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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/10/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 138/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. RI AL Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. EL LO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 138/2025, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Napoli, Corso Parte_1 C.F._1
Malta n. 160, presso lo studio dell'avv. Arturo Mazzei, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
appellata
Avente ad oggetto: contratto di finanziamento pagina 1 di 3 Premesso che:
a. ha proposto appello avverso la sentenza n. 10817/2024 resa dal Tribunale di Parte_1
Milano in data 13 dicembre 2024 e con la quale veniva respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 17769/2022;
b. non si è costituita nel presente giudizio;
Controparte_1
c. alla prima udienza di comparizione celebrata il 10 settembre 2025, nessuno compariva per parte appellante, così come alla successiva udienza del 24 settembre 2025.
Rilevato che:
d. ai sensi dell'art. 348, 2° comma, c.p.c.: se l'appellante, già costituito, non compare alla prima udienza, così come a quella successiva ritualmente comunicata, l'appello è dichiarato improcedibile, anche di ufficio;
e. a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c. – che contemplava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello – la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al Collegio ed ha natura formale di sentenza - (cfr. Cass. n. 5610/2001, 12537/2003, 11594/2005, nonché Cass. 12636/2004 e
2851/2004);
f. stante la mancata costituzione, nel presente giudizio, di parte appellata, non si rende necessario regolare le spese del giudizio;
g. si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così dispone:
- dichiara improcedibile il giudizio di appello iscritto al R.G. n. 138/2025;
pagina 2 di 3 - nulla sulle spese;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r., 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quanto versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EL LO RI AL
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. RI AL Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. EL LO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 138/2025, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Napoli, Corso Parte_1 C.F._1
Malta n. 160, presso lo studio dell'avv. Arturo Mazzei, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
appellata
Avente ad oggetto: contratto di finanziamento pagina 1 di 3 Premesso che:
a. ha proposto appello avverso la sentenza n. 10817/2024 resa dal Tribunale di Parte_1
Milano in data 13 dicembre 2024 e con la quale veniva respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 17769/2022;
b. non si è costituita nel presente giudizio;
Controparte_1
c. alla prima udienza di comparizione celebrata il 10 settembre 2025, nessuno compariva per parte appellante, così come alla successiva udienza del 24 settembre 2025.
Rilevato che:
d. ai sensi dell'art. 348, 2° comma, c.p.c.: se l'appellante, già costituito, non compare alla prima udienza, così come a quella successiva ritualmente comunicata, l'appello è dichiarato improcedibile, anche di ufficio;
e. a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c. – che contemplava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello – la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al Collegio ed ha natura formale di sentenza - (cfr. Cass. n. 5610/2001, 12537/2003, 11594/2005, nonché Cass. 12636/2004 e
2851/2004);
f. stante la mancata costituzione, nel presente giudizio, di parte appellata, non si rende necessario regolare le spese del giudizio;
g. si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così dispone:
- dichiara improcedibile il giudizio di appello iscritto al R.G. n. 138/2025;
pagina 2 di 3 - nulla sulle spese;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r., 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quanto versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EL LO RI AL
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