TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 11/09/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
r.g. 925/2014
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 925/2014 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione,
- premesso l'udienza del 10.9.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- rilevato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
- lette le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Dott. Marco Ponsiglione ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 925/2014 avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
TRA
(c.f. , nato a [...] a Parte_1 C.F._1
Volturno (IS) il 24.2.1951 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'avv. Giovanni Petrarca ed elettivamente domiciliato, unitamente al difensore, in Isernia alla via Occidentale n. 148;
- attore
E
(p. iva e c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Cerro al Volturno (IS) alla via
Aldo Moro n. 35, rappresentata e difesa giusta mandato in atti dagli avv. Cristian
Domenico Sellecchia e FA OD ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FA OD sito in Isernia alla via Umbria n. 32;
- convenuto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 30.6.2014 il sig. conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Isernia la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 fine di sentir dichiarare l'inadempimento di quest'ultima e sua conseguente condanna al ripristino del manto stradale - secondo le modalità di cui alle scritture private del 18.7.2012
e del 6.8.2012 - del tratto che conduce a via Salere di proprietà di parte attrice.
Il sig. deduceva che, a seguito di lavori di movimento terra effettuati dalla Parte_1 convenuta sulla proprietà dell'attore ai fini della realizzazione di una condotta metanifera per conto del Comune di Pizzone, la strada di proprietà del non veniva Parte_1 ripristinata a regola d'arte.
Rappresentava parte attrice che con scritture private datate 18.7.2012 e 6.8.2012 la accettava e concordava con il sig. le condizioni per il Controparte_1 Parte_1 ripristino del tratto stradale de quo secondo cui, nello specifico, la società convenuta “a proprie spese, avrebbe eseguito i lavori di ripristino utilizzando 30 cm di massicciata, 5 cm di misto stabilizzato, nonché uno strato di finitura composto da 5 cm di conglomerato bituminoso”.
Tuttavia, lamentava l'odierno attore che, nonostante le scritture private e le successive missive intercorse tra le parti, dopo due anni dalla realizzazione dei lavori la SO.C.E.M. non provvedeva alla sistemazione definitiva della strada di proprietà del sig. . Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta datata 24.11.2014 si costituiva in giudizio la la quale: eccepiva il difetto di legittimazione attiva del , Controparte_1 Parte_1 sostenendo che la strada di cui l'attore dichiarava essere proprietario in realtà non apparteneva allo stesso, trattandosi di strada vicinale ad uso pubblico o, comunque, aperta al pubblico transito da oltre vent'anni; nel merito, sosteneva che alcun inadempimento poteva essere imputato alla stessa e, a supporto delle proprie ragioni, forniva una dettagliata ricostruzione dei fatti di causa.
In particolare, la SO.C.E.M. rappresentava di essere risultata aggiudicataria della gara d'appalto indetta per la metanizzazione del Comune di Pizzone e di quello di Rocchetta a
Volturno e, in virtù di tale aggiudicazione, avviava i relativi interventi sull'intero territorio, compresa la strada oggetto di controversia.
Nello specifico, la convenuta riferiva di aver effettuato le operazioni di scavo e interramento dei tubi e, successivamente, ripristinato la strada per come la stessa risultava prima dell'intervento, realizzando, per di più, una massicciata di oltre 30 cm con 5 cm di stabilizzato, senza tuttavia provvedere anche alla realizzazione del manto bituminoso, dal momento che anche prima dei lavori la strada de qua non risultava asfaltata.
Precisava altresì parte convenuta che, ai fini dell'esecuzione degli interventi di bitumazione, occorrevano progetti, autorizzazioni e permessi che la SO.C.E.M., non essendo proprietaria della strada, non poteva richiedere sua sponte, ragion per cui chiedeva dichiararsi nulle le scritture private e/o le clausole che prevedevano la realizzazione lungo la strada di opere diverse dal semplice ripristino, invocando in tale sede una pronuncia di risoluzione del e/o dei negozi, ex art. 1256 c.c., per impossibilità della prestazione per causa ad essa non imputabile.
L'odierna convenuta aggiungeva, inoltre, che il Comune di Pizzone, con la determina n. 21 dell'8.7.2013, revocava l'affidamento dei lavori di metanizzazione e, per l'effetto, la
SO.C.E.M., non essendo più affidataria dei lavori de quibus, veniva a trovarsi nella condizione di non poter ultimare quanto in astratto pattuito.
Concludeva, dunque, chiedendo di: “a) in via preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile e/o improponibile ed improcedibile la domanda avanzata dall'attore per difetto di legittimazione attiva;
b) nel merito, ferma la preliminare eccezione, rigettare la domanda attorea e/o, comunque, dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento della
e/o delle scritture private invocate da parte attrice e poste a fondamento della domanda ovvero, in via subordinata, la nullità e/o l'annullamento della e/o delle clausole relative ai lavori di ripristino, per le motivazioni innanzi evidenziate, ovvero, in via gradata, la risoluzione, anche ex art. 1256 c.c., per impossibilità, pure sopravvenuta, della prestazione per causa non imputabile ad essa convenuta;
c) in via di estremo subordine, sempre alla luce delle motivazioni rappresentate in premessa, dichiarare inammissibile, anche per impossibilità e/o per indeterminatezza, la domanda attorea”.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti e nell'audizione dei testimoni, la causa veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La domanda va rigettata.
Parte convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, evidenziando che la strada di cui il asserisce di essere proprietario è una pubblica e non privata. Parte_1
Sul punto, in tema di legittimazione attiva, trovano applicazione i principi affermati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2951/2016 ribaditi anche da
Cass. n. 9457/2020, secondo cui “La titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Le contestazioni da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. La carenza di titolarità attiva e passiva del rapporto controverso è - quindi - rilevabile
d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. La titolarità costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè, con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza, ex articolo 167, comma 2, del codice di procedura civile, pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice.”
A fronte dell'eccezione sollevata da parte convenuta, parte attrice non ha provato la titolarità attiva del rapporto.
Ed infatti, a parere di questo Tribunale, non risulta provato che la strada oggetto di causa, rispetto alla quale viene chiesta un'opera di ripristino alla , sia una strada di CP_1 proprietà del . Parte_1
Agli atti di causa, infatti, risulta prodotta la corrispondenza tra l'attore e la , risalente CP_1 al periodo in cui erano in atti i lavori di realizzazione di una condotta metanifera nel
Comune di Rocchetta al Volturno (poi interrotti), che, tuttavia, non pare sufficiente a ritenere dimostrata la proprietà della strada in capo al . Il riferimento, Parte_1 contenuto nella missiva spedita dalla il 17.12.2012, al “tratto di strada che conduce CP_1
a Via Salere, interessato dal passaggio della condotta” con conseguente richiesta di
“autorizzazione ad accedere alla proprietà del Sig. al fine di Parte_1 provvedere al ripristino della strada si accesso al fabbricato di comproprietà del Sig. ”, nonché l'espressione “proprietario” contenuta nella missiva del 19.7.2012, Parte_1 non appaiono idonei a provare la proprietà di una strada.
Né vi sono, a ben vedere, ulteriori documenti comprovanti un diritto di proprietà originario o, comunque, una sdemanializzazione successiva della strada, tale da legittimare l'attore ad imporre un facere sulla strada stessa.
Si consideri, del resto, che le stesse trattative intraprese tra le parti (e confermato dalle missive sopra dette) non sembrano esitate in un accordo definitivo, chiaro in tutti i suoi aspetti e, conseguentemente, vincolante, in considerazione del fatto che l'ultima controproposta del , per il tramite del proprio difensore, datata 6.8.2012, Parte_1 richiedeva espressamente un'accettazione che, tuttavia, come dimostrato dalla successiva corrispondenza (cfr. missiva del 31.3.2014), non vi è stata.
In assenza della prova della titolarità attiva del rapporto (facendosi riferimento ad una strada di cui non è stata provata la proprietà privata), nonché delle difficoltà nell'individuazione di un definitivo e preciso accordo tra le parti, la domanda va rigettata.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita dalle motivazioni di cui sopra.
Sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite, attesi i rapporti comunque intercorsi tra le parti e la peculiarità della vicenda oggetto di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, in composizione monocratica nella persona del Dott.
Marco Ponsiglione, definitivamente pronunziando, così provvede:
• rigetta la domanda;
• dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Isernia in data 10.9.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 925/2014 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione,
- premesso l'udienza del 10.9.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- rilevato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
- lette le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Dott. Marco Ponsiglione ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 925/2014 avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
TRA
(c.f. , nato a [...] a Parte_1 C.F._1
Volturno (IS) il 24.2.1951 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'avv. Giovanni Petrarca ed elettivamente domiciliato, unitamente al difensore, in Isernia alla via Occidentale n. 148;
- attore
E
(p. iva e c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Cerro al Volturno (IS) alla via
Aldo Moro n. 35, rappresentata e difesa giusta mandato in atti dagli avv. Cristian
Domenico Sellecchia e FA OD ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FA OD sito in Isernia alla via Umbria n. 32;
- convenuto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 30.6.2014 il sig. conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Isernia la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 fine di sentir dichiarare l'inadempimento di quest'ultima e sua conseguente condanna al ripristino del manto stradale - secondo le modalità di cui alle scritture private del 18.7.2012
e del 6.8.2012 - del tratto che conduce a via Salere di proprietà di parte attrice.
Il sig. deduceva che, a seguito di lavori di movimento terra effettuati dalla Parte_1 convenuta sulla proprietà dell'attore ai fini della realizzazione di una condotta metanifera per conto del Comune di Pizzone, la strada di proprietà del non veniva Parte_1 ripristinata a regola d'arte.
Rappresentava parte attrice che con scritture private datate 18.7.2012 e 6.8.2012 la accettava e concordava con il sig. le condizioni per il Controparte_1 Parte_1 ripristino del tratto stradale de quo secondo cui, nello specifico, la società convenuta “a proprie spese, avrebbe eseguito i lavori di ripristino utilizzando 30 cm di massicciata, 5 cm di misto stabilizzato, nonché uno strato di finitura composto da 5 cm di conglomerato bituminoso”.
Tuttavia, lamentava l'odierno attore che, nonostante le scritture private e le successive missive intercorse tra le parti, dopo due anni dalla realizzazione dei lavori la SO.C.E.M. non provvedeva alla sistemazione definitiva della strada di proprietà del sig. . Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta datata 24.11.2014 si costituiva in giudizio la la quale: eccepiva il difetto di legittimazione attiva del , Controparte_1 Parte_1 sostenendo che la strada di cui l'attore dichiarava essere proprietario in realtà non apparteneva allo stesso, trattandosi di strada vicinale ad uso pubblico o, comunque, aperta al pubblico transito da oltre vent'anni; nel merito, sosteneva che alcun inadempimento poteva essere imputato alla stessa e, a supporto delle proprie ragioni, forniva una dettagliata ricostruzione dei fatti di causa.
In particolare, la SO.C.E.M. rappresentava di essere risultata aggiudicataria della gara d'appalto indetta per la metanizzazione del Comune di Pizzone e di quello di Rocchetta a
Volturno e, in virtù di tale aggiudicazione, avviava i relativi interventi sull'intero territorio, compresa la strada oggetto di controversia.
Nello specifico, la convenuta riferiva di aver effettuato le operazioni di scavo e interramento dei tubi e, successivamente, ripristinato la strada per come la stessa risultava prima dell'intervento, realizzando, per di più, una massicciata di oltre 30 cm con 5 cm di stabilizzato, senza tuttavia provvedere anche alla realizzazione del manto bituminoso, dal momento che anche prima dei lavori la strada de qua non risultava asfaltata.
Precisava altresì parte convenuta che, ai fini dell'esecuzione degli interventi di bitumazione, occorrevano progetti, autorizzazioni e permessi che la SO.C.E.M., non essendo proprietaria della strada, non poteva richiedere sua sponte, ragion per cui chiedeva dichiararsi nulle le scritture private e/o le clausole che prevedevano la realizzazione lungo la strada di opere diverse dal semplice ripristino, invocando in tale sede una pronuncia di risoluzione del e/o dei negozi, ex art. 1256 c.c., per impossibilità della prestazione per causa ad essa non imputabile.
L'odierna convenuta aggiungeva, inoltre, che il Comune di Pizzone, con la determina n. 21 dell'8.7.2013, revocava l'affidamento dei lavori di metanizzazione e, per l'effetto, la
SO.C.E.M., non essendo più affidataria dei lavori de quibus, veniva a trovarsi nella condizione di non poter ultimare quanto in astratto pattuito.
Concludeva, dunque, chiedendo di: “a) in via preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile e/o improponibile ed improcedibile la domanda avanzata dall'attore per difetto di legittimazione attiva;
b) nel merito, ferma la preliminare eccezione, rigettare la domanda attorea e/o, comunque, dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento della
e/o delle scritture private invocate da parte attrice e poste a fondamento della domanda ovvero, in via subordinata, la nullità e/o l'annullamento della e/o delle clausole relative ai lavori di ripristino, per le motivazioni innanzi evidenziate, ovvero, in via gradata, la risoluzione, anche ex art. 1256 c.c., per impossibilità, pure sopravvenuta, della prestazione per causa non imputabile ad essa convenuta;
c) in via di estremo subordine, sempre alla luce delle motivazioni rappresentate in premessa, dichiarare inammissibile, anche per impossibilità e/o per indeterminatezza, la domanda attorea”.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti e nell'audizione dei testimoni, la causa veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La domanda va rigettata.
Parte convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, evidenziando che la strada di cui il asserisce di essere proprietario è una pubblica e non privata. Parte_1
Sul punto, in tema di legittimazione attiva, trovano applicazione i principi affermati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2951/2016 ribaditi anche da
Cass. n. 9457/2020, secondo cui “La titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Le contestazioni da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. La carenza di titolarità attiva e passiva del rapporto controverso è - quindi - rilevabile
d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. La titolarità costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè, con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza, ex articolo 167, comma 2, del codice di procedura civile, pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice.”
A fronte dell'eccezione sollevata da parte convenuta, parte attrice non ha provato la titolarità attiva del rapporto.
Ed infatti, a parere di questo Tribunale, non risulta provato che la strada oggetto di causa, rispetto alla quale viene chiesta un'opera di ripristino alla , sia una strada di CP_1 proprietà del . Parte_1
Agli atti di causa, infatti, risulta prodotta la corrispondenza tra l'attore e la , risalente CP_1 al periodo in cui erano in atti i lavori di realizzazione di una condotta metanifera nel
Comune di Rocchetta al Volturno (poi interrotti), che, tuttavia, non pare sufficiente a ritenere dimostrata la proprietà della strada in capo al . Il riferimento, Parte_1 contenuto nella missiva spedita dalla il 17.12.2012, al “tratto di strada che conduce CP_1
a Via Salere, interessato dal passaggio della condotta” con conseguente richiesta di
“autorizzazione ad accedere alla proprietà del Sig. al fine di Parte_1 provvedere al ripristino della strada si accesso al fabbricato di comproprietà del Sig. ”, nonché l'espressione “proprietario” contenuta nella missiva del 19.7.2012, Parte_1 non appaiono idonei a provare la proprietà di una strada.
Né vi sono, a ben vedere, ulteriori documenti comprovanti un diritto di proprietà originario o, comunque, una sdemanializzazione successiva della strada, tale da legittimare l'attore ad imporre un facere sulla strada stessa.
Si consideri, del resto, che le stesse trattative intraprese tra le parti (e confermato dalle missive sopra dette) non sembrano esitate in un accordo definitivo, chiaro in tutti i suoi aspetti e, conseguentemente, vincolante, in considerazione del fatto che l'ultima controproposta del , per il tramite del proprio difensore, datata 6.8.2012, Parte_1 richiedeva espressamente un'accettazione che, tuttavia, come dimostrato dalla successiva corrispondenza (cfr. missiva del 31.3.2014), non vi è stata.
In assenza della prova della titolarità attiva del rapporto (facendosi riferimento ad una strada di cui non è stata provata la proprietà privata), nonché delle difficoltà nell'individuazione di un definitivo e preciso accordo tra le parti, la domanda va rigettata.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita dalle motivazioni di cui sopra.
Sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite, attesi i rapporti comunque intercorsi tra le parti e la peculiarità della vicenda oggetto di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, in composizione monocratica nella persona del Dott.
Marco Ponsiglione, definitivamente pronunziando, così provvede:
• rigetta la domanda;
• dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Isernia in data 10.9.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione