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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 31/10/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 952/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Nigeria) il 04/04/1985 e residente in [...], int. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Martorana ricorrente contro
(c.f. ), nata a [...] 15 (Nigeria) il Controparte_1 CodiceFiscale_2
20/04/1985, residente in [...], int. 1 resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio: nella quale parte ricorrente, nell'udienza del giorno 23/9/2025, ha formulato le seguenti conclusioni (come da ricorso introduttivo):
“A) autorizzare i coniugi e , ut supra, a Parte_1 Controparte_1 vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
B) pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi;
C) accertare l'autosufficienza economica dei coniugi e disporre che alcun contributo di 1 mantenimento è reciprocamente dovuto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16/5/2025, ha chiesto Parte_1 cumulativamente, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la pronuncia della separazione giudiziale e dello scioglimento del matrimonio nei confronti della coniuge, CP_1
con la quale si era sposato in data 01/12/2018 in comune di Roveredo in Piano (PN).
[...]
Premesso che i coniugi non hanno avuto figli, a fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dovuta al progressivo disinteresse manifestato dalla moglie nei confronti suoi e dei più elementari doveri coniugali e familiari, avendo la stessa lasciato il lavoro a dicembre 2022 e avendo da allora iniziato una vita disordinata, accompagnandosi ad altri uomini, trascorrendo diversi periodi fuori casa e lasciando integralmente a suo carico gli oneri della vita domestica e anche quelli relativi alla casa familiare, pur cointestata in misura paritaria a entrambi i coniugi.
Rappresentando e documentando la propria condizione lavorativa e i propri modesti redditi da operaio, con i quali sta integralmente sostenendo i costi del mutuo per l'acquisto della casa familiare, il ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, si è limitato a chiedere la pronuncia sullo status, rinunciando alle domande, estranee al rito, relative alla proprietà della casa familiare, chiedendo altresì al tribunale di accertare l'autosufficienza economica dei coniugi e quindi l'assenza dei presupposti per una qualche statuizione in ordine al mantenimento dei coniugi.
Nell'udienza del giorno 23/9/26 è comparsa solo la parte ricorrente, mentre la parte resistente, nonostante la rituale notifica degli atti introduttivi, non si è costituita in giudizio, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, è stata sentita la sola parte comparsa, la quale ha dichiarato di non vedere la moglie da inizio anno e di non sapere dove attualmente si trovi.
Essendo la causa matura per la decisione, parte ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni, alla luce delle quali, non essendovi i presupposti per l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e si è quindi proceduto alla discussione orale, all'esito della quale è stata disposta la rimessione
2 della causa in decisione.
2. Come risulta dalle certificazioni in atti, in data 1/12/2018 le due parti, cittadine straniere, hanno contratto matrimonio in comune di Roveredo in Piano (PN), atto che è stato ritualmente trascritto nei registri anagrafici di quel comune.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, posto che la situazione coniugale, quale allegata da parte ricorrente, dimostra che la prosecuzione della convivenza è diventata intollerabile. Le modalità di notifica degli atti introduttivi (atto notificato per posta per compiuta giacenza) riscontrano le allegazioni del ricorso introduttivo, confermando indirettamente il sostanziale disinteresse della resistente per le questioni familiari.
Oltre alla pronuncia sullo status, che comporta la conseguente statuizione accessoria in ordine alle annotazioni nei registri di stato civile, non sono state formulate ulteriori richieste di natura economica, né il Tribunale deve intervenire d'ufficio a tutela degli interessi di soggetti minorenni, non avendo i coniugi avuto figli.
3. Il ricorrente ha anche richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio, alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 legge n.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per cui la causa va rimessa in istruttoria, per la prosecuzione del giudizio, con riserva della regolamentazione delle spese di lite alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 01/12/2018 in comune di Controparte_1
Roveredo in Piano (PN);
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roveredo in Piano (PN),
3 perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale (registro atti di matrimonio, anno 2018, parte I, numero 9);
- riserva alla definizione del giudizio la regolamentazione delle spese di lite;
- rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Così deciso in Pordenone, in data 31 ottobre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Giorgio Cozzarini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 952/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Nigeria) il 04/04/1985 e residente in [...], int. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Martorana ricorrente contro
(c.f. ), nata a [...] 15 (Nigeria) il Controparte_1 CodiceFiscale_2
20/04/1985, residente in [...], int. 1 resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio: nella quale parte ricorrente, nell'udienza del giorno 23/9/2025, ha formulato le seguenti conclusioni (come da ricorso introduttivo):
“A) autorizzare i coniugi e , ut supra, a Parte_1 Controparte_1 vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
B) pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi;
C) accertare l'autosufficienza economica dei coniugi e disporre che alcun contributo di 1 mantenimento è reciprocamente dovuto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16/5/2025, ha chiesto Parte_1 cumulativamente, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la pronuncia della separazione giudiziale e dello scioglimento del matrimonio nei confronti della coniuge, CP_1
con la quale si era sposato in data 01/12/2018 in comune di Roveredo in Piano (PN).
[...]
Premesso che i coniugi non hanno avuto figli, a fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dovuta al progressivo disinteresse manifestato dalla moglie nei confronti suoi e dei più elementari doveri coniugali e familiari, avendo la stessa lasciato il lavoro a dicembre 2022 e avendo da allora iniziato una vita disordinata, accompagnandosi ad altri uomini, trascorrendo diversi periodi fuori casa e lasciando integralmente a suo carico gli oneri della vita domestica e anche quelli relativi alla casa familiare, pur cointestata in misura paritaria a entrambi i coniugi.
Rappresentando e documentando la propria condizione lavorativa e i propri modesti redditi da operaio, con i quali sta integralmente sostenendo i costi del mutuo per l'acquisto della casa familiare, il ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, si è limitato a chiedere la pronuncia sullo status, rinunciando alle domande, estranee al rito, relative alla proprietà della casa familiare, chiedendo altresì al tribunale di accertare l'autosufficienza economica dei coniugi e quindi l'assenza dei presupposti per una qualche statuizione in ordine al mantenimento dei coniugi.
Nell'udienza del giorno 23/9/26 è comparsa solo la parte ricorrente, mentre la parte resistente, nonostante la rituale notifica degli atti introduttivi, non si è costituita in giudizio, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, è stata sentita la sola parte comparsa, la quale ha dichiarato di non vedere la moglie da inizio anno e di non sapere dove attualmente si trovi.
Essendo la causa matura per la decisione, parte ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni, alla luce delle quali, non essendovi i presupposti per l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e si è quindi proceduto alla discussione orale, all'esito della quale è stata disposta la rimessione
2 della causa in decisione.
2. Come risulta dalle certificazioni in atti, in data 1/12/2018 le due parti, cittadine straniere, hanno contratto matrimonio in comune di Roveredo in Piano (PN), atto che è stato ritualmente trascritto nei registri anagrafici di quel comune.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, posto che la situazione coniugale, quale allegata da parte ricorrente, dimostra che la prosecuzione della convivenza è diventata intollerabile. Le modalità di notifica degli atti introduttivi (atto notificato per posta per compiuta giacenza) riscontrano le allegazioni del ricorso introduttivo, confermando indirettamente il sostanziale disinteresse della resistente per le questioni familiari.
Oltre alla pronuncia sullo status, che comporta la conseguente statuizione accessoria in ordine alle annotazioni nei registri di stato civile, non sono state formulate ulteriori richieste di natura economica, né il Tribunale deve intervenire d'ufficio a tutela degli interessi di soggetti minorenni, non avendo i coniugi avuto figli.
3. Il ricorrente ha anche richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio, alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 legge n.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per cui la causa va rimessa in istruttoria, per la prosecuzione del giudizio, con riserva della regolamentazione delle spese di lite alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 01/12/2018 in comune di Controparte_1
Roveredo in Piano (PN);
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roveredo in Piano (PN),
3 perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale (registro atti di matrimonio, anno 2018, parte I, numero 9);
- riserva alla definizione del giudizio la regolamentazione delle spese di lite;
- rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Così deciso in Pordenone, in data 31 ottobre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Giorgio Cozzarini
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