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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SENSI BALDOVINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 439/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Comune di La Maddalena - Piazza Garibaldi 13 07024 La Maddalena SS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 529 2019 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 192 20219 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il
03/02/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato al COMUNE di La Maddalena, ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento n.0529/2019 di Euro 2.063,00 per IMU 2019 e dell'avviso di accertamento n.0192/2019 di Euro 234,00 per TASI 2019, entrambi relativi all'unità immobiliare ubicata nell'isola, in Indirizzo_1, dei quali avrebbe avuto conoscenza soltanto con la notifica del sollecito di pagamento prot.12993, avvenuta per posta ordinaria in data 23/07/2025.
La ricorrente ha eccepito:
1) Omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti e decadenza dell'ente impositivo dal potere impositivo: in particolare, la ricorrente ha eccepito di non aver ricevuto gli avvisi presupposti e, al riguardo, mancherebbero le raccomandate informative previste nel caso di irreperibilità temporanea del destinatario dell'atto.
2) Difetto di motivazione degli atti impugnati in quanto, trattandosi di abitazione principale, l'ente impositore avrebbe dovuto motivare, rispetto ad annualità precedenti, le ragioni del mancato riconoscimento dell'esenzione prima casa della quale avrebbe beneficiato in precedenza. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati con condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Il comune di La Maddalena si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché tardivo: la parte resistente, in particolare, dopo aver contestato l'eccezione di omessa notifica degli atti impositivi - che sarebbero, invece, stati regolarmente notificati, a mezzo posta, all'indirizzo fiscale della contribuente, con compiuta giacenza attestata dall'Ufficio postale competente – ha dedotto che il ricorso sarebbe stato proposto ben oltre il termine di 60 gg dalla suddetta notifica degli avvisi, con conseguente inammissibilità dello stesso.
Nel merito ha comunque contestato il diritto della ricorrente all'esenzione in quanto difetterebbe il requisito della dimora abituale.
Ha chiesto pertanto alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 30/01/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
Com'è noto l,'art.21 del D.Lgs.546/92 prevede che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento risultano notificati, direttamente a mezzo posta dall'Ente impositore, rispettivamente in data 16 e 30 settembre 2024 e restituiti al mittente in data 02 dicembre 2024 con attestazione di compiuta giacenza in data
29/11/2024: il ricorso, invece, risulta notificato soltanto in data 23.09.2025 e, pertanto, ben oltre il predetto termine di 60 giorni dalla notifica degli avvisi.
La parte ricorrente ha contestato la validità della notifica in quanto, anche a seguito di Cass. SS.UU. 10012/2021, per la validità della notifica, nel caso di temporanea assenza del destinatario dell'atto, sarebbe sempre necessaria la ricezione della raccomandata informativa (cd CAD) che, invece, per stessa ammissione della parte resistente, nel caso di specie non sarebbe stata neanche inviata.
La tesi non è condivisibile. Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, che questa Corte condivide, nel caso di notifica diretta a mezzo posta, trova applicazione il regime postale ordinario per il quale l'atto si presume conosciuto dal destinatario al momento dell'arrivo all'indirizzo di destinazione, ex art.1335 c.c., senza alcun bisogno di raccomandata informativa per il caso di mancata consegna a mani del destinatario e salva soltanto la possibilità per quest'ultimo di dimostrare (prova che nel caso di specie non è stata fornita) di non averne avuto conoscenza (Cfr. Cass.9111/2012; Cas.10131/2020).
Tale indirizzo giurisprudenziale è stato confermato anche dopo le SS.UU. citate dalla parte ricorrente che, per il vero, non avevano affrontato l'ipotesi di notifica diretta dell'atto a mezzo posta.
Con la sentenza della sezione tributaria n.6586/2025 la Suprema Corte ha, infatti, ribadito che “nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo - come consentito a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 cit. prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere «direttamente» alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale -, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 2339 del 2021; Cass. n. 29642 del 2019; Cass. n. 8293 del 2018; Cass.
n. 12083 del 2016; Cass. n. 17598 del 2010). In particolare, questa Corte ha ribadito che «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso
l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R.
602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020). Né questo orientamento può ritenersi superato dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata
(artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Cass. sez. un. n. 10012 del 2021); questo principio riguarda la notifica a mezzo posta,
«quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo» secondo la legge n. 890 del 1982 (nel caso all'esame delle Sezioni Unite, infatti, la notifica era «avvenuta a mezzo del servizio postale ai sensi della l. 20 novembre 1982, n. 890», v. l'ordinanza di rimessione
Cass. n. 21714 del 2020), e non la notifica secondo regime postale ordinario.” Il ricorso, pertanto, non può che essere dichiarato inammissibile.
L'incertezza interpretativa che ha accompagnato da sempre la norma sull'abitazione principale a fini IMU e da ultimo, addirittura, la declaratoria di illegittimità costituzionale della stessa proprio nell'interpretazione che si era affermata nella consolidata giurisprudenza di legittimità, giustificano pienamente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate Sassari, 30.01.2026
Il Vice Presidente di Sezione
(Dott.Baldovino de Sensi)
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SENSI BALDOVINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 439/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Comune di La Maddalena - Piazza Garibaldi 13 07024 La Maddalena SS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 529 2019 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 192 20219 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il
03/02/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato al COMUNE di La Maddalena, ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento n.0529/2019 di Euro 2.063,00 per IMU 2019 e dell'avviso di accertamento n.0192/2019 di Euro 234,00 per TASI 2019, entrambi relativi all'unità immobiliare ubicata nell'isola, in Indirizzo_1, dei quali avrebbe avuto conoscenza soltanto con la notifica del sollecito di pagamento prot.12993, avvenuta per posta ordinaria in data 23/07/2025.
La ricorrente ha eccepito:
1) Omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti e decadenza dell'ente impositivo dal potere impositivo: in particolare, la ricorrente ha eccepito di non aver ricevuto gli avvisi presupposti e, al riguardo, mancherebbero le raccomandate informative previste nel caso di irreperibilità temporanea del destinatario dell'atto.
2) Difetto di motivazione degli atti impugnati in quanto, trattandosi di abitazione principale, l'ente impositore avrebbe dovuto motivare, rispetto ad annualità precedenti, le ragioni del mancato riconoscimento dell'esenzione prima casa della quale avrebbe beneficiato in precedenza. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati con condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Il comune di La Maddalena si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché tardivo: la parte resistente, in particolare, dopo aver contestato l'eccezione di omessa notifica degli atti impositivi - che sarebbero, invece, stati regolarmente notificati, a mezzo posta, all'indirizzo fiscale della contribuente, con compiuta giacenza attestata dall'Ufficio postale competente – ha dedotto che il ricorso sarebbe stato proposto ben oltre il termine di 60 gg dalla suddetta notifica degli avvisi, con conseguente inammissibilità dello stesso.
Nel merito ha comunque contestato il diritto della ricorrente all'esenzione in quanto difetterebbe il requisito della dimora abituale.
Ha chiesto pertanto alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 30/01/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
Com'è noto l,'art.21 del D.Lgs.546/92 prevede che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento risultano notificati, direttamente a mezzo posta dall'Ente impositore, rispettivamente in data 16 e 30 settembre 2024 e restituiti al mittente in data 02 dicembre 2024 con attestazione di compiuta giacenza in data
29/11/2024: il ricorso, invece, risulta notificato soltanto in data 23.09.2025 e, pertanto, ben oltre il predetto termine di 60 giorni dalla notifica degli avvisi.
La parte ricorrente ha contestato la validità della notifica in quanto, anche a seguito di Cass. SS.UU. 10012/2021, per la validità della notifica, nel caso di temporanea assenza del destinatario dell'atto, sarebbe sempre necessaria la ricezione della raccomandata informativa (cd CAD) che, invece, per stessa ammissione della parte resistente, nel caso di specie non sarebbe stata neanche inviata.
La tesi non è condivisibile. Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, che questa Corte condivide, nel caso di notifica diretta a mezzo posta, trova applicazione il regime postale ordinario per il quale l'atto si presume conosciuto dal destinatario al momento dell'arrivo all'indirizzo di destinazione, ex art.1335 c.c., senza alcun bisogno di raccomandata informativa per il caso di mancata consegna a mani del destinatario e salva soltanto la possibilità per quest'ultimo di dimostrare (prova che nel caso di specie non è stata fornita) di non averne avuto conoscenza (Cfr. Cass.9111/2012; Cas.10131/2020).
Tale indirizzo giurisprudenziale è stato confermato anche dopo le SS.UU. citate dalla parte ricorrente che, per il vero, non avevano affrontato l'ipotesi di notifica diretta dell'atto a mezzo posta.
Con la sentenza della sezione tributaria n.6586/2025 la Suprema Corte ha, infatti, ribadito che “nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo - come consentito a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 cit. prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere «direttamente» alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale -, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 2339 del 2021; Cass. n. 29642 del 2019; Cass. n. 8293 del 2018; Cass.
n. 12083 del 2016; Cass. n. 17598 del 2010). In particolare, questa Corte ha ribadito che «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso
l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R.
602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020). Né questo orientamento può ritenersi superato dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata
(artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Cass. sez. un. n. 10012 del 2021); questo principio riguarda la notifica a mezzo posta,
«quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo» secondo la legge n. 890 del 1982 (nel caso all'esame delle Sezioni Unite, infatti, la notifica era «avvenuta a mezzo del servizio postale ai sensi della l. 20 novembre 1982, n. 890», v. l'ordinanza di rimessione
Cass. n. 21714 del 2020), e non la notifica secondo regime postale ordinario.” Il ricorso, pertanto, non può che essere dichiarato inammissibile.
L'incertezza interpretativa che ha accompagnato da sempre la norma sull'abitazione principale a fini IMU e da ultimo, addirittura, la declaratoria di illegittimità costituzionale della stessa proprio nell'interpretazione che si era affermata nella consolidata giurisprudenza di legittimità, giustificano pienamente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate Sassari, 30.01.2026
Il Vice Presidente di Sezione
(Dott.Baldovino de Sensi)