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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 02/02/2026, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1654/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
IG AN, AT
FINAMORE FABRIZIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17821/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259031633122 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259031633122 IVA-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259031633122 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1320/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrentesocietà Ricorrente_2 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071202590316331227000 emessa a seguito di intimazione di pagamneto recante numero finale
3882024 a sua volta successiva a presupposto avviso di accertamento recante nuimerazione finale
4099/2019 relativamente ad IVA anno 2015, per un importo complessivo di euro 12.487,30 , notificata in data 11/9/2025.
A sostegno del proposto gravame sono stati dedotti i seguenti motivi :
1) inesistenza giuridica;
difetto di notifica degi atti presupposti;
2) decadenza e prescrizione .
Si è costituita in giudizio per resistere con atto di controdeduzioni DP1 Salerno
All'odierna udienza pubblica il ricorso viene introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita positivo apprezzamento in ragione della palese infondatezza delle censure dedotte con entrambi i motivi d'impugnazione.
Invero, come fatto efficacemenmte rilevare ex adverso, la ricorrente a suo tempo ha impugnato l'avviso di accertamento posto alla base dei successivi atti di recupero qui in rilievo e con sentenza n. 39470/2022 la Corte di giustizia tributaria di Salerno ha respinto il ricorso, venendo detta sentenza confernmta in appello con decisione n. 3656/2024 da parte del giudiuce tributario di secondo grado.
L'Ufficio a seguito di tali statuizioni favorevolmente emesse nei confronti della ricorrente e rimaste intonse ha proceduto ad emettere una prima intimazione di pagamento, notiziata all'interessata in data
6/8/2024 pure posta a base dell'atto qui gravato e non impugnata per poi adottare , in assenza di riscontro alla richiesta di pagamento, una ulteriore intimazione di pagamento che viene ora
( infondatamente ) contestata.
Sulla scorta di tali dati occorre prendere atto del corretto iter procedimentale posto in essere dall'Amministrazione e della legittimità degli atti tutti adottati al fine di procedere al recupero del tributo evaso che, appare utile ricordarlo, sconta il regime prescrizionale decennale , rivelandosi così l'azione di recupero del credito tributario del tutto tempestiva.
Ne deriva la palese infondatezza dei rilievi mossi in ricorso che va perciò respinto.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, poste a carico della parte ricorrente , nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
2.000,00 per ciascun ufficio oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
IG AN, AT
FINAMORE FABRIZIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17821/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259031633122 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259031633122 IVA-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259031633122 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1320/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrentesocietà Ricorrente_2 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071202590316331227000 emessa a seguito di intimazione di pagamneto recante numero finale
3882024 a sua volta successiva a presupposto avviso di accertamento recante nuimerazione finale
4099/2019 relativamente ad IVA anno 2015, per un importo complessivo di euro 12.487,30 , notificata in data 11/9/2025.
A sostegno del proposto gravame sono stati dedotti i seguenti motivi :
1) inesistenza giuridica;
difetto di notifica degi atti presupposti;
2) decadenza e prescrizione .
Si è costituita in giudizio per resistere con atto di controdeduzioni DP1 Salerno
All'odierna udienza pubblica il ricorso viene introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita positivo apprezzamento in ragione della palese infondatezza delle censure dedotte con entrambi i motivi d'impugnazione.
Invero, come fatto efficacemenmte rilevare ex adverso, la ricorrente a suo tempo ha impugnato l'avviso di accertamento posto alla base dei successivi atti di recupero qui in rilievo e con sentenza n. 39470/2022 la Corte di giustizia tributaria di Salerno ha respinto il ricorso, venendo detta sentenza confernmta in appello con decisione n. 3656/2024 da parte del giudiuce tributario di secondo grado.
L'Ufficio a seguito di tali statuizioni favorevolmente emesse nei confronti della ricorrente e rimaste intonse ha proceduto ad emettere una prima intimazione di pagamento, notiziata all'interessata in data
6/8/2024 pure posta a base dell'atto qui gravato e non impugnata per poi adottare , in assenza di riscontro alla richiesta di pagamento, una ulteriore intimazione di pagamento che viene ora
( infondatamente ) contestata.
Sulla scorta di tali dati occorre prendere atto del corretto iter procedimentale posto in essere dall'Amministrazione e della legittimità degli atti tutti adottati al fine di procedere al recupero del tributo evaso che, appare utile ricordarlo, sconta il regime prescrizionale decennale , rivelandosi così l'azione di recupero del credito tributario del tutto tempestiva.
Ne deriva la palese infondatezza dei rilievi mossi in ricorso che va perciò respinto.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, poste a carico della parte ricorrente , nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
2.000,00 per ciascun ufficio oltre oneri accessori se dovuti.