Decreto cautelare 20 febbraio 2026
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 16/03/2026, n. 4848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4848 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04848/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02145/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2145 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariapaola Marro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Primaticcio 8;
contro
il Ministero dell'economia e delle finanze, Guardia di finanza - Comando generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS- datato 18/12/2025 per l'ammissione al concorso per titoli ed esami per n. 1.198 Allievi Marescialli della Guardia di Finanza - 97° corso, a.a. 2025/2026, nella parte in cui propone l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per asserita carenza delle qualità morali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze, Guardia di finanza - Comando generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa GI La LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1 - L’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento, reso nell’ambito della procedura concorsuale indetta dal Comandante generale della Guardia di finanza per il reclutamento di 1198 allievi marescialli, con cui è stato escluso per carenza delle prescritte qualità morali e di condotta. In particolare, tale valutazione ha tratto fondamento dalla condanna riportata dal ricorrente, con decreto -OMISSIS- del 26 gennaio 2022 emesso dal G.i.p. del Tribunale di Campobasso, per il reato di guida in stato di ebrezza, dichiarato estinto il 13 febbraio 2024 all’esito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
2 - Avverso il provvedimento, il ricorrente ha articolato tre motivi di impugnazione, deducendone l’illegittimità per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, difetto di istruttoria e violazione dell’art. 26 della legge n. 53 del 1989, in quanto il giudizio di censurabilità della condotta sarebbe stato desunto sulla base del mero riscontro del precedente penale, senza alcuna valutazione concreta dell’idoneità dell’episodio a incidere sull’affidabilità del candidato e senza considerare l’esito positivo del servizio di pubblica utilità svolto.
3 - Costituitosi in giudizio, il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
4 - All’udienza camerale dell’11 marzo 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso – previo avviso alle parti si sensi dell’art. 60 c.p.a. – è stato trattenuto in decisione.
5 - Preliminarmente il Collegio ritiene che la causa possa essere decisa con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per l’incidente cautelare, stante la regolarità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria.
6 - Nel merito, il ricorso è infondato.
I motivi di ricorso, per evidenti ragioni di connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
6.1 - Al fine del corretto inquadramento normativo della vicenda occorre, preliminarmente, evidenziare che l’art. 6, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2024 nella parte in cui individuava nella guida in stato di ebbrezza costituente reato una causa automatica di esclusione dall’arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza. Tale automatismo, infatti, impediva all’amministrazione, diversamente da quanto previsto per le altre Forze di polizia, di procedere a una valutazione caso per caso, volta a verificare se l’episodio di guida in stato di ebbrezza potesse o meno essere considerato sintomatico dell’assenza del requisito della condotta incensurabile.
La Corte Costituzionale, richiamando il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, ha sottolineato come “ la disposizione censurata configura, dunque, un rigido meccanismo preclusivo solo per l’accesso al Corpo della Guardia di finanza, benché il medesimo comportamento non precluda automaticamente l’accesso alla diversa Forza di polizia tenuta specificamente alla sua prevenzione e repressione, la quale deve invece valutarne caso per caso la rilevanza, in sede di ammissione dei candidati al concorso, al fine di verificare il requisito generale dell’incensurabilità della condotta. Alla luce di queste considerazioni, che rendono evidente l’irragionevolezza della diversità di trattamento, sussiste la violazione del principio di eguaglianza, restando assorbite le altre censure ”.
Il tenore della pronuncia conferma che, sebbene venga censurata l’arbitraria e irrazionale presunzione assoluta di censurabilità della condotta, resta invece imprescindibile riconoscere all’Amministrazione il potere discrezionale di valutare concretamente il disvalore ad essa sotteso, tenendo conto delle specificità della vicenda. La Corte sottolinea pertanto l’esigenza di una autonoma e concreta valutazione del fatto oggettivo, onde accertare se l’episodio di guida in stato di ebbrezza possa effettivamente compromettere il requisito soggettivo di moralità e condotta richiesto per l’accesso al Corpo della Guardia di finanza, così come previsto dall’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
6.2 - Nel caso di specie, la prognosi inferenziale dell’amministrazione ha rispettato i principi definiti dalla Corte costituzionale. Il giudizio di censurabilità della condotta non è stato desunto automaticamente dal mero riscontro formale del precedente penale, ma il provvedimento offre un’autonoma valutazione dell’effettivo disvalore ad esso sotteso e reca specifici riferimenti alla condotta effettivamente tenuta, che, per i suoi connotati concreti, è stata ritenuta dall’amministrazione incompatibile con le attribuzioni della Guardia di finanza.
Disvalore che, in particolare, si evince dalla circostanza che il ricorrente si sia messo alla guida in orario notturno, con un tasso alcolemico superiore di oltre quattro volte al limite consentito dalla legge, perdendo il controllo del veicolo e invadendo la corsia opposta, con collisione frontale con un’altra autovettura.
L’episodio non si è, dunque, arrestato alla mera dimensione del pericolo astratto. Se è vero che il reato di guida in stato di ebbrezza è configurato dall’ordinamento quale reato di pericolo per la sicurezza della circolazione e dell’incolumità pubblica, nel caso di specie il rischio si è concretamente tradotto in un evento lesivo, considerato che entrambi i conducenti hanno riportato lesioni personali, con una prognosi di trenta giorni per lo stesso ricorrente.
Tale circostanza, accresce in modo significativo il disvalore della condotta, dimostrando che lo stato di grave alterazione psicofisica ha comportato un concreto pregiudizio per l’incolumità altrui e per la sicurezza della circolazione stradale. Si tratta, pertanto, di un comportamento che denota un marcato grado di irresponsabilità e una significativa sottovalutazione dei rischi connessi alla propria condotta, incompatibili con il livello di affidabilità, equilibrio e senso di responsabilità richiesti a chi aspira a svolgere funzioni istituzionali nell’ambito del Corpo della Guardia di finanza.
Non consente una diversa valutazione il carattere isolato e risalente della violazione. È principio consolidato che anche un singolo episodio, ove connotato da un marcato disvalore, possa legittimamente essere ritenuto sintomatico dell’assenza delle qualità morali e di condotta richieste per l’accesso ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza. Ciò è tanto più vero quando, come nel caso di specie, la condotta contestata evidenzia profili di grave irresponsabilità.
A nulla rileva, inoltre, che siano trascorsi quattro anni dall’episodio. Tale arco temporale, pur non trascurabile, non è di per sé sufficiente a elidere la portata del comportamento tenuto né a neutralizzarne il valore indiziante in ordine alla mancanza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 26 della legge n. 53 del 1989.
Neppure rileva, come correttamente evidenziato dall’amministrazione, l’esito positivo del servizio di pubblica utilità, perché idoneo a determinare l’estinzione del reato ma non ad escludere la commissione dei fatti, i quali costituiscono oggetto di autonoma valutazione da parte dell’autorità amministrativa.
6.3 - In definitiva le valutazioni dell’amministrazione risultano ragionevoli, proporzionate, non manifestamente incongrue o illogiche, e sono, come tali, insindacabili in sede di legittimità.
7 - La natura delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC LE, Presidente
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
GI La LF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI La LF | NC LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.