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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
ME SC, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 834/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 1 - Sede Venezia - Via Banchina Dell'Azoto 15-1 30175 Venezia
VE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 423/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17776 DOGANE DAZI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17776 DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17912 DOGANE DAZI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17912 DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti insistono su quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Venezia (c.f. P.IVA_2), rappresentata e difesa come in atti, ha proposto appello avverso la sentenza n. 423 emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di I grado di Venezia, Sez. 2, pronunciata il 28/05/2024 e depositata il 13/06/2024 che ha accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 Resistente_1 (c.f. P.IVA_1) avverso gli avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica di diritti doganali prot. 17776/RU del 10-5-2023 e prot. 17912/RU del 11-5-2023 relativi a dazio antidumping e IVA all'importazione.
Detti atti trovavano la loro genesi nell'attività istruttoria a seguito di indagine dell'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) sulla importazione dalla Tailandia di tubi di origine cinese (Caso OC/2020/1028/B3) che ha accertato asserite evasioni dei dazi antidumping per le importazioni dalla Tailandia di tubi acquistati dalla società tailandese Società_1 effettuate dalla società olandese Resistente_1, presso il porto di Venezia dal 2018 al 2020.
L'attività investigativa dell'OLAF sulla importazione dalla Tailandia di tubi di origine cinese si è conclusa con il rapporto finale n. OCM(2022)30647 dell'11-11-2022, da dove si evince che, da informazioni fornite dalla autorità tailandesi e dalla stessa società tailandese Società_1 , e quelle raccolte direttamente durante una missione ufficiale dei funzionari dell'OLAF in Tailandia, la società tailandese Società_1, nel periodo dal 2018 al 2022, ha importato esclusivamente dalla Cina ingenti quantità di tubi, classificati nella voce doganale del Sistema Armonizzato SA 7304, e che nello stesso periodo, dichiarando la medesima voce doganale, ha esportato tali tubi verso diversi Stati dell'Unione Europea, senza pagare alcun dazio in base ad un regime particolare concesso dalle autorità doganali thailandesi in base al quale i tubi erano tutti destinati alla riesportazione e non ad essere immessi in consumo in Tailandia. Prodotti che se acquistati dall'appellata direttamente dalla Cina erano soggetti al dazio antidumping pari al 54,9% del valore dei beni importati.
A seguito alla richiamata indagine dell'Ufficio europeo per la lotta alle frodi (OLAF), l'Ufficio delle dogane di
Venezia aveva redatto il processo verbale di constatazione (PVC) ai fini della revisione dell'accertamento delle bollette doganali. L'Agenzia del demanio e dei Monopoli, ritenuto insufficienti le osservazioni della contribuente ha emesso gli atti di recupero a titolo di dazio antidumping e a titolo di IVA all'importazione, oltre interessi.
Avverso gli avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica, dalla società Resistente_1 Resistente_1 presentava due distinti ricorsi ricorso presso la CGT di primo grado di Venezia eccependo l'illegittimità dell'accertamento per difetto assoluto di prova circa l'origine cinese dei prodotti importati;
l'inapplicabilità del report LA alle operazioni contestate;
la sostanzialità della lavorazione realizzata da Società_1 sui prodotti importati, nonché la contraddittorietà delle conclusioni raggiunte dall'LA.
Con la sentenza impugnata n. 423/2024, la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Venezia, riuniti i procedimenti, ha accolto i ricorsi della Società, dichiarando illegittima la pretesa dell'Ufficio.
Il Giudice di prime cure, in sintesi, ha ritenuto che le parti oscurate riguardino proprio le pagine 10 ed 11 del
Rapporto OLAF nelle quali si conclude per l'origine cinese della merce e che la condizione di incertezza sull'unica prova che emergerebbe da quanto riportato dallo stesso rapporto OLAF, non essendo state esperite ulteriori verifiche, richiedendo le certificazioni di ferriera originali ai produttori cinesi, appare insuperabile, ritenendo che in questo caso manca del tutto la prova dell'illecito posto alla base dell'avviso di accertamento.
Gli altri motivi di ricorso erano assorbiti.
Avverso detta sentenza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha interposto appello eccependo:
1. che il rapporto finale dell'LA è completo, circostanziato, puntuale e preciso e (anche nella versione parzialmente oscurata) costituisce prova piena e sufficiente dell'origine cinese dei tubi esportati dalla società tailandese
Società_1 nel periodo preso in considerazione;
2. l'orientamento consolidato e univoco della giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel processo tributario, il rapporto finale dell'OLAF costituisce prova piena e sufficiente, anche quando le merci sono accompagnate da certificati di autorità straniere che attestano una diversa origine non preferenziale. Aggiunge che le parti non oscurate fornivano già tutti gli elementi essenziali e, in ogni caso, la versione integrale del rapporto e degli allegati è stata regolarmente e tempestivamente prodotta nel giudizio di primo grado. Conclude per la riforma della sentenza appellata e conseguente conferma della legittimità degli atti impugnati. In ogni caso, con condanna della società appellata alla rifusione delle spese di lite.
La società Resistente_1 si è costituita ritualmente in giudizio, con proprie controdeduzioni, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Insiste sull'illegittimità assoluta dei provvedimenti impugnati. Conclude, in via pregiudiziale, per rimettere gli atti al Tribunale europeo, per la prospettazione dei quesiti sulla legittimità del rapporto dell'Organismo europeo antifrode (LA), relativo a un'indagine eseguita a oltre due anni di distanza dalle operazioni e del tutto privo di riferimenti allo specifico prodotto, ai sensi dell'art. 267 TFUE. Nel merito, chiede di respingere l'appello confermando l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
La società resistente ha prodotto una memoria per l'odierna udienza conclusiva ed insiste sui motivi di appello, rinviando alle medesime conclusioni.
All'odierna trattazione in pubblica udienza, su invito del Presidente, il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia, le parti illustrano le proprie ragioni, come in atti, e successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, prima di affrontare il reale “thema decidendum”, ritiene di sgombrare il campo dalla questione di natura pregiudiziale proposta dall'appellato ovvero di rimettere gli atti al Tribunale europeo, per la prospettazione dei quesiti sulla legittimità del rapporto dell'Organismo europeo antifrode (LA). Il Collegio ritiene di non aderire a detta domanda atteso che, il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio
n.883 dell'11-9-2013) stabilendo espressamente che le relazioni finali dell'LA “[…] costituiscono elementi di prova ammissibili nei procedimenti giudiziari di natura non penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri […]” (art. 11, par.2, lett. a), del Reg. UE n.883/2013).
Ed ancora prima di affrontare i motivi di appello, il Collego osserva che la controversia riguarda l'applicazione del dazio antidumping. Il dumping è una pratica commerciale sleale in cui le imprese esportano beni a prezzi inferiori al valore normale (costo di produzione o prezzo interno), spesso per conquistare quote di mercato, danneggiando l'industria locale. Il dazio antidumping è la misura di politica commerciale con la quale le autorità del paese di destinazione dei beni possono neutralizzare tale concorrenza sleale e tutelare gli operatori economici che da tali pratiche potrebbero subire danni gravi o irreparabili. Pertanto, l'evasione del dazio antidumping non comporta solo una indebita sottrazione di importanti risorse tributarie, ma contribuisce a mettere in pericolo l'esistenza stessa di importanti settori dell'industria europea e nazionale.
Nello specifico, i competenti organismi dell'Unione Europea, a seguito di una approfondita indagine, hanno accertato che alcuni produttori cinesi di tubi in metallo adottavano tale pratica commerciale scorretta. Per tali ragioni, dopo l'introduzione di dazi provvisori (Reg. UE 2016/1977 dell'11-11-2016), con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione dell'11-05-2017 è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi senza saldature di ferro o di acciaio individuati nei Codici della
Nomenclatura Combinata (CNC) 73041990, 73042990, 73043998 (GU L21 del 12-5-2017), di origine cinese, nella misura del 54,9% del valore dei beni importati.
Tuttavia, da parte degli operatori economici, non sono mancate strategie per aggirare le misura di politica commerciale con la quale le autorità del paese di destinazione dei beni applicano, per neutralizzare detta concorrenza sleale. La fattispecie più insidiosa per aggirare il dazio antidumping consiste nel far transitare i beni da un paese terzo per poi importarli dichiarando che sono originari di quel paese. Ad esempio, come nel caso in concreto, i tubi di origine cinese oggetto di dazio antidumping vengono trasportati in Tailandia e poi, senza subire alcuna lavorazione, o comunque dopo essere sottoposti a lavorazioni non sufficienti a modificarne l'origine, vengono esportati verso l'Unione Europea dichiarando all'importazione l'origine tailandese.
Al fine di neutralizzare tali attività, l'Unione Europea nel 1999 ha costituito l'OLAF, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Decisione della Commissione 1999/352/CE/CECA/Euratom), disciplinandone i poteri di indagine (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n.883 dell'11-9-2013).
Nel caso specifico, dall'indagine dell'OLAF sulla importazione dalla Tailandia di tubi di origine cinese (Caso OC/2020/1028/B3), che ha accertato l'evasione dei dazi antidumping e il ruolo della società tailandese Società_1. Dal rapporto finale n. OCM(2022)30647 dell'11-11-2022, si evince che, da informazioni fornite dalla autorità tailandesi e dalla stessa società tailandese Società_1, e quelle raccolte direttamente durante una missione ufficiale dei funzionari dell'OLAF in Tailandia, la società tailandese Società_1, nel periodo dal 2018 al 2022, ha importato esclusivamente dalla Cina ingenti quantità di tubi, classificati nella voce doganale del Sistema Armonizzato SA 7304, e che nello stesso periodo, dichiarando la medesima voce doganale, ha esportato tali tubi verso diversi Stati dell'Unione Europea. Più precisamente, la società tailandese ha importato dalla Cina i tubi prodotti e classificati nella voce tariffaria 7304 e ha poi esportato gli stessi verso l'Unione Europea classificandoli nella medesima voce tariffaria 7304, confermando con tutta evidenza che presso la società tailandese non vi è stata alcuna lavorazione sufficiente a modificare l'origine dei beni e che i tubi esportati verso l'Unione Europea erano di origine cinese. Nel caso in esame, il rapporto
OLAF stabilisce che “A seguito delle analisi e delle attività investigative intraprese dall'OLAF, con il sostegno degli Stati membri e delle autorità tailandesi, è stato individuato come evaso un totale di 7.634.429 Euro di risorse proprie tradizionali dell'U.E. (dazi antidumping), che è recuperabile dagli stati membri interessati sulla base delle prove ottenute dall'OLAF. L'OLAF ha svolto il proprio ruolo svolgendo attività investigativa in questo caso e, in particolare, effettuando una missione in Tailandia, raccogliendo e analizzando le prove disponibili e fornendole agli Stati membri”.
Sulla validità probatoria del rapporto OLAF, il giudice di primo grado ha fondato la propria convinzione sul fatto che il citato rapporto e le informazioni in esso contenute non avrebbero potuto essere utilizzate “come prova in procedimenti penali” e evidentemente non utilizzabile nemmeno nel processo tributario a cui si aggiungerebbe, a sfavore della valenza probatoria, che il suddetto Rapporto sia stato prodotto in giudizio riporta numerose parti oscurate, rendendo inintelligibile il documento in questione, da non poter essere apprezzato nella sua integrità. Tuttavia, sin dal primo grado l'Agenzia del Demanio aveva evidenziato che del rapporto finale dell'OLAF emergevano i punti essenziali (tutti leggibili nelle parti non originariamente oscurate del rapporto notificato alla parte) che ne dimostravano la puntualità, la chiarezza, la completezza e quindi la piena efficacia probatoria. Dunque, dal citato rapporto, anche con le parti oscurate, emergevano chiaramente gli elementi di fatto precisi, circostanziati e documentati che, nel loro insieme, assumono un significato univoco: nel periodo di riferimento (tra il 2018 e il 2022) la società tailandese Società_1 ha importato dalla Cina tubi soggetti al dazio antidumping (senza pagare il dazio grazie ad un regime doganale particolare) e, senza una lavorazione sufficiente per cambiarne l'origine, li ha poi riesportati verso l'Unione Europea, mettendo in atto una frode diretta ad aggirare il dazio antidumping europeo. Eppure, l'Agenzia aveva prodotto già nel primo grado di giudizio il rapporto finale integrale senza alcuna parte oscurata (all. 33 e 34). Il rapporto finale dell'OLAF prova che la società tailandese Società_1, da sempre, si approvvigiona di tubi classificati alla voce 7304 solo ed esclusivamente importando dalla Cina prodotti di origine cinese;
che tutti i tubi classificabili nella voce 7304 acquistati dalla Società_1 erano, solo ed esclusivamente, tubi di origine cinese, e che la società tailandese Società_1 si limitava a lavorazioni partendo dai tubi cinesi già formati (classificati nella voce 7304) e che nessuno dei tubi di origine cinese importati dalla Società_1 ha subito una lavorazione sufficiente per ottenere l'origine tailandese;
che tutti i tubi classificabili nella voce 7304 esportati dalla Società_1 verso l'Unione Europea nel periodo di riferimento erano di origine cinese;
che i tubi importati e oggetto del presente giudizio provengono proprio dalla Società_1 è provato dalle dichiarazioni di importazioni provenienti e presentate dalla stessa contribuente, dai documenti commerciali e di trasporto che le completano, quali fatture, documenti di trasporto, ecc., nonché dai verbali di constatazione e negli avvisi di rettifica impugnati.
Il rapporto OLAF è il risultato di una approfondita indagine posta in essere avvalendosi della collaborazione dell'organo di controllo doganale tailandese e successivamente dando corso ad un sopralluogo presso la Associazione_2 confrontandosi con i responsabili di quella azienda ed acquisendo in quella sede i tabulati relativi alla individuazione delle ditte, anche italiane, acquirenti del citato prodotto e risponde, quindi, a tutti gli elementi essenziali richiesti dalla Giurisprudenza di Legittimità per il riconoscergli pieno valore ai fini dell'accertamento tributario.
Con la recentissima sentenza 1931/2026, in merito all'immissione in libera pratica di merce ritenuta di origine cinese sulla quale gravavano dei dazi antidumping, ed a fronte di un indagine OLAF che aveva evidenziato un'attività fraudolenta per effetto della quale la merce, destinata al mercato UE in arrivo dalla Cina e meramente trasbordata in un differente Stato extra UE al fine di eludere le misure protettive non fiscali mediante false dichiarazione d'origine, la Corte di cassazione ha ribadito la piena utilizzabilità probatoria dei report OLAF, anche solo richiamati nel loro contenuto e non anche allegati per intero in atti.
Per la Corte, quindi, ciò che rileva, ai fini dell'applicazione del dazio antidumping, è che i beni fossero di origine cinese, a prescindere sia dal luogo da cui sono transitati, piuttosto dallo Stato o Paese di provenienza
(v. ad es. C-363/18, p. 39).
Ha quindi riaffermato la tesi per la quale l'avviso di accertamento in materia doganale, che si fondi su verbali ispettivi dell'OLAF, i quali, pur avendo carattere riservato (v. art. 10, Reg. 883/2013) possono essere utilizzati dall'Erario nei procedimenti giudiziari per inosservanza della regolamentazione doganale, è legittimamente motivato ove riporti nei tratti essenziali, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, il contenuto di quegli atti presupposti richiamati per relationem, anche se non allegati, non rientrando la produzione del rapporto finale OLAF tra i requisiti di validità della motivazione. Tale principio vale a maggior ragione per i documenti, cui faccia rinvio il rapporto dell'OLAF allegato all'avviso di accertamento (v. Cass. 23686/2022 e Cass.
10118/2017).
Nella richiamata sentenza 1931/2026 la Cassazione, in punto probatorio, ha ribadito che “la motivazione dell'avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell'atto impositivo, distinto da quello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa” (v. anche Cass. 4639/2020 e Cass. 8399/2013).
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere accolto e, in riforma della l'impugnata sentenza, dichiarare la legittimità degli avvisi di accertamento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, Sezione 1, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, dichiara la legittimità degli avvisi di accertamento. Condanna la società appellata alle spese del grado che liquida in euro 7.000,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 10 febbraio 2026 Il Giudice relatore Dott. Francesco Mercurio Il Presidente Dott. Carlo Maria Zampi
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
ME SC, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 834/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 1 - Sede Venezia - Via Banchina Dell'Azoto 15-1 30175 Venezia
VE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 423/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17776 DOGANE DAZI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17776 DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17912 DOGANE DAZI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17912 DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti insistono su quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Venezia (c.f. P.IVA_2), rappresentata e difesa come in atti, ha proposto appello avverso la sentenza n. 423 emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di I grado di Venezia, Sez. 2, pronunciata il 28/05/2024 e depositata il 13/06/2024 che ha accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 Resistente_1 (c.f. P.IVA_1) avverso gli avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica di diritti doganali prot. 17776/RU del 10-5-2023 e prot. 17912/RU del 11-5-2023 relativi a dazio antidumping e IVA all'importazione.
Detti atti trovavano la loro genesi nell'attività istruttoria a seguito di indagine dell'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) sulla importazione dalla Tailandia di tubi di origine cinese (Caso OC/2020/1028/B3) che ha accertato asserite evasioni dei dazi antidumping per le importazioni dalla Tailandia di tubi acquistati dalla società tailandese Società_1 effettuate dalla società olandese Resistente_1, presso il porto di Venezia dal 2018 al 2020.
L'attività investigativa dell'OLAF sulla importazione dalla Tailandia di tubi di origine cinese si è conclusa con il rapporto finale n. OCM(2022)30647 dell'11-11-2022, da dove si evince che, da informazioni fornite dalla autorità tailandesi e dalla stessa società tailandese Società_1 , e quelle raccolte direttamente durante una missione ufficiale dei funzionari dell'OLAF in Tailandia, la società tailandese Società_1, nel periodo dal 2018 al 2022, ha importato esclusivamente dalla Cina ingenti quantità di tubi, classificati nella voce doganale del Sistema Armonizzato SA 7304, e che nello stesso periodo, dichiarando la medesima voce doganale, ha esportato tali tubi verso diversi Stati dell'Unione Europea, senza pagare alcun dazio in base ad un regime particolare concesso dalle autorità doganali thailandesi in base al quale i tubi erano tutti destinati alla riesportazione e non ad essere immessi in consumo in Tailandia. Prodotti che se acquistati dall'appellata direttamente dalla Cina erano soggetti al dazio antidumping pari al 54,9% del valore dei beni importati.
A seguito alla richiamata indagine dell'Ufficio europeo per la lotta alle frodi (OLAF), l'Ufficio delle dogane di
Venezia aveva redatto il processo verbale di constatazione (PVC) ai fini della revisione dell'accertamento delle bollette doganali. L'Agenzia del demanio e dei Monopoli, ritenuto insufficienti le osservazioni della contribuente ha emesso gli atti di recupero a titolo di dazio antidumping e a titolo di IVA all'importazione, oltre interessi.
Avverso gli avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica, dalla società Resistente_1 Resistente_1 presentava due distinti ricorsi ricorso presso la CGT di primo grado di Venezia eccependo l'illegittimità dell'accertamento per difetto assoluto di prova circa l'origine cinese dei prodotti importati;
l'inapplicabilità del report LA alle operazioni contestate;
la sostanzialità della lavorazione realizzata da Società_1 sui prodotti importati, nonché la contraddittorietà delle conclusioni raggiunte dall'LA.
Con la sentenza impugnata n. 423/2024, la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Venezia, riuniti i procedimenti, ha accolto i ricorsi della Società, dichiarando illegittima la pretesa dell'Ufficio.
Il Giudice di prime cure, in sintesi, ha ritenuto che le parti oscurate riguardino proprio le pagine 10 ed 11 del
Rapporto OLAF nelle quali si conclude per l'origine cinese della merce e che la condizione di incertezza sull'unica prova che emergerebbe da quanto riportato dallo stesso rapporto OLAF, non essendo state esperite ulteriori verifiche, richiedendo le certificazioni di ferriera originali ai produttori cinesi, appare insuperabile, ritenendo che in questo caso manca del tutto la prova dell'illecito posto alla base dell'avviso di accertamento.
Gli altri motivi di ricorso erano assorbiti.
Avverso detta sentenza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha interposto appello eccependo:
1. che il rapporto finale dell'LA è completo, circostanziato, puntuale e preciso e (anche nella versione parzialmente oscurata) costituisce prova piena e sufficiente dell'origine cinese dei tubi esportati dalla società tailandese
Società_1 nel periodo preso in considerazione;
2. l'orientamento consolidato e univoco della giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel processo tributario, il rapporto finale dell'OLAF costituisce prova piena e sufficiente, anche quando le merci sono accompagnate da certificati di autorità straniere che attestano una diversa origine non preferenziale. Aggiunge che le parti non oscurate fornivano già tutti gli elementi essenziali e, in ogni caso, la versione integrale del rapporto e degli allegati è stata regolarmente e tempestivamente prodotta nel giudizio di primo grado. Conclude per la riforma della sentenza appellata e conseguente conferma della legittimità degli atti impugnati. In ogni caso, con condanna della società appellata alla rifusione delle spese di lite.
La società Resistente_1 si è costituita ritualmente in giudizio, con proprie controdeduzioni, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Insiste sull'illegittimità assoluta dei provvedimenti impugnati. Conclude, in via pregiudiziale, per rimettere gli atti al Tribunale europeo, per la prospettazione dei quesiti sulla legittimità del rapporto dell'Organismo europeo antifrode (LA), relativo a un'indagine eseguita a oltre due anni di distanza dalle operazioni e del tutto privo di riferimenti allo specifico prodotto, ai sensi dell'art. 267 TFUE. Nel merito, chiede di respingere l'appello confermando l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
La società resistente ha prodotto una memoria per l'odierna udienza conclusiva ed insiste sui motivi di appello, rinviando alle medesime conclusioni.
All'odierna trattazione in pubblica udienza, su invito del Presidente, il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia, le parti illustrano le proprie ragioni, come in atti, e successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, prima di affrontare il reale “thema decidendum”, ritiene di sgombrare il campo dalla questione di natura pregiudiziale proposta dall'appellato ovvero di rimettere gli atti al Tribunale europeo, per la prospettazione dei quesiti sulla legittimità del rapporto dell'Organismo europeo antifrode (LA). Il Collegio ritiene di non aderire a detta domanda atteso che, il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio
n.883 dell'11-9-2013) stabilendo espressamente che le relazioni finali dell'LA “[…] costituiscono elementi di prova ammissibili nei procedimenti giudiziari di natura non penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri […]” (art. 11, par.2, lett. a), del Reg. UE n.883/2013).
Ed ancora prima di affrontare i motivi di appello, il Collego osserva che la controversia riguarda l'applicazione del dazio antidumping. Il dumping è una pratica commerciale sleale in cui le imprese esportano beni a prezzi inferiori al valore normale (costo di produzione o prezzo interno), spesso per conquistare quote di mercato, danneggiando l'industria locale. Il dazio antidumping è la misura di politica commerciale con la quale le autorità del paese di destinazione dei beni possono neutralizzare tale concorrenza sleale e tutelare gli operatori economici che da tali pratiche potrebbero subire danni gravi o irreparabili. Pertanto, l'evasione del dazio antidumping non comporta solo una indebita sottrazione di importanti risorse tributarie, ma contribuisce a mettere in pericolo l'esistenza stessa di importanti settori dell'industria europea e nazionale.
Nello specifico, i competenti organismi dell'Unione Europea, a seguito di una approfondita indagine, hanno accertato che alcuni produttori cinesi di tubi in metallo adottavano tale pratica commerciale scorretta. Per tali ragioni, dopo l'introduzione di dazi provvisori (Reg. UE 2016/1977 dell'11-11-2016), con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione dell'11-05-2017 è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi senza saldature di ferro o di acciaio individuati nei Codici della
Nomenclatura Combinata (CNC) 73041990, 73042990, 73043998 (GU L21 del 12-5-2017), di origine cinese, nella misura del 54,9% del valore dei beni importati.
Tuttavia, da parte degli operatori economici, non sono mancate strategie per aggirare le misura di politica commerciale con la quale le autorità del paese di destinazione dei beni applicano, per neutralizzare detta concorrenza sleale. La fattispecie più insidiosa per aggirare il dazio antidumping consiste nel far transitare i beni da un paese terzo per poi importarli dichiarando che sono originari di quel paese. Ad esempio, come nel caso in concreto, i tubi di origine cinese oggetto di dazio antidumping vengono trasportati in Tailandia e poi, senza subire alcuna lavorazione, o comunque dopo essere sottoposti a lavorazioni non sufficienti a modificarne l'origine, vengono esportati verso l'Unione Europea dichiarando all'importazione l'origine tailandese.
Al fine di neutralizzare tali attività, l'Unione Europea nel 1999 ha costituito l'OLAF, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Decisione della Commissione 1999/352/CE/CECA/Euratom), disciplinandone i poteri di indagine (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n.883 dell'11-9-2013).
Nel caso specifico, dall'indagine dell'OLAF sulla importazione dalla Tailandia di tubi di origine cinese (Caso OC/2020/1028/B3), che ha accertato l'evasione dei dazi antidumping e il ruolo della società tailandese Società_1. Dal rapporto finale n. OCM(2022)30647 dell'11-11-2022, si evince che, da informazioni fornite dalla autorità tailandesi e dalla stessa società tailandese Società_1, e quelle raccolte direttamente durante una missione ufficiale dei funzionari dell'OLAF in Tailandia, la società tailandese Società_1, nel periodo dal 2018 al 2022, ha importato esclusivamente dalla Cina ingenti quantità di tubi, classificati nella voce doganale del Sistema Armonizzato SA 7304, e che nello stesso periodo, dichiarando la medesima voce doganale, ha esportato tali tubi verso diversi Stati dell'Unione Europea. Più precisamente, la società tailandese ha importato dalla Cina i tubi prodotti e classificati nella voce tariffaria 7304 e ha poi esportato gli stessi verso l'Unione Europea classificandoli nella medesima voce tariffaria 7304, confermando con tutta evidenza che presso la società tailandese non vi è stata alcuna lavorazione sufficiente a modificare l'origine dei beni e che i tubi esportati verso l'Unione Europea erano di origine cinese. Nel caso in esame, il rapporto
OLAF stabilisce che “A seguito delle analisi e delle attività investigative intraprese dall'OLAF, con il sostegno degli Stati membri e delle autorità tailandesi, è stato individuato come evaso un totale di 7.634.429 Euro di risorse proprie tradizionali dell'U.E. (dazi antidumping), che è recuperabile dagli stati membri interessati sulla base delle prove ottenute dall'OLAF. L'OLAF ha svolto il proprio ruolo svolgendo attività investigativa in questo caso e, in particolare, effettuando una missione in Tailandia, raccogliendo e analizzando le prove disponibili e fornendole agli Stati membri”.
Sulla validità probatoria del rapporto OLAF, il giudice di primo grado ha fondato la propria convinzione sul fatto che il citato rapporto e le informazioni in esso contenute non avrebbero potuto essere utilizzate “come prova in procedimenti penali” e evidentemente non utilizzabile nemmeno nel processo tributario a cui si aggiungerebbe, a sfavore della valenza probatoria, che il suddetto Rapporto sia stato prodotto in giudizio riporta numerose parti oscurate, rendendo inintelligibile il documento in questione, da non poter essere apprezzato nella sua integrità. Tuttavia, sin dal primo grado l'Agenzia del Demanio aveva evidenziato che del rapporto finale dell'OLAF emergevano i punti essenziali (tutti leggibili nelle parti non originariamente oscurate del rapporto notificato alla parte) che ne dimostravano la puntualità, la chiarezza, la completezza e quindi la piena efficacia probatoria. Dunque, dal citato rapporto, anche con le parti oscurate, emergevano chiaramente gli elementi di fatto precisi, circostanziati e documentati che, nel loro insieme, assumono un significato univoco: nel periodo di riferimento (tra il 2018 e il 2022) la società tailandese Società_1 ha importato dalla Cina tubi soggetti al dazio antidumping (senza pagare il dazio grazie ad un regime doganale particolare) e, senza una lavorazione sufficiente per cambiarne l'origine, li ha poi riesportati verso l'Unione Europea, mettendo in atto una frode diretta ad aggirare il dazio antidumping europeo. Eppure, l'Agenzia aveva prodotto già nel primo grado di giudizio il rapporto finale integrale senza alcuna parte oscurata (all. 33 e 34). Il rapporto finale dell'OLAF prova che la società tailandese Società_1, da sempre, si approvvigiona di tubi classificati alla voce 7304 solo ed esclusivamente importando dalla Cina prodotti di origine cinese;
che tutti i tubi classificabili nella voce 7304 acquistati dalla Società_1 erano, solo ed esclusivamente, tubi di origine cinese, e che la società tailandese Società_1 si limitava a lavorazioni partendo dai tubi cinesi già formati (classificati nella voce 7304) e che nessuno dei tubi di origine cinese importati dalla Società_1 ha subito una lavorazione sufficiente per ottenere l'origine tailandese;
che tutti i tubi classificabili nella voce 7304 esportati dalla Società_1 verso l'Unione Europea nel periodo di riferimento erano di origine cinese;
che i tubi importati e oggetto del presente giudizio provengono proprio dalla Società_1 è provato dalle dichiarazioni di importazioni provenienti e presentate dalla stessa contribuente, dai documenti commerciali e di trasporto che le completano, quali fatture, documenti di trasporto, ecc., nonché dai verbali di constatazione e negli avvisi di rettifica impugnati.
Il rapporto OLAF è il risultato di una approfondita indagine posta in essere avvalendosi della collaborazione dell'organo di controllo doganale tailandese e successivamente dando corso ad un sopralluogo presso la Associazione_2 confrontandosi con i responsabili di quella azienda ed acquisendo in quella sede i tabulati relativi alla individuazione delle ditte, anche italiane, acquirenti del citato prodotto e risponde, quindi, a tutti gli elementi essenziali richiesti dalla Giurisprudenza di Legittimità per il riconoscergli pieno valore ai fini dell'accertamento tributario.
Con la recentissima sentenza 1931/2026, in merito all'immissione in libera pratica di merce ritenuta di origine cinese sulla quale gravavano dei dazi antidumping, ed a fronte di un indagine OLAF che aveva evidenziato un'attività fraudolenta per effetto della quale la merce, destinata al mercato UE in arrivo dalla Cina e meramente trasbordata in un differente Stato extra UE al fine di eludere le misure protettive non fiscali mediante false dichiarazione d'origine, la Corte di cassazione ha ribadito la piena utilizzabilità probatoria dei report OLAF, anche solo richiamati nel loro contenuto e non anche allegati per intero in atti.
Per la Corte, quindi, ciò che rileva, ai fini dell'applicazione del dazio antidumping, è che i beni fossero di origine cinese, a prescindere sia dal luogo da cui sono transitati, piuttosto dallo Stato o Paese di provenienza
(v. ad es. C-363/18, p. 39).
Ha quindi riaffermato la tesi per la quale l'avviso di accertamento in materia doganale, che si fondi su verbali ispettivi dell'OLAF, i quali, pur avendo carattere riservato (v. art. 10, Reg. 883/2013) possono essere utilizzati dall'Erario nei procedimenti giudiziari per inosservanza della regolamentazione doganale, è legittimamente motivato ove riporti nei tratti essenziali, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, il contenuto di quegli atti presupposti richiamati per relationem, anche se non allegati, non rientrando la produzione del rapporto finale OLAF tra i requisiti di validità della motivazione. Tale principio vale a maggior ragione per i documenti, cui faccia rinvio il rapporto dell'OLAF allegato all'avviso di accertamento (v. Cass. 23686/2022 e Cass.
10118/2017).
Nella richiamata sentenza 1931/2026 la Cassazione, in punto probatorio, ha ribadito che “la motivazione dell'avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell'atto impositivo, distinto da quello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa” (v. anche Cass. 4639/2020 e Cass. 8399/2013).
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello deve essere accolto e, in riforma della l'impugnata sentenza, dichiarare la legittimità degli avvisi di accertamento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, Sezione 1, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, dichiara la legittimità degli avvisi di accertamento. Condanna la società appellata alle spese del grado che liquida in euro 7.000,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 10 febbraio 2026 Il Giudice relatore Dott. Francesco Mercurio Il Presidente Dott. Carlo Maria Zampi