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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 30/11/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1428 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa AR Pozzetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 1428/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Proposta da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. BALDOVINO Parte_1
STEFANIA come da procura allegata;
-ricorrente
CONTRO
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. CALZOLARO SILVIA come da procura allegata;
-resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero;
---
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti congiuntamente: “Le parti chiedono che venga pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 13.04.2019 in Santa Vittoria d'Alba ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1. le parti riconoscono che il versamento di euro 22.000,00 eseguito, in sede di separazione, dal in favore della costituisce contributo in unica soluzione, a tacitazione di ogni e Pt_1 CP_1 qualsivoglia pretesa avente causa o connessa al vincolo matrimoniale;
2. le parti dichiarano quindi espressamente di aver risolto e definito tra loro ogni e qualsivoglia rapporto di natura economica e di nulla avere reciprocamente a pretendere.
Spese compensate.”
Per il P.M.: “parere favorevole”.
in assenza di conclusioni da parte del Pubblico Ministero;
---
Con ricorso depositato in data 03.07.2024, il sig. chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e, all'esito dei termini di legge, lo scioglimento del matrimonio civile contratto con la sig.ra in Santa Vittoria d'Alba in data Controparte_1
13.04.2019, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al n. 1, Parte I,
Anno 2019.
Dall'unione non sono nati figli.
In data 21.10.2024, si costituiva in giudizio parte resistente aderendo alle domande di separazione e scioglimento del matrimonio, ma contestando in fatto e in diritto le restanti allegazioni controparte.
Il G.D. nominato fissava udienza al 02.12.2024 e nelle more le parti integravano le rispettive difese ai sensi dell'art. 473bis. 17 e ss. c.p.c.
All'udienza di comparizione, le parti chiedevano congiuntamente un rinvio, essendo pendenti trattative per una definizione concordata della causa e pertanto il Giudice, rinviava la causa all'udienza del 10.02.2025, successivamente rinviata al 03.03.2025, su istanza congiunta delle parti.
A tale udienza, le parti comparendo innanzi al G.D. precisavano conclusioni congiunte delle quali chiedevano l'accoglimento e la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale pronunciava sentenza parziale di separazione personale n. 152/2025, pubblicata il
10.03.2025, e rimetteva la causa sul ruolo avanti al GD per l'udienza del 13.10.2025
(successivamente rinviata al 05.11.2025), ai fini della verifica del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della sopravvenuta procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio e per gli ulteriori incombenti.
All'udienza del 05.11.2025, la parti davano atto di aver raggiunto un accordo nei termini di cui alle memorie da loro depositate e pertanto la causa veniva rinviata all'udienza del 26.11.2025 per la formalizzazione delle conclusioni congiunte. All'udienza del 26.11.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, come trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, come modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.
È provata l'esistenza della sentenza di separazione personale dei coniugi n. 152/2025 pronunciata da questo Tribunale nell'ambito del presente procedimento in data 10.3.2025 e divenuta irrevocabile in data 14.10.2025 per decorrenza dei termini di legge.
Fallito il prescritto tentativo di conciliazione, reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non ha espresso parere favorevole.
Le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi alla legge e pienamente recepibili in questa sede.
Spese di lite compensate tra le parti, vista la concorde richiesta in tal senso.
A tutela della privacy delle parti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa istanza:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Santa Vittoria d'Alba il 13.04.2019 dai sig.ri e , matrimonio trascritto nei registri del Parte_1 Controparte_1 medesimo Comune al n. 1, Parte I, Anno 2019;
- le parti riconoscono che il versamento di euro 22.000,00 eseguito, in sede di separazione, dal in favore della costituisce contributo in unica soluzione, a tacitazione di Pt_1 CP_1 ogni e qualsivoglia pretesa avente causa o connessa al vincolo matrimoniale;
- le parti dichiarano quindi espressamente di aver risolto e definito tra loro ogni e qualsivoglia rapporto di natura economica e di nulla avere reciprocamente a pretendere;
- spese di lite compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Santa Vittoria d'Alba di provvedere alle incombenze di legge.
Visto l'art. 52, comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Asti, in data 28 novembre 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa AR Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa AR Pozzetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 1428/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Proposta da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. BALDOVINO Parte_1
STEFANIA come da procura allegata;
-ricorrente
CONTRO
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. CALZOLARO SILVIA come da procura allegata;
-resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero;
---
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti congiuntamente: “Le parti chiedono che venga pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 13.04.2019 in Santa Vittoria d'Alba ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1. le parti riconoscono che il versamento di euro 22.000,00 eseguito, in sede di separazione, dal in favore della costituisce contributo in unica soluzione, a tacitazione di ogni e Pt_1 CP_1 qualsivoglia pretesa avente causa o connessa al vincolo matrimoniale;
2. le parti dichiarano quindi espressamente di aver risolto e definito tra loro ogni e qualsivoglia rapporto di natura economica e di nulla avere reciprocamente a pretendere.
Spese compensate.”
Per il P.M.: “parere favorevole”.
in assenza di conclusioni da parte del Pubblico Ministero;
---
Con ricorso depositato in data 03.07.2024, il sig. chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e, all'esito dei termini di legge, lo scioglimento del matrimonio civile contratto con la sig.ra in Santa Vittoria d'Alba in data Controparte_1
13.04.2019, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al n. 1, Parte I,
Anno 2019.
Dall'unione non sono nati figli.
In data 21.10.2024, si costituiva in giudizio parte resistente aderendo alle domande di separazione e scioglimento del matrimonio, ma contestando in fatto e in diritto le restanti allegazioni controparte.
Il G.D. nominato fissava udienza al 02.12.2024 e nelle more le parti integravano le rispettive difese ai sensi dell'art. 473bis. 17 e ss. c.p.c.
All'udienza di comparizione, le parti chiedevano congiuntamente un rinvio, essendo pendenti trattative per una definizione concordata della causa e pertanto il Giudice, rinviava la causa all'udienza del 10.02.2025, successivamente rinviata al 03.03.2025, su istanza congiunta delle parti.
A tale udienza, le parti comparendo innanzi al G.D. precisavano conclusioni congiunte delle quali chiedevano l'accoglimento e la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale pronunciava sentenza parziale di separazione personale n. 152/2025, pubblicata il
10.03.2025, e rimetteva la causa sul ruolo avanti al GD per l'udienza del 13.10.2025
(successivamente rinviata al 05.11.2025), ai fini della verifica del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della sopravvenuta procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio e per gli ulteriori incombenti.
All'udienza del 05.11.2025, la parti davano atto di aver raggiunto un accordo nei termini di cui alle memorie da loro depositate e pertanto la causa veniva rinviata all'udienza del 26.11.2025 per la formalizzazione delle conclusioni congiunte. All'udienza del 26.11.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, come trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, come modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.
È provata l'esistenza della sentenza di separazione personale dei coniugi n. 152/2025 pronunciata da questo Tribunale nell'ambito del presente procedimento in data 10.3.2025 e divenuta irrevocabile in data 14.10.2025 per decorrenza dei termini di legge.
Fallito il prescritto tentativo di conciliazione, reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non ha espresso parere favorevole.
Le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi alla legge e pienamente recepibili in questa sede.
Spese di lite compensate tra le parti, vista la concorde richiesta in tal senso.
A tutela della privacy delle parti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa istanza:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Santa Vittoria d'Alba il 13.04.2019 dai sig.ri e , matrimonio trascritto nei registri del Parte_1 Controparte_1 medesimo Comune al n. 1, Parte I, Anno 2019;
- le parti riconoscono che il versamento di euro 22.000,00 eseguito, in sede di separazione, dal in favore della costituisce contributo in unica soluzione, a tacitazione di Pt_1 CP_1 ogni e qualsivoglia pretesa avente causa o connessa al vincolo matrimoniale;
- le parti dichiarano quindi espressamente di aver risolto e definito tra loro ogni e qualsivoglia rapporto di natura economica e di nulla avere reciprocamente a pretendere;
- spese di lite compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Santa Vittoria d'Alba di provvedere alle incombenze di legge.
Visto l'art. 52, comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Asti, in data 28 novembre 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa AR Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli