Articolo 30 della Legge 11 marzo 1972, n. 118
Articolo 29Articolo 31
Versione
26 aprile 1972
Art. 30.
Salvi i poteri spettanti alle parti interessate, contro i provvedimenti di cui all'articolo 28 e' attribuita al presidente della giunta provinciale la facolta' di esperire i ricorsi ammessi dalla legge. I termini per ricorrere decorrono dalla data di comunicazione di cui all'articolo precedente.
Il presidente della giunta provinciale ha altresi' facolta' di proporre ricorso nelle competenti sedi, qualora ritenga che non siano state osservate le prescrizioni di carattere procedurale previste dagli articoli del presente titolo.
Entrata in vigore il 26 aprile 1972