Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 12785/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
), con l , Avvocato Parte_1 C.F._1 Parte_2 stabilito presso il Foro di Milano che agisce d'intesa con l'Avv. Alvaro Lazzaroni del Foro di
Milano ed elettivamente domiciliato presso suo studio in Milano Viale Bianca Maria, n.6
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to Roberto Controparte_1 P.IVA_1
Calvelli, con domicilio eletto in Cosenza, Piazza dei Bruzi 5
e
), con l'Avv.to Carla Maria Omodei Zorini, con domicilio eletto in Milano, Via CP_2 P.IVA_2
Savarè 1
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 04/11/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3
e proponendo opposizione avversa la cartella esattoriale
[...] CP_2
068220239047456989000 della somma di euro 1.231,84 e l'accertamento di nulla dovere in relazione a tale titolo nonché alla cartella ivi richiamata n. 068201800106660860 emessa a titolo di
spese rifuse al procuratore antistatario.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio e Controparte_1
(quest'ultimo preliminarmente eccependo altresì il difetto di giurisdizione) contestando in CP_2 fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
***
Per quanto di interesse nel presente giudizio è documentale che il ricorrente in data 27 settembre 2024 si vedeva notificare la cartella esattoriale n. 068220239047456989000 della somma complessiva di euro 8.297,39, di cui euro 1.231,84 relativi alla cartella n.
068201800106660860 per IRPEF- Imposta art. 36 ter D.P.R. 600/1973.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta decadenza nonché la prescrizione del credito e la mancata notifica della cartella di pagamento asseritamente notificata in data 8 giugno 2018.
***
Tanto premesso, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
Difatti, come correttamente eccepito dalla difesa di tutti i crediti portati dalla cartella n. CP_2
068201800106660860 in questa sede impugnata sono relativi a crediti di natura fiscale (come risulta evidente dal fatto che si fa chiaro riferimento a crediti per impsota Irpef e non già a contributi previdenziali).
A mente dell'art. 2 del D. lgs. n. 546/1992 rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie:
1. tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio;
2. le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale;
3. le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
2 | 3 4. in via incidentale, ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella giurisdizione del giudice tributario, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.
Sono escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto.
Ed allora è del tutto evidente che i crediti di cui alla cartella impugnata non possono essere azionati davanti al Tribunale ordinario.
A nulla valga la circostanza che la parte ricorrente, in sede di discussione, ha rivendicato il proprio diverso avviso, non essendo certamente a dover fornire la prova della natura dei CP_2 crediti (atteso che l'istituto ha escluso che trattasi di crediti previdenziali) ma la parte che invoca, per contro, la giurisdizione del Tribunale adito, a fondare la pretesa.
La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale civile ordinario in favore della Commissione tributaria territorialmente competente;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Milano, 30/01/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
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