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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 01/07/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 14973/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 09.55 sono presenti l'avv. Cammalleri in sostituzione dell'avv. Spotorno per parte ricorrente nonché l'avv. Ciancimino in sostituzione dell'avv. Cacioppo per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.25 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Antonella Di
Maio, nella causa iscritta al n° 14973/2023 R.G.L. promossa
DA
CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SPOTORNO CLAUDIA, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
, in, Controparte_2
in persona del suo per la Sicilia, legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli
Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'Avv. CACIOPPO
SALVATORE, giusta procura in atti
- resistente –
Avente ad oggetto: Riconoscimento malattia professionale.
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc.
Pone le spese di consulenza, separatamente liquidate, a carico dell' in presenza di CP_1
dichiarazione ex art. 152 disp. att. Cpc.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese di lite essendo stata parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.12.2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo “ accertare e dichiarare, anche a seguito di disponenda CTU CP_1
medico legale e/o anche ambientale, che il ricorrente è affetto, sin dalla data della
2 domanda amministrativa, da malattia professionale contratta a causa della esposizione ad amianto, IPA e sostanze nocive tipiche del settore marittimo così come dedotto in fatto e come emergente dal quadro clinico di cui alle certificazioni mediche e cartelle cliniche allegate, con menomazione certamente pari ad almeno 6 punti e per
l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1
corresponsione dell'indennizzo in capitale (od alla rendita)”;
L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il CP_1
rigetto.
La causa, espletata consulenza tecnica, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. concludeva la sua relazione Persona_1
affermando che “si è del parere che : Parte_1
1) Non risulti, ad oggi, affetto da asbestosi, né da affezioni asbesto correlate”, negando, pertanto, quanto richiesto”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Nulla sulle spese in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. Cpc.
Pone le spese di consulenza, separatamente liquidate, a carico dell' . CP_1
Provvede in merito alla liquidazione delle spese di lite essendo stato parte ricorrente ammesso al gratuito patrocinio
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Palermo, 01/07/2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
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