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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11796/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202500007538000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21586/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.06.2025 ,la Ricorrente_1 srl,in persona del legale rappr.te p.t. impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 1008020250007538000,notificata il 13.06.2025 con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione richiedeva il pagamento della somma complessiva di
€ 4.756,93, portata dalle cartelle di pagamento n. 10020240018474577000, n. 10020240024665650000,
n. 1002024003348710800, n.10020240038143673000, n. 10020240038143673000, n.
100202400522140880000 e n. 10020240058656847000.
Premesso che le cartelle n. 1002024003348710800 e n. 100202400522140880000 erano state già oggetto di autonoma e separata impugnativa pendente dinanzi a questa Corte di Giustizia, eccepiva la illegittimità derivata con riferimento alla cartella n. 1002024003348710800 e n.
100202400522140880000 per effetto della pendenza dei giudizio per i motivi qui dedotti;
per la inesistenza del credito in riferimento ai veicoli tg. Targa_3 e SA933604 perché il primo non iscritto al PRA ed il secondo cancellato per cessazione dalla circolazione;
per intervenuta prescrizione delle pretese;
decadenza dall'azione e difetto di motivazione;
per mancata notifica delle presupposte cartelle n. . 10020240018474577000, n. 10020240024665650000, n.10020240038143673000 e n.
10020240058656847000,
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ,rilevata la propria estraneità dall'attività di accertamento riservata agli enti impositori , affermata la intervenuta notifica delle cartelle presupposte , divenute definitive e la inammissibilità e tardività dell'opposizione in mancanza di vizi propri ,né maturata prescrizione, concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva la Camera di Commercio di Salerno la quale,nel riaffermare la legittimità del proprio operato, eccepiva il difetto di legittimazione passiva poiché estranea all'attività di riscossione posta in essere dal concessionario.
Con memoria illustrativa ,la ricorrente ,nel rimarcare le proprie ragioni, dava atto che,nel frattempo, la cartella n. 10020240052140880000 era stata annullata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, sez. n. 5, con la sentenza n. 17071/2025, con conseguente ulteriore illegittimità del minacciato provvedimento di fermo.
Si costituiva la Regione Campania la quale,in riferimento agli avvisi di accertamento n. 734364226622 targa Targa_2 e n734359259111 targa Targa_3 , cartella esattoriale n. 10020240052140880000 comunicava di aver provveduto all'annullamento in autotutela;
in riferimento alla cartella esattoriale n.10020240033487108000 rilevava che era stata oggetto di altri ricorsi riuniti rubricati al n.19914/2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli la quale con sentenza n.13840/2025 ne aveva disposto il rigetto,; in riferimento ai rimanenti avvisi di accertamento nn. 734362142031, 734316947004, 734308580954 e 734324188254 rispettivamente contenuti nelle cartelle esattoriali nn.
10020240052140880000 e 10020240033487108000 ribadendone la regolarità, concludeva per il rigetto.
Alla pubblica udienza del 04.12.2025 ,sulle conclusioni della ricorrente, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.
Occorre ,preliminarmente dar conto che è pacifica la circostanza che la cartella n..
10020240052140880000 ,sottesa al preavviso di fermo impugnato è stata annullata dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Napoli, sez. n. 5, con la sentenza n. 17071/2025; annullati altresì in autotutela dalla Regione ,gli accertamenti n 734364226622 targa Targa_2 e n,734359259111 targa Targa_3 contenuti nella medesima cartella.
A tale stregua ,pertanto e relativamente alla cartella n. 10020240052140880000, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Nel merito,per la restante parte, la controversia può essere decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe gli ulteriori motivi di contestazione.
Non può sottacersi,invero, la circostanza della sopravvenuta sentenza n. 17071/2025 di questa stessa
Corte di Giustizia Sez.5 che ,annullando la cartella richiamata , ha rideterminato il dovuto rendendo,per l'effetto, illegittimo il preavviso di fermo .
L'illegittimità ed il conseguente annullamento dell'atto presupposto determinano l'illegittimità di quello conseguente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza (cd. invalidità derivata); l'annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente, che è travolto e caducato.
Né di ostacolo la circostanza che soltanto una delle cartelle sottese risulti annullata.
Il vizio parziale dell'atto di preavviso di fermo amministrativo, conseguenziale all'inesistenza di parte del credito portato dall'accertamento posto alla sua base, riguarda l'atto nella sua interezza.
Il provvedimento di fermo amministrativo è per sua natura analogo all'atto di precetto nell'ambito del processo di esecuzione civile e come tale deve essere considerato nella sua interezza, sicché il vizio, anche parziale dello stesso, travolge l'intero atto.
La unitarietà dell'atto di preavviso di fermo e la circostanza che con lo stesso è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalle cartelle presupposte comporta che la invalidità di uno degli atti sul quale è fondato l'atto non può che invalidarlo nella sua interezza
Il ricorso ,perciò, va accolto con conseguente annullamento del preavviso di fermo impugnato .
Nella statuizione che precede resta assorbita ogni altra istanza delle parti,
Le spese del giudizio vanno compensate in considerazione della sopravvenuta decisione che ha coinvolto l'intero atto.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la parziale cessata materia del contendere nei sensi di cui in motivazione;
accoglie il ricorso nel resto. Compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11796/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202500007538000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21586/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.06.2025 ,la Ricorrente_1 srl,in persona del legale rappr.te p.t. impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 1008020250007538000,notificata il 13.06.2025 con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione richiedeva il pagamento della somma complessiva di
€ 4.756,93, portata dalle cartelle di pagamento n. 10020240018474577000, n. 10020240024665650000,
n. 1002024003348710800, n.10020240038143673000, n. 10020240038143673000, n.
100202400522140880000 e n. 10020240058656847000.
Premesso che le cartelle n. 1002024003348710800 e n. 100202400522140880000 erano state già oggetto di autonoma e separata impugnativa pendente dinanzi a questa Corte di Giustizia, eccepiva la illegittimità derivata con riferimento alla cartella n. 1002024003348710800 e n.
100202400522140880000 per effetto della pendenza dei giudizio per i motivi qui dedotti;
per la inesistenza del credito in riferimento ai veicoli tg. Targa_3 e SA933604 perché il primo non iscritto al PRA ed il secondo cancellato per cessazione dalla circolazione;
per intervenuta prescrizione delle pretese;
decadenza dall'azione e difetto di motivazione;
per mancata notifica delle presupposte cartelle n. . 10020240018474577000, n. 10020240024665650000, n.10020240038143673000 e n.
10020240058656847000,
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ,rilevata la propria estraneità dall'attività di accertamento riservata agli enti impositori , affermata la intervenuta notifica delle cartelle presupposte , divenute definitive e la inammissibilità e tardività dell'opposizione in mancanza di vizi propri ,né maturata prescrizione, concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva la Camera di Commercio di Salerno la quale,nel riaffermare la legittimità del proprio operato, eccepiva il difetto di legittimazione passiva poiché estranea all'attività di riscossione posta in essere dal concessionario.
Con memoria illustrativa ,la ricorrente ,nel rimarcare le proprie ragioni, dava atto che,nel frattempo, la cartella n. 10020240052140880000 era stata annullata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, sez. n. 5, con la sentenza n. 17071/2025, con conseguente ulteriore illegittimità del minacciato provvedimento di fermo.
Si costituiva la Regione Campania la quale,in riferimento agli avvisi di accertamento n. 734364226622 targa Targa_2 e n734359259111 targa Targa_3 , cartella esattoriale n. 10020240052140880000 comunicava di aver provveduto all'annullamento in autotutela;
in riferimento alla cartella esattoriale n.10020240033487108000 rilevava che era stata oggetto di altri ricorsi riuniti rubricati al n.19914/2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli la quale con sentenza n.13840/2025 ne aveva disposto il rigetto,; in riferimento ai rimanenti avvisi di accertamento nn. 734362142031, 734316947004, 734308580954 e 734324188254 rispettivamente contenuti nelle cartelle esattoriali nn.
10020240052140880000 e 10020240033487108000 ribadendone la regolarità, concludeva per il rigetto.
Alla pubblica udienza del 04.12.2025 ,sulle conclusioni della ricorrente, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.
Occorre ,preliminarmente dar conto che è pacifica la circostanza che la cartella n..
10020240052140880000 ,sottesa al preavviso di fermo impugnato è stata annullata dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Napoli, sez. n. 5, con la sentenza n. 17071/2025; annullati altresì in autotutela dalla Regione ,gli accertamenti n 734364226622 targa Targa_2 e n,734359259111 targa Targa_3 contenuti nella medesima cartella.
A tale stregua ,pertanto e relativamente alla cartella n. 10020240052140880000, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Nel merito,per la restante parte, la controversia può essere decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe gli ulteriori motivi di contestazione.
Non può sottacersi,invero, la circostanza della sopravvenuta sentenza n. 17071/2025 di questa stessa
Corte di Giustizia Sez.5 che ,annullando la cartella richiamata , ha rideterminato il dovuto rendendo,per l'effetto, illegittimo il preavviso di fermo .
L'illegittimità ed il conseguente annullamento dell'atto presupposto determinano l'illegittimità di quello conseguente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza (cd. invalidità derivata); l'annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente, che è travolto e caducato.
Né di ostacolo la circostanza che soltanto una delle cartelle sottese risulti annullata.
Il vizio parziale dell'atto di preavviso di fermo amministrativo, conseguenziale all'inesistenza di parte del credito portato dall'accertamento posto alla sua base, riguarda l'atto nella sua interezza.
Il provvedimento di fermo amministrativo è per sua natura analogo all'atto di precetto nell'ambito del processo di esecuzione civile e come tale deve essere considerato nella sua interezza, sicché il vizio, anche parziale dello stesso, travolge l'intero atto.
La unitarietà dell'atto di preavviso di fermo e la circostanza che con lo stesso è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalle cartelle presupposte comporta che la invalidità di uno degli atti sul quale è fondato l'atto non può che invalidarlo nella sua interezza
Il ricorso ,perciò, va accolto con conseguente annullamento del preavviso di fermo impugnato .
Nella statuizione che precede resta assorbita ogni altra istanza delle parti,
Le spese del giudizio vanno compensate in considerazione della sopravvenuta decisione che ha coinvolto l'intero atto.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la parziale cessata materia del contendere nei sensi di cui in motivazione;
accoglie il ricorso nel resto. Compensa le spese.