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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1229/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale: SALVUCCI DAVID, Presidente
CA SE, Relatore
VENTURA EZIO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4840/2019 depositato il 17/07/2019
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4692/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 18/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017654587000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017654890000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017654890000 IRPEF-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017654890000 IVA-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017654890000 IRAP 1999 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017655100000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017655100000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017655504000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017655504000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017654789000 IRPEF-ALTRO 1992
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017654789000 IVA-ALTRO 1990
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017654991000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017655605000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017655605000 IRAP 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 18.6.2019 e successivamente depositato presso questa Corte il 17.7.2019, la Riscossione Sicilia S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione), Agente per la Riscossione per la Provincia di Siracusa, C.F.: CF_1 e P.I.: P.IVA_1, in persona del Direttore Generale Nominativo_1
, giusta procura rilasciata dal Presidente della società ed autenticata il 11.01.2019 dal notaio
Nominativo_2, rep Numero_1 racc. Numero_2, rappresentata e difesa, giusta procura in calce allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Sortino (SR), Indirizzo_1 eleggeva domicilio, proponeva ricorso in appello nei confronti del sig. Resistente_1, elettivamente domiciliato in Indirizzo_2 presso lo studio del Dott. Difensore _2, per la riforma della sentenza n.4692/06/2018 R.G. pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa-SEZ. n. 6, nella causa n.293/2015 R.G., e depositata il 18.12.2018.
L'appellante premetteva che con ricorso notificato in data 12.01.2015 a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r, il ricorrente
-
adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, proponendo opposizione avverso n. 16 intimazione di pagamento per un importo complessivo di € 61.440,80, chiedendone l'annullamento;
- il ricorso era fondato sui seguenti motivi: 1) inesistenza ed illegittimità delle intimazioni di pagamento per l'omessa notifica delle cartelle di pagamento;
2) violazione art. 6 comma 5 della legge 212/2000; 3) violazione art. 7 della legge 212/2000; 4) mancanza assoluta dei responsabili del procedimento.
- la sentenza impugnata, rilevato il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in relazione alle somme iscritte a ruolo di natura diversa da quella tributaria, statuiva l'accoglimento del suddetto ricorso in quanto l'ente esattore costituito non aveva provato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento sottese a tutte le restanti intimazioni di pagamento impugnate con condanna dello stesso Ufficio costituito al pagamento delle spese, liquidate in € 1,000,00 oltre oneri di legge.
Ciò premesso chiedeva preliminarmente l'annullamento della sentenza impugnata per avere il contribuente aderito alla definizione agevolata e per omessa rinuncia al giudizio.
Sosteneva che, al contrario di quanto riportato in sentenza, le cartelle di pagamento sottostanti alle intimazioni impugnate erano state regolarmente notificate come già dimostrato nel primo grado di giudizio.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata, di ritenere e dichiarare l'estinzione del giudizio di primo grado per l'avvenuta presentazione, da parte del sig. Resistente_1, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in data 20.04.2017; di ritenere e dichiarare la ritualità
e validità della notificazione delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento, per le ragioni esposte in narrativa;
di accogliere lo spiegato appello per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto condannare l'odierno appellato alle spese ed onorari di causa, con trattazione dell'appello in pubblica udienza.
Con controdeduzioni depositate il 29.7.2019, il sig. Resistente_1, residente in [...], Indirizzo_3, C.
F.: CF_Resistente_1, rappresentato e difeso, giusta procura nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dal dott. Difensore 2, presso il cui studio in Augusta, Indirizzo_4, eleggeva domicilio, eccepiva l'inammissibilità dell'appello perché notificato a mezzo pec in data 17.6.2019, oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata notificata il 6.2.2019.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione, di confermare quanto già deciso dai primi giudici.
All'udienza del 7.7.2025 nessuna delle parti era presente e la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ai fini della decisione la Corte ritiene di non doversi discostare dal consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "Quanto alle modalità di notifica della decisione ai fini del decorso del termine breve termine breve di cui all'art. 51 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 13/09/2023, n. 26416) quello secondo cui nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell'impiegato addetto, è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, di cui all'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, pur in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quanto l'art. 17 del medesimo decreto fa comunque salva, anche in caso di elezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie" (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 10656 del 23/04/2025).
Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata risulta essere stata notificata dall'appellato a mani dell'impiegato Nominativo_3 incaricato a riceversi gli atti destinati alla Riscossione Sicilia S.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) in data 6.2.2019.
Il ricorso di appello introduttivo di questo grado di giudizio è stato notificato a mezzo pec il 18.6.2019 ben oltre il termine di sessanta giorni - previsto a pena di inammissibilità dal 1° comma dell'art. 51 del D.Lgs. n° 546/1992 dalla suddetta notifica.
Le spese seguono la soccombenza e vanno determinate tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta dall'appellato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso in appello di cui in premessa e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali che si liquidano in € 1.200,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Siracusa lì 7.7.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
GI TA ID SA
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale: SALVUCCI DAVID, Presidente
CA SE, Relatore
VENTURA EZIO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4840/2019 depositato il 17/07/2019
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4692/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 18/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017654587000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017654890000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017654890000 IRPEF-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017654890000 IVA-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017654890000 IRAP 1999 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017655100000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017655100000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017655504000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017655504000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017654789000 IRPEF-ALTRO 1992
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017654789000 IVA-ALTRO 1990
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017654991000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017655605000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820149017655605000 IRAP 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 18.6.2019 e successivamente depositato presso questa Corte il 17.7.2019, la Riscossione Sicilia S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione), Agente per la Riscossione per la Provincia di Siracusa, C.F.: CF_1 e P.I.: P.IVA_1, in persona del Direttore Generale Nominativo_1
, giusta procura rilasciata dal Presidente della società ed autenticata il 11.01.2019 dal notaio
Nominativo_2, rep Numero_1 racc. Numero_2, rappresentata e difesa, giusta procura in calce allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Sortino (SR), Indirizzo_1 eleggeva domicilio, proponeva ricorso in appello nei confronti del sig. Resistente_1, elettivamente domiciliato in Indirizzo_2 presso lo studio del Dott. Difensore _2, per la riforma della sentenza n.4692/06/2018 R.G. pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa-SEZ. n. 6, nella causa n.293/2015 R.G., e depositata il 18.12.2018.
L'appellante premetteva che con ricorso notificato in data 12.01.2015 a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r, il ricorrente
-
adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, proponendo opposizione avverso n. 16 intimazione di pagamento per un importo complessivo di € 61.440,80, chiedendone l'annullamento;
- il ricorso era fondato sui seguenti motivi: 1) inesistenza ed illegittimità delle intimazioni di pagamento per l'omessa notifica delle cartelle di pagamento;
2) violazione art. 6 comma 5 della legge 212/2000; 3) violazione art. 7 della legge 212/2000; 4) mancanza assoluta dei responsabili del procedimento.
- la sentenza impugnata, rilevato il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in relazione alle somme iscritte a ruolo di natura diversa da quella tributaria, statuiva l'accoglimento del suddetto ricorso in quanto l'ente esattore costituito non aveva provato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento sottese a tutte le restanti intimazioni di pagamento impugnate con condanna dello stesso Ufficio costituito al pagamento delle spese, liquidate in € 1,000,00 oltre oneri di legge.
Ciò premesso chiedeva preliminarmente l'annullamento della sentenza impugnata per avere il contribuente aderito alla definizione agevolata e per omessa rinuncia al giudizio.
Sosteneva che, al contrario di quanto riportato in sentenza, le cartelle di pagamento sottostanti alle intimazioni impugnate erano state regolarmente notificate come già dimostrato nel primo grado di giudizio.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata, di ritenere e dichiarare l'estinzione del giudizio di primo grado per l'avvenuta presentazione, da parte del sig. Resistente_1, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in data 20.04.2017; di ritenere e dichiarare la ritualità
e validità della notificazione delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento, per le ragioni esposte in narrativa;
di accogliere lo spiegato appello per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto condannare l'odierno appellato alle spese ed onorari di causa, con trattazione dell'appello in pubblica udienza.
Con controdeduzioni depositate il 29.7.2019, il sig. Resistente_1, residente in [...], Indirizzo_3, C.
F.: CF_Resistente_1, rappresentato e difeso, giusta procura nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dal dott. Difensore 2, presso il cui studio in Augusta, Indirizzo_4, eleggeva domicilio, eccepiva l'inammissibilità dell'appello perché notificato a mezzo pec in data 17.6.2019, oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata notificata il 6.2.2019.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione, di confermare quanto già deciso dai primi giudici.
All'udienza del 7.7.2025 nessuna delle parti era presente e la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ai fini della decisione la Corte ritiene di non doversi discostare dal consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "Quanto alle modalità di notifica della decisione ai fini del decorso del termine breve termine breve di cui all'art. 51 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 13/09/2023, n. 26416) quello secondo cui nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell'impiegato addetto, è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, di cui all'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, pur in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quanto l'art. 17 del medesimo decreto fa comunque salva, anche in caso di elezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie" (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 10656 del 23/04/2025).
Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata risulta essere stata notificata dall'appellato a mani dell'impiegato Nominativo_3 incaricato a riceversi gli atti destinati alla Riscossione Sicilia S.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) in data 6.2.2019.
Il ricorso di appello introduttivo di questo grado di giudizio è stato notificato a mezzo pec il 18.6.2019 ben oltre il termine di sessanta giorni - previsto a pena di inammissibilità dal 1° comma dell'art. 51 del D.Lgs. n° 546/1992 dalla suddetta notifica.
Le spese seguono la soccombenza e vanno determinate tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta dall'appellato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso in appello di cui in premessa e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali che si liquidano in € 1.200,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Siracusa lì 7.7.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
GI TA ID SA