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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/07/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
1031 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1031 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BERTINORO in data 02/09/2001 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. VIGGIANI MARIA DOMENICA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 12/05/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza 03/06/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BERTINORO in data
02/09/2001 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di BERTINORO al N. 28
P. 2 S. A anno 2001; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
12/05/2025, che integralmente si riportano:
1. I Sig.ri e continueranno a vivere separati, ciascuno Controparte_1 CP_2
libero di portare la propria residenza ove meglio creda con il solo obbligo reciproco di comunicazione dell'indirizzo in caso di cambiamento del medesimo;
2. La casa familiare, di proprietà esclusiva della Sig.ra Controparte_1
rimane definitivamente assegnata a quest'ultima anche in ragione del collocamento prevalente dei figli, di cui uno minorenne, presso e con la madre;
2 3. Il figlio viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre così come figlia maggiorenne non Per_2
economicamente autosufficiente, che pure rimarrà ad abitare con la madre, fintanto che rimarrà in Italia e quando vi farà ritorno;
4. I coniugi stabiliscono che trascorra con il padre e con la madre i giorni Per_1
della settimana così come da piano genitoriale già allegato in sede di separazione
(doc.n.6) che si ha in questa sede per confermato con le seguenti precisazioni e dunque, a settimane alterne, starà con il padre dal mercoledì dopo pranzo fino Per_1
al venerdì dopo pranzo, quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna o, in alternativa, presso il luogo in cui svolgerà attività scolastiche, extrascolastiche o sportive;
la settimana successiva trascorrerà con il padre Per_1
dal giovedì dopo pranzo fino al lunedì dopo pranzo, quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna o, in alternativa, presso il luogo in cui svolgerà attività scolastiche, extrascolastiche o sportive. Durante le festività natalizie trascorrerà una settimana con la madre ed una con il padre, alternando di Per_1
anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno con l'uno e con l'altro genitore. Quanto alle vacanze pasquali i genitori manterranno la regola ordinaria di frequentazione stabilendo anni alternati solo pe la Domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Durante il periodo estivo trascorrerà a settimane alterne una Per_1
settimana con la madre ed una con il padre, salvo diversi accordi tra i genitori. Le attività tutte che svolge durante la settimana saranno garantite dal genitore di Per_1
spettanza nei giorni previsti. Per quanto riguarda ella stabilirà in autonomia Per_2
gli incontri con suo padre, concordandoli direttamente con lui;
5. Il genitore con cui trascorrerà i pomeriggi, le giornate ed i pernotti ne è Per_1
responsabile e si impegna a svolgere questo ruolo secondo buon senso, occupandosi altresì di fare svolgere al figlio i compiti scolastici e ad accompagnarlo, se necessario, alle eventuali attività sportive o comunque extrascolastiche, sia infrasettimanali che durante il fine settimana;
3 6. I coniugi si prestano sin d'ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, reciprocamente e per il minore;
7. I genitori, di comune accordo, potranno concordare tempi di visita e di permanenza diversi ed in deroga rispetto a quelli indicati nel piano genitoriale ed in atto, in ragione dei rispettivi impegni lavorativi e personali e sempre tenendo in considerazione le esigenze ed i desideri del figlio;
8. I genitori di comune accordo e reciprocamente prevedono sin d'ora l'eventuale ausilio di persone terze di comprovata affidabilità e delle rispettive famiglie di origine, dunque dei nonni o degli zii, nella gestione delle visite e della permanenza del ragazzo presso ciascuno, anche per quanto riguarda eventuali ritiri ed accompagnamenti del figlio, sempre tenendo in considerazione le esigenze ed i desideri di e comunque in ragione della valorizzazione delle relazioni familiari Per_1
tutte come per legge. Fermo restando che tali relazioni familiari, che comunque non verranno ostacolate, non potranno essere intese come sostitutive della relazione genitore-figlio né dovranno mai rappresentare per tale relazione o per il figlio pregiudizio alcuno;
9. Ad esclusiva tutela dei figli, i Sigg.ri e si CP_2 Controparte_1
impegnano a non introdurre nella vita dei figli e soprattutto in quella del figlio minore compagni occasionali che non rappresentino per loro stessi legami significativi e presumibilmente duraturi;
10. I coniugi stabiliscono che ciascuno di loro provvederà al mantenimento ordinario dei figli e in via diretta quando questi saranno presso di loro. Per_2 Per_1
Le spese straordinarie invece, preventivamente concordate tra le parti come da indicazioni del Protocollo in materia di famiglia presso il Tribunale di Forlì, saranno divise tra le parti in ragione del 40% a carico del Sig. e del 60% a carico CP_2
della Sig.ra Le attività tutte già in essere o già programmate, sia di Controparte_1
studio, che ricreative che afferenti alla salute, proseguiranno senza necessità di ulteriore confronto sulla opportunità/necessarietà delle stesse;
4 11. Resta inteso che l'eventuale diniego di un genitore ad affrontare una attività/spesa, immotivato o motivato con argomento contrario all'interesse dei figli, così come il mancato riscontro, varrà come tacito assenso alla attività/spesa proposta;
12. I coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti (docc.nn. 7 e
8) e di rinunciare quindi reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento.
Dichiarano, altresì, di non avere nulla a che pretendere a qualsiasi titolo o ragione relativamente alla vicenda matrimoniale e che non esistono procedimenti penali o denunce sporte dall'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di BERTINORO per quanto di competenza.
Forlì, 29/07/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
5
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1031 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BERTINORO in data 02/09/2001 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. VIGGIANI MARIA DOMENICA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 12/05/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza 03/06/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BERTINORO in data
02/09/2001 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nato a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di BERTINORO al N. 28
P. 2 S. A anno 2001; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
12/05/2025, che integralmente si riportano:
1. I Sig.ri e continueranno a vivere separati, ciascuno Controparte_1 CP_2
libero di portare la propria residenza ove meglio creda con il solo obbligo reciproco di comunicazione dell'indirizzo in caso di cambiamento del medesimo;
2. La casa familiare, di proprietà esclusiva della Sig.ra Controparte_1
rimane definitivamente assegnata a quest'ultima anche in ragione del collocamento prevalente dei figli, di cui uno minorenne, presso e con la madre;
2 3. Il figlio viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre così come figlia maggiorenne non Per_2
economicamente autosufficiente, che pure rimarrà ad abitare con la madre, fintanto che rimarrà in Italia e quando vi farà ritorno;
4. I coniugi stabiliscono che trascorra con il padre e con la madre i giorni Per_1
della settimana così come da piano genitoriale già allegato in sede di separazione
(doc.n.6) che si ha in questa sede per confermato con le seguenti precisazioni e dunque, a settimane alterne, starà con il padre dal mercoledì dopo pranzo fino Per_1
al venerdì dopo pranzo, quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna o, in alternativa, presso il luogo in cui svolgerà attività scolastiche, extrascolastiche o sportive;
la settimana successiva trascorrerà con il padre Per_1
dal giovedì dopo pranzo fino al lunedì dopo pranzo, quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna o, in alternativa, presso il luogo in cui svolgerà attività scolastiche, extrascolastiche o sportive. Durante le festività natalizie trascorrerà una settimana con la madre ed una con il padre, alternando di Per_1
anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno con l'uno e con l'altro genitore. Quanto alle vacanze pasquali i genitori manterranno la regola ordinaria di frequentazione stabilendo anni alternati solo pe la Domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Durante il periodo estivo trascorrerà a settimane alterne una Per_1
settimana con la madre ed una con il padre, salvo diversi accordi tra i genitori. Le attività tutte che svolge durante la settimana saranno garantite dal genitore di Per_1
spettanza nei giorni previsti. Per quanto riguarda ella stabilirà in autonomia Per_2
gli incontri con suo padre, concordandoli direttamente con lui;
5. Il genitore con cui trascorrerà i pomeriggi, le giornate ed i pernotti ne è Per_1
responsabile e si impegna a svolgere questo ruolo secondo buon senso, occupandosi altresì di fare svolgere al figlio i compiti scolastici e ad accompagnarlo, se necessario, alle eventuali attività sportive o comunque extrascolastiche, sia infrasettimanali che durante il fine settimana;
3 6. I coniugi si prestano sin d'ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, reciprocamente e per il minore;
7. I genitori, di comune accordo, potranno concordare tempi di visita e di permanenza diversi ed in deroga rispetto a quelli indicati nel piano genitoriale ed in atto, in ragione dei rispettivi impegni lavorativi e personali e sempre tenendo in considerazione le esigenze ed i desideri del figlio;
8. I genitori di comune accordo e reciprocamente prevedono sin d'ora l'eventuale ausilio di persone terze di comprovata affidabilità e delle rispettive famiglie di origine, dunque dei nonni o degli zii, nella gestione delle visite e della permanenza del ragazzo presso ciascuno, anche per quanto riguarda eventuali ritiri ed accompagnamenti del figlio, sempre tenendo in considerazione le esigenze ed i desideri di e comunque in ragione della valorizzazione delle relazioni familiari Per_1
tutte come per legge. Fermo restando che tali relazioni familiari, che comunque non verranno ostacolate, non potranno essere intese come sostitutive della relazione genitore-figlio né dovranno mai rappresentare per tale relazione o per il figlio pregiudizio alcuno;
9. Ad esclusiva tutela dei figli, i Sigg.ri e si CP_2 Controparte_1
impegnano a non introdurre nella vita dei figli e soprattutto in quella del figlio minore compagni occasionali che non rappresentino per loro stessi legami significativi e presumibilmente duraturi;
10. I coniugi stabiliscono che ciascuno di loro provvederà al mantenimento ordinario dei figli e in via diretta quando questi saranno presso di loro. Per_2 Per_1
Le spese straordinarie invece, preventivamente concordate tra le parti come da indicazioni del Protocollo in materia di famiglia presso il Tribunale di Forlì, saranno divise tra le parti in ragione del 40% a carico del Sig. e del 60% a carico CP_2
della Sig.ra Le attività tutte già in essere o già programmate, sia di Controparte_1
studio, che ricreative che afferenti alla salute, proseguiranno senza necessità di ulteriore confronto sulla opportunità/necessarietà delle stesse;
4 11. Resta inteso che l'eventuale diniego di un genitore ad affrontare una attività/spesa, immotivato o motivato con argomento contrario all'interesse dei figli, così come il mancato riscontro, varrà come tacito assenso alla attività/spesa proposta;
12. I coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti (docc.nn. 7 e
8) e di rinunciare quindi reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento.
Dichiarano, altresì, di non avere nulla a che pretendere a qualsiasi titolo o ragione relativamente alla vicenda matrimoniale e che non esistono procedimenti penali o denunce sporte dall'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di BERTINORO per quanto di competenza.
Forlì, 29/07/2025 Il Presidente
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