Articolo 15 della Legge 30 luglio 1973, n. 484
Articolo 14Articolo 16
Versione
1 settembre 1973
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Versione
27 novembre 1988
Art. 15. (((Adeguamento periodico delle pensioni). )) (( 1. Agli importi delle pensioni dovute dal Fondo per la previdenza del personale di volo si applicano gli aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ))
Entrata in vigore il 27 novembre 1988