Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
A seguito di note di trattazione scritta, in sostituzione, ex art. 127 ter cpc, dell'udienza del 10/04/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 8299/2022 R.G. promossa da:
con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. AMBROSINO ANTONIO e GABRIELE RINALDI, con elezione di domicilio in VIA PAOLO DELLA VALLE 32/44,
NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio degli avv.ti FRANCESCO Controparte_1
CASTIGLIONE e MARIA ROSARIA MESSINA con elezione di domicilio in VIA CARDUCCI 42 NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: EDA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10-5-2022, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato assunto da in data 10-11-1999 con CP_2 contratto di formazione lavoro part time per 24 mesi, successivamente trasformato in contratto di formazione e lavoro full time, convertito alla scadenza in contratto a tempo pieno e indeterminato dal 10-11-2001 e di essere transitato, a far data dall'1-7-2000, a seguito di cessione di ramo di azienda, alle dipendenze di poi ha Controparte_3 Controparte_1 contestato la legittimità della riduzione del premio cd EDA sul rilievo che in base all'accordo di secondo livello del 17-12-1999, la stessa era destinata a trovare applicazione per i soli assunti in epoca successiva al 17-
12-1999 e, pertanto, non si applicava nei propri confronti attesa l'avvenuta
Adiva, pertanto, il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, perché previo accertamento del diritto agli emolumenti predetti nella misura integrale, la società fosse condannata al pagamento della somma di € 8.973,90 per il periodo dal 2019 al 2022.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva la società convenuta che, con varie argomentazioni, contestava la fondatezza della domanda;
eccepiva che avverso la sentenza già intervenuta tra le parti era stato proposto appello. Chiedeva il rigetto della domanda.
****
La domanda non può trovare accoglimento per le considerazioni che seguono.
Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto del lavoratore al pagamento in misura piena della voce “EDA” sull'assunto che la data di assunzione sia risalente ad un'epoca precedente il verbale aziendale del 17.12.1999, che ha limitato la erogazione delle voci retributive premiali confluite nella voce EDA nella misura del solo 25% per il personale assunto prima del 18.12.1999
Va premesso, in limine litis, che la sentenza n. 961/2022 di accertamento del diritto dell'istante con condanna al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di differenza per la voce retributiva
EDA, è stata oggetto di riforma integrale in sede di appello (v. sentenza
CdA di Napoli n. 489 del 12-3-2025 in atti) .
Sicchè non può trovare applicazione il principio per il quale
“Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v. ex multis Cass. n.
37269 del 29/11/2021).
Non essendo ancora intervenuta alcuna statuizione con efficacia di giudicato, residua, in ogni caso, l'esame del merito della controversia.
2 Nella fattispecie in esame, sono pacifiche le circostanze in punto di fatto. E' poi pacifico oltre che documentato (v. prospetti paga) che solo a partire dal novembre 2001 - mensilità coincidente con la conversione del
CFL in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - il PO ha percepito l'EDA, sia pure nella misura ridotta del 25%. La soluzione della controversia richiede l'esame delle norme contrattuali.
In particolare, con il CCNL Assaeroporti del 16.3.1999, art. 3 lett. B) è stato previsto che “Le parti condividendo la necessità che le aziende perseguano l'obiettivo di una riduzione dei costi del lavoro, al fine di consentire loro di affrontare le problematiche connesse con l'apertura dei mercati, indicano alle proprie strutture a livello aziendale di seguire nella contrattazione di 2° livello le seguenti linee guida: tutte le voci retributive continuative fin qui consolidate, corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate a tale fine dalla contrattazione aziendale, verranno erogate come “Elemento distinto”; tale Elemento è determinato secondo i criteri attualmente vigenti per gli istituti retributivi che nel medesimo sono confluiti e sarà corrisposto con le modalità attualmente previste in ogni singola Azienda al solo personale in forza a tempo indeterminato al momento della sottoscrizione dell'intesa negli importi individualmente vigenti alla medesima data senza alcun trascinamento e riflesso rispetto agli altri istituti retributivi, fatto salvo quanto già previsto per gli stessi istituti dalla contrattazione aziendale in atto;
per il personale assunto successivamente alla data della firma delle intese raggiunte in sede locale si procederà sulla base di quanto concordato.” Con il verbale di riunione del 17.12.1999 i rappresentanti aziendali e dei lavoratori, dando attuazione alla previsione contenuta nell'art. 3 lett. b) del CCNL del 16.3.1999, stabilivano: “Secondo quanto stabilito dal CCNL del 16 marzo 99, si conviene che al personale assunto in data successiva al presente, tutte le voci retributive fin qui consolidate a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate dalla contrattazione aziendale, qualora spettanti, verranno erogate nella misura del 25% del relativo valore economico, previo accorpamento in unica voce (EDA). In particolare, fatta salva la più approfondita verifica in sede tecnica, in tale elemento rientreranno le voci: PP 1986, PP 1990, PP sett., PP marzo, P. pres.; e l'erogazione sarà mensilizzata e legata alla presenza...”.
3 Il ricorrente è pacificamente stato assunto in data 10 novembre 1999.
Tuttavia, tale assunzione è avvenuta con un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, che alla scadenza, ossia in data 10 novembre 2001, è stato convertito in contratto a tempo indeterminato.
Ugualmente, è indubbio che il verbale del 17.12.1999 nell'individuare i lavoratori ai quali “tutte le voci retributive fin qui consolidate a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate dalla contrattazione aziendale, qualora spettanti”, accorpate nell'unica voce EDA, sarebbero state “erogate nella misura del 25% del relativo valore economico”, fa un generico riferimento “al personale assunto in data successiva al presente”, senza alcuna ulteriore specificazione.
Al contrario, però, il CCNL del 16.3.1999, del quale il verbale aziendale del 17.12.1999 è attuazione, all'art. 3 lett. B prevede specificamente che “tutte le voci retributive continuative fin qui consolidate, corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate a tale fine dalla contrattazione aziendale, verranno erogate come “Elemento distinto”; tale Elemento è determinato secondo i criteri attualmente vigenti per gli istituti retributivi che nel medesimo sono confluiti e sarà corrisposto con le modalità attualmente previste in ogni singola Azienda al solo personale in forza a tempo indeterminato al momento della sottoscrizione dell'intesa negli importi individualmente vigenti alla medesima data … per il personale assunto successivamente alla data della firma delle intese raggiunte in sede locale si procederà sulla base di quanto concordato”. Il CCNL del marzo 1999 quindi limita espressamente il riconoscimento delle voci retributive, continuative e consolidate, previste a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, dalla contrattazione aziendale, nella misura vigente all'epoca della stipula delle “intese raggiunte in sede locale” al solo “personale in forza a tempo indeterminato” al momento della sottoscrizione delle intese locali.
Così ricostruita la normativa contrattuale, il PO alla data di stipula dell'intesa in sede locale (17.12.1999) certamente non poteva considerarsi ricompreso tra il personale “in forza a tempo indeterminato”, in quanto il contratto da lui stipulato era un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, quindi, pacificamente, un contratto a tempo determinato.
Non vi è dubbio che il lavoratore assunto con CFL è da considerarsi lavoratore dipendente della società che lo ha assunto, ma è ugualmente
4 pacifico che non si tratta di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato, ma a tempo determinato.
Ed infatti il contratto di formazione lavoro appartiene al genere del contratto a termine, pur nella sua eterogenea specificità di contratto a causa mista, per la combinazione di formazione e lavoro (Cass. 4935/1995; Cass.
2822/1997).
Il fatto che, una volta trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'anzianità maturata nel periodo di formazione sia utile anche ai fini economici, consentendo l'acquisizione di scatti di anzianità od altri benefici connessi all'anzianità di servizio, siano essi di origine legale o contrattuale, non comporta tuttavia che la natura del rapporto divenga a tempo indeterminato fin dalla sua stipulazione. La trasformazione fa sì che gli istituti legati all'anzianità retroagiscano alla stipula del contratto di formazione, ma "per il resto, il lavoratore deve considerarsi come neo- assunto"(Cass. n. 6018/2009; Cass. n. 25256/2015).
Come già affermato dalla Suprema Corte, con plurime pronunce relative ad analoghe controversie (v., da ultimo, Cass. n. 19848/2024, proprio nei confronti della società e giurisprudenza ivi richiamata:
Cass. nn. 29633/2023, 23330/2021, 34359/2019, 12335/2016, 22256/2015,
21329/2014, 19436/2014, 19435/2014, 18951/2014, 18950/2014,
18949/2014, 18948/2014, 18947/2014 emesse nei confronti dell'
[...]
e con le sentenze nn. 34357/2019, Parte_2
34358/2019, nei confronti di altre aziende), sono legittime le clausole della contrattazione collettiva che escludono il mantenimento di determinate voci salariali (soppresse o modificate) da parte dei dipendenti che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivi, erano in servizio con contratto di formazione e lavoro e che non avevano mai percepito quel trattamento.
E ciò, non perché dopo la trasformazione del contratto sia stata disconosciuta l'anzianità di servizio maturata durante il periodo di formazione, ma perché quegli elementi retributivi non avevano mai fatto parte della retribuzione agli stessi erogata;
per cui, nel momento in cui tali emolumenti sono stati totalmente (nel caso del c.d. terzo elemento) o parzialmente (nel caso delle c.d. CAU) soppressi, non si profilava, nei confronti dei medesimi, alcun diritto quesito né alcun livello retributivo da mantenere o da conservare.
Nei citati precedenti si è ribadita l'appartenenza del contratto di formazione e lavoro al genere del contratto a termine, pur nella sua eterogenea specificità di contratto a causa mista, per la combinazione di
5 formazione e lavoro (Cass. 4935/1995; Cass. 2822/1997); si è rilevato che la circostanza per cui, una volta trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'anzianità maturata nel periodo di formazione sia utile anche ai fini economici, consentendo l'acquisizione di scatti di anzianità od altri benefici connessi all'anzianità di servizio, siano essi di origine legale o contrattuale, non comporta, tuttavia, che la natura del rapporto divenga a tempo indeterminato fin dalla sua stipulazione.
La trasformazione fa sì che gli istituti legati all'anzianità retroagiscano alla stipula del contratto di formazione, ma "per il resto, il lavoratore deve considerarsi come neo-assunto" (Cass. n. 6018/2009; Cass. n.
25256/2015); ciò in linea con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite
(sentenza. n. 20074/2010). E' stato altresì escluso (v., in particolare, Cass. n. 23330/2021, n. 18946/2014 citt.) che la interpretazione della normativa nazionale nei sensi sopra delineati si ponesse in alla disciplina unionale in materia di contratti a tempo determinato, di cui il contratto di formazione e lavoro rappresenta una species, in quanto la fattispecie in esame non riguarda un'indennità il cui riconoscimento trovi titolo nell'anzianità di servizio e, inoltre, la clausola 2, punto 2, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(concluso il 18.3.1999 e inserito nell'ambito della direttiva 1999/70/Ce del
Consiglio del28.6.1999) conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità in ordine all'applicazione dell'Accordo Quadro ai "rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato" nonché ai
"contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici" (sentenza Per_1
Causa C-212/04, 4 luglio 2006, par. 57; sentenza Sibilio, Causa C-157/11,
15 marzo 2012, par. 53; sentenza Causa C-290/12, 11 aprile Persona_2
2013, par. 35). E' stato inoltre chiarito che non è configurabile una violazione dell'art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, che possa dare luogo a trattamento discriminatorio, il fatto che le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguessero i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l'equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell'esclusione dall'attribuzione di nuove voci
6 salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio
(Cass. n. 23330 del 2021 cit.). Dalle considerazioni che precedono discende l'infondatezza della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta che si liquidano in euro 1500,00, compresivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa,
Così deciso in data 10/04/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
7