Art. 15. (((Adeguamento periodico delle pensioni). )) (( 1. Agli importi delle pensioni dovute dal Fondo per la previdenza del personale di volo si applicano gli aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ))
Articolo 14Articolo 16
- Legge 30 luglio 1973, n. 484
Articolo 15 della Legge 30 luglio 1973, n. 484
Versione
1 settembre 1973
1 settembre 1973
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Versione
27 novembre 1988
27 novembre 1988