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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/09/2025, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott.ssa Ida Ponticelli all'udienza cartolare del 23.9.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127 ter cpc ha depositato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4268 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
– c.f.: , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Filomena Menditto che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.3.2025 parte ricorrente ha impugnato le richieste di pagamento (rateizzazione) per somme indebitamente percepite su prestazione di ASPI/MINIASPI n. 2014563011 (pratica n. 14895536) e n.
765310 (pratica n. 14895534), notificate dall' in data 12.03.2025. CP_1 Parte ricorrente sosteneva che la pretesa dell' non fosse stata CP_1
motivata e che la stessa sarebbe comunque infondata, lamentando altresì il mancato preventivo invio di atti presupposti.
Tutto ciò premesso, concludeva affinché fosse accertata e dichiarata l'illegittimità delle richieste di pagamento inviate dall Con vittoria di CP_1
spese, diritti e onorari.
L' si costituiva eccependo, con varie argomentazioni, l'infondatezza CP_1
del ricorso.
In particolare evidenziava che, a seguito di verifiche ispettive, erano stati disconosciuti i pregressi rapporti di lavoro intrattenuti dalla ricorrente e per i quale la stessa aveva fruito del trattamento di disoccupazione, risultato poi non dovuto.
Rappresentava che le richieste di pagamento notificate il 12.32025 si riferivano all'indebito n. 14895536 di euro 4.825,67 periodo dal 01.07.2014 al
31.10.2014 per indennità aspi/miniaspi percepita e non dovuta e all'indebito n.
14895534 di euro 4.126,90 periodo dal 19.07.2013 al 23.11.2013 per indennità aspi/miniaspi percepita e non dovuta, indebiti che erano stati entrambi tempestivamente notificati a parte ricorrente.
Eccepiva, in ogni caso, con argomentazioni varie l'infondatezza della pretesa nel merito e concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa veniva decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
La domanda è infondata e, come tale, deve essere rigettata.
“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore
l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per
l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).
La stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l'Istituto “nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
Nella fattispecie all'attenzione di questo giudice, oggetto dell'impugnativa sono due richieste di pagamento per somme indebitamente percepite con riferimento alle prestazioni di ASPI/MINIASPI, di cui vengono indicati i numeri identificativi (cfr. produzione di parte ricorrente).
Orbene, questa essendo la motivazione del provvedimento impugnato che, isolatamente considerata, potrebbe giudicarsi effettivamente succinta e per relationem, deve invero osservarsi che essa va riletta ed integrata alla luce dei provvedimenti presupposti dell'indebito già notificati a parte ricorrente, segnalati dall in sede di memoria di costituzione. CP_1
Ed invero, l' ha dedotto e provato di aver notificato in data CP_1
04.12.2023 l'indebito n. 14895536 di euro 4.825,67 periodo dal 01.07.2014 al
31.10.2014 per indennità aspi/miniaspi percepita e non dovuta;
quanto all'indebito n. 14895534 di euro 4.126,90 periodo dal 19.07.2013 al
23.11.2013 per indennità aspi/miniaspi percepita e non dovuta, esso è stato inviato una prima volta nell'anno 2019 è per tale comunicazione vi è una compiuta giacenza con avviso del 05.04.2019. Inoltre, vi è una successiva comunicazione in data 04.12.2023 (cfr. produzione . CP_1 Di conseguenza, le richieste di pagamento e/o rateizzazione notificate alla ricorrente in data 12.03.2025 e impugnate in questa sede, hanno pacificamente ad oggetto le somme già contestate poiché non spettanti sul medesimo trattamento di disoccupazione.
Questa essendo, per come prospettata dall' e non contestata da parte CP_1
ricorrente, la sequenza provvedimentale culminata nelle missive di sollecito per cui è causa, deve concludersi che la motivazione posta a base del recupero deve ritenersi esaustiva e tale da consentire al ricorrente di comprendere con sufficiente chiarezza quale sia la ratio della revoca dell'indennità in questione.
E' chiaro, infatti, che le richieste di pagamento attengono agli indebiti precedentemente già contestati e che, a sua volta, la revoca della prestazione a sostegno del reddito era collegata ad accertamenti ispettivi, culminati nell'adozione di un provvedimento che viene puntualmente indicato nei suoi elementi identificativi.
Ciò posto, attesa la completezza globale e soprattutto la consapevolezza da parte dell'istante della motivazione addotta dall'ente convenuto a fondamento della richiesta di restituzione degli importi risultati indebiti, parte ricorrente avrebbe dovuto dunque provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata.
Ed invero, in proposito, la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia
11.2.2016 n. 2739 ha chiarito che se l'ente previdenziale accerti, anche in un momento successivo, l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento di una data prestazione previdenziale, incombe sull'assicurato che affermi il diritto alla prestazione, l'onere di provarne i fatti costitutivi.
Nel caso oggetto dell'odierno vaglio giurisdizionale, l' ha dedotto CP_1
che la revoca del trattamento di disoccupazione già riconosciuto a parte istante era stata cagionata dall'esito di accertamenti ispettivi, che avevano dimostrato il carattere fittizio del rapporto di lavoro posto dal ricorrente a fondamento della domanda di disoccupazione presentata.
A fronte di detto disconoscimento, il ricorrente non ha, in primo luogo, dedotto nell'atto introduttivo del giudizio le modalità di svolgimento del suddetto rapporto lavorativo (non ha indicato, ad esempio, né il settore, né le mansioni, né il nominativo del datore di lavoro presso cui avrebbe svolto attività lavorativa), incentrando le sue doglianze sul lasso temporale intercorso tra la fruizione della prestazione di disoccupazione e la richiesta di restituzione avanza dall' sollevando anche un'eccezione di prescrizione. CP_1
Tenuto dunque conto delle eccezioni sollevate dall' ed in mancanza CP_1
di ulteriori elementi probatori, deve ritenersi non sufficientemente dimostrata la sussistenza dei presupposti per concedere la prestazione richiesta e per superarne il carattere indebito.
Nulla per le spese vista la dichiarazione resa da parte ricorrente ex art
152 disp.att. cpc.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese.
Aversa, 24.9.2025
Il Giudice
Dott. ssa Ida Ponticelli