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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 327/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPALARDO CONCETTA, Presidente e Relatore
CANNARELLA MARCO, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1503/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Giudice - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_2 Giudice - CF_Difensore_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale S. Panagia, 141 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202300012892000 REGISTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 22/5/2024, rubricato al n. 1503/24 R.G., ritualmente notificato all'Ader, Giudice Giuseppe e Giudice Luca, rappresentati e difesi dall'Avv.to Difensore_1
, propongono ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo notificato il 19/1/24 per un carico fiscale di circa euro 33.000,00
Deducono di esser comproprietari dell'autoveicolo sul quale l'Ader intende procedere al fermo e deducono l'illegittimità del fermo amministrativo su autovettura in comproprietà tra il debitore ed un terzo
Chiedono l'annullamento del preavviso di fermo impugnato.
Si e' costituita l'Ader che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con atto ritualmente depositato per via telematica Giudice Luca ha dichiarato di rinunziare al ricorso avendo venduto la sua quota di comproprietà dell'autoveicolo a Giudice Giuseppe.
All'udienza del 10/2/2026, la causa e' stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' infondato a va disatteso.
Osserva la Corte che i ricorrenti hanno agito al fine di far accertare l'inesistenza del diritto dell'amministrazione di iscrivere il fermo amministrativo sul veicolo, deducendo la comproprietà dello stesso, con una azione che deve essere qualificata come azione di accertamento negativo ( Cass. n.
18041 del 4.7.2019 ).
Ciò posto, l'unico motivo di ricorso è infondato nel merito, in quanto la cointestazione dell'auto a più comproprietari, uno dei quali non debitore dello Stato, non è ostativa alla successiva iscrizione del fermo sul veicolo in quanto, se del caso, in sede esecutiva il bene comune sarà venduto e la somma ricavata ripartita pro quota ( cfr. Comm Trib. Prov. Como 5/10/20 n. 90).
Peraltro, va osservato che al momento della presente pronunzia il comproprietario non debitore nei confronti dell'ER ha prodotto in atti attestazione di avvenuta vendita dell'auto a Giudice Giuseppe dichiarando di voler rinunziare al ricorso.
Ne deriva che l'auto e' divenuta di proprietà esclusiva del debitore e il ricorso va disatteso anche sotto tale sopravvenuto profilo.
Sussistono giusti motivi, data la peculiarità della fattispecie, e il comportamento processuale tenuto per compensare integralmente le spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Spese compensate. Cosi deciso in Siracusa in data 10 febbraio 2026
Il Presidente Estensore
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPALARDO CONCETTA, Presidente e Relatore
CANNARELLA MARCO, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1503/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Giudice - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_2 Giudice - CF_Difensore_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale S. Panagia, 141 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202300012892000 REGISTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 22/5/2024, rubricato al n. 1503/24 R.G., ritualmente notificato all'Ader, Giudice Giuseppe e Giudice Luca, rappresentati e difesi dall'Avv.to Difensore_1
, propongono ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo notificato il 19/1/24 per un carico fiscale di circa euro 33.000,00
Deducono di esser comproprietari dell'autoveicolo sul quale l'Ader intende procedere al fermo e deducono l'illegittimità del fermo amministrativo su autovettura in comproprietà tra il debitore ed un terzo
Chiedono l'annullamento del preavviso di fermo impugnato.
Si e' costituita l'Ader che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con atto ritualmente depositato per via telematica Giudice Luca ha dichiarato di rinunziare al ricorso avendo venduto la sua quota di comproprietà dell'autoveicolo a Giudice Giuseppe.
All'udienza del 10/2/2026, la causa e' stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' infondato a va disatteso.
Osserva la Corte che i ricorrenti hanno agito al fine di far accertare l'inesistenza del diritto dell'amministrazione di iscrivere il fermo amministrativo sul veicolo, deducendo la comproprietà dello stesso, con una azione che deve essere qualificata come azione di accertamento negativo ( Cass. n.
18041 del 4.7.2019 ).
Ciò posto, l'unico motivo di ricorso è infondato nel merito, in quanto la cointestazione dell'auto a più comproprietari, uno dei quali non debitore dello Stato, non è ostativa alla successiva iscrizione del fermo sul veicolo in quanto, se del caso, in sede esecutiva il bene comune sarà venduto e la somma ricavata ripartita pro quota ( cfr. Comm Trib. Prov. Como 5/10/20 n. 90).
Peraltro, va osservato che al momento della presente pronunzia il comproprietario non debitore nei confronti dell'ER ha prodotto in atti attestazione di avvenuta vendita dell'auto a Giudice Giuseppe dichiarando di voler rinunziare al ricorso.
Ne deriva che l'auto e' divenuta di proprietà esclusiva del debitore e il ricorso va disatteso anche sotto tale sopravvenuto profilo.
Sussistono giusti motivi, data la peculiarità della fattispecie, e il comportamento processuale tenuto per compensare integralmente le spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Spese compensate. Cosi deciso in Siracusa in data 10 febbraio 2026
Il Presidente Estensore