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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3738 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. RGAC
N. CRON
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 21787 Ruolo Generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ; residente a [...]), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Roma, in via Spulga n. 22/24, presso lo studio degli avv.ti
Ortensio Rossi e Pasquale Rossi, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
(c.f. con sede legale a Roma), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentate pro tempore,
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: contratto di appalto, domanda di risarcimento danni
CONCLUSIONI: per parte attrice (verbale dell'udienza di p.c.): “… Il procuratore di parte attrice, richiamate le conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, discute la causa …”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta Controparte_1
l'attrice allegava che in data 29/1/2021 aveva stipulato un contratto Parte_1
d'appalto con l'odierna convenuta, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile sito a
Roma, in via Poggio Moiano n. 34, scala C;
che le opere di ristrutturazione del suddetto appartamento erano state regolarmente precedute dalla presentazione della , protocollata Pt_2
con il n. CB 2021/40363 del 10/4/2021; che i lavori di ristrutturazione erano iniziati il giorno
5/4/2021 e dovevano essere completati entro 50 giorni con la riconsegna dell'immobile; che in data 6/4/2021 era stato redatto il primo verbale di riunione in cantiere per il coordinamento delle attività a firma del direttore dei lavori, arch. che nel corso dei lavori era Persona_1
stato necessario integrare il capitolato lavori con ulteriori lavorazioni, concluse in data
9/6/2021; che essa attrice aveva rilevato vizi e difformità dell'opera appaltata e che gli stessi erano stati riconosciuti anche dall'odierna convenuta, che, al fine di porre rimedio alla suddetta situazione, aveva chiesto ad essa attrice di poter eseguire ulteriori lavori;
che i suddetti lavori ulteriori erano proseguiti dal 14/6/2021 al 24/6/2021; che la società appaltatrice aveva consegnato l'opera in data 24/6/2021; che essa attrice non aveva accettato l'opera poiché, in aggiunta ai danni già denunciati, aveva riscontrato ulteriori danni causati dalla convenuta, che fra l'altro, al termine dei lavori, aveva lasciato in condizioni pessime sia l'interno dell'appartamento sia l'esterno delle terrazze, ove erano stati rinvenuti cumuli di cartone e plastica;
che essa attrice era stata costretta a provvedere a proprie cure e spese allo smaltimento del materiale di risulta e alla pulizia di fondo dell'appartamento; che in data
2/7/2021 aveva denunciato, nei termini di legge, i vizi e le difformità con comunicazione
PEC, alla quale era stata allegata la relazione redatta dall'ing. , proprio tecnico di Persona_2
fiducia; che la convenuta non aveva dato alcun riscontro alla denunzia del 2/7/2021, mentre il direttore dei lavori si era limitato a presentare una replica generica;
che essa attrice in data
30/7/2021 aveva diffidato formalmente la convenuta e il direttore dei lavori, arch. Per_1
a provvedere alla riduzione del prezzo del contratto d'appalto e al risarcimento, in
[...]
solido, di tutti i danni subiti a causa dei vizi lamentati e prontamente denunciati;
che non vi era stato alcun riscontro alla suddetta diffida, per cui essa attrice era stata costretta ad instaurare, nei confronti della convenuta e del direttore dei lavori, il procedimento ex artt. 696
e 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma, Sezione XVII (R.G. 62671/2021); che all'esito era stata depositata ctu, da cui risultava provata la sussistenza dei lamentati vizi in ordine al parquet e alle tinteggiature e indicato in € 3.244,21 il costo degli interventi di ripristino. Tanto premesso, l'attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione nei seguenti termini: “Voglia il Giudice adito accertare e dichiarare che: in via principale l'appaltatrice società convenuta è tenuta alla garanzia per le Controparte_1 difformità e i vizi dell'opera già accertati nel procedimento di accertamento preventivo ante causam svoltosi innanzi al Tribunale di Roma (R.G. 62671/2021) e alla conseguente riduzione del prezzo e restituzione di quanto indebitamente percepito per tutti i titoli di responsabilità sopra meglio esposti nella misura quantificata dal Ctu del Tribunale di Roma nella relazione tecnica in atti;
in via subordinata che la suddetta appaltatrice predetta è tenuta al risarcimento del danno per colpa nell'esecuzione delle opere di ristrutturazione appaltate, il tutto come già accertato nel procedimento di accertamento preventivo ante causam svoltosi innanzi al
Tribunale di Roma (R.G. 62671/2021) e per tutti i titoli di responsabilità sopra meglio esposti;
in via ulteriormente subordinata che la suddetta appaltatrice è responsabile per i gravi danni arrecati al parquet e alle mura preesistenti dell'abitazione oggetto del contratto d'appalto, tutti come sopra meglio accertati nel procedimento di accertamento preventivo ante causam svoltosi innanzi al Tribunale di Roma (R.G. 62671/2021) e per tutti i titoli di responsabilità sopra meglio esposti, in ogni caso con conseguente condanna della convenuta società appaltatrice, per i vari titoli di responsabilità sopra esposti, a corrispondere all'attrice la somma (complessivamente accertata come dovuta a titolo di riduzione del prezzo e conseguente restituzione della somma già indebitamente percepita ovvero a titolo di risarcimento dei danni per spese sostenute e da sostenersi dall'attrice, il tutto come sopra quantificato, allegato e provato) pari alla complessiva somma di Euro 13.749,77 o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta dovuta dal Giudice adito, oltre interessi legali ex art. 1284, quarto comma, cc. sull'importo di Euro 3.244,21 (vizi/danni accertati dalla ctu in atti) dall'originaria domanda giudiziale e sino al 7.7.2022 (data di pubblicazione del provvedimento del Tribunale che ha disposto l'archiviazione del procedimento di ATP) e poi sull'intero importo dovuto di Euro 13.749,77 (ovvero sul diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia) dal 7.7.2022 al soddisfo. Con condanna del convenuto alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio di merito, da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati antistatari. Con istanza di condanna della società convenuta ex art. 96, terzo comma
Cpc. per i motivi esposti sopra al pagamento di una somma non inferiore alle spese del procedimento che saranno liquidate ex art. 91 Cpc.”.
Con decreto del 2/9/2024 ex art. 171 bis c.p.c., veniva dato atto dell'applicazione del
D. Lgs. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia) e veniva altresì dato atto della mancata costituzione in giudizio della convenuta nonostante la rituale e tempestiva Controparte_1 notifica dell'atto di citazione. Pertanto, visto l'art. 171 bis, comma 3, c.p.c., veniva dichiarata la contumacia della parte convenuta ed era disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione, indicata in citazione (29/10/2024), al 10/12/2024; veniva altresì evidenziato che, rispetto alla predetta nuova udienza, decorrevano i termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c..
All'udienza del 10/12/2024 era presente il solo procuratore di parte attrice, il quale, stante la natura documentale della causa e l'acquisizione della ctu svolta in sede di ATP, chiedeva la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e rinunciava ai termini per il deposito di note conclusionali;
inoltre, evidenziava ragioni di urgenza in quanto faceva presente che la società convenuta era già assoggettata a procedura concorsuale. Veniva nuovamente rilevato e riportato a verbale che per la parte convenuta, nessuno era Controparte_1 comparso né risultava costituito in giudizio. La causa veniva rinviata all'udienza del
29/1/2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 29/1/2025, era presente il solo procuratore di parte attrice che instava per l'accoglimento delle conclusioni richiamate in epigrafe e all'esito della discussione, nella persistente contumacia della società convenuta, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia della convenuta non Controparte_1 costituitasi in giudizio, nonostante che la notificazione dell'atto di citazione sia stata eseguita nel pieno rispetto dei termini liberi per comparire ex art. 163 bis c.p.c. con riferimento all'udienza, indicata in citazione, del 29/10/2024, ed eseguita in proprio a mezzo PEC all'indirizzo t' in data 23/5/2024. Email_1
2. La domanda è sostanzialmente fondata e va accolta nei termini di cui in motivazione.
2.1 Richiamato quanto esposto, va schematicamente ricordato che l'attrice ha allegato la stipulazione di un contratto di appalto (cfr. doc. 2 di parte attrice) con la convenuta, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile sito a Roma, in via Poggio Moiano n. 34, scala C.
Ha inoltre allegato che l'opera de qua era stata consegnata in data 24/6/2021, ma che la stessa non era stata accettata a causa di vizi e difformità, riconducibili ai lavori eseguiti dalla società appaltatrice, formalmente denunciati alla convenuta con la PEC del 2/7/2021 (cfr. doc.
'Lavori ristrutturazione Via Poggio Moiano e relativa relazione tecnica' di parte attrice).
2.2 L'odierna attrice ha poi rappresentato che la suddetta denuncia era rimasta priva di riscontro da parte della convenuta e che, per tale ragione, aveva instaurato il procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. dinanzi il Tribunale di Roma (R.G. 62671/2021), terminato con il deposito della ctu a firma dell'arch. (cfr. doc. 12 di parte attrice), il quale Persona_3
aveva accertato la presenza delle problematiche lamentate.
2.3 L'attrice nel presente giudizio ha pertanto domandato, in via principale, di accertare e dichiarare l'operatività della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, con conseguente riduzione del prezzo e restituzione di quanto indebitamente percepito dalla convenuta nella misura determinata dal Ctu in sede di ATP.
2.3.1 In via subordinata, l'attrice ha domandato il risarcimento del danno per colpa nell'esecuzione delle opere di ristrutturazione appaltate nonché, in via ulteriormente subordinata, il risarcimento dei danni arrecati al parquet e alle mura dell'abitazione oggetto del contratto d'appalto.
2.3.2 Infine, ha domandato in ogni caso la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 13.749,77 a titolo di riduzione del prezzo ovvero a titolo di risarcimento dei danni per le spese sostenute, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c..
3. Iniziando dalla disamina della domanda di riduzione del prezzo di appalto, valgono le seguenti osservazioni.
3.1 L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, dietro corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.). Il diritto al corrispettivo sorge non al momento della stipulazione del contratto, ma di regola solo dopo l'esecuzione (totale o parziale secondo le previsioni delle parti) dei lavori. In tal senso è chiara la previsione di cui all'art. 1665, comma
5, c.c. che ricollega il diritto al pagamento del corrispettivo all'accettazione dell'opera, salvo diverso accordo o uso contrario.
3.2 Il profilo della responsabilità dell'appaltatore viene disciplinato dall'art. 1667 c.c., a mente del quale l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, a meno che il committente non abbia accettato l'opera e le difformità o i vizi fossero da lui conosciuti o riconoscibili in base all'ordinaria diligenza, purché in questo caso non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
3.3 Nel caso appunto di vizi dell'opera il codice si riferisce ai difetti dell'opera rispetto a come avrebbe dovuto essere la stessa, se fosse stata eseguita a regola d'arte, secondo criteri che sono non tanto quelli definiti in contratto quanto piuttosto quelli che impongono all'appaltatore di realizzare manufatti ben funzionanti e idonei all'uso cui sono destinati, secondo le regole dell'arte.
3.3.1 L'appaltatore, pur nell'esercizio dell'autonomia a lui conferita dalla legge, è tenuto a controllare la giusta qualità e adeguata quantità dei materiali impiegati per la realizzazione dell'opera e ad applicare, nella realizzazione dell'opera, tecniche esecutive rispondenti alle regole dell'arte, con la conseguenza che è responsabile per gli eventuali vizi derivanti appunto dai materiali utilizzati o dalle tecniche impiegate, a meno che non provi che il controllo eccedeva i limiti dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. 10927/2011) ovvero che era stato semplicemente un nudus minister del committente (cfr. Cass. 23594/2017).
3.4 In base all'art. 1668 c.c., che enuncia il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., è disposto che il committente può chiedere che “… le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore” (comma 1), con l'ulteriore precisazione che “… se le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto” (comma 2).
4. Chiusa questa parentesi di inquadramento e tornando al caso che qui ci occupa, va ricordato che l'odierna attrice ha invocato la garanzia ex art. 1667 c.c. per vizi dell'opera e in particolare, in relazione all'art. 1668, comma 1, c.c., ha chiesto in via principale la riduzione del prezzo dell'appalto e la restituzione di quanto indebitamente percepito dalla convenuta.
4.1 L'attrice ha allegato di aver prontamente denunciato i vizi e le difformità all'appaltatore e ha prodotto una perizia tecnica, a firma dell'ing. , nella Persona_4 quale il tecnico, oltre ad indicare gli interventi necessari per l'eliminazione dei lamentati vizi e difformità, aveva ricollegato gli stessi ad una cattiva esecuzione dell'opera, non rispondente alle regole dell'arte (cfr. doc. 7 di parte attrice).
4.2. Ogni questione sulla natura ed efficacia probatoria della relazione tecnica di parte
(cfr. Cass. 16552/2015) è superata dall'acquisizione della ctu svolta in sede di ATP ante causam.
5. Preliminarmente va evidenziato che, in difetto di costituzione in giudizio della parte convenuta, non è possibile applicare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che si applica -peraltro (cfr. Cass. 6172/2020) solo in relazione ai fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, così come allegati nella loro oggettività, e non a giudizi o valutazioni fatte dalle parti- soltanto con riferimento alle parti costituite (cfr. Cass. 42035/2021); in altre parole, il mero silenzio, conseguente alla contumacia della parte, non vale a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra parte né consente di alterare la ripartizione dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della domanda (art. 2697 c.c.).
6. Orbene, come allegato e documentalmente provato dall'attrice, risulta l'instaurazione ante causam, nei confronti anche dell'odierna società convenuta, di procedimento ex artt. 696
e 696 bis c.p.c. dinanzi il Tribunale di Roma (n. 62671/2021 R.G.), nel corso del quale era stata ammessa ctu con nomina dell'arch. e con i seguenti quesiti: Persona_3
“Provveda il Ctu, previo esame degli atti, audizione delle parti e dei loro eventuali consulenti tecnici e delle persone comunque informate sui fatti, effettuati i sopralluoghi presso l'immobile per cui è causa ed espletata ogni altra opportuna indagine anche acquisendo atti e documenti (eventualmente anche presso terzi e pubblici uffici), ivi compreso il verbale di sopralluogo del 9.06.2021 in possesso della ditta appaltatrice, a verificare lo stato dell'immobile posto in Roma alla Via Poggio Moiano 34/C, scala C interno numero 2. In particolare, verificare e descrivere i vizi e le difformità rispetto alle regole dell'arte relativamente ai lavori sullo stesso eseguiti dalla società appaltatrice - Controparte_1 come da contratto d'appalto allegato-, con particolare riferimento all'entità, alla natura e alle cause;
determinare il costo delle opere necessarie alla eliminazione dei suddetti vizi e/o alla remissione in pristino secondo le regole dell'arte; indicare ogni altro elemento utile per l'instaurato giudizio di merito” (cfr. doc. 11 di parte attrice).
6.1 Nelle conclusioni della ctu è dato leggere, per quanto di interesse, che “… Sono stati svolti tutti gli accertamenti tecnici necessari alla verifica delle lavorazioni svolte, esaminando i singoli interventi per verificare se le opere siano state realizzate completamente ed a regola d'arte. A seguito delle verifiche svolte, è stata accertata la presenza di soltanto due delle problematiche lamentate da parte ricorrente, per quanto riguarda il parquet e le tinteggiature
…” e che “… È stata elaborata la contabilità dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi, con redazione di un computo metrico estimativo del costo degli interventi di ripristino, che è risultato pari a complessivi € 3.244,21. …” (cfr. doc. 12 di parte attrice: ctu a pag. 33).
7. Osserva il Giudice che le conclusioni cui è pervenuto il Ctu, in relazione alla posizione della società appaltatrice, unica evocata nel presente giudizio, sono pienamente condivise, poiché le stesse sono coerenti con il quadro probatorio formatosi alla luce della documentazione prodotta e sono esenti da errori tecnici o di impostazione metodologica.
8. A questo punto si tratta di verificare se sussista il diritto all'operatività della garanzia ex art. 1668, comma 1, c.c., che parte attrice ha circoscritto alla riduzione del prezzo d'appalto ovvero al risarcimento del danno.
9. In base ai principi generali l'attrice ha l'onere di provare il minor valore e rendimento dell'opera eseguita rispetto a quella pattuita, differenza che ben può anche coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare le difformità o i vizi lamentati (cfr. Cass.
23923/2012 in motivazione: “… Inoltre è stato pure affermato da questa Corte che, in caso di inadempimento dell'appaltatore che si concretizzi in vizi o difformità dell'opera, il committente può, ai sensi dell'art. 1668 -che disciplina il contenuto della garanzia di cui all'art. 1667 c.c.- chiedere che gli uni e le altre siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo, in entrambe le ipotesi, il risarcimento dei danni in caso di colpa dell'appaltatore (Cass. 4 ottobre 1994, n. 8043). …”; che “… Questa Corte ha pure però precisato che il committente che, deducendo difformità dell'opera eseguita dall'appaltatore, agisce per la riduzione del prezzo, ai sensi dell'art. 1668 c.c., ha l'onere di provare il deprezzamento, non essendo questo un effetto necessario e costante delle difformità dell'opera; in tal caso la riduzione, che, di regola, deve essere determinata in base al raffronto del valore e del rendimento dell'opera pattuita con quelli dell'opera difettosamente eseguita, può anche farsi coincidere con il costo delle opere necessarie per l'eliminazione delle difformità (Cass. 10 gennaio 1996, n. 169) …” e che “…
Tale principio è valido anche nell'ipotesi di sussistenza di vizi dell'opera, sicché
l'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo proposta dal committente è subordinata all'accertamento del minor valore dell'opera difforme o viziata …”).
9.1 Dunque per la riduzione del prezzo dell'appalto, oggetto della domanda del committente, si può anche fare riferimento alla somma necessaria per eliminare i vizi dell'opera, assumendo in questo caso il riferimento ai vizi e alle spese, necessarie per l'eliminazione degli stessi, la funzione di parametro per la determinazione dell'ammontare della riduzione invocata, alla luce e in conseguenza dell'accertato minor valore dell'opera viziata (cfr. Cass. 11409/2008).
10. Alla luce delle superiori premesse in fatto e in diritto e della svolta ctu in sede di accertamento ante causam, risulta innegabile il minor valore dell'opera, risultata invero viziata.
10.1 Osserva tuttavia il Giudice che la somma pari ad € 3.244,21, parametrata al costo degli interventi necessari per eliminare gli accertati vizi dell'opera, può essere riconosciuta non a titolo di riduzione del prezzo dell'appalto, con conseguente domanda di restituzione dell'eccedenza, ma a titolo di risarcimento del danno.
11. Invero, anche a voler ritenere che parte attrice abbia soddisfatto il proprio onere probatorio e provato non solo l'esistenza dei vizi, ma anche la riconducibilità degli stessi ad una non corretta esecuzione del contratto d'appalto, si evidenzia che, ai fini dell'accoglimento della domanda svolta in via principale, difetta la prova dell'integrale pagamento del corrispettivo pattuito per l'appalto, così da poter l'attrice ottenere dal convenuto l'invocata restituzione della somma, indicata dal Ctu per i lavori di ripristino e presa in considerazione per la richiesta riduzione del prezzo dell'appalto.
11.1 E' ben vero che in atti risulta prodotto il fascicolo del procedimento ante causam, contenente anche fatture emesse dalla convenuta e asseritamente pagate, ma non emerge la prova che effettivamente le stesse siano state pagate e soprattutto che sia stato pagato l'intero corrispettivo pattuito, così che ne possa essere disposta la riduzione con restituzione di parte dello stesso, così come richiesto dall'attrice. 12. Alla luce delle superiori valutazioni osserva il Giudice che -come detto- la somma di
€ 3.244,21, corrispondente alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi e accertata dal Ctu in sede di procedimento per Atp, può essere riconosciuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, chiesto in subordine dall'attrice.
13. Va infatti ricordato che la tutela apprestata al committente ai sensi dell'art. 1668
c.c., si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente all'eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, da individuare nella misura corrispondente ai costi da sostenere per l'eliminazione dei vizi, senza che sia necessario il previo esperimento dell'azione di condanna all'esecuzione specifica (cfr.
Cass. 9033/2006) e senza che il committente sia tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore medesimo, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria (cfr. Cass. 21269/2009).
14. In conclusione, alla luce delle allegazioni e deduzioni nonché produzioni di parte attrice e alla luce delle risultanze della ctu svolta in sede di ATP ante causam, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attrice e a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 3.244,21, oltre alla rivalutazione monetaria, in base ai noti indici Istat sul costo della vita, dal giugno 2022 -si tratta del mese di deposito (20/6/2022) della redazione della ctu, equitativamente individuata come dies a quo- fino alla presente sentenza e, sulla somma così attualizzata, agli interessi corrispettivi al tasso legale maggiorato ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla presente sentenza fino al saldo effettivo, essendo il credito di valore divenuto, con la liquidazione del danno, un credito di valuta.
14.1 Non sono dovuti, unitamente alla rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 13225/2016), gli interessi compensati, in difetto di prova del danno da ritardo in ipotesi non compensato dalla rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 1111/2020; Cass. 18564/2018).
15. Con riferimento agli ulteriori importi richiesti da parte attrice a titolo di risarcimento del danno (cfr. pag. 6 atto di citazione) valgono le seguenti osservazioni: a) per quanto riguardava i costi sostenuti per il pagamento per proprio Ctp l'attrice ha allegato di aver speso
€ 2.283,84; b) per quanto riguardava le spese del proprio legale nel corso del procedimento ante causam l'attrice ha allegato che le stesse, calcolate in base al DM 55/2014 su un valore indeterminabile, ammontavano € 4.459,08; c) per quanto riguardava i costi di iscrizione del procedimento di ATP l'attrice ha allegato che i costi ammontavano ad € 286,00; d) per quanto riguardava le spese relative all'onorario del Ctu l'attrice ha allegato che le stesse ammontavano ad € 3.476,64. 16. Preliminarmente va ricordato che ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223
c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento, ma deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita
(patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore inadempiente.
17. In ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
18. Pertanto anche nel caso del risarcimento da inadempimento contrattuale il richiamo al noto principio giurisprudenziale sugli oneri allegatori e probatori (cfr. fin da Cass. SU
13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: cfr. Cass. 9439/2008;
Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013;
Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019), non esaurisce il discorso sul risarcimento del danno, in quanto, oltre all'inadempimento della controparte, sono pur sempre necessarie l'allegazione e la prova, da parte del preteso danneggiato, anche del danno in concreto sofferto e del nesso causale fra inadempimento e danno.
19. Tanto premesso, si osserva, con riferimento al punto a) del superiore elenco, ossia la condanna al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale da parte del proprio
Ctp, ing. , che, attesa la natura estremamente tecnica delle doglianze Persona_4
lamentate, il soggetto danneggiato ha la necessità di avvalersi di un proprio consulente tecnico nella fase stragiudiziale, per cui nel successivo giudizio di merito il predetto danneggiato, risultato vittorioso, ha diritto di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, conseguente alle spese sostenute per detta assistenza tecnica.
19.1 Si tratta di un danno emergente, la cui sussistenza va provata, in base a conferente allegazione, da parte di chi lo lamenta (cfr. Cass. 1575/2022, in tema di consulenza medico- legale stragiudiziale di parte ex art. 148 del Cod. Assicurazioni, ma il principio è di generale applicazione, in motivazione: “…. Ritiene il Collegio che le spese per consulenza medico- legale stragiudiziale di parte ex art. 148 c.d.a., hanno natura di danno emergente, natura, quindi, intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie, con la conseguenza che la loro liquidazione è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (arg. ex Cass., sez. un., 10/07/2017, n.
16990; Cass., ord., 2/02/2018, n. 2644; Cass., ord., 4/11/2020, n. 24481, in tema di spese relative ad attività legale stragiudiziale, nonché Cass. 21/01/2010, n. 997 e Cass., ord., 26/05/2021, n. 14444, in tema di spese per attività stragiudiziale svolta da uno studio di assistenza infortunistica stradale in funzione della successiva causa risarcitoria) …”).
19.2 Nel caso di specie l'attrice ha fornito la prova della spesa sostenuta per la Ctp per complessivi € 2.283,84, come risulta dalle fatture dell'ing. (cfr. docc. 18 e 19 del Persona_2
fascicolo di parte attrice: rispettivamente fattura n. 8/22 del 10/3/2022 per il primo acconto di
€ 1.268,80 e fattura n. 49/22 del 11/11/2022 per il saldo di € 1.015,04), da cui emerge altresì
l'avvenuto pagamento (cfr. pag. 2 del doc. 18 e pag. 2 del doc. e 19 del fascicolo di parte attrice: rispettivamente bonifico di € 1.268,80 del 4/3/2022 e bonifico di € 1.015,04 del
8/11/2022).
19.3 Va riconosciuta anche l'IVA, già riportata nelle due fatture, trattandosi di un onere accessorio che l'attrice ha dovuto versare al momento del pagamento dell'onorario e che, in difetto di qualsivoglia allegazione di segno contrario, non ha diritto di portare in detrazione (arg. ex Cass. 22580/2022; Cass. 1688/2010).
20. Per quanto riguarda il punto b) del superiore elenco, ossia le spese legali della fase di accertamento tecnico preventivo (R.G. 62671/2021) per € 4.459,08, si osserva che le anzidette spese legali non possono essere riconosciute a titolo di risarcimento del danno, in quanto non ne è stato adeguatamente documentato e provato il relativo pagamento: si richiamano le superiori osservazioni in diritto.
20.1 Con proprio doc. 22 parte attrice ha unicamente allegato un prospetto di calcolo per il compenso professionale in applicazione delle tabelle di cui al D.M. 55/2014, ma non ha adeguatamente fornito la prova dell'effettuazione del relativo pagamento, per cui la somma non può essere riconosciuta a titolo di richiesto risarcimento del danno patrimoniale.
21. Per quanto riguarda il punto sub c) del superiore elenco, ossia i costi di iscrizione del procedimento di ATP, e il punto sub d), ossia il pagamento dell'onorario del Ctu in sede di ATP, va ribadito che si verte nell'ambito della liquidazione delle spese di lite, di cui si dirà in seguito.
22. In definitiva, alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto, sono pertanto dovuti, a titolo di risarcimento del danno, i seguenti ulteriori importi: € 1.268,80 pagati in data
4/3/2022 ed € 1.015,04 pagati in data 8/11/2022 per le spese di assistenza stragiudiziale in favore dell'ing. . Persona_2
22.1 Trattandosi -come detto- di risarcimento da inadempimento contrattuale (cfr. Cass.
13225/2016), su dette somme è dovuta la rivalutazione monetaria, in base ai noti indici Istat sul costo della vita, dai singoli pagamenti -precisamente dal 4/3/2022 su € 1.268,80 e dall'8/11/2022 su € 1.015,04- fino alla presente sentenza e, sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale maggiorato ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla presente sentenza fino al saldo effettivo, essendo il credito di valore divenuto, con la liquidazione del danno, un credito di valuta.
22.2 Anche in questo caso non sono dovuti, unitamente alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensati, in difetto di prova del danno da ritardo in ipotesi non compensato dalla rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 1111/2020; Cass. 18564/2018).
23. Tali essendo le risultanze di causa, la convenuta va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore dell'attrice e a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di € 5.528,05 (€ 3.244,21 + € 2.283,84), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi come precedentemente indicato.
24. Per quanto riguarda il regime delle spese di lite, valgono le seguenti osservazioni.
25. In ordine alle spese per la ctu, svolta ante causam in sede di ATP, va ricordato che
“le spese dell'accertamento tecnico preventivo 'ante causam' devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. Cass. 9735/2020); quindi, nel caso di acquisizione della consulenza svolta ante causam, si devono considerare le relative spese, poste originariamente a carico del ricorrente, come spese giudiziali, da regolare, all'esito dell'eventuale successivo giudizio di merito, secondo le regole ordinarie (cfr. Cass.
14268/2017).
26. Nel caso di specie è pacifica l'acquisizione della ctu svolta ante causam dinanzi all'intestato Tribunale (R.G. n. 62671/2021).
26.1 In base alla documentazione prodotta dall'attrice risulta che, a fronte dell'emissione della fattura proforma (cfr. doc. 14 del fascicolo di parte attrice) per l'acconto di 1/3, pari ad € 841,07 (ossia € 666,66 + IVA al 22%), a favore del Ctu, arch. Persona_3
, e dell'emissione della fattura proforma (cfr. doc. 15 del fascicolo di parte attrice) per
[...] il saldo di € 3.476,64 (IVA compresa), vi è prova che vi è stata l'effettuazione del relativo pagamento in favore del Ctu mediante bonifico di € 3.476,64 con addebito all'attrice in data
22/7/2022 e accredito al beneficiario in data 25/7/2022 (cfr. pag. 2 del doc. 15 del fascicolo di parte attrice).
26.2 La seconda fattura proforma si riferisce al “Saldo ATP RG62671_21 Parte_1 vs. e per € 2.050,00 più IVA al 22% e al
[...] CP_1 Controparte_1 Persona_1
“Rimborso spese liquidato” per € 875,60 (IVA esente), per un totale appunto di € 3.476,64. 26.3 Orbene, ricordato che il Giudice, all'esito della procedura di ATP, aveva liquidato
€ 4.050,00 a titolo di onorario ed € 875,60 a titolo di rimborso spese (cfr. doc. 13 di parte attrice), osserva il Giudice che l'attrice ha fatto riferimento solo alla somma di € 3.476,64, corrispondente appunto alla seconda fattura e all'unico bonifico prodotto (cfr. citato doc. 15).
27. Dall'esame dei docc. 20 e 21, prodotti dall'attrice, risulta anche il pagamento della complessiva somma di € 286,00 relativa al contributo unificato e alla marca da bollo per il procedimento di ATP (rispettivamente € 27,00 ed € 259,00), per cui la domanda va accolta anche con riferimento a detta spesa.
28. Alla luce delle superiori premesse in diritto, le relative spese verranno prese in considerazione nella liquidazione complessiva delle spese di lite del presente giudizio, in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c..
29. La domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. dell'attrice va rigettata, atteso che non emergono elementi, in fatto o in diritto, tali da giustificare l'esercizio del potere sanzionatorio.
30. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico della convenuta,
per la soccombenza. Controparte_1
31. La liquidazione viene effettuata in dispositivo, alla luce del DM 147/2022: si è preso in considerazione il valore compreso fra il minimo e il medio delle quattro fasi dello scaglione
'5.201 – 26.000' (giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale), tenuto conto della natura e del valore (accertato) della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori di parte attrice, in presenza di istruzione solo documentale. Va ordinata la distrazione in favore dei legali dell'attrice, dichiaratesi antistatari.
31.1 Non rileva, in senso ostativo al riconoscimento del compenso anche per la fase decisionale, la circostanza che non siano stati depositati gli scritti conclusionali (cfr. Cass.
5289/2023).
31.2 Per quanto riguarda le spese, vanno liquidate, oltre alle spese della ctu svolta in sede di ATP e alle spese per l'introduzione del relativo giudizio (€ 3.476,64 + € 286,00), anche le spese del presente giudizio (€ 264,00), il tutto per complessivi € 4.026,64, da porre sempre a carico della convenuta per la soccombenza. Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• dichiara la contumacia della convenuta Controparte_1
• in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice e a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 come indicato in motivazione, della complessiva somma di € 5.528,05, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi come indicato in motivazione;
• rigetta la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
• condanna altresì la società convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 3.100,00 per compensi professionali e complessivamente in €
4.026,64 per spese, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge. Ordina la distrazione delle spese di lite in favore degli avv.ti Pasquale Rossi e Ortensio Rossi, dichiaratisi antistatari.
Così deciso a Roma, il 5/3/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
N. RGAC
N. CRON
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 21787 Ruolo Generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ; residente a [...]), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Roma, in via Spulga n. 22/24, presso lo studio degli avv.ti
Ortensio Rossi e Pasquale Rossi, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
(c.f. con sede legale a Roma), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentate pro tempore,
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: contratto di appalto, domanda di risarcimento danni
CONCLUSIONI: per parte attrice (verbale dell'udienza di p.c.): “… Il procuratore di parte attrice, richiamate le conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, discute la causa …”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta Controparte_1
l'attrice allegava che in data 29/1/2021 aveva stipulato un contratto Parte_1
d'appalto con l'odierna convenuta, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile sito a
Roma, in via Poggio Moiano n. 34, scala C;
che le opere di ristrutturazione del suddetto appartamento erano state regolarmente precedute dalla presentazione della , protocollata Pt_2
con il n. CB 2021/40363 del 10/4/2021; che i lavori di ristrutturazione erano iniziati il giorno
5/4/2021 e dovevano essere completati entro 50 giorni con la riconsegna dell'immobile; che in data 6/4/2021 era stato redatto il primo verbale di riunione in cantiere per il coordinamento delle attività a firma del direttore dei lavori, arch. che nel corso dei lavori era Persona_1
stato necessario integrare il capitolato lavori con ulteriori lavorazioni, concluse in data
9/6/2021; che essa attrice aveva rilevato vizi e difformità dell'opera appaltata e che gli stessi erano stati riconosciuti anche dall'odierna convenuta, che, al fine di porre rimedio alla suddetta situazione, aveva chiesto ad essa attrice di poter eseguire ulteriori lavori;
che i suddetti lavori ulteriori erano proseguiti dal 14/6/2021 al 24/6/2021; che la società appaltatrice aveva consegnato l'opera in data 24/6/2021; che essa attrice non aveva accettato l'opera poiché, in aggiunta ai danni già denunciati, aveva riscontrato ulteriori danni causati dalla convenuta, che fra l'altro, al termine dei lavori, aveva lasciato in condizioni pessime sia l'interno dell'appartamento sia l'esterno delle terrazze, ove erano stati rinvenuti cumuli di cartone e plastica;
che essa attrice era stata costretta a provvedere a proprie cure e spese allo smaltimento del materiale di risulta e alla pulizia di fondo dell'appartamento; che in data
2/7/2021 aveva denunciato, nei termini di legge, i vizi e le difformità con comunicazione
PEC, alla quale era stata allegata la relazione redatta dall'ing. , proprio tecnico di Persona_2
fiducia; che la convenuta non aveva dato alcun riscontro alla denunzia del 2/7/2021, mentre il direttore dei lavori si era limitato a presentare una replica generica;
che essa attrice in data
30/7/2021 aveva diffidato formalmente la convenuta e il direttore dei lavori, arch. Per_1
a provvedere alla riduzione del prezzo del contratto d'appalto e al risarcimento, in
[...]
solido, di tutti i danni subiti a causa dei vizi lamentati e prontamente denunciati;
che non vi era stato alcun riscontro alla suddetta diffida, per cui essa attrice era stata costretta ad instaurare, nei confronti della convenuta e del direttore dei lavori, il procedimento ex artt. 696
e 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma, Sezione XVII (R.G. 62671/2021); che all'esito era stata depositata ctu, da cui risultava provata la sussistenza dei lamentati vizi in ordine al parquet e alle tinteggiature e indicato in € 3.244,21 il costo degli interventi di ripristino. Tanto premesso, l'attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione nei seguenti termini: “Voglia il Giudice adito accertare e dichiarare che: in via principale l'appaltatrice società convenuta è tenuta alla garanzia per le Controparte_1 difformità e i vizi dell'opera già accertati nel procedimento di accertamento preventivo ante causam svoltosi innanzi al Tribunale di Roma (R.G. 62671/2021) e alla conseguente riduzione del prezzo e restituzione di quanto indebitamente percepito per tutti i titoli di responsabilità sopra meglio esposti nella misura quantificata dal Ctu del Tribunale di Roma nella relazione tecnica in atti;
in via subordinata che la suddetta appaltatrice predetta è tenuta al risarcimento del danno per colpa nell'esecuzione delle opere di ristrutturazione appaltate, il tutto come già accertato nel procedimento di accertamento preventivo ante causam svoltosi innanzi al
Tribunale di Roma (R.G. 62671/2021) e per tutti i titoli di responsabilità sopra meglio esposti;
in via ulteriormente subordinata che la suddetta appaltatrice è responsabile per i gravi danni arrecati al parquet e alle mura preesistenti dell'abitazione oggetto del contratto d'appalto, tutti come sopra meglio accertati nel procedimento di accertamento preventivo ante causam svoltosi innanzi al Tribunale di Roma (R.G. 62671/2021) e per tutti i titoli di responsabilità sopra meglio esposti, in ogni caso con conseguente condanna della convenuta società appaltatrice, per i vari titoli di responsabilità sopra esposti, a corrispondere all'attrice la somma (complessivamente accertata come dovuta a titolo di riduzione del prezzo e conseguente restituzione della somma già indebitamente percepita ovvero a titolo di risarcimento dei danni per spese sostenute e da sostenersi dall'attrice, il tutto come sopra quantificato, allegato e provato) pari alla complessiva somma di Euro 13.749,77 o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta dovuta dal Giudice adito, oltre interessi legali ex art. 1284, quarto comma, cc. sull'importo di Euro 3.244,21 (vizi/danni accertati dalla ctu in atti) dall'originaria domanda giudiziale e sino al 7.7.2022 (data di pubblicazione del provvedimento del Tribunale che ha disposto l'archiviazione del procedimento di ATP) e poi sull'intero importo dovuto di Euro 13.749,77 (ovvero sul diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia) dal 7.7.2022 al soddisfo. Con condanna del convenuto alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio di merito, da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati antistatari. Con istanza di condanna della società convenuta ex art. 96, terzo comma
Cpc. per i motivi esposti sopra al pagamento di una somma non inferiore alle spese del procedimento che saranno liquidate ex art. 91 Cpc.”.
Con decreto del 2/9/2024 ex art. 171 bis c.p.c., veniva dato atto dell'applicazione del
D. Lgs. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia) e veniva altresì dato atto della mancata costituzione in giudizio della convenuta nonostante la rituale e tempestiva Controparte_1 notifica dell'atto di citazione. Pertanto, visto l'art. 171 bis, comma 3, c.p.c., veniva dichiarata la contumacia della parte convenuta ed era disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione, indicata in citazione (29/10/2024), al 10/12/2024; veniva altresì evidenziato che, rispetto alla predetta nuova udienza, decorrevano i termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c..
All'udienza del 10/12/2024 era presente il solo procuratore di parte attrice, il quale, stante la natura documentale della causa e l'acquisizione della ctu svolta in sede di ATP, chiedeva la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e rinunciava ai termini per il deposito di note conclusionali;
inoltre, evidenziava ragioni di urgenza in quanto faceva presente che la società convenuta era già assoggettata a procedura concorsuale. Veniva nuovamente rilevato e riportato a verbale che per la parte convenuta, nessuno era Controparte_1 comparso né risultava costituito in giudizio. La causa veniva rinviata all'udienza del
29/1/2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 29/1/2025, era presente il solo procuratore di parte attrice che instava per l'accoglimento delle conclusioni richiamate in epigrafe e all'esito della discussione, nella persistente contumacia della società convenuta, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia della convenuta non Controparte_1 costituitasi in giudizio, nonostante che la notificazione dell'atto di citazione sia stata eseguita nel pieno rispetto dei termini liberi per comparire ex art. 163 bis c.p.c. con riferimento all'udienza, indicata in citazione, del 29/10/2024, ed eseguita in proprio a mezzo PEC all'indirizzo t' in data 23/5/2024. Email_1
2. La domanda è sostanzialmente fondata e va accolta nei termini di cui in motivazione.
2.1 Richiamato quanto esposto, va schematicamente ricordato che l'attrice ha allegato la stipulazione di un contratto di appalto (cfr. doc. 2 di parte attrice) con la convenuta, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile sito a Roma, in via Poggio Moiano n. 34, scala C.
Ha inoltre allegato che l'opera de qua era stata consegnata in data 24/6/2021, ma che la stessa non era stata accettata a causa di vizi e difformità, riconducibili ai lavori eseguiti dalla società appaltatrice, formalmente denunciati alla convenuta con la PEC del 2/7/2021 (cfr. doc.
'Lavori ristrutturazione Via Poggio Moiano e relativa relazione tecnica' di parte attrice).
2.2 L'odierna attrice ha poi rappresentato che la suddetta denuncia era rimasta priva di riscontro da parte della convenuta e che, per tale ragione, aveva instaurato il procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. dinanzi il Tribunale di Roma (R.G. 62671/2021), terminato con il deposito della ctu a firma dell'arch. (cfr. doc. 12 di parte attrice), il quale Persona_3
aveva accertato la presenza delle problematiche lamentate.
2.3 L'attrice nel presente giudizio ha pertanto domandato, in via principale, di accertare e dichiarare l'operatività della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, con conseguente riduzione del prezzo e restituzione di quanto indebitamente percepito dalla convenuta nella misura determinata dal Ctu in sede di ATP.
2.3.1 In via subordinata, l'attrice ha domandato il risarcimento del danno per colpa nell'esecuzione delle opere di ristrutturazione appaltate nonché, in via ulteriormente subordinata, il risarcimento dei danni arrecati al parquet e alle mura dell'abitazione oggetto del contratto d'appalto.
2.3.2 Infine, ha domandato in ogni caso la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 13.749,77 a titolo di riduzione del prezzo ovvero a titolo di risarcimento dei danni per le spese sostenute, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c..
3. Iniziando dalla disamina della domanda di riduzione del prezzo di appalto, valgono le seguenti osservazioni.
3.1 L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, dietro corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.). Il diritto al corrispettivo sorge non al momento della stipulazione del contratto, ma di regola solo dopo l'esecuzione (totale o parziale secondo le previsioni delle parti) dei lavori. In tal senso è chiara la previsione di cui all'art. 1665, comma
5, c.c. che ricollega il diritto al pagamento del corrispettivo all'accettazione dell'opera, salvo diverso accordo o uso contrario.
3.2 Il profilo della responsabilità dell'appaltatore viene disciplinato dall'art. 1667 c.c., a mente del quale l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, a meno che il committente non abbia accettato l'opera e le difformità o i vizi fossero da lui conosciuti o riconoscibili in base all'ordinaria diligenza, purché in questo caso non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
3.3 Nel caso appunto di vizi dell'opera il codice si riferisce ai difetti dell'opera rispetto a come avrebbe dovuto essere la stessa, se fosse stata eseguita a regola d'arte, secondo criteri che sono non tanto quelli definiti in contratto quanto piuttosto quelli che impongono all'appaltatore di realizzare manufatti ben funzionanti e idonei all'uso cui sono destinati, secondo le regole dell'arte.
3.3.1 L'appaltatore, pur nell'esercizio dell'autonomia a lui conferita dalla legge, è tenuto a controllare la giusta qualità e adeguata quantità dei materiali impiegati per la realizzazione dell'opera e ad applicare, nella realizzazione dell'opera, tecniche esecutive rispondenti alle regole dell'arte, con la conseguenza che è responsabile per gli eventuali vizi derivanti appunto dai materiali utilizzati o dalle tecniche impiegate, a meno che non provi che il controllo eccedeva i limiti dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. 10927/2011) ovvero che era stato semplicemente un nudus minister del committente (cfr. Cass. 23594/2017).
3.4 In base all'art. 1668 c.c., che enuncia il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., è disposto che il committente può chiedere che “… le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore” (comma 1), con l'ulteriore precisazione che “… se le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto” (comma 2).
4. Chiusa questa parentesi di inquadramento e tornando al caso che qui ci occupa, va ricordato che l'odierna attrice ha invocato la garanzia ex art. 1667 c.c. per vizi dell'opera e in particolare, in relazione all'art. 1668, comma 1, c.c., ha chiesto in via principale la riduzione del prezzo dell'appalto e la restituzione di quanto indebitamente percepito dalla convenuta.
4.1 L'attrice ha allegato di aver prontamente denunciato i vizi e le difformità all'appaltatore e ha prodotto una perizia tecnica, a firma dell'ing. , nella Persona_4 quale il tecnico, oltre ad indicare gli interventi necessari per l'eliminazione dei lamentati vizi e difformità, aveva ricollegato gli stessi ad una cattiva esecuzione dell'opera, non rispondente alle regole dell'arte (cfr. doc. 7 di parte attrice).
4.2. Ogni questione sulla natura ed efficacia probatoria della relazione tecnica di parte
(cfr. Cass. 16552/2015) è superata dall'acquisizione della ctu svolta in sede di ATP ante causam.
5. Preliminarmente va evidenziato che, in difetto di costituzione in giudizio della parte convenuta, non è possibile applicare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che si applica -peraltro (cfr. Cass. 6172/2020) solo in relazione ai fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, così come allegati nella loro oggettività, e non a giudizi o valutazioni fatte dalle parti- soltanto con riferimento alle parti costituite (cfr. Cass. 42035/2021); in altre parole, il mero silenzio, conseguente alla contumacia della parte, non vale a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra parte né consente di alterare la ripartizione dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della domanda (art. 2697 c.c.).
6. Orbene, come allegato e documentalmente provato dall'attrice, risulta l'instaurazione ante causam, nei confronti anche dell'odierna società convenuta, di procedimento ex artt. 696
e 696 bis c.p.c. dinanzi il Tribunale di Roma (n. 62671/2021 R.G.), nel corso del quale era stata ammessa ctu con nomina dell'arch. e con i seguenti quesiti: Persona_3
“Provveda il Ctu, previo esame degli atti, audizione delle parti e dei loro eventuali consulenti tecnici e delle persone comunque informate sui fatti, effettuati i sopralluoghi presso l'immobile per cui è causa ed espletata ogni altra opportuna indagine anche acquisendo atti e documenti (eventualmente anche presso terzi e pubblici uffici), ivi compreso il verbale di sopralluogo del 9.06.2021 in possesso della ditta appaltatrice, a verificare lo stato dell'immobile posto in Roma alla Via Poggio Moiano 34/C, scala C interno numero 2. In particolare, verificare e descrivere i vizi e le difformità rispetto alle regole dell'arte relativamente ai lavori sullo stesso eseguiti dalla società appaltatrice - Controparte_1 come da contratto d'appalto allegato-, con particolare riferimento all'entità, alla natura e alle cause;
determinare il costo delle opere necessarie alla eliminazione dei suddetti vizi e/o alla remissione in pristino secondo le regole dell'arte; indicare ogni altro elemento utile per l'instaurato giudizio di merito” (cfr. doc. 11 di parte attrice).
6.1 Nelle conclusioni della ctu è dato leggere, per quanto di interesse, che “… Sono stati svolti tutti gli accertamenti tecnici necessari alla verifica delle lavorazioni svolte, esaminando i singoli interventi per verificare se le opere siano state realizzate completamente ed a regola d'arte. A seguito delle verifiche svolte, è stata accertata la presenza di soltanto due delle problematiche lamentate da parte ricorrente, per quanto riguarda il parquet e le tinteggiature
…” e che “… È stata elaborata la contabilità dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi, con redazione di un computo metrico estimativo del costo degli interventi di ripristino, che è risultato pari a complessivi € 3.244,21. …” (cfr. doc. 12 di parte attrice: ctu a pag. 33).
7. Osserva il Giudice che le conclusioni cui è pervenuto il Ctu, in relazione alla posizione della società appaltatrice, unica evocata nel presente giudizio, sono pienamente condivise, poiché le stesse sono coerenti con il quadro probatorio formatosi alla luce della documentazione prodotta e sono esenti da errori tecnici o di impostazione metodologica.
8. A questo punto si tratta di verificare se sussista il diritto all'operatività della garanzia ex art. 1668, comma 1, c.c., che parte attrice ha circoscritto alla riduzione del prezzo d'appalto ovvero al risarcimento del danno.
9. In base ai principi generali l'attrice ha l'onere di provare il minor valore e rendimento dell'opera eseguita rispetto a quella pattuita, differenza che ben può anche coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare le difformità o i vizi lamentati (cfr. Cass.
23923/2012 in motivazione: “… Inoltre è stato pure affermato da questa Corte che, in caso di inadempimento dell'appaltatore che si concretizzi in vizi o difformità dell'opera, il committente può, ai sensi dell'art. 1668 -che disciplina il contenuto della garanzia di cui all'art. 1667 c.c.- chiedere che gli uni e le altre siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo, in entrambe le ipotesi, il risarcimento dei danni in caso di colpa dell'appaltatore (Cass. 4 ottobre 1994, n. 8043). …”; che “… Questa Corte ha pure però precisato che il committente che, deducendo difformità dell'opera eseguita dall'appaltatore, agisce per la riduzione del prezzo, ai sensi dell'art. 1668 c.c., ha l'onere di provare il deprezzamento, non essendo questo un effetto necessario e costante delle difformità dell'opera; in tal caso la riduzione, che, di regola, deve essere determinata in base al raffronto del valore e del rendimento dell'opera pattuita con quelli dell'opera difettosamente eseguita, può anche farsi coincidere con il costo delle opere necessarie per l'eliminazione delle difformità (Cass. 10 gennaio 1996, n. 169) …” e che “…
Tale principio è valido anche nell'ipotesi di sussistenza di vizi dell'opera, sicché
l'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo proposta dal committente è subordinata all'accertamento del minor valore dell'opera difforme o viziata …”).
9.1 Dunque per la riduzione del prezzo dell'appalto, oggetto della domanda del committente, si può anche fare riferimento alla somma necessaria per eliminare i vizi dell'opera, assumendo in questo caso il riferimento ai vizi e alle spese, necessarie per l'eliminazione degli stessi, la funzione di parametro per la determinazione dell'ammontare della riduzione invocata, alla luce e in conseguenza dell'accertato minor valore dell'opera viziata (cfr. Cass. 11409/2008).
10. Alla luce delle superiori premesse in fatto e in diritto e della svolta ctu in sede di accertamento ante causam, risulta innegabile il minor valore dell'opera, risultata invero viziata.
10.1 Osserva tuttavia il Giudice che la somma pari ad € 3.244,21, parametrata al costo degli interventi necessari per eliminare gli accertati vizi dell'opera, può essere riconosciuta non a titolo di riduzione del prezzo dell'appalto, con conseguente domanda di restituzione dell'eccedenza, ma a titolo di risarcimento del danno.
11. Invero, anche a voler ritenere che parte attrice abbia soddisfatto il proprio onere probatorio e provato non solo l'esistenza dei vizi, ma anche la riconducibilità degli stessi ad una non corretta esecuzione del contratto d'appalto, si evidenzia che, ai fini dell'accoglimento della domanda svolta in via principale, difetta la prova dell'integrale pagamento del corrispettivo pattuito per l'appalto, così da poter l'attrice ottenere dal convenuto l'invocata restituzione della somma, indicata dal Ctu per i lavori di ripristino e presa in considerazione per la richiesta riduzione del prezzo dell'appalto.
11.1 E' ben vero che in atti risulta prodotto il fascicolo del procedimento ante causam, contenente anche fatture emesse dalla convenuta e asseritamente pagate, ma non emerge la prova che effettivamente le stesse siano state pagate e soprattutto che sia stato pagato l'intero corrispettivo pattuito, così che ne possa essere disposta la riduzione con restituzione di parte dello stesso, così come richiesto dall'attrice. 12. Alla luce delle superiori valutazioni osserva il Giudice che -come detto- la somma di
€ 3.244,21, corrispondente alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi e accertata dal Ctu in sede di procedimento per Atp, può essere riconosciuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, chiesto in subordine dall'attrice.
13. Va infatti ricordato che la tutela apprestata al committente ai sensi dell'art. 1668
c.c., si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente all'eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, da individuare nella misura corrispondente ai costi da sostenere per l'eliminazione dei vizi, senza che sia necessario il previo esperimento dell'azione di condanna all'esecuzione specifica (cfr.
Cass. 9033/2006) e senza che il committente sia tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore medesimo, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria (cfr. Cass. 21269/2009).
14. In conclusione, alla luce delle allegazioni e deduzioni nonché produzioni di parte attrice e alla luce delle risultanze della ctu svolta in sede di ATP ante causam, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attrice e a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 3.244,21, oltre alla rivalutazione monetaria, in base ai noti indici Istat sul costo della vita, dal giugno 2022 -si tratta del mese di deposito (20/6/2022) della redazione della ctu, equitativamente individuata come dies a quo- fino alla presente sentenza e, sulla somma così attualizzata, agli interessi corrispettivi al tasso legale maggiorato ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla presente sentenza fino al saldo effettivo, essendo il credito di valore divenuto, con la liquidazione del danno, un credito di valuta.
14.1 Non sono dovuti, unitamente alla rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 13225/2016), gli interessi compensati, in difetto di prova del danno da ritardo in ipotesi non compensato dalla rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 1111/2020; Cass. 18564/2018).
15. Con riferimento agli ulteriori importi richiesti da parte attrice a titolo di risarcimento del danno (cfr. pag. 6 atto di citazione) valgono le seguenti osservazioni: a) per quanto riguardava i costi sostenuti per il pagamento per proprio Ctp l'attrice ha allegato di aver speso
€ 2.283,84; b) per quanto riguardava le spese del proprio legale nel corso del procedimento ante causam l'attrice ha allegato che le stesse, calcolate in base al DM 55/2014 su un valore indeterminabile, ammontavano € 4.459,08; c) per quanto riguardava i costi di iscrizione del procedimento di ATP l'attrice ha allegato che i costi ammontavano ad € 286,00; d) per quanto riguardava le spese relative all'onorario del Ctu l'attrice ha allegato che le stesse ammontavano ad € 3.476,64. 16. Preliminarmente va ricordato che ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223
c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento, ma deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita
(patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore inadempiente.
17. In ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
18. Pertanto anche nel caso del risarcimento da inadempimento contrattuale il richiamo al noto principio giurisprudenziale sugli oneri allegatori e probatori (cfr. fin da Cass. SU
13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: cfr. Cass. 9439/2008;
Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013;
Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019), non esaurisce il discorso sul risarcimento del danno, in quanto, oltre all'inadempimento della controparte, sono pur sempre necessarie l'allegazione e la prova, da parte del preteso danneggiato, anche del danno in concreto sofferto e del nesso causale fra inadempimento e danno.
19. Tanto premesso, si osserva, con riferimento al punto a) del superiore elenco, ossia la condanna al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale da parte del proprio
Ctp, ing. , che, attesa la natura estremamente tecnica delle doglianze Persona_4
lamentate, il soggetto danneggiato ha la necessità di avvalersi di un proprio consulente tecnico nella fase stragiudiziale, per cui nel successivo giudizio di merito il predetto danneggiato, risultato vittorioso, ha diritto di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, conseguente alle spese sostenute per detta assistenza tecnica.
19.1 Si tratta di un danno emergente, la cui sussistenza va provata, in base a conferente allegazione, da parte di chi lo lamenta (cfr. Cass. 1575/2022, in tema di consulenza medico- legale stragiudiziale di parte ex art. 148 del Cod. Assicurazioni, ma il principio è di generale applicazione, in motivazione: “…. Ritiene il Collegio che le spese per consulenza medico- legale stragiudiziale di parte ex art. 148 c.d.a., hanno natura di danno emergente, natura, quindi, intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie, con la conseguenza che la loro liquidazione è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (arg. ex Cass., sez. un., 10/07/2017, n.
16990; Cass., ord., 2/02/2018, n. 2644; Cass., ord., 4/11/2020, n. 24481, in tema di spese relative ad attività legale stragiudiziale, nonché Cass. 21/01/2010, n. 997 e Cass., ord., 26/05/2021, n. 14444, in tema di spese per attività stragiudiziale svolta da uno studio di assistenza infortunistica stradale in funzione della successiva causa risarcitoria) …”).
19.2 Nel caso di specie l'attrice ha fornito la prova della spesa sostenuta per la Ctp per complessivi € 2.283,84, come risulta dalle fatture dell'ing. (cfr. docc. 18 e 19 del Persona_2
fascicolo di parte attrice: rispettivamente fattura n. 8/22 del 10/3/2022 per il primo acconto di
€ 1.268,80 e fattura n. 49/22 del 11/11/2022 per il saldo di € 1.015,04), da cui emerge altresì
l'avvenuto pagamento (cfr. pag. 2 del doc. 18 e pag. 2 del doc. e 19 del fascicolo di parte attrice: rispettivamente bonifico di € 1.268,80 del 4/3/2022 e bonifico di € 1.015,04 del
8/11/2022).
19.3 Va riconosciuta anche l'IVA, già riportata nelle due fatture, trattandosi di un onere accessorio che l'attrice ha dovuto versare al momento del pagamento dell'onorario e che, in difetto di qualsivoglia allegazione di segno contrario, non ha diritto di portare in detrazione (arg. ex Cass. 22580/2022; Cass. 1688/2010).
20. Per quanto riguarda il punto b) del superiore elenco, ossia le spese legali della fase di accertamento tecnico preventivo (R.G. 62671/2021) per € 4.459,08, si osserva che le anzidette spese legali non possono essere riconosciute a titolo di risarcimento del danno, in quanto non ne è stato adeguatamente documentato e provato il relativo pagamento: si richiamano le superiori osservazioni in diritto.
20.1 Con proprio doc. 22 parte attrice ha unicamente allegato un prospetto di calcolo per il compenso professionale in applicazione delle tabelle di cui al D.M. 55/2014, ma non ha adeguatamente fornito la prova dell'effettuazione del relativo pagamento, per cui la somma non può essere riconosciuta a titolo di richiesto risarcimento del danno patrimoniale.
21. Per quanto riguarda il punto sub c) del superiore elenco, ossia i costi di iscrizione del procedimento di ATP, e il punto sub d), ossia il pagamento dell'onorario del Ctu in sede di ATP, va ribadito che si verte nell'ambito della liquidazione delle spese di lite, di cui si dirà in seguito.
22. In definitiva, alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto, sono pertanto dovuti, a titolo di risarcimento del danno, i seguenti ulteriori importi: € 1.268,80 pagati in data
4/3/2022 ed € 1.015,04 pagati in data 8/11/2022 per le spese di assistenza stragiudiziale in favore dell'ing. . Persona_2
22.1 Trattandosi -come detto- di risarcimento da inadempimento contrattuale (cfr. Cass.
13225/2016), su dette somme è dovuta la rivalutazione monetaria, in base ai noti indici Istat sul costo della vita, dai singoli pagamenti -precisamente dal 4/3/2022 su € 1.268,80 e dall'8/11/2022 su € 1.015,04- fino alla presente sentenza e, sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale maggiorato ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla presente sentenza fino al saldo effettivo, essendo il credito di valore divenuto, con la liquidazione del danno, un credito di valuta.
22.2 Anche in questo caso non sono dovuti, unitamente alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensati, in difetto di prova del danno da ritardo in ipotesi non compensato dalla rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 1111/2020; Cass. 18564/2018).
23. Tali essendo le risultanze di causa, la convenuta va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore dell'attrice e a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di € 5.528,05 (€ 3.244,21 + € 2.283,84), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi come precedentemente indicato.
24. Per quanto riguarda il regime delle spese di lite, valgono le seguenti osservazioni.
25. In ordine alle spese per la ctu, svolta ante causam in sede di ATP, va ricordato che
“le spese dell'accertamento tecnico preventivo 'ante causam' devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. Cass. 9735/2020); quindi, nel caso di acquisizione della consulenza svolta ante causam, si devono considerare le relative spese, poste originariamente a carico del ricorrente, come spese giudiziali, da regolare, all'esito dell'eventuale successivo giudizio di merito, secondo le regole ordinarie (cfr. Cass.
14268/2017).
26. Nel caso di specie è pacifica l'acquisizione della ctu svolta ante causam dinanzi all'intestato Tribunale (R.G. n. 62671/2021).
26.1 In base alla documentazione prodotta dall'attrice risulta che, a fronte dell'emissione della fattura proforma (cfr. doc. 14 del fascicolo di parte attrice) per l'acconto di 1/3, pari ad € 841,07 (ossia € 666,66 + IVA al 22%), a favore del Ctu, arch. Persona_3
, e dell'emissione della fattura proforma (cfr. doc. 15 del fascicolo di parte attrice) per
[...] il saldo di € 3.476,64 (IVA compresa), vi è prova che vi è stata l'effettuazione del relativo pagamento in favore del Ctu mediante bonifico di € 3.476,64 con addebito all'attrice in data
22/7/2022 e accredito al beneficiario in data 25/7/2022 (cfr. pag. 2 del doc. 15 del fascicolo di parte attrice).
26.2 La seconda fattura proforma si riferisce al “Saldo ATP RG62671_21 Parte_1 vs. e per € 2.050,00 più IVA al 22% e al
[...] CP_1 Controparte_1 Persona_1
“Rimborso spese liquidato” per € 875,60 (IVA esente), per un totale appunto di € 3.476,64. 26.3 Orbene, ricordato che il Giudice, all'esito della procedura di ATP, aveva liquidato
€ 4.050,00 a titolo di onorario ed € 875,60 a titolo di rimborso spese (cfr. doc. 13 di parte attrice), osserva il Giudice che l'attrice ha fatto riferimento solo alla somma di € 3.476,64, corrispondente appunto alla seconda fattura e all'unico bonifico prodotto (cfr. citato doc. 15).
27. Dall'esame dei docc. 20 e 21, prodotti dall'attrice, risulta anche il pagamento della complessiva somma di € 286,00 relativa al contributo unificato e alla marca da bollo per il procedimento di ATP (rispettivamente € 27,00 ed € 259,00), per cui la domanda va accolta anche con riferimento a detta spesa.
28. Alla luce delle superiori premesse in diritto, le relative spese verranno prese in considerazione nella liquidazione complessiva delle spese di lite del presente giudizio, in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c..
29. La domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. dell'attrice va rigettata, atteso che non emergono elementi, in fatto o in diritto, tali da giustificare l'esercizio del potere sanzionatorio.
30. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico della convenuta,
per la soccombenza. Controparte_1
31. La liquidazione viene effettuata in dispositivo, alla luce del DM 147/2022: si è preso in considerazione il valore compreso fra il minimo e il medio delle quattro fasi dello scaglione
'5.201 – 26.000' (giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale), tenuto conto della natura e del valore (accertato) della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori di parte attrice, in presenza di istruzione solo documentale. Va ordinata la distrazione in favore dei legali dell'attrice, dichiaratesi antistatari.
31.1 Non rileva, in senso ostativo al riconoscimento del compenso anche per la fase decisionale, la circostanza che non siano stati depositati gli scritti conclusionali (cfr. Cass.
5289/2023).
31.2 Per quanto riguarda le spese, vanno liquidate, oltre alle spese della ctu svolta in sede di ATP e alle spese per l'introduzione del relativo giudizio (€ 3.476,64 + € 286,00), anche le spese del presente giudizio (€ 264,00), il tutto per complessivi € 4.026,64, da porre sempre a carico della convenuta per la soccombenza. Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• dichiara la contumacia della convenuta Controparte_1
• in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice e a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 come indicato in motivazione, della complessiva somma di € 5.528,05, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi come indicato in motivazione;
• rigetta la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
• condanna altresì la società convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 3.100,00 per compensi professionali e complessivamente in €
4.026,64 per spese, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge. Ordina la distrazione delle spese di lite in favore degli avv.ti Pasquale Rossi e Ortensio Rossi, dichiaratisi antistatari.
Così deciso a Roma, il 5/3/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato