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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17224 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53536 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Francesca Romana, giusta procura in atti Ricorrente
E
nato in [...] il [...] Controparte_1
Resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: affidamento figlio minore
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 14.10.25 la ricorrente. Nessuno per il resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da Parte_1
in data 30.11.23 con la quale la stessa, premesso che dalla
[...]
convivenza more uxorio con , da tempo cessata, era Controparte_1
Pers nata la figlia (2010); che il padre si era definitivamente allontanato dalla famiglia manifestando totale disinteresse verso la minore senza contatti anche telefonici, rendendosi del tutto irreperibile, ha chiesto l'affidamento super-
esclusivo della minore con collocamento presso di sé e contributo di mantenimento per il padre pari ad €.400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come indicate e qualificate nel Protocollo di intesa del 17.12.2014;
rilevato che all'udienza del 14.5.24 era sentita la ricorrente e nessuno compariva per il resistente ritualmente citato;
visto il provvedimento del G.D. del 18.5.24 che in via provvisoria disponeva l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di lei e facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé
previo consenso della minore;
disponeva a carico del padre per il mantenimento della figlia la somma mensile di euro 400,00, a far data dalla domanda, da versarsi al domicilio materno entro il giorno 5 del mese, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio, come disciplinate dal Protocollo di
Intesa del 17.12.2014, fissando udienza per il proseguo al dì 17.12.24;
visto il provvedimento collegiale del 27.5.24 che disponeva indagine socio-
ambientale;
disposta sostituzione del G.D. con provvedimento del 12.3.25;
visto il provvedimento del G.D. del 12.3.25 che atteso il mancato deposito della relazione, mandava ai Servizi sociali per lo svolgimento dell'attività
delegata con provvedimento del 18.5.24, con termine di giorni 90 per la trasmissione della relazione, fissando udienza a trattazione cartolare per la verifica dell'attività demandata ai Servizi Sociali al dì 14.10.25;
letta la relazione dei Servizi Sociali del 21.5.25 e rilevato che all'esito dell'udienza del 25.6.25 sulle conclusioni della ricorrente che chiedeva decidersi il procedimento il G.D. riservava la decisione al Collegio;
rilevato che dalla relazione dei Servizi Sociali pervenuta in data 19.5.25 ha trovato conferma una adeguata capacità accuditiva materna, di contro risultando sostanzialmente irreperibile il padre sin dalla tenera età della figlia
(seguita dal presso cui ha effettuato percorso psicologico e ne è CP_2
attualmente monitorata), sottolineando la rispondenza agli interessi della figlia del mantenimento di un assetto monogenitoriale materno;
ritenuto che, conseguentemente, stante la mancata presenza del padre in maniera continuativa nella cura e gestione della figlia, confermato anche dalla mancata costituzione nel giudizio, sia confacente agli interessi della minore la conferma dell'affidamento esclusivo in foma rafforzata alla madre, con collocamento presso di lei per come di fatto avviene da moltissimi anni, ciò
anche allo scopo di evitare un non consentito en passe decisionale nelle scelte che la riguardano, tale misura ritenendosi satisfattiva dei di lei interessi, senza necessità di assunzione di provvedimenti de potestate come da ultimo richiesti in sede di note scritte;
che i tempi di frequentazione paterni vadano confermati secondo le vigenti disposizioni provvisorie, stante la risalente interruzione;
che, con riferimento al contributo economico, tenuto conto della capacità
reddituale delle parti come emergente dagli atti, dei tempi di permanenza, in via esclusiva presso la madre, delle esigenze del minore rapportate all'età (15
anni), possa confermarsi il contributo di mantenimento a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili da versarsi al domicilio della ricorrente entro il giorno 5 del mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat,
oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo di
Intesa del 17.12.14, che in ragione dell'affidamento esclusivo non debbono concordarsi, ma saranno rimborsate dietro esibizione del giustificativo di spesa;
che attesa la natura e l'esito del giudizio e la mancata costituzione del resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede;
1) dispone l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre, a lei attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti il minore - istruzione, educazione, salute, rilascio dei documenti, determinazione della residenza abituale - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, anche senza il consenso del padre;
2) dispone il collocamento della minore presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé previo consenso della stessa;
3) pone a carico del padre per il mantenimento della figlia la somma mensile di euro 400,00, a far data dalla domanda, da versarsi al domicilio materno entro il giorno 5 del mese, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici
Istat (base novembre 2023) e al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio, come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.2014;
4) irripetibili le spese.
Così deciso in Roma il 26.11.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53536 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Francesca Romana, giusta procura in atti Ricorrente
E
nato in [...] il [...] Controparte_1
Resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: affidamento figlio minore
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 14.10.25 la ricorrente. Nessuno per il resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da Parte_1
in data 30.11.23 con la quale la stessa, premesso che dalla
[...]
convivenza more uxorio con , da tempo cessata, era Controparte_1
Pers nata la figlia (2010); che il padre si era definitivamente allontanato dalla famiglia manifestando totale disinteresse verso la minore senza contatti anche telefonici, rendendosi del tutto irreperibile, ha chiesto l'affidamento super-
esclusivo della minore con collocamento presso di sé e contributo di mantenimento per il padre pari ad €.400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come indicate e qualificate nel Protocollo di intesa del 17.12.2014;
rilevato che all'udienza del 14.5.24 era sentita la ricorrente e nessuno compariva per il resistente ritualmente citato;
visto il provvedimento del G.D. del 18.5.24 che in via provvisoria disponeva l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di lei e facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé
previo consenso della minore;
disponeva a carico del padre per il mantenimento della figlia la somma mensile di euro 400,00, a far data dalla domanda, da versarsi al domicilio materno entro il giorno 5 del mese, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio, come disciplinate dal Protocollo di
Intesa del 17.12.2014, fissando udienza per il proseguo al dì 17.12.24;
visto il provvedimento collegiale del 27.5.24 che disponeva indagine socio-
ambientale;
disposta sostituzione del G.D. con provvedimento del 12.3.25;
visto il provvedimento del G.D. del 12.3.25 che atteso il mancato deposito della relazione, mandava ai Servizi sociali per lo svolgimento dell'attività
delegata con provvedimento del 18.5.24, con termine di giorni 90 per la trasmissione della relazione, fissando udienza a trattazione cartolare per la verifica dell'attività demandata ai Servizi Sociali al dì 14.10.25;
letta la relazione dei Servizi Sociali del 21.5.25 e rilevato che all'esito dell'udienza del 25.6.25 sulle conclusioni della ricorrente che chiedeva decidersi il procedimento il G.D. riservava la decisione al Collegio;
rilevato che dalla relazione dei Servizi Sociali pervenuta in data 19.5.25 ha trovato conferma una adeguata capacità accuditiva materna, di contro risultando sostanzialmente irreperibile il padre sin dalla tenera età della figlia
(seguita dal presso cui ha effettuato percorso psicologico e ne è CP_2
attualmente monitorata), sottolineando la rispondenza agli interessi della figlia del mantenimento di un assetto monogenitoriale materno;
ritenuto che, conseguentemente, stante la mancata presenza del padre in maniera continuativa nella cura e gestione della figlia, confermato anche dalla mancata costituzione nel giudizio, sia confacente agli interessi della minore la conferma dell'affidamento esclusivo in foma rafforzata alla madre, con collocamento presso di lei per come di fatto avviene da moltissimi anni, ciò
anche allo scopo di evitare un non consentito en passe decisionale nelle scelte che la riguardano, tale misura ritenendosi satisfattiva dei di lei interessi, senza necessità di assunzione di provvedimenti de potestate come da ultimo richiesti in sede di note scritte;
che i tempi di frequentazione paterni vadano confermati secondo le vigenti disposizioni provvisorie, stante la risalente interruzione;
che, con riferimento al contributo economico, tenuto conto della capacità
reddituale delle parti come emergente dagli atti, dei tempi di permanenza, in via esclusiva presso la madre, delle esigenze del minore rapportate all'età (15
anni), possa confermarsi il contributo di mantenimento a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili da versarsi al domicilio della ricorrente entro il giorno 5 del mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat,
oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo di
Intesa del 17.12.14, che in ragione dell'affidamento esclusivo non debbono concordarsi, ma saranno rimborsate dietro esibizione del giustificativo di spesa;
che attesa la natura e l'esito del giudizio e la mancata costituzione del resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede;
1) dispone l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre, a lei attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti il minore - istruzione, educazione, salute, rilascio dei documenti, determinazione della residenza abituale - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, anche senza il consenso del padre;
2) dispone il collocamento della minore presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé previo consenso della stessa;
3) pone a carico del padre per il mantenimento della figlia la somma mensile di euro 400,00, a far data dalla domanda, da versarsi al domicilio materno entro il giorno 5 del mese, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici
Istat (base novembre 2023) e al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio, come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.2014;
4) irripetibili le spese.
Così deciso in Roma il 26.11.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi