Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma TRIBUNALE DI PALERMO esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in ______________________
persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, ha pronunciato la seguente Per ___________________
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2238 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1
PALMERI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Piazza Alberico GENTILI
12; Il Cancelliere Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, CP_1 giusta procure generali richiamate in memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 2/04/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara illegittimi i provvedimenti dell' in data 1/04/2023 e 14/11/2023, CP_1
con i quali è stata rispettivamente disposta la revoca del reddito di cittadinanza nei confronti di , e richiesta alla medesima la restituzione Parte_1
1
Febbraio 2021 al 31 Luglio 2022.
Dichiara, altresì, che nulla è dovuto dalla ricorrente per i suddetti titoli.
Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto e dichiara l'obbligo dell' di rimborsarli all'Erario. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/02/2024, adì questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, e premesso che l' con nota del 14/11/2023, le aveva chiesto la restituzione dell'importo di CP_1
Euro 17.135,18, a titolo di importi percepiti indebitamente da Febbraio 2021 a
Luglio 2022, per reddito di cittadinanza non spettantele, a seguito di revoca emessa con provvedimento del 1° Aprile 2023 e motivata dall'accertata non
veridicità del nucleo familiare indicato in DSU, dedusse l'illegittimità di tali provvedimenti, in quanto, avendo appreso che il soggetto che sarebbe stato indicato in modo non veritiero era il Sig. già coniuge della Persona_1
ricorrente, precisò che il medesimo aveva lasciato la residenza familiare di via
Brancaccio 389 circa un anno e mezzo prima della presentazione di reddito di cittadinanza, essendo andato a risiedere in via Germanese 2, a Palermo o comunque in luogo diverso dall'abitazione del nucleo familiare.
Chiese, pertanto, la declaratoria dell'illegittimità del provvedimento di revoca e della relativa richiesta di restituzione degli importi corrispostile, nonchè
l'accertamento che le somme richieste non erano dovute.
L' , ritualmente costituitosi con memoria difensiva, chiedeva il rigetto CP_1
del ricorso, deducendo che sino all'omologa della separazione, successiva alla domanda di reddito di cittadinanza, il faceva parte del nucleo familiare Per_1
e quindi la dichiarazione resa dalla non era veritiera, il che rendeva del Pt_1
tutto legittima la revoca.
All'udienza del 2/04/2025, previo deposito di note difensive, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Il ricorso è fondato.
2 In sede di verbale di audizione dei coniugi del 15/12/2020, innanzi al Presidente
del Tribunale di Palermo, il NE dichiaro' “ Non stiamo più insieme da circa
un anno… abito in una casa di mia esclusiva proprietà e da solo.
Da ciò si evince che il NE aveva abbandonato la residenza del nucleo familiare, già molto tempo prima che la moglie presentasse la domanda per il
R.D.C. (20/01/2021).
Tale situazione di fatto era stata legittimata dall'ordinanza presidenziale del
17/12/2020 da cui si evince che i coniugi erano stati Parte_2
autorizzati a vivere separati e che l'abitazione familiare di Via Brancaccio 389 era stata assegnata alla ricorrente, cosicchè è del tutto irrilevante che la separazione giudiziale sia stata trasformata in separazione consensuale e successivamente omologata in data 7/06/21.
A proposito del reddito di cittadinanza, l'art. 1, co. 5, Decreto Legge n° 4 /19 prevede espressamente che i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione.
Ma nel caso in esame, alla luce degli elementi gravi precisi e concordanti tratti dalle dichiarazioni dello stesso NE innanzi all'A.G., dai provvedimenti provvisori adottati dal Presidente del Tribunale, dallo stesso avviso di ricevimento di una raccomandata ricevuta dal in data 12/02/2020 all'indirizzo di Via Per_1
Germanese 2, tale circostanza di fatto deve ritenersi esclusa, per cui non vi è
dubbio che all'atto della domanda amministrativa, il ricorrente non facesse più parte dell'originario nucleo familiare e pertanto correttamente non è stato indicato nella
DSU.
Va ribadito, infatti, che la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e
volontaria dimora in un determinato luogo, ossia dall'elemento obiettivo della permanenza in
tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle
consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali;
pertanto, qualora
la residenza anagrafica non corrisponda a quella di fatto, è di questa che bisogna tener conto
con riferimento alla residenza effettiva, quale si desume dall'art. 43 c.c., e la prova della sua
sussistenza può essere fornita con ogni mezzo, indipendentemente dalle risultanze
anagrafiche o in contrasto con esse (v. Consiglio di Stato sez. V, 21/06/2023, n.6104).
3 Alla luce di ciò, la revoca della prestazione deve ritenersi illegittima, in quanto la motivazione addotta si è rivelata radicalmente priva di fondamento e tale vizio si estende alla richiesta di ripetizione dell'indebito.
Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità dei suindicati provvedimenti e che nulla è dovuto dalla ricorrente per i suddetti titoli.
Attesa l'ammissione della al patrocinio a spese dello Stato vanno Pt_1
poste a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa di quest'ultima, liquidati come da separato decreto.
Va dichiarato l'obbligo dell' rimasto soccombente, al rimborso in CP_1
favore dell'Erario delle spese di lite, come sopra liquidate.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 2/04/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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