TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 27/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 737/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Riccardo Dies - PRESIDENTE;
Fabio Peloso – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 737/2024 e promossa con ricorso depositato il 22.10.2024 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. BONAZZA GABRIELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Tione di Trento (TN), viale Dante n. 36;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
10.11.1990 e residente a [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. BONETTI ALESSIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA CALEPINA, 65 38122 TRENTO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni
Parte attrice: come da note di trattazione scritta.
Parte convenuta: come da note di trattazione scritta.
pagina1 di 5 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia regolamentare l'affidamento del figlio minore come da accordo dalle medesime raggiunto.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 22.10.2024 ha chiesto la regolamentazione delle Parte_1
questioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore nato Persona_1
a Rovereto (TN), il 07.05.2020, dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuto da entrambi i genitori.
2. Con memoria di costituzione depositata il 20.02.2025, si è costituito Controparte_1
dando atto che le parti hanno raggiunto un accordo.
3. Entrambe le parti hanno chiesto la sostituzione dell'udienza con termine per note a trattazione scritta.
4. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
5. In data 03.03.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
56. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
7. La regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
7.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua/loro crescita ed evoluzione.
7.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
8. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in ragione della tenera età e dello stesso e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO
1. disporre l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori, con collocamento e Per_1
mantenimento della residenza anagrafica formale presso la madre;
pagina2 di 5 2. disporre il seguente protocollo di collocamento abitativo, secondo un programma da ripetersi ogni due settimane, a decorrere dal mese di marzo 2025:
IN VIA ORDINARIA
PRIMA SETTIMANA: lunedì e martedì con la madre dove rimarrà fino al mercoledì mattina quando lo ripoterà a scuola.
Il mercoledì il padre lo ritirerà all'uscita dalla scuola dove rimarrà fino al venerdì sera dopo cena quando tornerà dalla madre, presso la quale rimarrà fino al lunedì mattina che lo riporterà a scuola;
SECONDA SETTIMANA: lunedì e martedì con il padre dove rimarrà fino al mercoledì mattina quando lo riporterà a scuola.
Il mercoledì la madre lo ritirerà all'uscita della scuola dove rimarrà fino al venerdì sera dopo cena quando tornerà dal padre presso il quale rimarrà fino al lunedì mattina che lo riporterà a scuola;
DURANTE I PERIODI FESTIVI ED ESTIVO:
-nelle giornate di festività di Natale e Pasqua, sarà ad anni alterni con il padre o con la madre, Per_1
per il resto delle vacanze ricorrenti seguirà la regolare turnazione ordinaria sopra descritta;
-durante il periodo estivo di sospensione scolastica potrà trascorrere un periodo di due Per_1
settimane, anche non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi con preavviso di 1 mese, in base ai rispettivi impegni di lavoro ed alle attività concordate per il figlio;
-per le ulteriori festività i genitori si accorderanno di volta in volta con adeguato anticipo, tenendo anche conto delle esigenze lavorative di ciascuno, sempre dividendo equamente i tempi del figlio presso ciascuno di loro;
-il giorno del compleanno di sarà trascorso alternando il tempo libero del bambino metà con Per_1 la madre e l'altra metà con il padre, sempre che non sia possibile trascorrerlo insieme;
CON L'INTESA CHE:
-eccetto i periodi estivi e festivi sopra indicati valga la regolamentazione stabilita in via ordinaria;
-all'uscita dalla scuola sarà ritirato, in base al turno del genitore, dallo stesso o da delegati Per_1
concordati da entrambi i genitori;
-nel periodo di sospensione estiva, starà con il genitore seguendo la stessa turnazione ordinaria, con il cambio verso le ore 14.30, con onere tra i genitori di dividere equamente fra loro gli oneri di spostamento del bambino fra le rispettive abitazioni, nel senso che sarà il genitore di turno a provvedere al ritiro del minore presso l'abitazione dell'altro genitore;
-durante le giornate di permanenza con ciascun genitore, l'altro avrà diritto di sentire il figlio telefonicamente, oppure di fargli una breve visita presso l'abitazione dell'altro genitore;
-tutte le decisioni relative alla salute del bambino, compresa la scelta del medico, dovranno essere di comune accordo;
pagina3 di 5 -tutte le decisioni relative all'istruzione scolastiche di (prolungamento orario scolastico, pre- Per_1
scuola e post-scuola, scelte scolastiche, universitarie, di viaggi, stage ecc….) nonché hobbistica e/o sportiva del bambino dovrà essere di comune accordo, così pure la frequenza di centri ricreativi estivi
(oratori, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) dovranno essere concordate tra i genitori;
-i genitori si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio del figlio;
l'espatrio con un singolo genitore dovrà essere previamente concordato;
-i genitori si impegnano a garantire una costante e corretta comunicazione per ciò che attiene ogni informazione che riguardi il figlio ed a garantire la frequentazione delle rispettive famiglie di origine, come sempre avvenuto in corso di convivenza;
-i genitori si impegnano ad introdurre nella vita del figlio eventuali nuovi compagni/compagne, solo se si tratti di rapporti connotati da una certa stabilità ed in ogni caso con la gradualità necessaria, tenendo conto delle esigenze di stabilità di;
Per_1
3. tenuto conto di quanto concordato al punto successivo e considerata l'equa suddivisione dei tempi di permanenza del bambino presso i genitori, il padre verserà alla madre quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, l'importo mensile di € 200,00, entro il 10 di ogni mese a decorrere dal mese di marzo 2025, con adeguamento annuale ISTAT, fino all'indipendenza economica del figlio;
4. i genitori concordano che la madre possa continuare a richiedere, percepire e trattenere integralmente l'assegno unico provinciale, mentre l'assegno unico universale, ad oggi percepito integralmente dalla madre, sarà diviso al 50% fra i genitori, dal momento in cui svolgeranno la nuova richiesta sulla base del presente accordo;
5. le spese straordinarie necessarie per il figlio saranno divise fra i genitori al 50% secondo il protocollo del CNF del 29.11.2017, ove non superato dai diversi accordi fra i genitori.
Tutte le spese dovranno essere documentate ed entrambi dovranno disporne, anche ai fini della detrazione al 50%.
Qualora non ci sia assenso alle spese documentate, il genitore dovrà motivare il dissenso per iscritto entro 15 giorni.
Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
pagina4 di 5 I genitori si impegnano a scambiarsi la documentazione, a comunicare e, qualora previsto, a concordare tra loro le spese straordinarie, attraverso i rispettivi indirizzi mail e/o messaggistica whatsapp.
Eventuali borse di studio, contributi allo studio o altre agevolazioni scolastiche, ove erogati in favore del figlio, saranno imputati a rimborso forfettario delle spese pro quota.
Le spese per le vacanze/ferie esclusive con i genitori saranno a carico del genitore che lo accompagna.
Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie saranno al 50% fra i genitori, secondo la quota di compartecipazione;
6. spese legali compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il presidente
Riccardo Dies
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Riccardo Dies - PRESIDENTE;
Fabio Peloso – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 737/2024 e promossa con ricorso depositato il 22.10.2024 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. BONAZZA GABRIELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Tione di Trento (TN), viale Dante n. 36;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
10.11.1990 e residente a [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. BONETTI ALESSIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA CALEPINA, 65 38122 TRENTO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni
Parte attrice: come da note di trattazione scritta.
Parte convenuta: come da note di trattazione scritta.
pagina1 di 5 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia regolamentare l'affidamento del figlio minore come da accordo dalle medesime raggiunto.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 22.10.2024 ha chiesto la regolamentazione delle Parte_1
questioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore nato Persona_1
a Rovereto (TN), il 07.05.2020, dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuto da entrambi i genitori.
2. Con memoria di costituzione depositata il 20.02.2025, si è costituito Controparte_1
dando atto che le parti hanno raggiunto un accordo.
3. Entrambe le parti hanno chiesto la sostituzione dell'udienza con termine per note a trattazione scritta.
4. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
5. In data 03.03.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
56. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
7. La regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
7.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua/loro crescita ed evoluzione.
7.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
8. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in ragione della tenera età e dello stesso e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO
1. disporre l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori, con collocamento e Per_1
mantenimento della residenza anagrafica formale presso la madre;
pagina2 di 5 2. disporre il seguente protocollo di collocamento abitativo, secondo un programma da ripetersi ogni due settimane, a decorrere dal mese di marzo 2025:
IN VIA ORDINARIA
PRIMA SETTIMANA: lunedì e martedì con la madre dove rimarrà fino al mercoledì mattina quando lo ripoterà a scuola.
Il mercoledì il padre lo ritirerà all'uscita dalla scuola dove rimarrà fino al venerdì sera dopo cena quando tornerà dalla madre, presso la quale rimarrà fino al lunedì mattina che lo riporterà a scuola;
SECONDA SETTIMANA: lunedì e martedì con il padre dove rimarrà fino al mercoledì mattina quando lo riporterà a scuola.
Il mercoledì la madre lo ritirerà all'uscita della scuola dove rimarrà fino al venerdì sera dopo cena quando tornerà dal padre presso il quale rimarrà fino al lunedì mattina che lo riporterà a scuola;
DURANTE I PERIODI FESTIVI ED ESTIVO:
-nelle giornate di festività di Natale e Pasqua, sarà ad anni alterni con il padre o con la madre, Per_1
per il resto delle vacanze ricorrenti seguirà la regolare turnazione ordinaria sopra descritta;
-durante il periodo estivo di sospensione scolastica potrà trascorrere un periodo di due Per_1
settimane, anche non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi con preavviso di 1 mese, in base ai rispettivi impegni di lavoro ed alle attività concordate per il figlio;
-per le ulteriori festività i genitori si accorderanno di volta in volta con adeguato anticipo, tenendo anche conto delle esigenze lavorative di ciascuno, sempre dividendo equamente i tempi del figlio presso ciascuno di loro;
-il giorno del compleanno di sarà trascorso alternando il tempo libero del bambino metà con Per_1 la madre e l'altra metà con il padre, sempre che non sia possibile trascorrerlo insieme;
CON L'INTESA CHE:
-eccetto i periodi estivi e festivi sopra indicati valga la regolamentazione stabilita in via ordinaria;
-all'uscita dalla scuola sarà ritirato, in base al turno del genitore, dallo stesso o da delegati Per_1
concordati da entrambi i genitori;
-nel periodo di sospensione estiva, starà con il genitore seguendo la stessa turnazione ordinaria, con il cambio verso le ore 14.30, con onere tra i genitori di dividere equamente fra loro gli oneri di spostamento del bambino fra le rispettive abitazioni, nel senso che sarà il genitore di turno a provvedere al ritiro del minore presso l'abitazione dell'altro genitore;
-durante le giornate di permanenza con ciascun genitore, l'altro avrà diritto di sentire il figlio telefonicamente, oppure di fargli una breve visita presso l'abitazione dell'altro genitore;
-tutte le decisioni relative alla salute del bambino, compresa la scelta del medico, dovranno essere di comune accordo;
pagina3 di 5 -tutte le decisioni relative all'istruzione scolastiche di (prolungamento orario scolastico, pre- Per_1
scuola e post-scuola, scelte scolastiche, universitarie, di viaggi, stage ecc….) nonché hobbistica e/o sportiva del bambino dovrà essere di comune accordo, così pure la frequenza di centri ricreativi estivi
(oratori, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) dovranno essere concordate tra i genitori;
-i genitori si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio del figlio;
l'espatrio con un singolo genitore dovrà essere previamente concordato;
-i genitori si impegnano a garantire una costante e corretta comunicazione per ciò che attiene ogni informazione che riguardi il figlio ed a garantire la frequentazione delle rispettive famiglie di origine, come sempre avvenuto in corso di convivenza;
-i genitori si impegnano ad introdurre nella vita del figlio eventuali nuovi compagni/compagne, solo se si tratti di rapporti connotati da una certa stabilità ed in ogni caso con la gradualità necessaria, tenendo conto delle esigenze di stabilità di;
Per_1
3. tenuto conto di quanto concordato al punto successivo e considerata l'equa suddivisione dei tempi di permanenza del bambino presso i genitori, il padre verserà alla madre quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, l'importo mensile di € 200,00, entro il 10 di ogni mese a decorrere dal mese di marzo 2025, con adeguamento annuale ISTAT, fino all'indipendenza economica del figlio;
4. i genitori concordano che la madre possa continuare a richiedere, percepire e trattenere integralmente l'assegno unico provinciale, mentre l'assegno unico universale, ad oggi percepito integralmente dalla madre, sarà diviso al 50% fra i genitori, dal momento in cui svolgeranno la nuova richiesta sulla base del presente accordo;
5. le spese straordinarie necessarie per il figlio saranno divise fra i genitori al 50% secondo il protocollo del CNF del 29.11.2017, ove non superato dai diversi accordi fra i genitori.
Tutte le spese dovranno essere documentate ed entrambi dovranno disporne, anche ai fini della detrazione al 50%.
Qualora non ci sia assenso alle spese documentate, il genitore dovrà motivare il dissenso per iscritto entro 15 giorni.
Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
pagina4 di 5 I genitori si impegnano a scambiarsi la documentazione, a comunicare e, qualora previsto, a concordare tra loro le spese straordinarie, attraverso i rispettivi indirizzi mail e/o messaggistica whatsapp.
Eventuali borse di studio, contributi allo studio o altre agevolazioni scolastiche, ove erogati in favore del figlio, saranno imputati a rimborso forfettario delle spese pro quota.
Le spese per le vacanze/ferie esclusive con i genitori saranno a carico del genitore che lo accompagna.
Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie saranno al 50% fra i genitori, secondo la quota di compartecipazione;
6. spese legali compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il presidente
Riccardo Dies
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina5 di 5