Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/02/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 11/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 14104/2023 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.INSALATA PIETRO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv DE LEONARDIS DANIELE giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione pensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 15.12.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' per ottenere la riliquidazione della pensione in godimento. CP_1
Lamentava che dopo aver fatto valere il suo diritto alla correzione della propria posizione contributiva, da lavoro dipendente a lavoro marittimo, per il periodo compreso tra il 16.3.1978 ed il 7.9.1981, l'istituto aveva riconosciuto la maggiorazione prevista dalla normativa, ma aveva liquidato un importo di pensione inferiore a quello che percepiva prima dell'accreditamento della maggiorazione contributiva.
Concludeva, pertanto, per la condanna dell'istituto al pagamento della somma pari alle differenze previdenziali maturate.
Si costituiva in giudizio l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Va infatti evidenziato che non è in contestazione l'accredito dei contributi marittimi ma solo la liquidazione della pensione spettante effettuata dall' CP_1
Ciò detto è stata disposta ctu e al consulente è stato chiesto di quantificare l'ammontare della riliquidazione della pensione di anzianità in godimento al ricorrente in ragione della correzione della sua posizione contributiva nella previdenza marinara per i periodi di arruolamento indicati in ricorso, determinando l'ammontare delle differenze previdenziali maturate e maturande oltre interessi legali come per legge.
Orbene, il consulente, con conclusioni del tutto condivisibili in quanto frutto di accertamenti esenti da censura, ha calcolato la pensione con il sistema misto
(quota A per la contribuzione sino al 92, quota B per contribuzione dal 93 al 95, quota C per contribuzione dal 96 al 2011 ee quota D dal 2012 alal decorrenza della pensione).
La dott.ssa nella ctu ha accertato che nel periodo di riferimento vi Per_1 sarebbe dovuta essere una maggiore contribuzione pari a 23 settimane nella quota A coì passando da 508 a 531 settimane. Ne deriva che la quota A della pensione è pari a €344,58, la quota B è pari a €104,89 così determinando la prima rata di pensione del 2019 pari a €870,92 con una differenza mensile di
€25,90 in aumento rispetto alla rata liquidata dall'istituto pari a €845,02.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso con condanna dell' al pagamento della CP_1 somma di €870,92 a titolo di rateo mensile della pensione a decorrere dalla domanda e detratto quanto già versato sinora, oltre accessori dalla data della sentenza al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di consulenza già liquidate con separato decreto sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto RA , nei Pt_1 confronti , così Controparte_2 provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della somma di €870,92 a titolo di rateo mensile della pensione a decorrere dalla domanda e detratto quanto già versato, oltre accessori dalla data della sentenza al soddisfo.
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1
€1.400,00 per compensi con distrazione.
3. Spese di ctu definitivamente a carico dell' CP_1
Bari,11/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi