarizzazioni. Il versamento della contribuzione rilascio del […]”. Org_3
5. Dal tenore del riportato verbale, è evidente che trattasi di accertamento induttivo, non basato sull'osservazione diretta dei fatti da parte degli ispettori.
Proprio la natura di siffatto accertamento, che poggia su una ricostruzione a posteriori delle vicende lavorative, a sua volta fondata su elementi utilizzati in maniera inferenziale, impone di escludere che il verbale di accertamento rivesta natura di elemento probatorio privilegiato ex art. 2700 c.c., essendo chiaro che quanto opinato dagli ispettori consegue ad una valutazione delle dichiarazioni dei lavoratori che essi hanno raccolto, nonché della documentazione attinente ai singoli rapporti, e non già all'osservazione diretta delle circostanze di rilievo.
In termini generali, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il verbale di accertamento ispettivo, pur non assurgendo a prova legale, ha un valore probatorio intrinseco, che è però superabile ove vengano forniti elementi di segno contrario, nel
10 senso che una complessiva valutazione del compendio probatorio giudiziale può consentire di ritenere infondate le risultanze dell'accertamento, anche quando esse si basino su dichiarazioni rese da terzi nell'immediatezza (Cassazione civile, sez. lav.,
22/07/2020, n. 15638: “I verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di detti accertamenti non è , per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive finalizzate all'accertamento della sussistenza e tipologia di rapporti di lavoro, in relazione agli obblighi previdenziali, costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente”;
Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2008, n. 15073: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”; CP_ Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2000, n. 2275: “I verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”).
Ebbene, non solo è ammessa la prova contraria rispetto alle risultanze dell'accertamento, ma è anche possibile che lo stesso, in base a quanto emerga per tabulas, si riveli intrinsecamente infondato.
A ciò si aggiunga che l'azione proposta dalla ricorrente società, nel suo complesso,
s'identifica in una domanda di accertamento negativo del credito, per cui le posizioni processuali delle parti risultano specularmente invertite rispetto a quelle sostanziali, nel senso che l' convenuto sul piano formale, è attore in senso sostanziale, in CP_3 quanto preteso creditore (Cassazione civile, sez. lav., 04/05/2020, n. 8445).
Di norma, a ciò consegue l'applicazione del riparto probatorio ex art. 2697 c.c., con onere a carico del resistente previdenziale quanto alla prova dei fatti costitutivi CP_8 del credito (Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2009, n. 23600: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989 n. 389, dà
11 luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito”; Cassazione civile, sez. lav.,
10/11/2010, n. 22862: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la CP_ conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”; Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2020, n. 3279: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro”).
Nella fattispecie in controversia, il riparto probatorio opera in tal senso, sicché
l' è gravato dell'onere di dimostrare i fatti costitutivi del preteso obbligo CP_3 contributivo, ma ciò con esclusione delle sole questioni attinenti alla regolarità contributiva.
La sussistenza di una condizione di regolarità contributiva o la sua irrilevanza, ai fini della permanenza del diritto agli esoneri di legge, è, infatti, elemento costitutivo del diritto stesso, sicché esso va dimostrato da colui che ha inteso beneficiarne e che si opponga alla loro revoca (Cassazione civile, sez. lav., 01/02/2023, n. 2988; Cassazione civile, sez. lav., 19/01/2023, n. 1583; Cassazione civile, sez. VI, 15/04/2021, n. 9913;
Cassazione civile, sez. lav., 22/07/2020, n. 15639: “In materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata”).
6. Così ricostruito il regime di riparto probatorio, occorre segnalare che, agli atti, non risultano presenti le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, e segnatamente non sono stati prodotti i relativi verbali, muniti della sottoscrizione dei lavoratori stessi.
Se è vero che gli ispettori hanno riportato per estratto, nella narrativa del verbale ispettivo, i punti salienti di siffatte dichiarazioni, tali riferimenti non possono assurgere a prova dei fatti, giacché reputa questo giudice che sia sempre necessario l'esame della
12 dichiarazione attraverso una lettura globale e complessiva di quanto riferito dal lavoratore.
Di contro, l'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio evidenzia la fondatezza della domanda di accertamento negativo inerente alla posizione dei lavoratori, vieppiù essendo precluso, alla luce del vuoto documentale sopra segnalato, qualunque raffronto rispetto a quanto dichiarato agli ispettori.
Il teste sig. ha riferito: “sono un lavoratore dipendente di Persona_3 Parte_2 ho iniziato a lavorare circa dieci anni fa, svolgo mansioni di pulizia dei giardini e di sfalcio d'erba, tra
l'altro. La mia giornata lavorativa inizia alle ore 8,30, allorquando mi presento presso la sede di
il mio titolare, sig. , mi dà le disposizioni lavorative, nel senso che mi Parte_2 Parte_1 dice dove recarmi per svolgere il lavoro. La presso la propria sede ha anche un vivaio, Parte_2 in parte aperto, in parte coperto da una piccola serra. Preciso che, quando ho iniziato a lavorare, ero stato assunto dalla sig.ra , sorella di e titolare di una sua società, di cui non Persona_10 Pt_1 ricordo il nome, deputata alla gestione del punto vendita e del vivaio. Quindi, inizialmente, io ero impiegato presso il punto vendita e mi sono occupato anche del vivaio. Tuttavia, non mi sono mai occupato di innesti o potature, ma ho sempre e soltanto eseguito attività di pulizie. Tra l'altro, mi occupavo anche di altre attività di tipo manuale e di natura semplice, tra cui caricare la macchina dei clienti con gli acquisti fatti. All'incirca nell'anno 2014 sono, poi, passato alle dipendenze della società di , e venivo inviato all'esterno per svolgere servizi di pulizia dei giardini. Non ho mai Parte_1 eseguito semine o preparazioni di fondi o innesti. Al più, mi è capitato di fare attività di potatura, ad esempio di rose, ma sempre di natura semplice. Delle attività più complesse, si occupava direttamente
e personalmente il titolare . Abbiamo sempre lavorato nella zona di Avellino. In Parte_1 passato, per un periodo, abbiamo lavorato anche nel pubblico, ad esempio pulendo aiuole pubbliche.
La squadra che si occupava dei servizi esterni era formata da almeno due operai. Quando, oltre alle pulizie, vi erano attività particolari, il sig. se ne occupava personalmente. Anche in Parte_1 questo caso la squadra era formata da due o tre persone. Per quanto riguarda indicativamente il periodo dal 2014 al 2017, ricordo che eravamo in quattro operai. Oltre a me, ricordo il sg. Per_2
, il sig. e il sig. . Il sig. mi ha sempre dato le buste paga. Non
[...] CP_6 Persona_1 Pt_1 so dire, però, in che livello sono inquadrato, so solo dire che la mia qualifica è quella di operaio. Sono in possesso della licenza media, perché non ho completato gli studi della scuola superiore. La ditta aveva due furgoni, che usavamo per spostarci. Per le pulizie, come macchinari, usavamo decespugliatori e soffiatori. Le ferie le fruivamo regolarmente, a turno. ci dava una Pt_1 settimana di ferie all'anno, oltre le giornate che, di volta in volta, chiedevamo. Posso ricordare che, quando ho chiesto le ferie perché avevo necessità di curare un mio fondo, le singole giornate di volta in volta richieste mi sono state accordate. Mi ricordo dei sig.ri e , che Persona_5 Persona_6 hanno lavorato insieme a me per qualche mese e hanno svolto le mie stesse mansioni di pulizia. Non ricordo nulla, invece, del sig. . Anzi, questo nome non mi dice nulla. Ricordo il sig. Persona_4
, il quale era addetto al punto vendita alle dipendenze di e Parte_3 Persona_10 svolgeva le stesse mansioni che io avevo svolto all'inizio. Non so precisare l'anno, né il periodo.
Ricordo, poi, il sig. , il quale ha lavorato con me nel servizio di pulizia esterno, ma solo Persona_7
13 per pochi giorni. Ricordo, altresì i sig. e i quali, però lavoravano nel punto vendita Persona_8 Per_9
e nel vivaio, non ricordo il periodo. Attualmente, di tutti i lavoratori menzionati, insieme a me è rimasto a lavorare solo . Oggi siamo sei o sette operai. Per quanto riguarda i prodotti Persona_2 diserbanti, nonché i concimi e i prodotti antiparassitari, essi vengono maneggiati ed applicati sulle piante esclusivamente dal sig. , e mai da noi operai. In particolare, credo che il sig. Pt_1 Pt_1 abbia un diploma specifico a tal fine, cosa che noi operai non abbiamo. Ricordo che mi è capitato di non poter andare a lavorare a causa di urgenze, anche se non sono in grado di dire quante volte sia successo. Posso riferire, tuttavia, che in questi casi avvertivo telefonicamente il sig. Pt_1 dell'assenza. Lui mi faceva scalare la giornata dalla busta paga, oppure, se possibile, me la faceva recuperare di sabato. Ribadisco che, quando l'attività consiste nella sola pulizia dei giardini, il sig.
ci indica dove recarci e cosa fare. Quando, invece, si tratta di compiere lavori più Parte_1 complessi, tra cui la sagomatura di siepi, se ne occupa il sig. , il quale viene con noi sul Pt_1 giardino oggetto di lavorazione. Nel periodo invernale, quando a causa del mal tempo non si può lavorare, veniamo messi in cassa integrazione. Non sono in grado di quantificare, neppure in media, quanti giorni di cassa integrazione abbiamo fatto ogni anno. Ciò in quanto dipende dalla variabilità delle intemperie climatiche. Posso, però, dire che quando la pioggia va e viene, ci rechiamo lo stesso sul giardino da lavorare e solo se insiste facciamo la cassa integrazione”.
Il teste sig. ha dichiarato: “Sono un operaio della società a circa Persona_2 Parte_2 una decina d'anni. Mi occupo del taglio dell'erba, della potatura, zappatura e pulizia aiuole. Mi reco dove mi viene indicato dal datore di lavoro, ad esempio presso giardini, per eseguire la pulizia del verde, nella zona della provincia di Avellino. Attualmente siamo in 7 a lavorare per ed Parte_2 abbiamo più o meno tutti le stesse mansioni. Non ho titolo di studio, ho fatto solo le scuole dell'obbligo, fino alla scuola secondaria di primo grado. Prima di lavorare da lavoravo nel settore Parte_2 edile come operaio comune, senza alcuna qualifica in particolare. Sono stato sempre regolarmente pagato dalla società ricorrente. Sia all'attualità che nel passato, ci ha sempre comandato Parte_1
, che è il titolare della società, e questo anche per i lavori all'esterno. Non vi è mai stato alcun
[...] collega che avesse il ruolo di caposquadra. Io mi occupo delle attività più semplici, per lo più di pulizia, tra cui la sfalciatura. Uso come attrezzi la cesoia ed il decespugliatore. Si tratta di attività semplici, anche quando effettuo una potatura. Non ho mai fatto innesti né concimatura. Ricordo il collega
[...]
, il quale ha lavorato con me fino a 3 o 4 anni fa. Anche lui aveva le mie stesse mansioni, per Per_1 lo più di pulizia. Ricordo anche , il quale, se non erro, ha lavorato con me fino a 5 o 6 CP_6 anni fa, anche lui con mansioni di operaio semplice, per lo più di pulizia. Preciso che le attività di potatura riguardavano siepi o piante di rose, non abbiamo mai potato viti. Il sig. Parte_7
è, ad oggi, un mio collega alla . Lui ha iniziato a lavorare prima di me, e prima ancora Parte_2 lavorava per un'altra azienda, in titolarità alla sorella di . Anche , come Parte_1 Parte_7 gli altri lavoratori, si è sempre occupato della pulizia, con ciò intendo piccole potature, sfalciatura e raccolta del fogliame. Si tratta delle attività che tutti noi operai della effettuiamo Parte_2 ordinariamente. Quando lavorava per la sorella di , non era operaio, ma svolgeva Parte_7 Pt_1 le mansioni di commesso del negozio, tra cui il carico e scarico della merce. Preciso che la ditta della sorella del è una s.r.l., che ha come attività la conduzione di una rivendita di materiale per Pt_1 giardinaggio. Il negozio in questione si trova a Contrada Sant'Oronzo, nei pressi del carcere di Bellizzi.
14 , non so dire precisamente quando, è poi passato a lavorare insieme a me. Prima non aveva Parte_7 alcun tipo di rapporto né con noi né con la ditta di . Ricordo anche , Parte_1 Persona_4 il quale tempo addietro ha lavorato con noi, ma non più di una settimana, poi è andato via di sua volontà. Non so essere più preciso circa il periodo. non effettuava tagli ma si limitava a Per_4 raccogliere le foglie. Altresì ricordo e i quali in passato sono stati Persona_5 Persona_6 miei colleghi. Ciò è avvenuto diversi anni fa, ma non so essere più preciso. Anche loro avevano le mie stesse mansioni, cioè si occupavano sostanzialmente di pulizie. Quanto a , anche lui Parte_3
è stato un lavoratore della diverso tempo fa, non ricordo esattamente quando. Parte_2
Diversamente da me, lui era occupato presso il vivaio della faceva, per lo più, carico e Parte_2 scarico delle merci, ossia delle piante. Inoltre, faceva l'annaffiatura ed aiutava i clienti a caricare le piante. Come anche e , di cui mi ricordo, lavoravano Parte_3 Persona_8 Persona_9 al vivaio. Oggi non lavorano più per Avevano le stesse mansioni di Ricordo Parte_2 Parte_3 altresì , anche lui mio collega diverso tempo fa, ed impegnato nelle mie medesime Persona_7 mansioni, cioè la pulizia del verde. in passato, ha svolto attività di manutenzione del verde Parte_2 anche pubblico, ad esempio per il . Non ricordo e nulla so dire circa l'intervento Controparte_12 ispettivo per cui è causa. Forse non c'ero. Tuttavia, ricordo che venni convocato con i miei colleghi all' dove mi vennero chieste informazioni sul tipo di mansioni da me svolte. Posso dire che, CP_3 avendo ormai un rapporto di confidenza da lungo tempo con , quando mi capita di Parte_1 avere delle esigenze personali che non mi permettono di andare a lavorare, mi basta chiamarlo e lui mi autorizza in tal senso, cioè ad assentarmi. La giornata viene indicata come assenza in busta paga
e non mi viene retribuita. Facciamo in tal modo sia io sia i miei colleghi. Difatti, può capitare che alcuni miei colleghi, che hanno appezzamenti di terreno, debbano assentarsi dal lavoro per le connesse esigenze. Il mio datore di lavoro è esclusivamente , è lui che si occupa di tutti gli aspetti Parte_1 del rapporto, incluse le ferie ed i permessi. Oltre a lui, non vi sono altri lavoratori a me sovraordinati
o di livello superiore. Non mi ricordo la mia categoria d'inquadramento. Quando è brutto tempo e non si può lavorare, usufruiamo della cassa integrazione. Ciò è avvenuto anche negli anni 2013 e seguenti.
svolge anch'egli attività lavorativa in azienda. In particolare, si occupa delle attività Parte_1 più complesse, come la potatura e la realizzazione di siepi sagomate, nonché della cura degli alberi da frutto. È sempre ad occuparsi della scelta dei prodotti da applicare per la cura delle piante, Pt_1 anche in caso di malattie. si occupa anche della progettazione dei giardini, ed è a lui a Pt_1 scegliere dove devono essere collocate le piante, anche a seconda del tipo di pianta, se cioè si tratti di pianta che necessita o meno di una maggiore esposizione al sole o, invece, di stare all'ombra. Una volta scelta la posizione, noi operai ci occupiamo solamente di scavare la buca per la pianta in questione.
Come strumenti di lavoro, tra l'altro, usiamo il tosaerba, il soffiatore ed il decespugliatore”.
Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetti attendibili, nonostante si tratti di lavoratori interessati dall'accertamento ispettivo, quanto ai rispettivi rapporti di lavoro con la società istante.
Difatti, essi, nonostante abbiano reso dichiarazioni che, nel complesso, confermano le tesi esposte dalla società, avrebbero un interesse di fatto addirittura opposto, poiché, ove mai la società fosse tenuta a pagare i maggiori contributi richiesti, i due lavoratori
15 ne trarrebbero beneficio sul piano dell'incremento del montante contributivo.
Di conseguenza, le testimonianze raccolte risultano credibili e idonee a fondare il convincimento del giudicante, dovendo ritenersi sussistente una piena attendibilità dei testi escussi, i quali non sono risultati influenzati da quanto segnalato.
Né il riscontrato interesse di fatto può condurre ad una situazione d'incompatibilità ex art. 246 c.p.c., che sussiste solo allorquando il teste sia titolare di un interesse che ne legittimi la partecipazione al giudizio, il che non è dato ravvisare nella fattispecie, essendo finanche noto che titolare esclusivo del credito contributivo è l' e CP_3 giammai il lavoratore.
Anche nel caso in cui questi agisca nei confronti del datore per la regolarizzazione della posizione contributiva, può ottenere la sola declaratoria di accertamento dell'obbligo contributivo, mentre, ove insista per la condanna al relativo pagamento, egli sarà tenuto all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' giacché la CP_3 pronuncia di condanna non potrà che avvenire in favore del solo Istituto, destinatario naturale ed esclusivo dei versamenti contributivi.
7. Passando all'esame delle singole contestazioni, in ordine a quella afferente alla dichiarazione di imponibili retributivi inferiori ai minimali stabiliti dal C.C.N.L. di categoria e dagli accordi integrativi, gli ispettori hanno rilevato che l'attività d'impresa della società ricorrente comprende la conduzione di un vivaio, a cui risultano addetti gli operai stagionali a tempo determinato, nonché la manutenzione del verde, sia pubblico che privato, a cui risultano addetti gli operai a tempo indeterminato.
Gli ispettori hanno ritenuto, per quanto concerne i lavoratori a tempo indeterminato
( , , e ), formalmente Persona_2 Persona_3 CP_6 Persona_1 inquadrati dal datore nell'area 3 livello C1 C.C.N.L. in atti, che essi avrebbero dovuto essere inquadrati, come squadra di lavoro, nell'area 1 livello I specializzato B, trattandosi non già di operai semplici, bensì di lavoratori qualificati, in quanto capaci di svolgere, in autonomia e con conoscenza specifica, l'attività di manutenzione del verde, compreso il taglio e la potatura, di gestione del vivaio e dei lavori ad esso inerenti (irrigazione, aerazione e coltivazione), oltre che di conduzione delle macchine e dei mezzi aziendali.
La ricorrente ha dedotto che l'accertamento compiuto dagli ispettori del lavoro non rispecchia l'attività effettivamente svolta dai prefati lavoratori.
Sul punto, è opportuno richiamare la distinzione tra i due diversi livelli di inquadramento, come delineabile sulla scorta della contrattazione collettiva in atti.
16 L'art. 31 C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti, in atti, dispone quanto segue:
“A) Operai agricoli Gli operai agricoli sono classificati sulla base di "aree professionali' per ognuna delle quali il c.c.n.l. definisce la relativa declaratoria. L'individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il loro inquadramento all'interno di ciascuna area e l'attribuzione dei relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale per le tipologie aziendali di cui all'art. 1 del presente contratto, anche con riferimento ai lavoratori per i quali sono venuti a scadenza gli accordi di cui all'art. 88 del c.c.n.l. 10 luglio 1998. Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita: Area 1° Declaratoria Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione. Area 2° Declaratoria Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali- acquisite per pratica o per titolo- ancorché necessitanti di un periodo di pratica. Area 3°Declaratoria professionali. Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti. B) Operai florovivaisti
Gli operai florovivaisti sono inquadrati in "aree professionali", comprendenti, ciascuna, diversi profili professionali. Per ognuna delle aree il c.c.n.l. definisce le caratteristiche generali ed essenziali, nonché
i corrispondenti profili professionali. Conseguentemente la classificazione degli operai florovivaisti è così stabilita: Area 1° Declaratoria Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione […]Livello "b" - ex specializzati : Vivaisti, Potatore, Innestatori e ibridatori, Preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari, Selezionatori di piante innestate, Conduttori patentati di autotreni - automezzi – trattori, Conduttori di caldaia con patente diversa dal 1° e 2° grado […]”.
La differenziazione tra area 1 ed area 3 risiede, dunque, nelle particolari abilità professionali degli operai di livello superiore, tali da consentire l'espletamento di attività specialistiche e qualificate.
Di contro, l'operaio di area 3 è un comune operaio generico, privo di specifiche competenze ed a cui non è richiesto lo svolgimento di lavoro specializzato.
Sulla scorta delle riportate declaratorie ed alla luce delle risultanze probatorie, occorre, dunque, verificare se, in concreto, l'attività posta in essere dai lavoratori sia effettivamente riconducibile all'area 1.
Il teste ha riferito di non aver mai eseguito semine o preparazioni Persona_3 di fondi o innesti, limitandosi ad effettuare attività di potatura, ad esempio di piante di rosa, sempre di natura semplice.
Ha, altresì, precisato che, delle attività più complesse, si occupava direttamente il titolare della società, sig. . Parte_1
Ha dichiarato, poi, che, nel periodo dal 2014 al 2017, i dipendenti erano quattro, ossia,
17 oltre a lui, il sig. , il sig. ed il sig. . Persona_2 CP_6 Persona_1
Infine, ha riferito di essere in possesso della licenza media.
Il teste ha affermato di essere un operaio della società da Persona_2 Parte_2 circa una decina d'anni e di occuparsi del taglio dell'erba, nonché delle attività di potatura, zappatura e pulizia delle aiuole.
Ha riferito di non avere titolo di studio.
Ha precisato di occuparsi delle attività più semplici e di non aver mai effettuato innesti né concimatura.
Ha riferito che i colleghi e avevano le sue stesse mansioni. Persona_1 CP_6
Inoltre, ha dichiarato che anche il sig. si era sempre occupato della pulizia, Parte_7 ossia di potature e della raccolta del fogliame.
Tali dichiarazioni sconfessano la tesi dello svolgimento delle mansioni di cui all'area 1 da parte dei lavoratori interessati da tale segmento dell'accertamento ispettivo.
Anzitutto, per l'inquadramento nell'area 1 è richiesto il possesso di un titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali, che consentano la preparazione necessaria all'espletamento di lavori complessi.
I testi hanno dichiarato di non essere in possesso di titoli di studio, né di aver svolto attività che richiedono competenze specifiche.
Inoltre, dall'istruttoria svolta, è emerso che il sig. si occupa delle Parte_1 attività più complesse, come la realizzazione di siepi sagomate, la cura degli alberi da frutta, la scelta dei prodotti da applicare per la cura delle piante, anche in caso di malattie, oltre che la progettazione dei giardini.
L' non ha, poi, fornito altri elementi di prova rispetto all'accertamento CP_3 ispettivo, il quale deve ritenersi sul punto smentito dalla prova contraria offerta dalla società ricorrente.
Alla luce di tutto quanto sinora osservato, non può, pertanto, ritenersi conseguita la dimostrazione, neppure attraverso il ricorso a presunzioni semplici, dell'effettivo espletamento di mansioni rientranti nell'area 1 C.C.N.L. sopra richiamato da parte dei lavoratori , , e , sicché Persona_2 Persona_3 CP_6 Persona_1 deve ritenersi infondata la contestazione in ordine alla dichiarazione di imponibili inferiori a quelli previsti dal C.C.N.L..
8. Quanto alle contestazioni relative al lavoratore , gli ispettori Persona_4 hanno ritenuto che lo stesso, alle dipendenze della società dal 15.4.2013 al 19.4.2013, doveva essere inquadrato nell'area 2 livello II qualificato, essendo un operaio in grado
18 di provvedere alla ordinaria manutenzione con gli attrezzi messi a disposizione dell'azienda.
Queste le dichiarazioni del sig. riportate nel verbale: “in questi cinque Persona_4 giorni di lavoro ho fatto un paio di mezze giornate in giardini di ville private, ho lavorato per la manutenzione dei marciapiedi e strade di Avellino, […] anche per manutenzione di verde in piazza e giardini pubblici sempre in Avellino…”.
Sul punto, il teste ha riferito che il sig. aveva lavorato Persona_2 Persona_4 non più di una settimana e che lo stesso non effettuava tagli, ma si limitava a raccogliere le foglie.
Ebbene, anche per tale segmento delle contestazioni, l'accertamento non fornisce una prova convincente della sua fondatezza, mentre ha fornito prova Parte_2 contraria, dimostrando che il sig. nel pur breve periodo lavorativo, non ha Per_4 svolto attività di lavoro qualificato, che ne imponga un inquadramento superiore rispetto a quello dichiarato dal datore di lavoro stesso.
Pertanto, le prove raccolte rivelano l'insufficienza di elementi atti a dimostrare lo svolgimento di mansioni riconducibili all'area 2 livello II qualificato.
9. Lo stesso dicasi per i lavoratori , assunto dal 28.4.2016 al Persona_5
31.8.2016 e dal 12.9.2016 al 31.10.2016, e , assunto dal 24.5.2017 al Persona_6
30.6.2017 e prorogato sino al 31.7.2017, in ordine ai quali gli ispettori hanno ritenuto che dovessero essere inquadrati nell'area 2 livello II qualificato, in luogo dell'inquadramento formale nell'area 3.
Ciò in quanto, secondo gli ispettori, detti operai, assunti a tempo determinato, erano in grado di provvedere all'ordinaria manutenzione con attrezzi messi a disposizione dell'azienda.
Anche tale parte dell'accertamento, però, non ha trovato riscontro nel compendio istruttorio giudiziale, che, di contro, ha lasciato emergere, anche in tal caso, una prova contraria che conferma la correttezza dell'inquadramento datoriale.
I testi e hanno riferito che i sig.ri Persona_3 Persona_2 Persona_5
e avevano lavorato con loro per qualche mese ed avevano svolto le Persona_6 loro stesse mansioni di pulizia, sicché è diretta conseguenza l'attribuzione di un identico inquadramento professionale nell'area 3.
Dunque, anche in tal caso risulta infondata la contestazione in ordine alla dichiarazione di imponibili inferiori a quelli previsti dal C.C.N.L..
10. Inoltre, gli ispettori hanno ritenuto che anche in ordine ai lavoratori _7
19 , e la società aveva dichiarato Per_4 Persona_8 Persona_9 imponibili retributivi inferiori a quelli previsti dal C.C.N.L. di categoria e dagli accordi integrativi, dal momento che ai suddetti lavoratori era stato applicato il trattamento economico previsto per gli “operai agricoli comuni” di livello II, anziché quello contemplato dalla contrattazione per la differente qualifica di area 3 Livello I, in cui i predetti lavoratori, secondo gli ispettori, dovevano essere inquadrati.
Gli ispettori hanno argomentato tale deduzione alla luce della modalità effettiva di svolgimento della prestazione lavorativa resa.
Il IG , secondo gli ispettori, sarebbe stato un coadiuvante Persona_7 nell'attività di manutenzione del verde, mentre e Persona_9 Persona_8 addetti alla vendita ed al “garden”.
[...]
Invece, per , gli ispettori hanno evidenziato l'erronea applicazione Parte_3 della retribuzione minimale per O.T.I., in luogo di quella superiore prevista per O.T.D. di area 3 livello I, operando, perciò, una contestazione sostanzialmente similare.
Anche tale segmento dell'accertamento poggia su una interpretazione di circostanze di fatto a cui gli ispettori non hanno assistito personalmente e che risulta superata dalle prove raccolte in istruttoria.
Dalle dichiarazioni testimoniali, è infatti emerso che il sig. era occupato Parte_3 presso il vivaio di e si occupava del carico e scarico delle piante e Parte_2 dell'annaffiatura.
È emerso, altresì, che anche e lavoravano al Persona_8 Persona_9 vivaio ed avevano le stesse mansioni di Parte_3
Il sig. , invece, si occupava della pulizia del verde. Persona_7
Richiamando quanto sopra già osservato in ordine al patrimonio mansionale effettivo degli altri lavoratori, anche per quelli in esame si riscontra che essi hanno svolto mansioni semplici, che non richiedono specifiche competenze o particolari qualifiche.
Né vi è prova del possesso di uno specifico titolo di studio da parte dei predetti lavoratori, necessario al fine di consentire l'inquadramento superiore.
Ne consegue il riscontro d'infondatezza della contestazione anche nella parte relativa ai predetti lavoratori.
11. A monte di tutto quanto sinora osservato, preme rappresentare che l' CP_3 neppure ha soddisfatto il preliminare onere di allegazione che grava sulla parte la quale sostenga la spettanza di un superiore livello d'inquadramento.
Risulta finanche noto che, al fine di contestare il livello d'inquadramento attribuito dal
20 datore di lavoro e risultante per tabulas, nonché rivendicare un diverso livello d'inquadramento sulla scorta dell'espletamento di mansioni superiori, il lavoratore è gravato dell'onere di indicare correttamente e compiutamente il livello di inquadramento contrattuale (o meglio, il livello per cui è stata corrisposta la retribuzione), le mansioni effettivamente svolte e le declaratorie contenute nel
C.C.N.L., operando i necessari raffronti, argomenti che non si rinvengono affatto nelle difese del resistente (Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2020, n. 26593: “Il lavoratore che agisca per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore deve indicare i tratti distintivi di tale qualifica nonché provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono”; Cassazione civile, sez. lav., 21/05/2003, n. 8025: “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”;
Cass. n. 12092/2004: “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento”).
La relativa domanda di pagamento andrebbe, perciò, disattesa in nuce, come si verifica allorquando l'istante si limiti a reclamare l'inquadramento superiore e le relative spettanze, senza in alcun modo delineare l'iter logico trifasico ritenuto necessario dalla giurisprudenza al fine di accertare e riconoscere lo svolgimento di mansioni diverse da quelle contrattualmente stabilite (Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2020, n. 12039).
Siffatto onere di allegazione probatoria deve parimenti ritenersi gravante sull' CP_3 allorquando pretenda dal datore di lavoro il pagamento di maggiori contributi ai sensi dell'art. 1 D. L. 338/1989, conv. con mod. da L. 389/1989, ossia in applicazione di un minimale contributivo superiore poiché rapportato ad una altrettanto superiore retribuzione minimale, corrispondente ad un più elevato livello in cui uno o più lavoratori subordinati sarebbero inquadrabili.
In parole povere, l' , oltre a riportare i livelli formalmente assegnati ai lavoratori CP_8 della società ricorrente e quelli superiori in cui essi sarebbero da inquadrare, avrebbe dovuto raffrontare, con la necessaria esaustività, le attività effettivamente svolte dai lavoratori stessi nonché i due livelli di inquadramento coinvolti, così come descritti nelle declaratorie di C.C.N.L., evidenziando le ragioni della sussumibilità delle
21 mansioni nell'uno anziché nell'altro.
Di tale attività logico-giuridica non v'è sufficiente esposizione, soprattutto per quanto concerne il raffronto delle declaratorie contrattuali, né nella memoria di costituzione dell' né nel verbale di accertamento ispettivo ivi riportato. CP_3
In ogni caso, la questione risulta comunque assorbita dal riscontro d'infondatezza di ogni deduzione di tal fatta, alla luce delle prove giudiziali e delle risultanze del loro esame, sopra rassegnate.
12. Quanto alla contestazione relativa alla erogazione ai lavoratori dipendenti di retribuzioni inferiori a quelle dovute, sul presupposto che la società resistente avrebbe registrato sul L.U.L. assenze ingiustificate, parte ricorrente ne sostiene l'infondatezza, evidenziando di aver fruito, nel periodo in questione, di esonero dall'obbligazione contributiva ai sensi della L. 407/1990, argomento dal quale si ricaverebbe l'assenza di qualunque interesse a simulare condizioni di fatto idonee ad abbattere la retribuzione imponibile.
Sul punto, a prescindere dall'utilità o meno dell'artificio ipotizzato dagli ispettori, si osserva che incombe sull'Istituto di previdenza l'onere di fornire la prova del fatto dissimulato, consistente, nel caso di specie, nell'effettivo svolgimento di ogni giornata lavorativa che sarebbe stata invece registrata come assenza, e nella conseguente falsa attestazione di assenza ingiustificata dal lavoro, al fine di eludere l'onere contributivo spettante al datore di lavoro.
Ebbene, i testi escussi hanno concordemente riferito che, in caso di assenza, il datore di lavoro provvedeva ad indicare l'evento in busta paga.
In specie, il teste ha riferito che, nelle occasioni in cui non poteva Persona_3 recarsi al lavoro, comunicava l'assenza al datore di lavoro, il quale provvedeva a decurtare la giornata lavorativa dalla busta paga e, in alcuni casi, ne autorizzava il recupero nella giornata del sabato.
Di uguale tenore è la dichiarazione resa dal teste , il quale ha, altresì, Persona_2 riferito che, in occasioni di esigenze personali, l'assenza dal lavoro veniva comunicata telefonicamente ed indicata regolarmente in busta paga e non retribuita.
È evidente che, trattandosi di una società di piccole dimensioni, i rapporti di lavoro non erano improntati a rigorose procedure di gestione del personale, così come si rileva dalla disponibilità del datore di lavoro a consentire al lavoratore di assentarsi anche in caso di esigenze del lavoratore stesso connesse alla coltivazione dei propri fondi.
Pertanto, è evidente che, in tali casi, la prestazione di lavoro non venisse espletata e la
22 retribuzione non fosse erogata, il che può verosimilmente spiegare l'indicazione della corrispondente giornata nel prospetto paga come assenza ingiustificata.
Inoltre, secondo la comune esperienza, utilizzabile da questo giudicante ex art. 115 co.
2 c.p.c. ai fini del decidere, è circostanza notoria quella per cui, nelle giornate piovose o particolarmente fredde, gli operai, che lavorano per lo più all'aperto, come quelli che, nel caso di specie, si occupano di pulizia del verde, si vedono costretti a sospendere o a non espletare affatto l'attività lavorativa, il che ordinariamente si verifica anche in caso d'assenza o di flessione dell'attività lavorativa commissionata al datore, così come è norma riscontrare, nel lavoro agricolo o similare, la ricorrenza di stagionalità che vedono, a seconda del clima, una maggiore o minore entità di giornate lavorative.
Il tutto è confermato anche dai testi, che hanno dichiarato che nel periodo invernale, quando a causa di condizioni metereologiche avverse non potevano lavorare, erano posti in cassa integrazione guadagni.
Ciò conferma, a latere, che, come di norma avviene nel lavoro agricolo, non fosse sempre ed assolutamente necessaria la costante e quotidiana presenza sul luogo di lavoro, il che ha potuto ragionevolmente indurre il datore a tollerare assenze volontarie dei lavoratori, indicandole nei prospetti paga come assenze ingiustificate.
In ogni caso, nelle date in questione, non vi è prova che i lavoratori fossero effettivamente intenti a prestare l'attività, poiché gli ispettori non hanno riportato di aver osservato direttamente un siffatto accadimento, né l' ha fornito elementi CP_3 in tal senso.
Per tutto quanto sinora argomentato, si ravvisa l'infondatezza anche di tale contestazione.
13. Quanto all'addebito afferente alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società ed il sig. nel periodo precedente alla Persona_3 sua formale assunzione, va osservato quanto segue.
Gli ispettori hanno sostenuto che il sig. , assunto a far data dal 1.1.2014, Persona_3 abbia di fatto espletato la propria attività lavorativa dal 15.4.2013 al 31.12.2013, periodo per il quale la società avrebbe omesso di registrare nel L.U.L. le retribuzioni e di inviare le denunce trimestrali.
In sostanza, gli ispettori hanno addebitato la ricorrenza di un rapporto di lavoro non formalizzato né regolarizzato per detto periodo.
Sul punto, non è emersa la prova dell'espletamento dell'attività lavorativa alle dipendenze della società ricorrente nel periodo in questione.
23 Il sig. ha dichiarato di aver iniziato a lavorare circa dieci anni fa presso una Persona_3
Part società terza, di cui era titolare la sig.ra , sorella di , Persona_10 Parte_1 società deputata alla gestione del punto vendita e del vivaio, e di essere poi passato alle dipendenze di nell'anno 2014. Parte_2
È verosimile che egli si riferisse all'altra società summenzionata, ossia CP_7
anche perché, come rilevato dagli stessi ispettori, egli risulta formalmente
[...] assunto da tale società fino al 31.12.2013.
In ogni caso, l'ipotesi ricostruttiva formulata dagli ispettori è infondata, non solo perché basata su fatti che non sono stati da essi direttamente accertati, ma soprattutto in quanto la circostanza per cui avrebbe lavorato per la società ricorrente Persona_3 già nel 2013 non ha trovato riscontro nelle risultanze dell'istruttoria giudiziale, risultando anzi sconfessata.
L' non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro CP_3 subordinato nel periodo antecedente all'assunzione formale del sig. . Persona_3
Il tutto evidenziando che l' pur ammesso a provare per testi i fatti nel presente CP_3 giudizio, è decaduto dalla prova, come da statuito in corso di causa.
Per di più, neppure sarebbe stato sufficiente provare la sola esistenza di un rapporto di lavoro con già nel 2013, dovendone l' altresì provare la Parte_2 CP_8 caratteristica della subordinazione ex art. 2094 c.c., la quale, secondo lo stato dell'arte giurisprudenziale, si ravvisa solo in presenza di un concreto assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro e, dunque, sulla sussistenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui sia possibile evincere l'etero-direzione e l'etero-organizzazione della forza lavoro da parte del datore stesso, il tutto alla luce di specifici elementi, anch'essi rilevanti, tra cui la specificità dell'incarico conferito al lavoratore, il modo della sua attuazione, le caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (Cass., sez. lav., 12871/2020;
11207/2009; 3614/2010), nonché lo stabile inserimento del lavoratore nell'apparato aziendale datoriale (Cass., sez. lav., 18943/2021; 29646/2018; 18757/2005), quali fattori di discrimine effettivo tra il rapporto subordinato e la collaborazione autonoma, prevalenti rispetto ai cd. “indici della subordinazione” (tra cui la collaborazione,
l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma e la fissità della retribuzione, l'osservanza di un orario predeterminato, il potere di controllo, ecc.), elementi che, in passato, assumevano rilievo determinante, ma che oggi sono ritenuti meramente sussidiari ed indiziari, non rivelatori di per sé della
24 natura subordinata del rapporto, ma utilizzabili dal giudice solo in caso di dubbio o difficoltà interpretativa, e solo tramite una valutazione globale e congiunta, giammai singolare (Cass., sez. lav., 11424/2021; 21194/2020; 6758/2020; 15631/2018;
9900/2003; 6570/2000).
Ebbene, la prova dell'esistenza del rapporto predetto, nel periodo in questione, non è emersa affatto, e men che meno con la necessaria dimostrazione dell'elemento della concreta etero-direzione della prestazione da parte della società ricorrente e non già dell'altra società.
Ne consegue, altresì, l'infondatezza della contestazione inerente all'omessa applicazione dello scatto di anzianità biennale.
14. Ad identica conclusione si perviene in merito alla contestazione riferita al lavoratore . Persona_5
Secondo gli ispettori, il sig. avrebbe di fatto reso la propria prestazione Per_5 lavorativa alle dipendenze della società in maniera ininterrotta, ossia da fine aprile
2016 ad ottobre 2016, contrariamente a quanto dichiarato dalla società datrice, che, invece, ha denunciato due diversi rapporti, il primo dal 28.4.2016 al 31.8.2016 ed il secondo dal 12.9.2016 al 31.10.2016.
Nel verbale, viene perciò ipotizzato che la società avrebbe omesso di registrare nel
L.U.L. e di denunciare le retribuzioni spettanti al lavoratore dall'1.9.2016 all'11.9.2016.
A riguardo, va ribadito quanto sopra già osservato, poiché non è emerso alcun elemento di prova idoneo a dimostrare l'effettivo espletamento dell'attività lavorativa nel predetto periodo da parte del sig. di certo non potendo a ciò supplire Per_5 quanto riportato nel verbale ispettivo, al quale, almeno nella copia prodotta in atti nel presente giudizio ed in quella incorporata nella memoria difensiva dell' non CP_3 risultano allegate le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e sottoscritte dal lavoratore.
Ne consegue l'infondatezza dell'addebito contributivo sul punto.
15. In ordine alla posizione dei lavoratori e , è Persona_3 Persona_1 stato previsto il recupero del beneficio contributivo ex L. 407/90, per averne la società beneficiato oltre il limite temporale del triennio e, precisamente, per il periodo da maggio 2016 a dicembre 2016.
A riguardo, la società ha prodotto copie del L.U.L. da cui emerge che, invece, lo sgravio
è stato rispettivamente fruito fino a maggio 2016 e ad aprile 2016.
In ossequio al principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova, sarebbe stato onere dell' provvedere alla specifica contestazione di tale circostanza e fornire CP_3
25 prova contraria, il che non è avvenuto.
Di conseguenza, anche tale addebito va disatteso.
16. Quanto, poi, alla revoca totale dell'esonero ex L. 407/1990, con applicazione retroattiva, per i lavoratori , , , Persona_2 Persona_3 CP_6 [...]
, di , , e Per_1 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Parte_4 quale effetto della situazione d'irregolarità contributiva ravvisata dagli ispettori, vanno richiamate le disposizioni di cui all'art. 1 co. 1175 e 1176 L. 296/2006, sulla scorta delle quali si osserva che, in effetti, la continuità della situazione di regolarità contributiva, attestata dal D.U.R.C., è condizione necessaria per la fruizione degli sgravi contributivi, trattandosi di elemento costitutivo del corrispondente diritto, in assenza di cui quest'ultimo non può ritenersi perfezionato, e del quale deve reputarsi necessaria la permanenza, a pena di revoca degli sgravi già goduti.
Nella fattispecie, non è venuta in contesa la sussistenza del D.U.R.C., il che, però, è irrilevante in quanto è certo che vi sia stata la verifica di regolarità contributiva, con esito asseritamente negativo e conseguente revoca degli sgravi.
Infatti, è sufficiente la sola condizione d'irregolarità a determinare la decadenza, con effetti retroattivi, da ogni esonero contributivo, totale o parziale e fruito o da fruire, ai sensi del citato art. 1 co. 1175 L. 296/2006, laddove il contribuente non provveda alla regolarizzazione nei termini assegnati.
Tuttavia, nella fattispecie, alla luce dell'assenza di fondatezza di ogni addebito mosso nei confronti della società istante, non è affatto possibile ravvisare qualsiasi irregolarità contributiva che imponga o giustifichi la revoca degli sgravi.
Esclusa la sussistenza degli obblighi contributivi in controversia, non può dirsi che la società abbia omesso uno o più versamenti contributivi, in modo tale da pregiudicare la condizione di regolarità e da perdere il diritto alla fruizione dell'esonero in questione.
Né a tal risultato può giungersi alla luce di ogni altra contestazione mossa nel verbale di accertamento, nella parte in cui non si determina un'omissione contributiva a tal uopo rilevante, bensì condotte punite con sanzione amministrativa, le quali esulano dalla cognizione del giudice del lavoro, in forza delle previsioni di ripartizione tabellare adottate dall'intestato Tribunale (che attribuiscono la relativa competenza al giudice civile), e che, pertanto, non sono idonee a compromettere la continuità della regolarità contributiva e la permanenza dello sgravio.
Tanto meno può riscontrarsi l'irregolarità contributiva a fronte degli errori contenuti in vari DM10 inviati dalla società, errori che la società stessa ha riconosciuto e che ha
26 chiesto di poter rettificare, come si vedrà meglio appresso, ben prima che le fosse notificato il verbale ispettivo.
17. Ad identica valutazione d'infondatezza si perviene in relazione ad ogni altra risultanza ispettiva.
In ordine alla mancata corresponsione dell'indennità C.O.P.P. per il lavoratore Per_2
nel mese di aprile 2013, va rilevato che tale indennità risulta liquidata, come si
[...] evince dal prospetto paga affoliato in atti, mentre non sono stati forniti elementi, tra cui la dichiarazione del lavoratore, da cui possa trarsene l'omesso pagamento.
Per lo stesso lavoratore, viene altresì contestata l'applicazione di trattenute ingiustificate su diverse mensilità aggiuntive, nonché l'omesso versamento di quote contributive su retribuzioni regolarmente denunciate.
Sotto il primo profilo, la società ha dedotto che le trattenute operate si giustificano in ragione di un conguaglio derivante dall'applicazione della C.I.G. nelle annualità interessate, indicando, a supporto documentale, i dati registrati nel L.U.L..
Siffatto argomento deve ritenersi provato poiché l' nulla ha osservato circa tale CP_8 controdeduzione, sicché la circostanza va considerata priva di specifica contestazione.
Quanto al secondo profilo, come sopra anticipato, la società ha documentato di aver chiesto, già in data 26.9.2017, e quindi ben prima della conclusione dell'accertamento ispettivo, di poter regolarizzare i versamenti, essendo incorsa in un mero errore materiale nella compilazione delle denunce trimestrali.
Ciò esclude la stessa sussistenza di una omissione contributiva, essendo in potere dell'Istituto provvedere ad ogni necessario incombente a prescindere dall'accertamento ispettivo ed in virtù di un autonomo titolo, costituito dal riconoscimento spontaneo dell'obbligo da parte del datore di lavoro.
Identiche osservazioni vanno ribadite in ordine alle analoghe contestazioni inerenti ai lavoratori , , e , che, Persona_1 CP_6 Persona_3 Persona_4 alla luce della documentazione offerta dalla società (cfr. prospetti paga in atti), si rivelano infondate anche in ordine all'indennità C.O.P.P..
Quanto alla contestazione relativa all'applicazione del trattamento retributivo per la manodopera a tempo indeterminato in luogo di quella dovuta agli O.T.D., in riferimento al lavoratore , occorre rilevare che, come documentato Persona_6 dalla società ricorrente, per compensare le differenze è stata corrisposta l'indennità
C.O.P.P., non prevista per gli O.T.I., sicché l'addebito si rivela infondato, avendo la società garantito un sostanziale allineamento retributivo al lavoratore.
27 Né l' ha controeccepito, con la necessaria specificità, in quale misura la dedotta CP_3 compensazione abbia inciso sulla contribuzione effettivamente dovuta dalla società.
Non vi è prova, poi, dell'osservanza, da parte di , di un monte orario Persona_6 superiore a quello registrato nel L.U.L. per il mese di giugno 2017, non essendo stata prodotta in giudizio la dichiarazione del lavoratore raccolta dagli ispettori, il che si osserva parimenti in ordine all'analoga contestazione relativa a . Parte_3
In conclusione, disattesa in toto la fondatezza dell'accertamento ispettivo, deve ritenersi insussistente in ogni sua parte l'obbligo contributivo indicato nell'avviso di addebito opposto, in uno alle sanzioni civili in esso applicate, avviso che, in accoglimento del ricorso, va annullato.
Di contro, come anticipato, esulano dalla competenza funzionale di questo giudicante le ulteriori contestazioni foriere di sanzioni amministrative, che, perciò, devono ritenersi estranee al thema decidendum e che, peraltro, non risultano portate in apposito provvedimento applicato (ossia l'ordinanza ingiunzione), il che comunque escluderebbe, come osservato innanzi, l'interesse ad agire della società.
Assorbito ogni altro profilo.
18. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, e l'incertezza interpretativa in ordine alla regolamentazione della fattispecie concreta, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la compensazione in misura integrale, in quanto circostanze analoghe a quelle previste dall'art. 92 co.2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
2) in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso d'addebito n. 31220190002825415000;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, lì 18.1.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione delle dott.sse e Persona_11 [...]
funzionarie F1 del , addette all'Ufficio per il Processo. Per_12 Organizzazione_4
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