Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 30/04/2025, n. 8464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8464 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08464/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11029/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11029 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del decreto del Ministro dell’Interno -OMISSIS- del 15 maggio 2019 con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 3 luglio 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 15 maggio 2019, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 3 luglio 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersa sul suo conto una situazione reddituale non conforme ai parametri di legge.
Risultano inoltre a carico del ricorrente i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale: in data 28 maggio 2010, comunicazione della Polizia Municipale di Carpi (MO), per fuga a seguito di sinistro con lesioni ex art.189 comma 6 C.D.S.; in data 29 dicembre 2016, comunicazione dei Carabinieri di ST TO (RE), per sostituzione di persona ex art.494 c.p. e trattamento illecito di dati ex art.167del D. Lgs. 196/2003.
I suddetti elementi hanno quindi indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza di cittadinanza dandone comunicazione all’interessato con ministeriale in data 13 aprile 2018, in risposta della quale venivano formulate osservazioni ritenute non dirimenti dal Ministero dell’Interno.
Con unica ed articolata doglianza il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, avendo il Ministero dell’Interno rigettato la domanda di cittadinanza a fronte di una comunicazione di notizie di reato risalenti a molti anni orsono e risultando d’altra parte comprovato il possesso di adeguati mezzi di sussistenza.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova in via preliminare osservare che per costante orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione, l’acquisizione dello status di cittadino italiano rientra nei provvedimenti di concessione, che presuppongono l’esplicarsi di un’amplissima discrezionalità, in capo all’Amministrazione.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, nel cui ambito valutativo rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito dell’aspirante cittadino a garantirne il sostentamento.
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che la verifica dell’Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento non è soltanto funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale all’accertamento del presupposto necessario a che il soggetto sia poi in grado di assolvere i doveri di solidarietà sociale in modo da “concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974).
Tra i diritti e i doveri che lo straniero viene ad acquisire quando viene inserito a pieno titolo nella comunità nazionale, non assume infatti un ruolo secondario il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, sez I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., n. 1902/2018; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La verifica del requisito reddituale deve, in particolare, riguardare non solo il triennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza – ex d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all’art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (cfr., T.A.R. Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – ma anche il periodo successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito fino al giuramento (cfr. art. 4, comma 7, D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, secondo cui “Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge” ).
Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito - in ragione di una valutazione a monte circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente - facendo riferimento a quelli che, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 25.11.89 n. 382, consentono di ritenere esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico; soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia proprio in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958).
Il parametro appena riportato costituisce un requisito minimo indefettibile, per cui l’insufficienza del reddito dichiarato può costituire - ex se - causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (la persistenza di tale situazione è comunque assicurata dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE).
La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questa Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 1590/22; 1698/22; 1724/22; sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726), che ne ha da ultimo ricostruito le ragioni giuridiche sulla base dell’analisi della normativa che disciplina la posizione dello straniero nel nostro ordinamento giuridico (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 14163/2023 e 14172/2023).
Tanto premesso, occorre rilevare che dagli accertamenti effettuati presso l’Agenzia delle Entrate, in particolare dall’Estratto di punto fisco relativo alla situazione fiscale dell’odierno ricorrente, è emerso un reddito di euro 6.805 nel 2013, di euro 3.633 nel 2014 e di euro 0,0 nel 2017, chiaramente insufficiente per un nucleo familiare di composto, oltreché dall’istante, dalla moglie e da un figlio a carico.
Appare pertanto conclamata la rilevata insufficienza reddituale, risultando il provvedimento impugnato legittimamente adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione dello stesso, in ottemperanza al principio “tempus regit actum” , atteso che solo un reddito sufficiente e costante nel tempo pari ad € 11.878,05 annui avrebbe potuto essere considerato adeguato.
D’altra parte, come chiarito in giurisprudenza (cfr. da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, 1526/2024), in caso di discordanza tra le dichiarazioni dei redditi prodotte dall’interessato e le risultanze delle ricerche eseguite tramite interrogazione delle banche dati telematiche a disposizione del Ministero dell’Interno (Punto Fisco, Anagrafe Tributaria, Ufficio Attività Produttive, INPS, Agenzia delle Entrate etc.) si deve far riferimento a queste ultime in quanto i predetti Sistemi Informatici sono strumenti che “permettono di individuare in tempo reale il quadro completo della posizione economica del soggetto e di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, ovvero addivenire a tutte le informazioni descrittive del reddito, del patrimonio, degli affari, degli scambi, della produzione e dei consumi di ogni singolo contribuente, ovvero i dati identificativi di tutte le ditte regolarmente censite” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, n. 2771/2023).
Con particolare riferimento alla possibilità di provare in giudizio il possesso del requisito in contestazione mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi è stato infatti osservato che “La dichiarazione dei redditi non è di per sé documento idoneo a dimostrare i redditi percepiti in quanto non è un atto pubblico e di pubblica fede, con efficacia probatoria privilegiata, bensì una dichiarazione di scienza con cui il contribuente autoliquida l’imposta dovuta, così atteggiandosi come un documento idoneo a costituire un mero principio di prova che può essere superato da diversi indizi di segno contrario” (T.A.R. Pescara, n. 294/2019; cfr. TAR Sicilia, sez. III, n. 1948/2019; nonché T.A.R. Molise, n. 235/2023, con riferimento alle risultanze della banca dati PUNTO FISCO, ove non risultino presentate dichiarazioni fiscali).
In caso di contestazioni, spetta quindi all’interessato dimostrare l’incongruenza dei dati indicati, ricadendo su di lui l’onere della prova, secondo il criterio di riparto ordinario, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza in materia che ha anche di recente ribadito che: “ai sensi dell’art. 64 c.p.a., il processo amministrativo è governato, in linea generale, dal principio dell’onere della prova, in base al quale ciascuna parte è tenuta a fornire gli elementi probatori, riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, che siano nella rispettiva disponibilità. Infatti, sebbene tale principio sia temperato dal metodo acquisitivo nell’azione di annullamento, nondimeno il potere del giudice di acquisire d’ufficio documenti utili alla decisione - al fine di compensare lo squilibrio normalmente esistente tra parte pubblica e privata nella disponibilità del materiale documentale – è limitato alle ipotesi in cui la parte privata non abbia la possibilità di produrre la documentazione necessaria a dimostrazione dei propri assunti difensivi. (…non vi è dubbio che, a fronte di un provvedimento di diniego motivato sulla base della carenza del requisito reddituale, gravi sulla parte che assuma di essere in possesso di detto requisito fornire la prova della sussistenza di un reddito sufficiente e regolarmente dichiarato ai fini fiscali, tenuto conto che la correlata documentazione a supporto è agevolmente nella disponibilità di ogni contribuente” (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 19475/23, 13305/23, 9588/23, 8194/23, nonché, tra tante, TAR Lazio, Roma, sez. V bis, n. 8693/22, 11285/22, 11928/22, 11188/22, n. 1198/23, con richiamo, ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 27.12.2017, n.6082).
Appare pertanto chiaro l’iter logico seguito dall’Amministrazione, che ha basato il proprio provvedimento sulla documentazione richiamata, dalla quale risulta l’insufficienza del reddito posto a sostegno della domanda di cittadinanza.
Quanto alla valutazione espressa dall’Amministrazione in ordine alle contestate notizie di reato (fuga a seguito di sinistro con lesioni e sostituzione di persona), è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ai fini della concessione della cittadinanza non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato” (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 4684/2023; cfr. nn. 1390 e 3121 del 2019), precisando altresì che “le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. St., sez. III, 4684/2023; cfr. n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 802 del 2019).
Quanto alla dedotta assenza di procedimenti penali, occorre invero rilevare come tale circostanza è smentita ex actis dal rapporto informativo della Questura di Reggio Emilia da cui risultano altresì a carico del ricorrente: in data 28.05.2010, comunicazione della Polizia Municipale di Carpi (MO), per fuga a seguito di sinistro con lesioni ex art.189 comma 6 C.D.S.; in data 29.01.2016, comunicazione dei Carabinieri di ST TO (RE), per sostituzione di persona ex art.494 c.p. e trattamento illecito di dati ex art.167del D. Lgs. 196/2003.
Trattasi, a ben vedere di condotte particolarmente gravi, che nella loro combinazione appaiono chiaramente indicative di una mancanza di solidarietà sociale e di rispetto delle istituzioni.
Inoltre la visura del casellario giudiziario depositato dal ricorrente è anonimo, sicché non vi sono elementi certi che sia ad egli riferibile; in ogni caso, va ricordato che il certificato rilasciato all’interessato non riporta tutti gli elementi (a differenza di quello rilasciato all’Amministrazione ai sensi dell’art. 39 DPR n. 313/2002).
Il provvedimento impugnato appare comunque legittimamente adottato con riferimento alla riscontrata incapienza reddituale, essendo sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell’intero ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 6470 del 2021).
L’atto gravato è infatti un provvedimento strutturalmente plurimotivato, ossia fondato su distinte ragioni, ciascuna autonomamente in grado di sorreggere la valutazione amministrativa, sicché l’eventuale illegittimità di una di esse non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (Cons. Stato, sez. IV, 27 settembre 2021 n. 6470; 30 agosto 2021 n. 6115; 1° luglio 2021 n. 5018; sez. II, 18/02/2020, n. 1240).
D’altra parte il ricorrente neppure contesta la sussistenza delle condotte contestate, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.