Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.01.25 ha emesso la seguente sentenza
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. n. 495/2023
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall' avv.to Costantino Sabato, come in atti
RICORRENTE
E CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Maria Melograni, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.1.2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1 Per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "...dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dell' avviso di addebito de quo, maturata in data successiva alla notifica del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art.. 3 co. 9 lett. a) e b) e 10 l. 335/1995 ed al principio di diritto enunciato dalle S.U. con sent. 23397/16; c) a tal esito, previa declaratoria di illegittimità della condotta di parti convenute, condannare le stesse, in solido o chi per ragione, al pagamento delle spese e compensi professionali d.m. 10 marzo 2014 n. 55 oltre iva e accessori come per legge, con attribuzione al sott.to procuratore antistatario...". На quindi lamentato il mancato sgravio dell'avviso di addebito
37120140003787708000 notificato il 11.6.2014, nonostante la intervenuta prescrizione quinquennale e la mancata risposta alla richiesta di sgravio inviata in data 4.1.2023.
Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione. del procedimento giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 11/2025, ha deciso la causa.
L'opposizione va dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito esposte. L'istante, incontestata l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito n.
37120140003787708000, ha impugnato la pretesa impositiva, contestando l'avvenuta prescrizione del diritto di procedere alla riscossione per decorso del termine. quinquennale di prescrizione.
Invero, una volta divenuto intangibile il credito per effetto della mancata proposizione (nei termini) dell'opposizione, ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi.
Con riferimento all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale, l'opposizione deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99 nonché all'art. 615
c.p.c, essendo volta far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
A riguardo, occorre prendere atto della decisione della Suprema Corte, n. 6166 del 2019 alle cui argomentazioni il Tribunale intende aderire, in ragione della coerenza e sistematicità del ragionamento, tenuto altresì conto della funzione nomofilattica dell'alto consesso.
Con tale decisione la Suprema Corte, nel richiamare gli arresti giurisprudenziali in materia, ha escluso che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. possano essere fatti valere i fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (in particolare, la prescrizione).
A tale proposito, dando continuità a precedenti pronunce (Cass. n. 22946 del 10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017), i giudici di legittimità hanno chiarito che difetta l'interesse ad agire, considerato che l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi,
In altri termini, l'opposizione all'estratto di ruolo offre una tutela anticipatoria, rispetto alla facoltà, da sempre riconosciuta, di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo. Tale facoltà si giustifica quindi (solo) allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa.
Tale strumento non può invece giustificarsi laddove l'istante intenda agire per far valere fatti estintivi del diritto a procedere all'esecuzione, in mancanza di una concreta ed attuale minaccia di esecuzione, difettando, appunto l'interesse ad agire.
La circostanza che l'istante abbia senza esito proposto richiesta di sgravio non porta a diverse conclusioni.
Il diniego dell'ente impositore, invero, stante la ritualità della notifica degli atti impositivi, trova giustificazione nella mancata conoscenza della eventuale sussistenza di atti successivi, volti al recupero coattivo del credito, di competenza esclusiva dell'agente delle riscossione.
Inoltre, si Osserva che nessun significato è attribuibile al "silenzio" dell'amministrazione sull' istanza del contribuente e lo stesso diniego di sgravio non
è sindacabile in sede giurisdizionale se non per eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3442 del 20/02/2015; Sentenza n. 1965 del 26/01/2018).
D'altro canto, la mera proposizione dell'istanza non rende concreta ed attuale la minaccia esecutiva al fine di radicare l'interesse ad agire.
Nel caso in esame non sono state allegate specifiche e concrete circostanze che dimostrino l'attualità dell'interesse ad agire, avendo piuttosto l'istante dedotto di aver richiesto l'estratto di ruolo per poter usufruire della definizione agevolata ex D.L. n. 119/18, sebbene abbia poi precisato in corso di causa di non avervi aderito (v. verbale del 14.01.2020).
Quanto alle spese di lite, la perdurante sussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
QM dichiara inammissibile l'opposizione e compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 23.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Molé