Sentenza breve 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 04/03/2026, n. 4129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4129 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04129/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01710/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1710 del 2026, proposto da
FA NI RB, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirko Saginario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Taurasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale NUMERO REPERTORIO CO/2290/2025 del 17/11/2025 - NUMERO PROTOCOLLO CO/158001/2025 del 17/11/2025 notificata il 18/11/2025 del Municipio Roma X di Roma Capitale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il consigliere LL SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con ricorso notificato e depositato il 10 febbraio 2026 la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, avente ad oggetto “Decadenza Autorizzazione n. 22 del 11 febbraio 2025 e revoca della concessione CO/16054 del 16 febbraio 2006 relativa all' isolato fisso sito nello Square di via Orazio dello Sbirro intestate alla Sig.ra NI RB FA Codice Fiscale [...], ai sensi dell'art. 45, comma f della D.A.C. n. 101/2023”;
Considerato che la ricorrente contesta, con un unico motivo, il mancato rispetto, da parte di Roma Capitale, della dilazione concessa alla debitrice;
Ritenuto che il ricorso, chiamato per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 4 marzo 2026, è suscettibile di definizione mediante sentenza in forma semplificata, come da avviso datone alle parti dal Presidente del Collegio;
Rilevato che –sotto il profilo fattuale- è incontestato:
- che la ricorrente, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza per morosità relative a una sanzione inerente l’annualità 2023, all’intera annualità 2025 e al diverse annualità precedenti, i cui importi risultano iscritti a ruolo, ebbe a presentare una richiesta di dilazione, il cui accoglimento è stato condizionato da Roma Capitale al versamento dell’importo relativo all’intera annualità 2025;
- che l’interessata ha provveduto al versamento, in data 28 luglio 2025, di una sola rata dell’annualità 2025, mentre ha provveduto al relativo saldo soltanto in data 12 dicembre 2025, ossia allorchè la determinazione di decadenza era già stata adottata;
Considerato che è incontestata la mancata ottemperanza della ricorrente alla precondizione dettata dal creditore Comune per concedere la richiesta dilazione di pagamento, ossia il pagamento della annualità 2025, cui l’interessata ha adempiuto solo in parte, malgrado dal pagamento della prima rata all’adozione dell’atto impugnato siano trascorsi quasi quattro mesi;
Ritenuto, pertanto che il ricorso è infondato, e va respinto;
Considerato che la peculiarità della controversia induce alla compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
LL SI, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL SI | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO