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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/07/2025, n. 7503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7503 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 45/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del GOP Dott.ssa Lucia Vietri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 45/2022
Avente ad oggetto: cessione di crediti.
TRA
(C.F. ), con sede in Milano, via Domenichino n. 5, TE_1 P.IVA_1 in persona del Procuratore, dott. , in virtù dei poteri conferitigli con TE_2 scrittura privata autenticata da Notaio in data 3 Persona_1 dicembre 2021, Rep. 26408, Raccolta 11120, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo
Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e Michele Del Bene, con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84 Attrice
E
, (C.F.: ), con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in Napoli alla via D. Morelli n. 75, in persona del legale rappresentante p.t dott. , (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 CodiceFiscale_1
Annalisa Sebastiani, presso la quale elettivamente domicilia in Nola alla via Seminario
n. 2 – 80035 Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate in atti i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e il Giudice, in data 05.04.2025, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione notificato in data 26.12.2021 la con sede in TE_1
Milano, via Domenichino n. 5, in persona del Procuratore dott. , TE_2 conveniva in giudizio la e Controparte_1 chiedeva accogliere le seguenti conclusioni:
“• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente TE_1 dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di TE_1
I. € 112.652,10 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con le seguenti decorrenze:
o con riferimento alle fatture emesse da Hera Comm S.p.A., gli interessi sono dovuti a TE
, in forza di quanto previsto dai relativi contratti di cessione dei crediti sottoscritti TE tra la predetta società e , con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione dei predetti contratti di cessione sino al saldo,
o con riferimento alle fatture emesse da con decorrenza dal Controparte_3 giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc.
2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− si precisa che alla data del 20 dicembre 2021 gli interessi moratori ammontano ad
€ 7.263,36;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. :
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
2 • IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, TE_1 per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni TE_1 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: TE_1
− sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
con le seguenti decorrenze:
o con riferimento alle fatture emesse da Hera Comm S.p.A., gli interessi sono dovuti a TE
, in forza di quanto previsto dai relativi contratti di cessione dei crediti sottoscritti TE tra la predetta società e , con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione dei predetti contratti di cessione sino al saldo,
o con riferimento alle fatture emesse da con decorrenza dal Controparte_3 giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc.
2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare TE_1
l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse TE_1 ritenuta dovuta a er capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal TE_1 dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
TE attrice instaurava il presente giudizio, al fine di ottenere la condanna del convenuto Ente al pagamento di crediti, dei quali la istante era divenuta titolare in virtù
3 di contratti di cessione dei crediti, redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Ente intercorsi tra la la Hera Comm S.p.A., TE_1 per le forniture di energia erogate negli anni 2020-2021 in favore dell'Ente, ed, altresì, in forza di fatture emesse a titolo di corrispettivo di forniture di energia erogate in favore dell'Ente, cedute dalla predetta società all'esponente mediante i contratti di cessione dei crediti redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all' . CP_1
I detti atti di cessione avevano ad oggetto, oltre alla sorte capitale pari ad €112.652,10, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale, e relativamente al diritto di al pagamento degli stessi, la istante TE_1 riferiva che tali interessi erano stati anch'essi ceduti in forza dei medesimi contratti di cessione e che questi decorrevano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale sino al saldo.
Inoltre, l'istante riferiva, relativamente agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, che in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c. essa aveva, altresì, diritto al pagamento degli stessi, in quanto, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, per cui, quanto alla decorrenza, in virtù di quanto previsto dal suddetto art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici erano dovuti con decorrenza dalla data di notifica dell'atto introduttivo il giudizio.
La chiedeva, dunque, la condanna dell' TE_1 [...]
al pagamento di complessivi € 112.652,10, per sorte Controparte_1 capitale, e importi dovuti ai sensi artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 per interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale ed interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.
- Si costituiva in giudizio, in 08.09.2022, l Controparte_1
, la quale deduceva quanto segue.
[...]
Preliminarmente, circa la legittimazione attiva di la convenuta TE_1 riferiva che le fatture di cui si richiedeva il pagamento erano state ad essa cedute mediante contratti di cessione dei crediti redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Ente, senza però fornire alcuna indicazione al riguardo circa la data e la registrazione della cessione, nonché circa la data di notifica ad . CP_1
Difatti, tra i documenti prodotti da ed indicati in calce all'atto di TE_1 citazione non si rinveniva alcuna cessione del credito, ebbene, tale circostanza rendeva 4 impossibile qualsiasi valutazione e/o difesa in punto di perfezionamento della cessione del credito tra cedente e cessionario e di efficacia della cessione rispetto al debitore ceduto.
Nel merito, la convenuta osservava che la domanda introduttiva si presentava CP_1 infondata per l'intervenuto pagamento della somma richiesta pari ad € 112.652,10, in quanto, la stessa aveva provveduto al pagamento delle fatture, oggetto del giudizio de quo, attraverso l'emissione dei corrispondenti mandati di pagamento (cfr. pagg. 3 a 6 comparsa di costituzione e risposta), per un totale di € 176.780,29.
Altresì, l'infondatezza della domanda attrice principale determinava una identica valutazione ed un identico esito relativamente alla domanda accessoria di pagamento anche degli interessi di mora maturati e maturando ed interessi anatocistici sulla sorte capitale.
Conclusivamente, la chiedeva Controparte_4 rigettarsi la domanda proposta da in quanto infondata in fatto e in TE_1 diritto e non provata, con vittoria di competenze professionali ed attribuzione.
- All'udienza del 25.05.2023 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma
6, n.ri 1, 2 e 3 c.p.c. e rinviava all'udienza del 20.05.2024.
- Con memoria primo termine ex art. 183, comma 6 c.p.c. la istante TE_1 preliminarmente, rideterminava la propria pretesa affermando di proseguire il giudizio, rispetto alla domanda iniziale, per la rimanente somma di € 18.883,65 per sorte capitale richiamando il documento sub. 7 allegato al I termine;
per gli interessi di mora, maturati e maturandi sull'intera sorte capitale di €112.652,10 azionata con l'atto di citazione, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex art 2 e 5 del D. Lgs n. 231/02 novellato dal D. Lgs n. 192/12 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, nonché interessi di mora maturati e maturandi.
La istante, poi, produceva i contratti di cessione dei crediti azionati relativi le fatture
Hera Comm e osservando che la convenuta non aveva CP_3 CP_1 contestato, né anteriormente né in corso di causa, di aver ricevuto la notifica delle cessioni.
Altresì, riferiva di aver notificato la citazione e che la stessa costituiva un atto idoneo a comunicare la mutata titolarità dei crediti.
Inoltre, la istante deduceva che non risultava prova dei pagamenti delle fatture che la riteneva di aver effettuato, difatti, la convenuta non aveva prodotto né la CP_1
5 documentazione comprovante l'effettivo accredito delle somme, quali estratti, schermate, videate dell'accredito/bonifico oppure del proprio estratto di conto corrente, ma aveva prodotto mandati di pagamento inidonei a dimostrare l'effettivo accredito della somma, in quanto, tra l'altro, privi di quietanza.
- All'udienza del 07.04.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- Con note conclusive ex art. 190 c.p.c. la istante precisava che i crediti per sorte capitale azionati dalla scrivente risultavano al momento della redazione della comparsa conclusionale pari ad € 18.879,17 (cfr. all. A note ex art. 190 c.p.c.).
Altresì, dovute erano somme relative: gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con l'atto di citazione, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data Scadenza); e, gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione.
- Con note conclusive ex art. 190 c.c. la convenuta osservava che la istante CP_1 Pt_1
produceva i contratti di cessione dei crediti solo in sede di I memoria ex art.
[...]
183, comma 6 c.p.c., su richiesta precisa dell'Acer Agenzia.
La convenuta, altresì, riferiva di aver provveduto alla ricostruzione della documentazione fiscale e la sua comparazione con i pagamenti avvenuti dimostrava il pagamento delle stesse comportando la riduzione della pretesa da parte della istante.
Dunque, la concludeva affinché venisse rigettata la domanda attorea e la CP_1 richiesta di pagamento degli interessi moratori ed anatocistici.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Preliminarmente occorre compiere un breve excursus sulla disciplina normativa che regola la cessione di un credito relativamente alla PA.
6 Il legislatore, infatti, già a partire dal Regio Decreto n. 2440/1923 in materia di “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, aveva richiamato sul punto la L. n. 2248/1865, prevedendo in particolare che in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, il credito non può essere ceduto senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo, appunto, quanto stabilito dall'art. 9 della L. 2248/1865.
La predetta disciplina è stata poi integrata successivamente (pur non essendo mai stata abrogata) dal Codice dei contratti pubblici, nella sua versione del 2006 (art. 117) e in quella attualmente in vigore, all'art. 106 co. 13. Tale norma, per quanto concerne le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, stabilisce che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.”
È stato introdotto, quindi, un meccanismo di c.d. silenzio assenso, per cui le cessioni dei crediti nei confronti delle PA sono opponibili alle medesime, quando sia stata notificata la cessione e la PA non abbia espressamente rifiutato la medesima entro 45 giorni dalla notifica. Si ha, quindi, una espressa deroga rispetto a quanto previsto ex art. 1264 c.c.; ebbene, non basta la notifica della cessione affinché il debitore sia obbligato, per liberarsi, a pagare al cessionario, ma serve anche l'assenso, espresso o tacito, a garanzia della trasparenza dei rapporti economici della PA.
Pare opportuno specificare che nel caso in esame, risultano essere stati posti in essere a conclusione n. 3 atti di cessione del credito tra la Hera Comm S.p.A. e la TE_1
e n. 1 tra la e la venti ad oggetto crediti
[...] Controparte_3 TE_1 vantati nei confronti della convenuta. CP_1
Gli atti di cessione del credito intercorsi tra la Hera Comm S.p.A. e la TE_1 risultano registrati rispettivamente, il primo, in data 07.07.2021 (n. rep. 72646)
[...]
e notificato l'08.07.2021; il secondo, in data 30.09.2021 (n. rep. 98755) e notificato il
05.10.2021; infine, il terzo, in data 30.12.2021 (n. rep. 139064) e notificato il
01.01.2022.
7 Altresì, atto di cessione del credito intercorso tra la e la Controparte_3 [...] che risulta registrato in data 24.06.2021 (n. rep. 63316) e notificato TE_1
l'01.07.2021. Tuttavia, tale notifica risulta essere stata fatta ad indirizzo di posta elettronica certificata errato, ossia Email_1 anziché al corretto indirizzo pec come avvenuto per la Email_2 notifica dei n. 3 atti di cessione relativi la Hera Comm S.p.A.
Pertanto, gli atti di cessione intercorsi tra la Hera Comm S.p.A. e la TE_1 sono stati notificati alla Agenzia come emergente dai documenti versati in atti;
tuttavia, nei successivi 45 giorni successivi la suddetta Agenzia non ha provveduto ad inoltrate il proprio rifiuto.
Lo stesso non può dirsi relativamente all'atto di cessione intercorso tra la CP_3
e la ata la errata indicazione della pec da parte della istante,
[...] TE_1 la quale, dunque, non ha adempiuto al proprio onere di notifica della cessione;
pertanto, la non avendo avuto conoscenza della cessione non ha conseguentemente CP_1 potuto opporre rifiuto alla stessa. Dunque, tale circostanza rende inopponibile la cessione ( alla . Controparte_5 CP_1
Ebbene, relativamente ai notificati atti di cessione intercorsi tra Hera Comm S.p.A. e questi devono ritenersi efficaci ed opponibili nei confronti della TE_1
, in quanto non rifiutati nei successivi 45 giorni dalla notifica. Si osserva, CP_1 dunque, che parte convenuta non ha eccepito, né, tanto meno, provato fatti estintivi del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, ragion per cui la domanda attorea va parzialmente accolta con condanna della convenuta al pagamento di Euro CP_1
6.508,95 per sorte capitale di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub. all.
A, note conclusionali, ex art. 190 c.p.c., di parte istante, oltre interessi ex D.Lgs.
231/2002 artt. 2 e 5 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012 dalla scadenza delle fatture al saldo, nonché gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale azionata che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Relativamente all'atto di cessione intercorso tra e Controparte_3 TE_1
questo, deve ritenersi non opponibile nei confronti della convenuta in
[...] CP_1 quanto non risulta perfezionata, nei confronti di quest'ultima, la notifica da parte della istante.
Difatti, se un contratto di cessione del credito non viene notificato alla Pubblica
Amministrazione, la cessione non è opponibile alla stessa, il che significa che la PA
8 potrebbe continuare a considerare il cedente come il suo creditore e adempiere le obbligazioni nei suoi confronti. In sostanza, la mancata notifica impedisce al cessionario – ossia, il nuovo creditore – di far valere il proprio diritto nei confronti della PA, e quest'ultima non è tenuta a riconoscere la cessione.
- Conclusivamente, alla luce delle suesposte ragioni si ritiene che la domanda attorea sia fondata per cui vada parzialmente accolta, sia pure nei limiti indicati.
Più precisamente:
1. si dispone la condanna della al pagamento di Euro 6.508,95 per sorte capitale CP_1 derivanti dalle fatture oggetto di cessioni del credito intercorse tra Hera Comm S.p.A.
e oltre gli interessi di mora maturati sulla sorte capitale ai sensi TE_1 degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale, nonché gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02;
2. si dispone che la restante somma pari ad Euro 12.370,22 derivante dalle fatture oggetto di cessione del credito intercorsa tra e oltre CP_3 TE_1 interessi maturati sulla sorte capitale nonché interessi anatocistici non sia dovuta, data l'inopponibilità della cessione alla per mancata notifica alla stessa dell'atto di CP_1 cessione.
- La soccombenza reciproca, data dall'accoglimento parziale delle domande attoree, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del GOP Dott.ssa Lucia Vietri, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
a) accoglie parzialmente la domanda proposta dalla er le ragioni TE_1 indicate in motivazione e, per l'effetto, condanna l Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore della
[...]
n persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 6.508,95; TE_1
b) condanna l' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di n persona del TE_1
9 legale rappresentante p.t., degli interessi di mora da calcolarsi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale (cfr. scadenza riportata nel predetto elenco alla voce “Data Scadenza”, allegato A note conclusive ex art. 190 c.p.c. depositate dalla istante;
TE_1
c) condanna l , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al versamento, in favore della , in persona TE_1 del legale rappresentante p.t., degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica della citazione
(26.12.2021), sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo.
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Napoli, 28.07.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Vietri
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa Martina Martino.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del GOP Dott.ssa Lucia Vietri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 45/2022
Avente ad oggetto: cessione di crediti.
TRA
(C.F. ), con sede in Milano, via Domenichino n. 5, TE_1 P.IVA_1 in persona del Procuratore, dott. , in virtù dei poteri conferitigli con TE_2 scrittura privata autenticata da Notaio in data 3 Persona_1 dicembre 2021, Rep. 26408, Raccolta 11120, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo
Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e Michele Del Bene, con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84 Attrice
E
, (C.F.: ), con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in Napoli alla via D. Morelli n. 75, in persona del legale rappresentante p.t dott. , (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 CodiceFiscale_1
Annalisa Sebastiani, presso la quale elettivamente domicilia in Nola alla via Seminario
n. 2 – 80035 Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate in atti i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e il Giudice, in data 05.04.2025, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione notificato in data 26.12.2021 la con sede in TE_1
Milano, via Domenichino n. 5, in persona del Procuratore dott. , TE_2 conveniva in giudizio la e Controparte_1 chiedeva accogliere le seguenti conclusioni:
“• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente TE_1 dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di TE_1
I. € 112.652,10 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con le seguenti decorrenze:
o con riferimento alle fatture emesse da Hera Comm S.p.A., gli interessi sono dovuti a TE
, in forza di quanto previsto dai relativi contratti di cessione dei crediti sottoscritti TE tra la predetta società e , con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione dei predetti contratti di cessione sino al saldo,
o con riferimento alle fatture emesse da con decorrenza dal Controparte_3 giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc.
2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− si precisa che alla data del 20 dicembre 2021 gli interessi moratori ammontano ad
€ 7.263,36;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. :
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
2 • IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, TE_1 per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni TE_1 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: TE_1
− sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
con le seguenti decorrenze:
o con riferimento alle fatture emesse da Hera Comm S.p.A., gli interessi sono dovuti a TE
, in forza di quanto previsto dai relativi contratti di cessione dei crediti sottoscritti TE tra la predetta società e , con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione dei predetti contratti di cessione sino al saldo,
o con riferimento alle fatture emesse da con decorrenza dal Controparte_3 giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc.
2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare TE_1
l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse TE_1 ritenuta dovuta a er capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal TE_1 dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
TE attrice instaurava il presente giudizio, al fine di ottenere la condanna del convenuto Ente al pagamento di crediti, dei quali la istante era divenuta titolare in virtù
3 di contratti di cessione dei crediti, redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Ente intercorsi tra la la Hera Comm S.p.A., TE_1 per le forniture di energia erogate negli anni 2020-2021 in favore dell'Ente, ed, altresì, in forza di fatture emesse a titolo di corrispettivo di forniture di energia erogate in favore dell'Ente, cedute dalla predetta società all'esponente mediante i contratti di cessione dei crediti redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all' . CP_1
I detti atti di cessione avevano ad oggetto, oltre alla sorte capitale pari ad €112.652,10, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale, e relativamente al diritto di al pagamento degli stessi, la istante TE_1 riferiva che tali interessi erano stati anch'essi ceduti in forza dei medesimi contratti di cessione e che questi decorrevano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale sino al saldo.
Inoltre, l'istante riferiva, relativamente agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, che in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c. essa aveva, altresì, diritto al pagamento degli stessi, in quanto, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, per cui, quanto alla decorrenza, in virtù di quanto previsto dal suddetto art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici erano dovuti con decorrenza dalla data di notifica dell'atto introduttivo il giudizio.
La chiedeva, dunque, la condanna dell' TE_1 [...]
al pagamento di complessivi € 112.652,10, per sorte Controparte_1 capitale, e importi dovuti ai sensi artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 per interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale ed interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.
- Si costituiva in giudizio, in 08.09.2022, l Controparte_1
, la quale deduceva quanto segue.
[...]
Preliminarmente, circa la legittimazione attiva di la convenuta TE_1 riferiva che le fatture di cui si richiedeva il pagamento erano state ad essa cedute mediante contratti di cessione dei crediti redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Ente, senza però fornire alcuna indicazione al riguardo circa la data e la registrazione della cessione, nonché circa la data di notifica ad . CP_1
Difatti, tra i documenti prodotti da ed indicati in calce all'atto di TE_1 citazione non si rinveniva alcuna cessione del credito, ebbene, tale circostanza rendeva 4 impossibile qualsiasi valutazione e/o difesa in punto di perfezionamento della cessione del credito tra cedente e cessionario e di efficacia della cessione rispetto al debitore ceduto.
Nel merito, la convenuta osservava che la domanda introduttiva si presentava CP_1 infondata per l'intervenuto pagamento della somma richiesta pari ad € 112.652,10, in quanto, la stessa aveva provveduto al pagamento delle fatture, oggetto del giudizio de quo, attraverso l'emissione dei corrispondenti mandati di pagamento (cfr. pagg. 3 a 6 comparsa di costituzione e risposta), per un totale di € 176.780,29.
Altresì, l'infondatezza della domanda attrice principale determinava una identica valutazione ed un identico esito relativamente alla domanda accessoria di pagamento anche degli interessi di mora maturati e maturando ed interessi anatocistici sulla sorte capitale.
Conclusivamente, la chiedeva Controparte_4 rigettarsi la domanda proposta da in quanto infondata in fatto e in TE_1 diritto e non provata, con vittoria di competenze professionali ed attribuzione.
- All'udienza del 25.05.2023 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma
6, n.ri 1, 2 e 3 c.p.c. e rinviava all'udienza del 20.05.2024.
- Con memoria primo termine ex art. 183, comma 6 c.p.c. la istante TE_1 preliminarmente, rideterminava la propria pretesa affermando di proseguire il giudizio, rispetto alla domanda iniziale, per la rimanente somma di € 18.883,65 per sorte capitale richiamando il documento sub. 7 allegato al I termine;
per gli interessi di mora, maturati e maturandi sull'intera sorte capitale di €112.652,10 azionata con l'atto di citazione, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex art 2 e 5 del D. Lgs n. 231/02 novellato dal D. Lgs n. 192/12 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, nonché interessi di mora maturati e maturandi.
La istante, poi, produceva i contratti di cessione dei crediti azionati relativi le fatture
Hera Comm e osservando che la convenuta non aveva CP_3 CP_1 contestato, né anteriormente né in corso di causa, di aver ricevuto la notifica delle cessioni.
Altresì, riferiva di aver notificato la citazione e che la stessa costituiva un atto idoneo a comunicare la mutata titolarità dei crediti.
Inoltre, la istante deduceva che non risultava prova dei pagamenti delle fatture che la riteneva di aver effettuato, difatti, la convenuta non aveva prodotto né la CP_1
5 documentazione comprovante l'effettivo accredito delle somme, quali estratti, schermate, videate dell'accredito/bonifico oppure del proprio estratto di conto corrente, ma aveva prodotto mandati di pagamento inidonei a dimostrare l'effettivo accredito della somma, in quanto, tra l'altro, privi di quietanza.
- All'udienza del 07.04.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- Con note conclusive ex art. 190 c.p.c. la istante precisava che i crediti per sorte capitale azionati dalla scrivente risultavano al momento della redazione della comparsa conclusionale pari ad € 18.879,17 (cfr. all. A note ex art. 190 c.p.c.).
Altresì, dovute erano somme relative: gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con l'atto di citazione, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data Scadenza); e, gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione.
- Con note conclusive ex art. 190 c.c. la convenuta osservava che la istante CP_1 Pt_1
produceva i contratti di cessione dei crediti solo in sede di I memoria ex art.
[...]
183, comma 6 c.p.c., su richiesta precisa dell'Acer Agenzia.
La convenuta, altresì, riferiva di aver provveduto alla ricostruzione della documentazione fiscale e la sua comparazione con i pagamenti avvenuti dimostrava il pagamento delle stesse comportando la riduzione della pretesa da parte della istante.
Dunque, la concludeva affinché venisse rigettata la domanda attorea e la CP_1 richiesta di pagamento degli interessi moratori ed anatocistici.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Preliminarmente occorre compiere un breve excursus sulla disciplina normativa che regola la cessione di un credito relativamente alla PA.
6 Il legislatore, infatti, già a partire dal Regio Decreto n. 2440/1923 in materia di “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, aveva richiamato sul punto la L. n. 2248/1865, prevedendo in particolare che in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, il credito non può essere ceduto senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo, appunto, quanto stabilito dall'art. 9 della L. 2248/1865.
La predetta disciplina è stata poi integrata successivamente (pur non essendo mai stata abrogata) dal Codice dei contratti pubblici, nella sua versione del 2006 (art. 117) e in quella attualmente in vigore, all'art. 106 co. 13. Tale norma, per quanto concerne le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, stabilisce che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.”
È stato introdotto, quindi, un meccanismo di c.d. silenzio assenso, per cui le cessioni dei crediti nei confronti delle PA sono opponibili alle medesime, quando sia stata notificata la cessione e la PA non abbia espressamente rifiutato la medesima entro 45 giorni dalla notifica. Si ha, quindi, una espressa deroga rispetto a quanto previsto ex art. 1264 c.c.; ebbene, non basta la notifica della cessione affinché il debitore sia obbligato, per liberarsi, a pagare al cessionario, ma serve anche l'assenso, espresso o tacito, a garanzia della trasparenza dei rapporti economici della PA.
Pare opportuno specificare che nel caso in esame, risultano essere stati posti in essere a conclusione n. 3 atti di cessione del credito tra la Hera Comm S.p.A. e la TE_1
e n. 1 tra la e la venti ad oggetto crediti
[...] Controparte_3 TE_1 vantati nei confronti della convenuta. CP_1
Gli atti di cessione del credito intercorsi tra la Hera Comm S.p.A. e la TE_1 risultano registrati rispettivamente, il primo, in data 07.07.2021 (n. rep. 72646)
[...]
e notificato l'08.07.2021; il secondo, in data 30.09.2021 (n. rep. 98755) e notificato il
05.10.2021; infine, il terzo, in data 30.12.2021 (n. rep. 139064) e notificato il
01.01.2022.
7 Altresì, atto di cessione del credito intercorso tra la e la Controparte_3 [...] che risulta registrato in data 24.06.2021 (n. rep. 63316) e notificato TE_1
l'01.07.2021. Tuttavia, tale notifica risulta essere stata fatta ad indirizzo di posta elettronica certificata errato, ossia Email_1 anziché al corretto indirizzo pec come avvenuto per la Email_2 notifica dei n. 3 atti di cessione relativi la Hera Comm S.p.A.
Pertanto, gli atti di cessione intercorsi tra la Hera Comm S.p.A. e la TE_1 sono stati notificati alla Agenzia come emergente dai documenti versati in atti;
tuttavia, nei successivi 45 giorni successivi la suddetta Agenzia non ha provveduto ad inoltrate il proprio rifiuto.
Lo stesso non può dirsi relativamente all'atto di cessione intercorso tra la CP_3
e la ata la errata indicazione della pec da parte della istante,
[...] TE_1 la quale, dunque, non ha adempiuto al proprio onere di notifica della cessione;
pertanto, la non avendo avuto conoscenza della cessione non ha conseguentemente CP_1 potuto opporre rifiuto alla stessa. Dunque, tale circostanza rende inopponibile la cessione ( alla . Controparte_5 CP_1
Ebbene, relativamente ai notificati atti di cessione intercorsi tra Hera Comm S.p.A. e questi devono ritenersi efficaci ed opponibili nei confronti della TE_1
, in quanto non rifiutati nei successivi 45 giorni dalla notifica. Si osserva, CP_1 dunque, che parte convenuta non ha eccepito, né, tanto meno, provato fatti estintivi del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, ragion per cui la domanda attorea va parzialmente accolta con condanna della convenuta al pagamento di Euro CP_1
6.508,95 per sorte capitale di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub. all.
A, note conclusionali, ex art. 190 c.p.c., di parte istante, oltre interessi ex D.Lgs.
231/2002 artt. 2 e 5 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012 dalla scadenza delle fatture al saldo, nonché gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale azionata che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Relativamente all'atto di cessione intercorso tra e Controparte_3 TE_1
questo, deve ritenersi non opponibile nei confronti della convenuta in
[...] CP_1 quanto non risulta perfezionata, nei confronti di quest'ultima, la notifica da parte della istante.
Difatti, se un contratto di cessione del credito non viene notificato alla Pubblica
Amministrazione, la cessione non è opponibile alla stessa, il che significa che la PA
8 potrebbe continuare a considerare il cedente come il suo creditore e adempiere le obbligazioni nei suoi confronti. In sostanza, la mancata notifica impedisce al cessionario – ossia, il nuovo creditore – di far valere il proprio diritto nei confronti della PA, e quest'ultima non è tenuta a riconoscere la cessione.
- Conclusivamente, alla luce delle suesposte ragioni si ritiene che la domanda attorea sia fondata per cui vada parzialmente accolta, sia pure nei limiti indicati.
Più precisamente:
1. si dispone la condanna della al pagamento di Euro 6.508,95 per sorte capitale CP_1 derivanti dalle fatture oggetto di cessioni del credito intercorse tra Hera Comm S.p.A.
e oltre gli interessi di mora maturati sulla sorte capitale ai sensi TE_1 degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale, nonché gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02;
2. si dispone che la restante somma pari ad Euro 12.370,22 derivante dalle fatture oggetto di cessione del credito intercorsa tra e oltre CP_3 TE_1 interessi maturati sulla sorte capitale nonché interessi anatocistici non sia dovuta, data l'inopponibilità della cessione alla per mancata notifica alla stessa dell'atto di CP_1 cessione.
- La soccombenza reciproca, data dall'accoglimento parziale delle domande attoree, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del GOP Dott.ssa Lucia Vietri, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
a) accoglie parzialmente la domanda proposta dalla er le ragioni TE_1 indicate in motivazione e, per l'effetto, condanna l Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore della
[...]
n persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 6.508,95; TE_1
b) condanna l' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di n persona del TE_1
9 legale rappresentante p.t., degli interessi di mora da calcolarsi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale (cfr. scadenza riportata nel predetto elenco alla voce “Data Scadenza”, allegato A note conclusive ex art. 190 c.p.c. depositate dalla istante;
TE_1
c) condanna l , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al versamento, in favore della , in persona TE_1 del legale rappresentante p.t., degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica della citazione
(26.12.2021), sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo.
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Napoli, 28.07.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Vietri
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa Martina Martino.
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