TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 247/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenico Lo Polito;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dei Controparte_1
funzionari dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato in data 16/01/2025, contenente istanza cautelare in corso di causa, parte ricorrente, premesso di essere stato inserito nella graduatoria di istituto dell'I.C. “Leonetti
– Guidi” di Corigliano – Rossano degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A., per
Assistente Amministrativo;
di aver sottoscritto, in data 24/10/2024, contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza 24/10/2024 e sino al 30/06/2024 registrato con prot. n. 9531 – VII-
6; di non aver ricevuto il pagamento della retribuzione e di aver appreso informalmente di non poter proseguire effettivamente nel lavoro in quanto nell'anno 2009 era stato attinto dalla sanzione disciplinare del licenziamento a causa di una sentenza penale di condanna (ex art. 95
CCNL Scuola co 8 lett. c) e d)); di aver diffidato il dirigente scolastico alla stipula del contratto e di aver richiesto l'avvio del procedimento ex L. 241/1990 al fine di poter contestare quanto informalmente dedotto dall'Istituto Comprensivo;
che in data 13/11/2024 con nota prot. 10501
l'I.C. aveva avviato il procedimento ex L. 241/1990 e, senza attendere le controdeduzioni nei previsti giorni 10 di cui alla l. 241/90, il dirigente scolastico con nota prot. 10597 aveva decretato la risoluzione del contratto sottoscritto in data 24/10/2024 sul presupposto che: “Non possono partecipare alla procedura di inserimento (…) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
1 rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (…)”; di aver contestato detto provvedimento con missiva del 18.11.2024 con cui si rappresentava che il ricorrente non fosse mai stato attinto da un provvedimento di licenziamento per giusta causa né per giustificato motivo soggettivo né è stato mai destituito o dispensato, ma che fosse stato attinto da una sanzione disciplinare del licenziamento a causa di una condanna derivante da sentenza penale, per come disciplinato dall'art. 95 CCNL Scuola c. 8 lett. c e d.; di essere stato pienamente riabilitato in data 13.09.2023 dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro e che non sussiste, ad oggi, alcun motivo ostativo alla stipulazione del contratto a tempo determinato;
che l'I.C., provvedendo alla risoluzione del contratto il giorno dopo aver avviato il procedimento ex L. 241/1990, ha violato palesemente tutte le disposizioni che regolano il procedimento amministrativo, oltre al diritto di difesa della parte, avendo assunto un provvedimento senza l'instaurazione del contraddittorio, senza dare la possibilità di esercitare il diritto di difesa e senza rispettare i termini del procedimento amministrativo;
ed ancora, è stato violato l'art. 7 della L. 241/1990 per non aver comunicato direttamente al ricorrente l'avvio del procedimento, per come previsto ex lege;
altresì, non ha avuto alcuna comunicazione scritta per come richiesto dall'art. 10 bis L. 241/1990; che in data 22/11/2024 con nota prot. 11156, il D.S. dell'I.C. resistente aveva proposto all'ATP di Cosenza – USR Calabria e San Sosti, nonché a tutte CP_2 le scuole interessate, di provvedere: “[al]l'esclusione del Sig. da tutti i Parte_1
profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie in cui il medesimo risulta incluso. Il servizio prestato dall'aspirante dal 24/10/2024 al 14/11/2024 è dichiarato come prestato di fatto e non di diritto”; di non essere mai stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, avendo subito un licenziamento senza preavviso a seguito di condanna penale, che tuttavia non rientra tra i casi di licenziamento disciplinare senza preavviso previsti dal CCNL Comparto Istruzione 2016-2018 all'art. 13, comma 9, punto 2; di non aver dichiarato la sentenza di condanna all'interno della domanda di inserimento nelle graduatorie atteso che il dipendente condannato e, successivamente, riabilitato non è tenuto a dichiarare la condanna subito se vi è stata una riabilitazione;
ha quindi così concluso: “In via immediata e d'urgenza accogliere la domanda cautelare proposta e, per l'effetto:
1. Accertare
e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dei provvedimenti di licenziamento e di esclusione dalla graduatoria e sospendere e/o annullare il provvedimento con il quale è stato risolto il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra l' ed il ricorrente;
per Controparte_3
l'effetto, disporre la reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente presso l'I.C. resistente ed il conseguente reinserimento nelle graduatorie dalle quali è stato escluso;
2. condannare
l'Amministrazione resistente alla refusione in favore del ricorrente delle spese processuali per
2 diritti, onorari ed attribuzione e degli altri oneri di legge;
con ordinanza provvisoriamente esecutiva, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore Nel merito:
1. In via principale, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'invalidità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie d'istituto del Sig. oltreché del provvedimento di risoluzione Parte_1
del contratto di lavoro a tempo determinato e di ogni altro atto presupposto e connesso e Cont conseguenziale;
2. Ordinare al , il ripristino del rapporto di lavoro con diritto al pagamento delle retribuzioni non elargite dalla data del disposto provvedimento sino all'effettivo reinserimento e ordinare il reinserimento nelle graduatorie dalle quali è stato escluso;
3. In subordine, per tutte le ragioni sopra esposte, accertare che il provvedimento di esclusione e di risoluzione contrattuale unilaterale sono stati operati in netto contrasto ed in netta violazione delle norme sul legittimo affidamento del privato nonché sulle norme di potere di revoca in autotutela della P.A. oltre che sulle norme che regolano il procedimento amministrativo e, per l'effetto, dichiarare nulli e/o annullabili gli atti di esclusione e di risoluzione contrattuale con conseguente ripristino e reintegro del Sig. nel Parte_1
posto e nel luogo di lavoro a lui spettante.
4. Condannare parte resistente al pagamento delle spese ed onorari di lite come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
1.2 Si è costituito il resistente rappresentando che la documentazione contenuta nel CP_1
fascicolo personale del dipendente, acquisito al prot. ris. 9635 del 28/10/2024, inviato dalla scuola IPSAS Aldrovandi Rubbiani Istituto Professionale Statale Artigianato e Servizi – di
Bologna, appalesava come non veritiera la dichiarazione resa dal ricorrente a pag. 30 della predetta domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27 - DM 89/2024, allorquando, al sesto punto, dichiarava: “di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo”.
Nel fascicolo personale del ricorrente si rinvenivano, infatti:
1) il disposto prot. n. 189/ris del 04/03/2009 dell con il quale a Controparte_5 Parte_1
“…è irrogata la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, ai sensi
[...] dell'art. 95 CCNL Scuola co.8 lett.c) e d), con decorrenza dalla data di notifica del Cont provvedimento di sospensione cautelare emanato dal Dirigente dell' di Bologna nei confronti del predetto dipendente, con atto prot. 557/ris del 31/08/2005”;
2) la successiva nota prot. 537/ris del 09/07/2009 a firma del Direttore Generale dell'
[...]
in cui è specificato che la predetta sanzione disciplinare del licenziamento CP_5 senza preavviso “decorre dalla data di inizio di sospensione cautelare n.557/ris del 31/08/2005,
3 Cont adottato dal Dirigente dell' di Bologna ai sensi dell'art. 94 comma 1° del CCNL
24/07/2003 (oggi art. 97 co.1 CCNL 29.11.2007)” (doc 13). Non si rinveniva, invece, nessun atto di reintegro e/o di annullamento della sanzione del licenziamento senza preavviso.
Pertanto, all'esito dei controlli di cui all'art. 6 del D.M. n. 89 del 21/05/2024, il Dirigente
Scolastico accertava la non rispondenza tra la documentazione acquisita agli atti d'ufficio e la dichiarazione resa da a pagina 30 di 30 - sezione “Altre dichiarazioni” - della Domanda Pt_1
di inserimento/conferma/aggiornamento Ai Fini della Costituzione Delle Graduatorie Per il
Triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27, allorquando, al sesto punto, dichiarava “di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo”.
Il DM 89/24, all'art. 6 (Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli) comma 1 dispone: “Tutte le dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese dall'aspirante sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del richiamato provvedimento normativo.”.
Inoltre, in merito ai requisiti generali di ammissione, l'art. 3 c.2 del DM 89 del 21/05/2024 testualmente recita: “Non possono partecipare alla procedura di inserimento (…) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (…)”.
Ancora l'art.75 del DPR 445/2000 statuisce: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” e che, “Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000”.
A ciò si aggiunge che l'art. 7 del DM n. 89/24 (Nullità della domanda – Esclusione dalla procedura) prevede che “L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che
(…) abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità
e non riconducibili a mero errore materiale.”; e ancora, che “Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di
4 inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.”. Faceva infine presente che l'art.6 co.11 del DM 89/2024 prescrive: “L'istituzione scolastica ove
l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o
d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso”.
Ancora l'art. 6, comma 13, del citato DM 89 del 21/05/2024, stabilisce: “In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo
7, (…). Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione (…) all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.”
Ciò posto, il Dirigente Scolastico dell' procedeva ad emettere: Controparte_7
1) l'impugnato decreto in autotutela di annullamento procedura di individuazione avente titolo a supplenza e annullamento e risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Assistente Amministrativo – CF: prot. Ris n. Parte_1 C.F._1
10597 del 14/11/24 (doc. 16);
2) Segnalazione alla Procura di Castrovillari ai sensi dell'art.76, DPR n. 445/2000, prot. Ris n.
10870 del19/11/2024 (doc. 17); 3) Proposta di esclusione dalle graduatorie ai sensi dell'art.7
DM n. 89 del 21/05/2024, prot. Ris. 11156 del 22/11/2024 (doc. 18).
Ha concluso per la infondatezza della domanda a fronte della legittimità dei provvedimenti adottati.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
2. Nel merito, con assorbimento della istanza cautelare proposta in corso di causa, la domanda
è infondata.
Preliminarmente, occorre rilevare che i provvedimenti adottati dal dirigente scolastico hanno natura contrattuale e che non sono, pertanto, sottoposti al regime normativo della 241/1990. Le censure formulate dal ricorrente sul mancato rispetto di detta normativa sono infondate.
Emerge ex actis che con provvedimento Prot. 189/ris del 4/03/2009, il direttore generale dell' ha irrogato a la sanzione Controparte_8 Pt_1 disciplinare del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 95 CCNL Scuola co. 8 lett. c)
5 e d), con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento di sospensione cautelare emanato
Cont dal Dirigente dell' di Bologna, nei confronti del predetto dipendente, con atto prot. 557/ris del 31.08.2005.
Parte ricorrente, in questa sede, rappresenta che l'anzidetto licenziamento non rientra tra i casi di licenziamento disciplinare senza preavviso previsti dal CCNL Comparto Istruzione 2016-
2018 all'art. 13, comma 9, punto 2.
Invero, il provvedimento di licenziamento senza preavviso non risulta essere stato tempestivamente contestato e pertanto viene assunto nella presente sede come elemento di fatto non ulteriormente controvertibile.
In merito ai requisiti generali di ammissione, l'art. 3 c.2 del DM 89 del 21/05/2024 testualmente recita: “Non possono partecipare alla procedura di inserimento (…) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (…)”.
Correttamente, pertanto, l'Amministrazione scolastica, in sede di controlli ai sensi dell'art. 6, comma 13, del citato DM 89 del 21/05/2024, ha escluso il ricorrente dalla graduatoria e ha, conseguentemente, risolto il contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale concretamente svolta, con riduzione del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a Parte_1
vantaggio del liquidate in Euro 3.700,00 oltre accessori come per legge. CP_1
Castrovillari, 5.3.2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenico Lo Polito;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dei Controparte_1
funzionari dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato in data 16/01/2025, contenente istanza cautelare in corso di causa, parte ricorrente, premesso di essere stato inserito nella graduatoria di istituto dell'I.C. “Leonetti
– Guidi” di Corigliano – Rossano degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A., per
Assistente Amministrativo;
di aver sottoscritto, in data 24/10/2024, contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza 24/10/2024 e sino al 30/06/2024 registrato con prot. n. 9531 – VII-
6; di non aver ricevuto il pagamento della retribuzione e di aver appreso informalmente di non poter proseguire effettivamente nel lavoro in quanto nell'anno 2009 era stato attinto dalla sanzione disciplinare del licenziamento a causa di una sentenza penale di condanna (ex art. 95
CCNL Scuola co 8 lett. c) e d)); di aver diffidato il dirigente scolastico alla stipula del contratto e di aver richiesto l'avvio del procedimento ex L. 241/1990 al fine di poter contestare quanto informalmente dedotto dall'Istituto Comprensivo;
che in data 13/11/2024 con nota prot. 10501
l'I.C. aveva avviato il procedimento ex L. 241/1990 e, senza attendere le controdeduzioni nei previsti giorni 10 di cui alla l. 241/90, il dirigente scolastico con nota prot. 10597 aveva decretato la risoluzione del contratto sottoscritto in data 24/10/2024 sul presupposto che: “Non possono partecipare alla procedura di inserimento (…) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
1 rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (…)”; di aver contestato detto provvedimento con missiva del 18.11.2024 con cui si rappresentava che il ricorrente non fosse mai stato attinto da un provvedimento di licenziamento per giusta causa né per giustificato motivo soggettivo né è stato mai destituito o dispensato, ma che fosse stato attinto da una sanzione disciplinare del licenziamento a causa di una condanna derivante da sentenza penale, per come disciplinato dall'art. 95 CCNL Scuola c. 8 lett. c e d.; di essere stato pienamente riabilitato in data 13.09.2023 dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro e che non sussiste, ad oggi, alcun motivo ostativo alla stipulazione del contratto a tempo determinato;
che l'I.C., provvedendo alla risoluzione del contratto il giorno dopo aver avviato il procedimento ex L. 241/1990, ha violato palesemente tutte le disposizioni che regolano il procedimento amministrativo, oltre al diritto di difesa della parte, avendo assunto un provvedimento senza l'instaurazione del contraddittorio, senza dare la possibilità di esercitare il diritto di difesa e senza rispettare i termini del procedimento amministrativo;
ed ancora, è stato violato l'art. 7 della L. 241/1990 per non aver comunicato direttamente al ricorrente l'avvio del procedimento, per come previsto ex lege;
altresì, non ha avuto alcuna comunicazione scritta per come richiesto dall'art. 10 bis L. 241/1990; che in data 22/11/2024 con nota prot. 11156, il D.S. dell'I.C. resistente aveva proposto all'ATP di Cosenza – USR Calabria e San Sosti, nonché a tutte CP_2 le scuole interessate, di provvedere: “[al]l'esclusione del Sig. da tutti i Parte_1
profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie in cui il medesimo risulta incluso. Il servizio prestato dall'aspirante dal 24/10/2024 al 14/11/2024 è dichiarato come prestato di fatto e non di diritto”; di non essere mai stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, avendo subito un licenziamento senza preavviso a seguito di condanna penale, che tuttavia non rientra tra i casi di licenziamento disciplinare senza preavviso previsti dal CCNL Comparto Istruzione 2016-2018 all'art. 13, comma 9, punto 2; di non aver dichiarato la sentenza di condanna all'interno della domanda di inserimento nelle graduatorie atteso che il dipendente condannato e, successivamente, riabilitato non è tenuto a dichiarare la condanna subito se vi è stata una riabilitazione;
ha quindi così concluso: “In via immediata e d'urgenza accogliere la domanda cautelare proposta e, per l'effetto:
1. Accertare
e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dei provvedimenti di licenziamento e di esclusione dalla graduatoria e sospendere e/o annullare il provvedimento con il quale è stato risolto il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra l' ed il ricorrente;
per Controparte_3
l'effetto, disporre la reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente presso l'I.C. resistente ed il conseguente reinserimento nelle graduatorie dalle quali è stato escluso;
2. condannare
l'Amministrazione resistente alla refusione in favore del ricorrente delle spese processuali per
2 diritti, onorari ed attribuzione e degli altri oneri di legge;
con ordinanza provvisoriamente esecutiva, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore Nel merito:
1. In via principale, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'invalidità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie d'istituto del Sig. oltreché del provvedimento di risoluzione Parte_1
del contratto di lavoro a tempo determinato e di ogni altro atto presupposto e connesso e Cont conseguenziale;
2. Ordinare al , il ripristino del rapporto di lavoro con diritto al pagamento delle retribuzioni non elargite dalla data del disposto provvedimento sino all'effettivo reinserimento e ordinare il reinserimento nelle graduatorie dalle quali è stato escluso;
3. In subordine, per tutte le ragioni sopra esposte, accertare che il provvedimento di esclusione e di risoluzione contrattuale unilaterale sono stati operati in netto contrasto ed in netta violazione delle norme sul legittimo affidamento del privato nonché sulle norme di potere di revoca in autotutela della P.A. oltre che sulle norme che regolano il procedimento amministrativo e, per l'effetto, dichiarare nulli e/o annullabili gli atti di esclusione e di risoluzione contrattuale con conseguente ripristino e reintegro del Sig. nel Parte_1
posto e nel luogo di lavoro a lui spettante.
4. Condannare parte resistente al pagamento delle spese ed onorari di lite come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
1.2 Si è costituito il resistente rappresentando che la documentazione contenuta nel CP_1
fascicolo personale del dipendente, acquisito al prot. ris. 9635 del 28/10/2024, inviato dalla scuola IPSAS Aldrovandi Rubbiani Istituto Professionale Statale Artigianato e Servizi – di
Bologna, appalesava come non veritiera la dichiarazione resa dal ricorrente a pag. 30 della predetta domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27 - DM 89/2024, allorquando, al sesto punto, dichiarava: “di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo”.
Nel fascicolo personale del ricorrente si rinvenivano, infatti:
1) il disposto prot. n. 189/ris del 04/03/2009 dell con il quale a Controparte_5 Parte_1
“…è irrogata la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, ai sensi
[...] dell'art. 95 CCNL Scuola co.8 lett.c) e d), con decorrenza dalla data di notifica del Cont provvedimento di sospensione cautelare emanato dal Dirigente dell' di Bologna nei confronti del predetto dipendente, con atto prot. 557/ris del 31/08/2005”;
2) la successiva nota prot. 537/ris del 09/07/2009 a firma del Direttore Generale dell'
[...]
in cui è specificato che la predetta sanzione disciplinare del licenziamento CP_5 senza preavviso “decorre dalla data di inizio di sospensione cautelare n.557/ris del 31/08/2005,
3 Cont adottato dal Dirigente dell' di Bologna ai sensi dell'art. 94 comma 1° del CCNL
24/07/2003 (oggi art. 97 co.1 CCNL 29.11.2007)” (doc 13). Non si rinveniva, invece, nessun atto di reintegro e/o di annullamento della sanzione del licenziamento senza preavviso.
Pertanto, all'esito dei controlli di cui all'art. 6 del D.M. n. 89 del 21/05/2024, il Dirigente
Scolastico accertava la non rispondenza tra la documentazione acquisita agli atti d'ufficio e la dichiarazione resa da a pagina 30 di 30 - sezione “Altre dichiarazioni” - della Domanda Pt_1
di inserimento/conferma/aggiornamento Ai Fini della Costituzione Delle Graduatorie Per il
Triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27, allorquando, al sesto punto, dichiarava “di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo”.
Il DM 89/24, all'art. 6 (Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli) comma 1 dispone: “Tutte le dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese dall'aspirante sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del richiamato provvedimento normativo.”.
Inoltre, in merito ai requisiti generali di ammissione, l'art. 3 c.2 del DM 89 del 21/05/2024 testualmente recita: “Non possono partecipare alla procedura di inserimento (…) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (…)”.
Ancora l'art.75 del DPR 445/2000 statuisce: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” e che, “Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000”.
A ciò si aggiunge che l'art. 7 del DM n. 89/24 (Nullità della domanda – Esclusione dalla procedura) prevede che “L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che
(…) abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità
e non riconducibili a mero errore materiale.”; e ancora, che “Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di
4 inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.”. Faceva infine presente che l'art.6 co.11 del DM 89/2024 prescrive: “L'istituzione scolastica ove
l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o
d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso”.
Ancora l'art. 6, comma 13, del citato DM 89 del 21/05/2024, stabilisce: “In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo
7, (…). Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione (…) all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.”
Ciò posto, il Dirigente Scolastico dell' procedeva ad emettere: Controparte_7
1) l'impugnato decreto in autotutela di annullamento procedura di individuazione avente titolo a supplenza e annullamento e risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Assistente Amministrativo – CF: prot. Ris n. Parte_1 C.F._1
10597 del 14/11/24 (doc. 16);
2) Segnalazione alla Procura di Castrovillari ai sensi dell'art.76, DPR n. 445/2000, prot. Ris n.
10870 del19/11/2024 (doc. 17); 3) Proposta di esclusione dalle graduatorie ai sensi dell'art.7
DM n. 89 del 21/05/2024, prot. Ris. 11156 del 22/11/2024 (doc. 18).
Ha concluso per la infondatezza della domanda a fronte della legittimità dei provvedimenti adottati.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
2. Nel merito, con assorbimento della istanza cautelare proposta in corso di causa, la domanda
è infondata.
Preliminarmente, occorre rilevare che i provvedimenti adottati dal dirigente scolastico hanno natura contrattuale e che non sono, pertanto, sottoposti al regime normativo della 241/1990. Le censure formulate dal ricorrente sul mancato rispetto di detta normativa sono infondate.
Emerge ex actis che con provvedimento Prot. 189/ris del 4/03/2009, il direttore generale dell' ha irrogato a la sanzione Controparte_8 Pt_1 disciplinare del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 95 CCNL Scuola co. 8 lett. c)
5 e d), con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento di sospensione cautelare emanato
Cont dal Dirigente dell' di Bologna, nei confronti del predetto dipendente, con atto prot. 557/ris del 31.08.2005.
Parte ricorrente, in questa sede, rappresenta che l'anzidetto licenziamento non rientra tra i casi di licenziamento disciplinare senza preavviso previsti dal CCNL Comparto Istruzione 2016-
2018 all'art. 13, comma 9, punto 2.
Invero, il provvedimento di licenziamento senza preavviso non risulta essere stato tempestivamente contestato e pertanto viene assunto nella presente sede come elemento di fatto non ulteriormente controvertibile.
In merito ai requisiti generali di ammissione, l'art. 3 c.2 del DM 89 del 21/05/2024 testualmente recita: “Non possono partecipare alla procedura di inserimento (…) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (…)”.
Correttamente, pertanto, l'Amministrazione scolastica, in sede di controlli ai sensi dell'art. 6, comma 13, del citato DM 89 del 21/05/2024, ha escluso il ricorrente dalla graduatoria e ha, conseguentemente, risolto il contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale concretamente svolta, con riduzione del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a Parte_1
vantaggio del liquidate in Euro 3.700,00 oltre accessori come per legge. CP_1
Castrovillari, 5.3.2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
6