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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 14/10/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 876/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
in composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice rel.
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 876/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCENZO Parte_1 C.F._1
DEL RE, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO CP_1 C.F._2
VITULLI, come da procura in atti;
RESISTENTE nonche'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vasto;
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
pagina 1 di 7 Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
9.10.2025, aderendo alla proposta conciliativa formulata dal Giudice con provvedimento del
20.6.2025.
Parere del P.M.: il PM in sede ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter cod.civ. depositato in data 18.11.2024,
[...]
, premesso di aver intrattenuto con na relazione affettiva, Parte_1 CP_1 di aver convissuto e che dalla loro unione, poi deterioratasi, è nata la figlia in Persona_1
data 24.3.2021, ha chiesto che il Tribunale “voglia così statuire A) La minore Persona_2
(C.F. ) verrà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente C.F._3 presso la madre, , in Torino di RO (CH) alla C.da Colle delle Forche n. 8 dove Parte_1 risulta attualmente residente;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. B) In relazione agli aspetti patrimoniali: il verserà alla Primavera € 200,00 mensili CP_1
a titolo di mantenimento della minore da adeguare annualmente in base agli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie documentate sulla base di quanto previsto e disciplinato dal protocollo d'intesa stipulato c/o Tribunale di Vasto. Le spese soggette ad autorizzazione e non autorizzate verranno sopportate esclusivamente dalla parte che ha deciso di effettuarle. L'assegno unico erogato dall' verrà sin d'ora percepito da ciascuna parte nella misura del 50%. C) In CP_2 relazione agli orari di visita del genitore non collocatario si stabilisce che: il padre potrà tenere con sé la figlia minorenne tutti i fine settimana, con facoltà di prendere la bambina all'uscita dall'asilo/scuola esclusivamente negli orari determinati dall'istituto scolastico, con riconsegna alla madre la domenica pomeriggio alle ore 18,00 a Vasto (CH); Per il periodo che va dal termine dell'asilo/scuola sino ad agosto l'orario di visita del padre permarrà il medesimo: con prelevamento della bimba presso l'abitazione della madre il venerdì dopo il pranzo, non prima pagina 2 di 7 delle ore 13.00 e riconsegna la domenica alle ore 18.00 a Vasto;
Per le vacanze e le festività in generale, verrà rispettato il regime dell'alternanza annuale tra i genitori;
In particolare, per il mese di agosto, la bambina potrà trascorrere 15 giorni continuativi con il padre e 15 giorni continuativi con la madre da concordarsi a seconda delle esigenze lavorative dei rispettivi genitori;
Le vacanze natalizie saranno essere divise in tal senso: la bambina trascorrerà il Natale sino all'ultimo giorno dell'anno con un genitore e i giorni di chiusura della scuola precedenti e successivi (incluso il 1° gennaio) sino al rientro scolastico con l'altro genitore;
Le vacanze pasquali verranno così suddivise dal giovedì pomeriggio sino al giorno di Pasqua con un genitore e dalla domenica sera sino al rientro a scuola con l'altro; Il giorno del compleanno della bambina i genitori cercheranno possibilmente di festeggiarlo insieme, qualora non fosse possibile si impegneranno a trovare un accordo condiviso sugli orari di permanenza della minore presso gli stessi;
Resta, inoltre, la facoltà del padre di far visita alla minore presso l'abitazione della Primavera anche in un pomeriggio infrasettimanale previo accordo telefonico con la stessa. D) Qualora vi fossero esigenze particolari o un genitore fosse impossibilitato a tenere la bambina per un determinato periodo, la minore potrà trascorre detto periodo a casa dell'altro genitore sempre previa intesa tra gli stessi;
E) I genitori dovranno impegnarsi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia”
Si è costituito in giudizio contestando le avverse allegazioni e domande e CP_1
instando per l'accoglimento delle richieste dettagliate nella comparsa di costituzione e risposta del 14.5.2025, rimettendosi alla decisione del Tr5ibunale per gli orari indicati nell'interesse della minore.
In corso di causa, le parti hanno sottoscritto un accordo, con il quale hanno convenuto le seguenti condizioni: “1. la minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione prevalente presso la madre In relazione agli aspetti Parte_1 patrimoniali:
2. il verserà alla Primavera € 200,00 mensili a titolo di mantenimento della CP_1
minore da adeguare annualmente in base agli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie documentate sulla base di quanto previsto e disciplinato dal protocollo d'intesa stipulato c/o Tribunale di Vasto. Le spese soggette ad autorizzazione e non autorizzate verranno sopportate esclusivamente dalla parte che ha deciso di effettuarle. (…);
3. l'assegno pagina 3 di 7 unico erogato dall verrà sin d'ora percepito da ciascuna parte nella misura del 50%.
4. In CP_2
relazione agli orari di visita del genitore non collocatario si stabilisce che: il potrà tenere CP_1
con sé la figlia minorenne tutti i fine settimana, con facoltà di prendere la bambina all'uscita dall'asilo/scuola esclusivamente negli orari determinati dall'istituto scolastico, con riconsegna alla madre la domenica pomeriggio alle ore 18,00 a (…); per il periodo che va dal termine dell'asilo/scuola sino ad agosto l'orario di visita del padre permarrà il medesimo: con prelevamento della bimba presso l'abitazione della madre il venerdì dopo il pranzo, non prima delle ore 13.00 e riconsegna la domenica alle ore 18.00 a Vasto;
nel mese di agosto invece la bambina trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre da concordarsi a seconda delle esigenze lavorative dei rispettivi genitori (…); Le vacanze natalizie vengono indicativamente divise in tal senso: la bambina trascorrerà il Natale sino all'ultimo giorno dell'anno con un genitore e i giorni di chiusura della scuola precedenti e successivi
(incluso il 1° gennaio) sino al rientro scolastico con l'altro genitore;
Le vacanze pasquali verranno così suddivise dal giovedì pomeriggio sino al giorno di Pasqua con un genitore e dalla domenica sera sino al rientro a scuola con l'altro; (…) Resta inoltre la facoltà del padre di fare visita alla minore presso l'abitazione della Primavera anche in pomeriggio infrasettimanale previo accordo telefonico con la stessa. Per le vacanze in generale verrà rispettato il regime dell'alternanza annuale tra i genitori;
5. Il giorno del compleanno della bambina i genitori cercheranno possibilmente di festeggiarlo insieme, qualora non fosse possibile si impegneranno a trovare un accordo condiviso sugli orari di permanenza della minore presso gli stessi;
6 le parti concordano che qualora uno dei due genitori avesse esigenze particolari o fosse impossibilitato a tenere la bambina per un determinato periodo, la minore potrà trascorre detto periodo a casa dell'altro genitore sempre previo accordo verbale dei genitori”.
All'esito dell'udienza del 15.5.2025, tenutasi mediante lo scambio telematico di note scritte, con ordinanza del 20.6.2025, sono stati emessi i seguenti provvedimenti provvisori: “modalità di affidamento, collocamento, mantenimento e diritto di visita della minore come da accordo stipulato dalle parti in data 11.3.2024 ad eccezione di un fine settimana al mese che la bambina trascorrerà con la madre mentre il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia i restanti fine settimana come da accordo, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 16 alle 20; contestualmente è stata sottoposta alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis pagina 4 di 7 c.p.c. mediante la definizione della lite come da provvedimenti temporanei e urgenti, con compensazione delle spese di lite tra le parti”.
Entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa, anche se il difensore del resistente ha chiesto che venga specificato in quale fine settimana spetta avere la minore con sé alla ricorrente.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, mandando gli atti al PM per le conclusioni.
***
Ritiene il Tribunale che le conclusioni concordate dalle parti, entrambe aderendo alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore, possano essere recepite sia con riferimento all'affidamento e collocamento della figlia minore, previsto in forma condivisa e garantendo un rapporto continuativo con ciascun genitore, sia con riferimento al suo mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, come allegate e documentate, nonché delle concrete esigenze della minore. Non sussistono, peraltro, profili di contrasto con l'ordine pubblico e con le norme di legge, anche alla luce del parere favorevole del P.M.. Le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali della prole minorenne.
Sussistono, quindi, i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 9.10.2025, con la sola necessità di specificare che la madre,
potrà tenere con sé la figlia per tutti i primi fine settimana di ciascun mese, Parte_1 mentre i restanti fine settimana la bimba potrà stare con il padre, in ossequio a quanto già statuito sul punto.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
A) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti all'udienza del 9.10.2025, come integrati in parte motiva, e nello specifico:
1. la minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_2
presso la madre;
In relazione agli aspetti patrimoniali;
Parte_1
pagina 5 di 7 2. il verserà alla Primavera € 200,00 mensili a titolo di mantenimento della minore da CP_1
adeguare annualmente in base agli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie documentate sulla base di quanto previsto e disciplinato dal protocollo d'intesa stipulato c/o
Tribunale di Vasto. Le spese soggette ad autorizzazione e non autorizzate verranno sopportate esclusivamente dalla parte che ha deciso di effettuarle. (…);
3. l'assegno unico erogato dall' verrà sin d'ora percepito da ciascuna parte nella misura CP_2 del 50%;
4. In relazione agli orari di visita del genitore non collocatario si stabilisce che: il potrà CP_1 tenere con sé la figlia minorenne tutti i fine settimana, ad eccezione del primo fine settimana del mese, che la bambina trascorrerà con la madre mentre il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia i restanti fine settimana;
con facoltà di prendere la bambina all'uscita dall'asilo/scuola esclusivamente negli orari determinati dall'istituto scolastico, con riconsegna alla madre la domenica pomeriggio alle ore 18,00; il padre potrà vedere e portare con sé la figlia anche un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 16 alle 20, che si indica nella giornata del mercoledì, con facoltà delle parti di concordare altro giorno della settimana in funzione degli impegni di studio ed extra scolastici della minore e degli impegni lavorativi dei genitori;
per il periodo che va dal termine dell'asilo/scuola sino ad agosto l'orario di visita del padre permarrà il medesimo: con prelevamento della bimba presso l'abitazione della madre il venerdì dopo il pranzo, non prima delle ore 13.00 e riconsegna la domenica alle ore 18.00 a Vasto;
nel mese di agosto invece la bambina trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre da concordarsi a seconda delle esigenze lavorative dei rispettivi genitori;
Le vacanze natalizie vengono indicativamente divise in tal senso: la bambina trascorrerà il Natale sino all'ultimo giorno dell'anno con un genitore e i giorni di chiusura della scuola precedenti e successivi (incluso il 1° gennaio) sino al rientro scolastico con l'altro genitore;
Le vacanze pasquali verranno così suddivise dal giovedì pomeriggio sino al giorno di Pasqua con un genitore e dalla domenica sera sino al rientro a scuola con l'altro; Resta inoltre la facoltà del padre di fare visita alla minore presso l'abitazione della Primavera anche in pomeriggio infrasettimanale previo accordo telefonico con la stessa. Per le vacanze in generale verrà rispettato il regime dell'alternanza annuale tra i genitori;
pagina 6 di 7 5. Il giorno del compleanno della bambina i genitori cercheranno possibilmente di festeggiarlo insieme, qualora non fosse possibile si impegneranno a trovare un accordo condiviso sugli orari di permanenza della minore presso gli stessi;
6 le parti concordano che qualora uno dei due genitori avesse esigenze particolari o fosse impossibilitato a tenere la bambina per un determinato periodo, la minore potrà trascorre detto periodo a casa dell'altro genitore sempre previo accordo verbale dei genitori;
B) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
in composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice rel.
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 876/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCENZO Parte_1 C.F._1
DEL RE, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO CP_1 C.F._2
VITULLI, come da procura in atti;
RESISTENTE nonche'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vasto;
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
pagina 1 di 7 Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
9.10.2025, aderendo alla proposta conciliativa formulata dal Giudice con provvedimento del
20.6.2025.
Parere del P.M.: il PM in sede ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter cod.civ. depositato in data 18.11.2024,
[...]
, premesso di aver intrattenuto con na relazione affettiva, Parte_1 CP_1 di aver convissuto e che dalla loro unione, poi deterioratasi, è nata la figlia in Persona_1
data 24.3.2021, ha chiesto che il Tribunale “voglia così statuire A) La minore Persona_2
(C.F. ) verrà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente C.F._3 presso la madre, , in Torino di RO (CH) alla C.da Colle delle Forche n. 8 dove Parte_1 risulta attualmente residente;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. B) In relazione agli aspetti patrimoniali: il verserà alla Primavera € 200,00 mensili CP_1
a titolo di mantenimento della minore da adeguare annualmente in base agli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie documentate sulla base di quanto previsto e disciplinato dal protocollo d'intesa stipulato c/o Tribunale di Vasto. Le spese soggette ad autorizzazione e non autorizzate verranno sopportate esclusivamente dalla parte che ha deciso di effettuarle. L'assegno unico erogato dall' verrà sin d'ora percepito da ciascuna parte nella misura del 50%. C) In CP_2 relazione agli orari di visita del genitore non collocatario si stabilisce che: il padre potrà tenere con sé la figlia minorenne tutti i fine settimana, con facoltà di prendere la bambina all'uscita dall'asilo/scuola esclusivamente negli orari determinati dall'istituto scolastico, con riconsegna alla madre la domenica pomeriggio alle ore 18,00 a Vasto (CH); Per il periodo che va dal termine dell'asilo/scuola sino ad agosto l'orario di visita del padre permarrà il medesimo: con prelevamento della bimba presso l'abitazione della madre il venerdì dopo il pranzo, non prima pagina 2 di 7 delle ore 13.00 e riconsegna la domenica alle ore 18.00 a Vasto;
Per le vacanze e le festività in generale, verrà rispettato il regime dell'alternanza annuale tra i genitori;
In particolare, per il mese di agosto, la bambina potrà trascorrere 15 giorni continuativi con il padre e 15 giorni continuativi con la madre da concordarsi a seconda delle esigenze lavorative dei rispettivi genitori;
Le vacanze natalizie saranno essere divise in tal senso: la bambina trascorrerà il Natale sino all'ultimo giorno dell'anno con un genitore e i giorni di chiusura della scuola precedenti e successivi (incluso il 1° gennaio) sino al rientro scolastico con l'altro genitore;
Le vacanze pasquali verranno così suddivise dal giovedì pomeriggio sino al giorno di Pasqua con un genitore e dalla domenica sera sino al rientro a scuola con l'altro; Il giorno del compleanno della bambina i genitori cercheranno possibilmente di festeggiarlo insieme, qualora non fosse possibile si impegneranno a trovare un accordo condiviso sugli orari di permanenza della minore presso gli stessi;
Resta, inoltre, la facoltà del padre di far visita alla minore presso l'abitazione della Primavera anche in un pomeriggio infrasettimanale previo accordo telefonico con la stessa. D) Qualora vi fossero esigenze particolari o un genitore fosse impossibilitato a tenere la bambina per un determinato periodo, la minore potrà trascorre detto periodo a casa dell'altro genitore sempre previa intesa tra gli stessi;
E) I genitori dovranno impegnarsi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia”
Si è costituito in giudizio contestando le avverse allegazioni e domande e CP_1
instando per l'accoglimento delle richieste dettagliate nella comparsa di costituzione e risposta del 14.5.2025, rimettendosi alla decisione del Tr5ibunale per gli orari indicati nell'interesse della minore.
In corso di causa, le parti hanno sottoscritto un accordo, con il quale hanno convenuto le seguenti condizioni: “1. la minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione prevalente presso la madre In relazione agli aspetti Parte_1 patrimoniali:
2. il verserà alla Primavera € 200,00 mensili a titolo di mantenimento della CP_1
minore da adeguare annualmente in base agli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie documentate sulla base di quanto previsto e disciplinato dal protocollo d'intesa stipulato c/o Tribunale di Vasto. Le spese soggette ad autorizzazione e non autorizzate verranno sopportate esclusivamente dalla parte che ha deciso di effettuarle. (…);
3. l'assegno pagina 3 di 7 unico erogato dall verrà sin d'ora percepito da ciascuna parte nella misura del 50%.
4. In CP_2
relazione agli orari di visita del genitore non collocatario si stabilisce che: il potrà tenere CP_1
con sé la figlia minorenne tutti i fine settimana, con facoltà di prendere la bambina all'uscita dall'asilo/scuola esclusivamente negli orari determinati dall'istituto scolastico, con riconsegna alla madre la domenica pomeriggio alle ore 18,00 a (…); per il periodo che va dal termine dell'asilo/scuola sino ad agosto l'orario di visita del padre permarrà il medesimo: con prelevamento della bimba presso l'abitazione della madre il venerdì dopo il pranzo, non prima delle ore 13.00 e riconsegna la domenica alle ore 18.00 a Vasto;
nel mese di agosto invece la bambina trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre da concordarsi a seconda delle esigenze lavorative dei rispettivi genitori (…); Le vacanze natalizie vengono indicativamente divise in tal senso: la bambina trascorrerà il Natale sino all'ultimo giorno dell'anno con un genitore e i giorni di chiusura della scuola precedenti e successivi
(incluso il 1° gennaio) sino al rientro scolastico con l'altro genitore;
Le vacanze pasquali verranno così suddivise dal giovedì pomeriggio sino al giorno di Pasqua con un genitore e dalla domenica sera sino al rientro a scuola con l'altro; (…) Resta inoltre la facoltà del padre di fare visita alla minore presso l'abitazione della Primavera anche in pomeriggio infrasettimanale previo accordo telefonico con la stessa. Per le vacanze in generale verrà rispettato il regime dell'alternanza annuale tra i genitori;
5. Il giorno del compleanno della bambina i genitori cercheranno possibilmente di festeggiarlo insieme, qualora non fosse possibile si impegneranno a trovare un accordo condiviso sugli orari di permanenza della minore presso gli stessi;
6 le parti concordano che qualora uno dei due genitori avesse esigenze particolari o fosse impossibilitato a tenere la bambina per un determinato periodo, la minore potrà trascorre detto periodo a casa dell'altro genitore sempre previo accordo verbale dei genitori”.
All'esito dell'udienza del 15.5.2025, tenutasi mediante lo scambio telematico di note scritte, con ordinanza del 20.6.2025, sono stati emessi i seguenti provvedimenti provvisori: “modalità di affidamento, collocamento, mantenimento e diritto di visita della minore come da accordo stipulato dalle parti in data 11.3.2024 ad eccezione di un fine settimana al mese che la bambina trascorrerà con la madre mentre il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia i restanti fine settimana come da accordo, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 16 alle 20; contestualmente è stata sottoposta alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis pagina 4 di 7 c.p.c. mediante la definizione della lite come da provvedimenti temporanei e urgenti, con compensazione delle spese di lite tra le parti”.
Entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa, anche se il difensore del resistente ha chiesto che venga specificato in quale fine settimana spetta avere la minore con sé alla ricorrente.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, mandando gli atti al PM per le conclusioni.
***
Ritiene il Tribunale che le conclusioni concordate dalle parti, entrambe aderendo alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore, possano essere recepite sia con riferimento all'affidamento e collocamento della figlia minore, previsto in forma condivisa e garantendo un rapporto continuativo con ciascun genitore, sia con riferimento al suo mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, come allegate e documentate, nonché delle concrete esigenze della minore. Non sussistono, peraltro, profili di contrasto con l'ordine pubblico e con le norme di legge, anche alla luce del parere favorevole del P.M.. Le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali della prole minorenne.
Sussistono, quindi, i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 9.10.2025, con la sola necessità di specificare che la madre,
potrà tenere con sé la figlia per tutti i primi fine settimana di ciascun mese, Parte_1 mentre i restanti fine settimana la bimba potrà stare con il padre, in ossequio a quanto già statuito sul punto.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
A) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti all'udienza del 9.10.2025, come integrati in parte motiva, e nello specifico:
1. la minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_2
presso la madre;
In relazione agli aspetti patrimoniali;
Parte_1
pagina 5 di 7 2. il verserà alla Primavera € 200,00 mensili a titolo di mantenimento della minore da CP_1
adeguare annualmente in base agli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie documentate sulla base di quanto previsto e disciplinato dal protocollo d'intesa stipulato c/o
Tribunale di Vasto. Le spese soggette ad autorizzazione e non autorizzate verranno sopportate esclusivamente dalla parte che ha deciso di effettuarle. (…);
3. l'assegno unico erogato dall' verrà sin d'ora percepito da ciascuna parte nella misura CP_2 del 50%;
4. In relazione agli orari di visita del genitore non collocatario si stabilisce che: il potrà CP_1 tenere con sé la figlia minorenne tutti i fine settimana, ad eccezione del primo fine settimana del mese, che la bambina trascorrerà con la madre mentre il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia i restanti fine settimana;
con facoltà di prendere la bambina all'uscita dall'asilo/scuola esclusivamente negli orari determinati dall'istituto scolastico, con riconsegna alla madre la domenica pomeriggio alle ore 18,00; il padre potrà vedere e portare con sé la figlia anche un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 16 alle 20, che si indica nella giornata del mercoledì, con facoltà delle parti di concordare altro giorno della settimana in funzione degli impegni di studio ed extra scolastici della minore e degli impegni lavorativi dei genitori;
per il periodo che va dal termine dell'asilo/scuola sino ad agosto l'orario di visita del padre permarrà il medesimo: con prelevamento della bimba presso l'abitazione della madre il venerdì dopo il pranzo, non prima delle ore 13.00 e riconsegna la domenica alle ore 18.00 a Vasto;
nel mese di agosto invece la bambina trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre da concordarsi a seconda delle esigenze lavorative dei rispettivi genitori;
Le vacanze natalizie vengono indicativamente divise in tal senso: la bambina trascorrerà il Natale sino all'ultimo giorno dell'anno con un genitore e i giorni di chiusura della scuola precedenti e successivi (incluso il 1° gennaio) sino al rientro scolastico con l'altro genitore;
Le vacanze pasquali verranno così suddivise dal giovedì pomeriggio sino al giorno di Pasqua con un genitore e dalla domenica sera sino al rientro a scuola con l'altro; Resta inoltre la facoltà del padre di fare visita alla minore presso l'abitazione della Primavera anche in pomeriggio infrasettimanale previo accordo telefonico con la stessa. Per le vacanze in generale verrà rispettato il regime dell'alternanza annuale tra i genitori;
pagina 6 di 7 5. Il giorno del compleanno della bambina i genitori cercheranno possibilmente di festeggiarlo insieme, qualora non fosse possibile si impegneranno a trovare un accordo condiviso sugli orari di permanenza della minore presso gli stessi;
6 le parti concordano che qualora uno dei due genitori avesse esigenze particolari o fosse impossibilitato a tenere la bambina per un determinato periodo, la minore potrà trascorre detto periodo a casa dell'altro genitore sempre previo accordo verbale dei genitori;
B) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
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